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Rigetto
Sentenza 12 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/03/2026, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01813/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 02017 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01813/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1813 del 2025, proposto dalla dr.ssa
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manlio Romano e Gaetano Balice, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Livio Lavitola, in Roma, v.le Giulio Cesare, n. 71;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma N. 01813/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima,
n. -OMISSIS-, resa tra le parti e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. -OMISSIS-/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie delle parti e la replica dell'appellante;
Vista l'istanza della difesa erariale di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. IE De
Berardinis, udito per l'appellante l'avv. Manlio Romano e viste le conclusioni della parte appellata, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con l'appello in epigrafe la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. I, n. -OMISSIS-, chiedendone la riforma.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, presentato dalla dr.ssa -OMISSIS-, magistrato con funzioni di Consigliere della Corte di Appello di -OMISSIS-, avverso la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del -
OMISSIS-, recante il mancato superamento, da parte della ricorrente, della V^ valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2018 [d'ora in poi anche solo: delibera impugnata, o gravata, o Delibera], nonché avverso gli atti presupposti e/o connessi, tra i quali in specie: il pedissequo decreto del Ministro della Giustizia del -
OMISSIS-, che ha negato alla ricorrente il conseguimento della V^ valutazione di professionalità a far data dal 28 luglio 2018; la successiva delibera del C.S.M. del - N. 01813/2025 REG.RIC.
OMISSIS-, nella parte in cui ha riconosciuto all'odierna appellante la V^ valutazione di professionalità a decorrere dal 28 settembre 2020, anziché dalla data di cui alla precedente valutazione negativa impugnata.
Nel gravame l'appellante contesta l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando in ordine all'art. 11 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, e alla ritenuta infondatezza del primo motivo di ricorso, irragionevolezza, carenza e/o insufficienza della motivazione, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, poiché il T.A.R. avrebbe travisato il primo motivo di ricorso, mediante cui era stato dedotto che la decisione del C.S.M. di formulare nei confronti della ricorrente una valutazione negativa basata sulla carenza di un parametro (il c.d. prerequisito dell'equilibrio) non avrebbe trovato copertura legislativa;
2) error in iudicando in relazione alla ritenuta infondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso, irragionevolezza, error in iudicando et in procedendo per motivazione apparente, carenza e/o insufficienza della motivazione, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in quanto il T.A.R., nell'esaminare il secondo motivo di ricorso: A) si sarebbe pronunciato con motivazione meramente tautologica e apodittica sull'eccepito difetto di elementi concreti e specifici alla stregua dei quali il
C.S.M. ha rovesciato le valutazioni favorevoli degli organi di prossimità territoriale;
B) avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccepita carenza, nella delibera impugnata, di qualunque valutazione dell'incidenza delle condotte contestate, tutte extrafunzionali, sull'attività funzionale e sull'esercizio della giurisdizione, che sarebbe stata esclusa dagli organi di prossimità territoriale;
3) error in iudicando in ordine alla ritenuta infondatezza del terzo motivo di ricorso, irragionevolezza, error in iudicando et in procedendo per motivazione apparente, carenza e/o insufficienza della motivazione, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, poiché la sentenza appellata sarebbe affetta da errore nella parte in N. 01813/2025 REG.RIC.
cui ha disatteso le doglianze formulate con il terzo motivo di ricorso senza neppure esaminarle nel merito.
Si sono costituiti in giudizio il C.S.M. e il Ministero della Giustizia, depositando una memoria difensiva con la quale hanno eccepito l'infondatezza dei motivi di appello e concluso per la reiezione dello stesso.
L'appellante ha depositato una memoria di replica, controbattendo alle argomentazioni della difesa erariale e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
La difesa erariale, dal canto suo, ha depositato richiesta di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
All'udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il Collegio, udito il difensore comparso di parte appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l'appello proposto dalla dr.ssa -OMISSIS- per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio che ha respinto il ricorso da lei presentato avverso i provvedimenti del C.S.M. e del Ministero della Giustizia aventi ad oggetto il mancato superamento da parte dell'appellante della quinta valutazione di professionalità dei magistrati con decorrenza dal 28 luglio 2018.
Detto mancato superamento consegue alla valutazione negativa espressa dal C.S.M. nella delibera del -OMISSIS- nei confronti dell'appellante per carenza del c.d. prerequisito dell'equilibrio.
