Art. 22. (L-R)
Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria 2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1.
Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L)
4.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria 2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1.
Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L)
4.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.