Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/03/2026, n. 2017
CS
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2026

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  • Rigettato
    Error in iudicando in ordine all'art. 11 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160

    La censura è infondata perché l'appellante confonde i 'parametri' (capacità, laboriosità, diligenza, impegno) con i 'prerequisiti' (indipendenza, imparzialità, equilibrio). La carenza di un prerequisito (equilibrio) è sufficiente per un giudizio negativo di professionalità, come previsto dalla normativa e dalla circolare del CSM n. 20691/2007.

  • Rigettato
    Error in iudicando in relazione alla ritenuta infondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso

    La giurisprudenza amministrativa consente al CSM di discostarsi dai pareri dei Consigli Giudiziari, motivando adeguatamente. La valutazione di professionalità è autonoma rispetto al giudizio disciplinare e può basarsi anche su un singolo episodio grave o su più condotte, anche extrafunzionali, se incidenti sull'equilibrio del magistrato. Le condotte contestate, in particolare quelle verso le colleghe, non sono puramente extrafunzionali ma incidono sul ruolo direttivo e sulla serenità dell'ambiente di lavoro.

  • Rigettato
    Error in iudicando in ordine alla ritenuta infondatezza del terzo motivo di ricorso

    La carenza del prerequisito dell'equilibrio rende superflua la valutazione degli altri parametri e prerequisiti, evitando un aggravio procedimentale non necessario, dato che l'esito del giudizio di professionalità sarebbe comunque negativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/03/2026, n. 2017
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2017
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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