La carenza del suddetto prerequisito viene ricollegata dall'organo di autogoverno ad alcuni episodi riguardanti il magistrato accaduti nel periodo oggetto di valutazione (28 luglio 2014-28 luglio 2018), in cui l'interessata ha svolto le funzioni di Presidente di
Sezione del Tribunale di -OMISSIS-. Si tratta di vicende per le quali il magistrato ha subito anche un giudizio disciplinare, conclusosi con l'irrogazione della sanzione della perdita dell'anzianità di due mesi (sentenza n. -OMISSIS-). L'appellante, inoltre, è N. 01813/2025 REG.RIC.
stata sottoposta a procedimento di trasferimento per incompatibilità ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 511/1946 (“Legge Guarentigie”).
Nello specifico, l'impugnata -OMISSIS- ha rimproverato all'appellante, in primo luogo, di avere serbato un contegno aggressivo, maleducato e gratuitamente irridente nei confronti di talune giovani colleghe al primo incarico come magistrato: per il
C.S.M. si tratta di una condotta tanto più grave, viste le funzioni presidenziali rivestite dalla ricorrente, le quali avrebbero dovuta indurla a mantenere, invece, un atteggiamento di disponibilità e collaborazione verso queste colleghe, così da aiutarle ad affrontare con serenità il lavoro e a fronteggiare le forti difficoltà organizzative che caratterizzavano il Tribunale di -OMISSIS-. Tali difficoltà, invocate a scusante dal magistrato, non sono state ritenute dall'organo di autogoverno idonee a giustificarne il comportamento.
In secondo luogo, la Delibera rimprovera all'appellante di essersi sottratta, senza la giustificazione di particolari ragioni, alle turnazioni per il periodo natalizio del 2017, allontanandosi dalla riunione in cui si dovevano decidere le turnazioni stesse, con una condotta che si è rivelata anch'essa improntata a mancanza di rispetto nei confronti delle colleghe.
Viene inoltre riferito dalla Delibera un altro episodio, consistito nella condotta serbata dalla ricorrente al di fuori dell'Ufficio il 28 e il 29 dicembre 2017, quando si è recata per due volte in Questura per interloquire con il dirigente della Squadra Mobile su una indagine in corso di svolgimento in cui risultava coinvolto -OMISSIS-. Di tale vicenda, tuttavia, non risulta valutata dall'organo di autogoverno l'incidenza ai fini del giudizio di professionalità espresso sul magistrato in valutazione.
Con la sentenza appellata il T.A.R. ha anzitutto scrutinato la censura con cui era stata dedotta l'impossibilità di fondare la valutazione negativa di professionalità sulla sola carenza dei c.d. prerequisiti del magistrato, dovendo la suddetta valutazione basarsi, essenzialmente, sulla considerazione dell'attività professionale “pura” dal medesimo N. 01813/2025 REG.RIC.
svolta. La censura è stata disattesa, in virtù del “granitico” indirizzo giurisprudenziale, secondo cui i c.d. prerequisiti dell'equilibrio, dell'indipendenza e dell'imparzialità del magistrato “sono le precondizioni immanenti ed ontologicamente costituenti il prius logico di ogni giudizio sui magistrati stessi” e quindi anche della valutazione per cui
è causa. La sentenza ricorda l'ancoraggio costituzionale dei c.d. prerequisiti e richiama le previsioni normative da cui si evince la rilevanza pregiudiziale degli stessi (art. 11, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 160/2006; art. 2 dello stesso decreto legislativo; art. 2 della “Legge Guarentigie”). Sottolinea che la circolare del C.S.M. n. 20691 del 2007, avente a oggetto “nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati”, impone di considerare le “precondizioni” del magistrato prima di valutarne i requisiti di capacità tecnico-giuridica, laboriosità, operosità e diligenza.
In secondo luogo, il T.A.R. evidenzia come il C.S.M. abbia puntualmente ricostruito il percorso professionale dell'esponente e abbia esaminato con completezza sia i fatti oggetto della vicenda disciplinare, sia i fatti oggetto della procedura di trasferimento, tenendo conto delle difese articolate dal magistrato e spiegando i motivi per i quali ha ritenuto di non condividere il parere positivo del Consiglio Giudiziario.
