Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Sentenza 3 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2025REG.PROV.COLL.
N. 05474/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5474 del 2024, proposto dal Ministero dell'Interno, e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fedora Squillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Concettina Siciliano e Albina Nucera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 7/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Wally Ferrante, l’Avvocato Concettina Siciliano e l’Avvocato Albina Nucera;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il T.A.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 7/2024 ha accolto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS-, nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale -OMISSIS-di -OMISSIS-, per l’annullamento dell'Informazione antimafia (prot. n. -OMISSIS-) emessa in data 15 febbraio 2022 dalla Prefettura di Reggio Calabria.
La ditta in questione che svolge l’attività di estetista, nel 2017 era stata oggetto di una precedente interdittiva, annullata con sentenza n. 560/2020 del T.A.R. di Reggio Calabria, non impugnata.
La sentenza oggetto del presente giudizio ha annullato la nuova interdittiva per le seguenti ragioni:
a) perché adottata sulla base della richiesta del Comune di Reggio Calabria a seguito della quale era stata resa la precedente informativa del 2017: secondo il T.A.R. il giudicato di annullamento ha travolto anche tale richiesta: “ Con la sentenza n. 560/2020, non appellata, questa Sezione ha annullato il provvedimento interdittivo per insussistenza dei presupposti e siccome adottato in violazione di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011. L’annullamento così disposto non è, pertanto, idoneo a legittimare la riedizione del potere da parte della Prefettura sulla base dell'istanza originariamente formulata dal Comune di Reggio Calabria nel quinquennio dallo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. 159/2011. Deve, inoltre, osservarsi che la dilatazione dell’ambito di applicazione delle informative antimafia determinata dallo scioglimento del consiglio comunale ai sensi art. 143 del d. lgs 267/2000, non può estendersi, dato il suo carattere derogatorio, oltre il perimetro applicativo stabilito dal richiamato articolo 100 del D.lgs. n. 159/2011 che espressamente circoscrive l’obbligo della previa acquisizione dell’informazione antimafia ai cinque anni successivi allo scioglimento ”;
b) perché gli elementi sulla base di quali l’informativa deduce il pericolo infiltrativo – relativi a rapporti parentali con soggetti controindicati – sono gli stessi già posti a fondamento dell’informativa del 2017, peraltro limitati a relazioni parentali prive di un sostrato relazionale concernente frequentazioni tali da incidere sull’attività in questione;
c) perché il dato nuovo, rappresentato dal rigetto della domanda di controllo giudiziario volontario da parte del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, riguarda un giudizio ancorato a parametri diversi e non sovrapponibili.
2. La sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal Ministero dell’Interno.
Il Ministero appellante, nell’unico motivo di appello, deduce che:
- “ è la stessa ricorrente che ha presentato domanda di aggiornamento della posizione antimafia con istanza di riesame del 18.9.2019, della quale si dà espressamente atto nell’incipit dell’interdittiva impugnata ”;
- nel merito, “ Il provvedimento impugnato evidenzia, in definitiva, non un "mero legame familiare", ma plurimi e stretti rapporti di parentela con soggetti non genericamente contigui a cosca di 'ndrangheta ma ritenuti ai vertici della consorteria di 'ndrangheta denominata "cosca -OMISSIS-", attiva nella zona sud di Reggio Calabria ove è ubicato il negozio della ricorrente ”;
- “ il provvedimento impugnato (pag. 7) ha evidenziato come la ricorrente abbia condiviso con i propri congiunti interessi patrimoniali, essendo stata destinataria, unitamente al padre alla madre ed ai fratelli, di provvedimento di sequestro di beni disposto dal Tribunale di Reggio Calabria - sezione Misure di Prevenzione il 18.4.2016 ”.
3. Si è costituito il Comune di Reggio Calabria, aderendo con memoria all’appello.
Si è altresì costituita la signora -OMISSIS-, ricorrente in primo grado, per resistere al gravame.
Con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 è stata respinta la domanda cautelare, in quanto “ l’appello non appare suscettibile di positiva valutazione apparendo condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado in ordine alla insistenza di elementi indiziari tali da respingere l’istanza di aggiornamento della interdittiva, essendo il provvedimento prefettizio basato sostanzialmente nei rapporti di parentela già oggetto della interdittiva del 2017, che è stata annullata dal Tar Reggio Calabria con sentenza n. 560 del 2020, non appellata ”.
Non sono state svolte difese delle parti successivamente alla fase cautelare.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28 novembre 2024.
4. L’appellata solleva una prima eccezione relativa alla notifica telematica dell’appello.
Con essa sembra volersi affermare che la notifica, essendo stata fatta il 3 luglio alle 21.30, ossia al di fuori dello spazio temporale compreso fra le ore 7.00 e le ore 21.00, dovrebbe ritenersi fatta il giorno successivo, ossia il 4 luglio.