Osserva la sentenza che la motivazione della Delibera ha dato conto delle specifiche condotte tenute dalla ricorrente, di carattere extra funzionale, che si riflettevano sul parametro dell'equilibrio. Il C.S.M. ha analizzato con scrupolo gli elementi emersi, basandosi sulle risultanze del procedimento disciplinare e ha ritenuto che le condotte serbate nei riguardi di giovani colleghe d'ufficio e il rifiuto di fornire la disponibilità per i turni di lavoro natalizi dell'anno 2017 non potessero essere giustificati neppure dallo stato di disorganizzazione e di malfunzionamento generale del Tribunale, tenuto conto del ruolo rivestito dalla ricorrente di Presidente di Sezione. La Delibera – nota ancora il T.A.R. – ha altresì valorizzato lo specifico episodio, sopra rammentato, dei due accessi effettuati dalla ricorrente presso la Questura di -OMISSIS- il 28 e il 29 N. 01813/2025 REG.RIC.
dicembre 2017 per richiedere informazioni su un procedimento penale in cui risultava coinvolto -OMISSIS- e per rivendicare l'estraneità di quest'ultimo ai fatti.
Il primo giudice ha ritenuto non illogico il ragionamento del C.S.M., che ha tratto dalle circostanze ora riferite la mancanza del senso della misura e dell'equilibrio. La diversa valutazione dell'organo di autogoverno rispetto al Consiglio Giudiziario (il quale, pur avendo rilevato una “perdita di serenità” del magistrato, non l'aveva giudicata tale da incidere negativamente sui prerequisiti) si è fondata su plurime condotte, che hanno denotato un'inclinazione del magistrato stesso non improntata a equilibrio e a senso della moderazione: ciò, ben potendo il C.S.M. ritrarre da fatti specifici il vulnus alle precondizioni, all'esito di un giudizio che, se coerente e ragionevole (come nel caso),
“non può essere intaccato da una pur diversa valutazione del TAR”, tenuto conto della discrezionalità assai ampia che caratterizza il predetto giudizio, coi conseguenti limiti al sindacato del G.A. (che la sentenza puntualmente ricorda).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le censure dell'appellante non possano essere condivise.
Invero, con il primo motivo l'appellante contesta che il T.A.R. non avrebbe compreso il senso della doglianza formulata nel ricorso introduttivo, mediante la quale era stata dedotta l'illegittimità dell'operato del C.S.M., per avere l'organo emesso a carico del magistrato una valutazione “negativa”, anziché “non positiva”, nonostante l'addebito riguardasse la carenza di un solo prerequisito (l'equilibrio).
Così statuendo, la Delibera avrebbe violato l'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 160/2006, in base al quale il giudizio “negativo” consegue esclusivamente a una valutazione che individue carenze in relazione a due o più parametri. Nel caso di specie ci si troverebbe innanzi alla carenza di un solo parametro (il c.d. prerequisito dell'equilibrio), il che avrebbe potuto eventualmente fondare un giudizio “non positivo”, ai sensi del comma
10 del citato art. 11, ma non uno “negativo”, come invece verificatosi, con il corollario che il rinvio della valutazione avrebbe dovuto essere riferito solo a un anno (come N. 01813/2025 REG.RIC.
previsto dalla legge per il giudizio “non positivo”) e non ai successivi due anni (come stabilito invece per il giudizio “negativo”).
Aggiunge l'appellante che il T.A.R. avrebbe travisato la censura e non avrebbe colto il punto in contestazione, ovvero che il giudizio negativo presuppone una valutazione di carenze gravi in relazione a due o più parametri, ciò che nella fattispecie in esame non sussisterebbe, mentre si sarebbe espresso sul diverso – e non contestato – profilo della copertura normativa dei prerequisiti del magistrato (indipendenza, imparzialità ed equilibrio), disciplinati specificamente dalla già ricordata circolare del C.S.M. n.
20691 dell'8 ottobre 2007.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va precisato che, a seguito delle modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, introdotte dal d.lgs. 28 marzo 2024, n. 44, i richiami normativi all'art. 11, commi 9 e 10, del d.lgs. n. 160/2006 debbono intendersi riferiti all'attuale art. 11-ter, commi da 1 a 6, del medesimo decreto legislativo.
Tanto premesso, nel merito la doglianza non convince perché l'art. 11, comma 9 (ed ora l'art. 11-ter, comma 1) del d.lgs. n. 160 cit. riconnette il giudizio di professionalità
“negativo” del magistrato alla carenza di due o più dei parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 11, cioè capacità, laboriosità, diligenza e impegno. Nel caso di specie, non si tratta della carenza di tali parametri, ma, più a monte, della carenza di uno dei c.d. prerequisiti (segnatamente: l'equilibrio), cioè di un difetto più radicale e più grave, tanto è vero che, a causa dell'assenza del prerequisito de quo, il C.S.M. ha ritenuto di non dover più procedere alla valutazione degli altri prerequisiti, né dei parametri, che sarebbe stata superflua, in quanto la riscontrata assenza di equilibrio portava di per sé sola a un giudizio negativo, come stabilito dal Capo XI, punto 1, lett. a) della circolare del C.S.M. n. 20691 del 2007.