La questione, anche se la sentenza è stata pubblicata il 3 gennaio (e dunque la notifica è stata effettuata l’ultimo giorno utile), è infondata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019, intervenuta sull’art. 147 cod. proc. civ., nel senso che “ la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta - viene, invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 c.p.c., computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno ”.
5. L’appellata deduce poi l’inammissibilità dell’appello per violazione del giudicato, e la violazione del divieto dei cc.dd. “ nova ” in appello (anche se in relazione all’art. 345 cod. proc. civ.).
Può prescindersi da questa come da ogni altra questione in rito, in ragione dell’infondatezza, nel merito, dell’appello.
6. L’informativa annullata dalla sentenza di primo grado ritiene sussistenti i presupposti per l’adozione di un simile provvedimento in ragione di legami familiari non solo già esaminati dal precedente giudicato (e ritenuti insufficienti per la formulazione di un giudizio prognostico di pericolo di infiltrazione), ma comunque privi di reale valenza gravemente indiziante, anche perché smentiti da circostanze fattuali che dimostrano una effettiva presa di distanza della ricorrente dal padre e dagli altri parenti controindicati.
Va in proposito richiamata la giurisprudenza in tema di utilizzabilità, a fini prognostici, dei legami parentali (ex multis, Cons. St., sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651; C.g.a.r.s. 16 aprile 2021, n. 323), secondo la quale tali elementi fattuali possono legittimamente fondare la formulazione di un pericolo di infiltrazione, secondo un procedimento di inferenza logica, non in assoluto ma in presenza di una serie di condizioni che colleghino la mera condizione parentale all’attività economica.
Nel caso di specie, come già accennato, già sul piano personale è stata accertata la natura solo formale di tali legami, in conseguenza delle scelte di vita dell’interessata.
7. La superiore premessa sarebbe di per sé autosufficiente per impedire di inferire dal rapporto di parentela in quanto tale il pericolo infiltrativo (essendo la premessa maggiore di un’argomentazione sillogistica che conclude nel senso della probabilità dell’infiltrazione).
Difetta tuttavia nel caso di specie anche l’ulteriore elemento della possibile identità o comunanza di interessi imprenditoriali, che potrebbe in tesi rendere legittima l’ipotesi di un contagio dell’attività economica in questione da parte di esponenti della criminalità organizzata vicini alla titolare (ribadito che nel caso di specie tale vicinanza comunque difetta, essendo ancorata ad un dato puramente formale): non risultano infatti affinità tipologiche fra le attività dell’appellata (che ha peraltro trasferito la sede originaria) e quelle dei familiari controindicati.
Il provvedimento si basa dunque unicamente sull’allegazione di un formale rapporto parentale, e come tale esso non costituisce legittimo esercizio del potere (di natura cautelare) tendente – mediante l’adozione del provvedimento informativo - ad evitare il contagio delle attività economiche da parte della criminalità organizzata: l’effetto interdittivo conseguente all’esercizio di detto potere, infatti, per costante giurisprudenza, deve ritenersi conforme al relativo parametro normativo solo in quanto il pericolo infiltrativo sia desunto, pur se su basi probabilistiche e non di accertamento pieno, di regola da una pluralità di elementi di fatto aventi rilevanza sostanziale ed avvinti da un legame logico che consenta di ragionevolmente ipotizzare una contiguità (compiacente, ovvero soggiacente) fra l’attività economica considerata ed il contesto criminale di riferimento.
Nel caso di specie, per le ragioni sopra richiamate, non è dato rinvenire detto legame (sul duplice fronte della idoneità del legame parentale a produrre relazioni personali da esso condizionate secondo un criterio di normalità sociale, e della possibile contiguità fra l’attività in questione e gli ambienti criminali rispetto ai quali tali legami costituirebbero un tramite).
8. Dalle superiori considerazioni discende che la sentenza impugnata resiste alle critiche formulate con i motivi di appello.
Il ricorso in appello deve essere pertanto respinto perché infondato.
Le spese, liquidabili in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge, vanno per metà poste a carico del Ministero dell’Interno nei confronti dell’appellata, secondo la regola della soccombenza; e per metà compensate fra tali parti, in applicazione dell’art. 26 cod. proc. amm,, in conseguenza della violazione da parte della stessa appellata della disciplina dei limiti dimensionali recata dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 13-ter dell’allegato 2 al codice del processo amministrativo, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 127 del 16 ottobre 2017 (la parte appellata ha infatti prodotto in giudizio una memoria di costituzione di 82 pagine, senza neppure chiedere l’autorizzazione al peraltro notevole superamento dei richiamati limiti).
Le spese vanno invece del tutto compensate nei rapporti fra Ministero dell’Interno e Comune di Reggio Calabria, che ha aderito all’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa interamente le spese del giudizio fra il Ministero dell’Interno e il Comune di Reggio Calabria; le compensa per metà fra il Ministero appellante e l’appellata -OMISSIS-, e per la residua metà condanna l’appellante a corrispondere alla predetta appellata la somma di euro duemila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.