In altri termini, l'appellante confonde i “parametri” (capacità, laboriosità, diligenza e impegno) con i “prerequisiti” (indipendenza, imparzialità ed equilibrio), pretendendo N. 01813/2025 REG.RIC.
di riferire ai secondi la disciplina normativa prevista dall'art. 11 (e ora dall'art. 11-ter) del d.lgs. n. 160/2006 per i primi. Ma la ricordata circolare n. 20691/2007, al Capo III, distingue i c.d. prerequisiti dell'indipendenza, imparzialità ed equilibrio dai parametri di valutazione, previsti invece dal successivo Capo IV, e, nell'affermare che il possesso dei suddetti prerequisiti è condizione imprescindibile per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, impone (come afferma giustamente il T.A.R.) di verificarne l'esistenza in capo al magistrato prima di valutare il possesso, da parte di costui, dei requisiti di capacità tecnico-giuridica, laboriosità, operosità e diligenza.
Soprattutto, il Capo XI della citata circolare, al punto 1, lett. a), afferma esplicitamente che il giudizio di professionalità del magistrato è negativo quando risulti negativo “il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità o dell'equilibrio”: l'uso della disgiuntiva
“o” indica chiaramente che ai fini del giudizio negativo è sufficiente la carenza in via alternativa di uno solo dei tre prerequisiti suesposti. Diversa è invece la disciplina di cui alla successiva lett. b), che, nel ricalcare il testo della legge, riconnette il giudizio di professionalità negativo alla grave carenza in capo al magistrato di “due o più” dei parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno. Ciò conferma la maggiore gravità della carenza dei prerequisiti rispetto ai parametri, bastando, ai fini del giudizio negativo di professionalità, la carenza di uno solo per i primi e occorrendo, invece, la carenza di “due o più” per i secondi.
Sul punto la sentenza correttamente sottolinea che “le precondizioni dell'equilibrio, dell'indipendenza e dell'imparzialità hanno un ancoraggio costituzionale” e che esse
“rappresentano il connotato distintivo dell'attività giurisdizionale”, affermando – in conformità alla giurisprudenza di questo Consiglio – che si tratta delle precondizioni immanenti e ontologicamente costituenti il prius logico di ogni giudizio sui magistrati e, dunque, anche di quello che si esprime nel tempo sulle valutazioni di professionalità
(cfr. C.d.S., Sez. VII, 22 maggio 2025, n. 4401; id., 10 dicembre 2024, n. 9940; id., N. 01813/2025 REG.RIC.
23 febbraio 2024, n. 1787; id., 2 maggio 2023, n. 4456; id., 8 aprile 2022, n. 2630;
Sez. V, 29 luglio 2019, n. 5309; id., 16 maggio 2017, n. 2325).
Acclarata l'infondatezza del primo motivo di appello, deve ritenersi infondato, altresì, il secondo motivo, a mezzo del quale l'appellante si duole del fatto che il T.A.R. abbia disatteso le censure dedotte con il secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio.
Lamenta l'appellante che il T.A.R. avrebbe disatteso ambedue i motivi senza vagliare il merito delle censure dedotte, ma limitandosi a recepire acriticamente la Delibera del
Plenum consiliare e finendo per travisare alcuni degli elementi fattuali presi in esame nella valutazione negativa di professionalità. Inoltre, sarebbe incorso negli stessi errori che inficiano la Delibera, omettendo di confrontare i dati documentali sull'attività del magistrato relativi all'intero periodo sottoposto a valutazione
Con particolare riferimento al secondo motivo, la motivazione della sentenza sulla dedotta mancanza, nella delibera gravata, di elementi concreti e specifici per ribaltare le valutazioni favorevoli degli organi di prossimità territoriale, sarebbe meramente tautologica ed apparente. Il primo giudice non si sarebbe poi pronunciato sulla dedotta carenza nella Delibera di qualsiasi valutazione dell'incidenza, esclusa dagli organi di prossimità territoriale, delle condotte contestate – tutte extrafunzionali – sull'attività funzionale e sull'esercizio della giurisdizione.
Invero, sotto il primo profilo, l'appellante evidenzia come sia il dirigente dell'Ufficio, sia il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-abbiano espresso parere favorevole ai fini del conseguimento della V^ valutazione di professionalità da parte sua: anzi, il Consiglio Giudiziario, nell'analizzare i fatti relativi al procedimento di trasferimento ex art. 2 del r.d. n. 511/1946 che l'ha riguardata, avrebbe escluso che le criticità attinenti a tali fatti avessero in qualche modo pregiudicato o compromesso la sua professionalità. Il parere del Consiglio Giudiziario, oltre a essere favorevole in relazione a tutti i parametri, avrebbe ritenuto la vicenda oggetto del trasferimento non N. 01813/2025 REG.RIC.
idonea a incidere negativamente sui prerequisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio del magistrato.
A fronte di ciò, il C.S.M. non avrebbe fatto emergere le concrete ragioni e i puntuali profili che hanno condotto l'organo ad una valutazione dei dati istruttori emersi nel procedimento contraria e difforme da quella compiuta dal dirigente dell'Ufficio e dal
Consiglio Giudiziario. La delibera impugnata si sarebbe limitata, in maniera apodittica e tautologica, a ribadire che le condotte della ricorrente nei confronti delle colleghe dell'Ufficio non sarebbero state improntate a educazione, correttezza e rispetto, profili già posti alla base dell'addebito disciplinare, e il T.A.R., a sua volta, si sarebbe limitato a richiamare quanto esposto dal Plenum del Consiglio.
Sia la delibera impugnata, sia la sentenza, avrebbe attribuito un rilievo assolutizzante ai comportamenti posti alla base della condanna disciplinare del magistrato, così, in sostanza, finendo per addebitarle l'illecito disciplinare una seconda volta in sede di giudizio di professionalità, a prescindere dalla sua resa professionale nel periodo in valutazione. Vi sarebbe stata, perciò, un'inaccettabile duplicazione delle conseguenze sanzionatorie dell'infrazione disciplinare, che avrebbe ingiustamente penalizzato la ricorrente anche nel distinto procedimento di valutazione della professionalità. Anzi, si dovrebbe parlare di una triplicazione di siffatte conseguenze, in quanto le condotte contestate sarebbero state poste alla base anche del trasferimento d'ufficio della dr.ssa
-OMISSIS-.
Di contro, il C.S.M. avrebbe dovuto fornire un puntuale riscontro delle ragioni per cui non avrebbe accordato rilievo alle circostanze opposte evidenziate nei pareri del Capo dell'Ufficio e del Consiglio Giudiziario e ciò tanto più che i predetti pareri sarebbero stati chiarissimi nel riconoscere sia l'assoluta inconfigurabilità in capo alla ricorrente di specifiche responsabilità in ordine alle condotte contestate, sia la piena legittimità
e condivisibilità dell'attività da lei portata avanti nell'esercizio delle proprie funzioni.
In particolare, il parere del Consiglio Giudiziario avrebbe rilevato sia l'episodicità dei N. 01813/2025 REG.RIC.
fatti contestati all'interessata, circoscritti in un arco temporale (novembre/dicembre
2017) limitato rispetto al quadriennio posto in valutazione, sia la connessione causale e temporale con una condizione di degrado dell'Ufficio giudiziario di -OMISSIS-, generatrice di un clima diffuso di tensione e perdita di serenità.
Nella delibera gravata, invece, non verrebbe effettuato nessun confronto rispetto a tali specifici elementi, né sarebbero spiegate le ragioni per le quali il C.S.M. si è discostato da detti pareri, di guisa che la stessa si configurerebbe come un mero adeguamento della valutazione di professionalità a quanto già sanzionato in sede disciplinare: non emergerebbe, insomma, che l'organo di autogoverno abbia dato conto dell'avvenuto esame di tutti gli elementi utili a quel completo apprezzamento obiettivo dell'attività professionale del magistrato, in cui consiste la valutazione di professionalità ai sensi della richiamata circolare n. 20691 del 2007.
Sotto il secondo profilo, poi, l'appellante lamenta che dalla delibera impugnata non si ricaverebbe per quali specifici aspetti il C.S.M. abbia ritenuto, al contrario degli organi territoriali, che le condotte dell'interessata prese in esame si fossero riflesse sulla sua professionalità e sull'equilibrio nello svolgere l'attività funzionale. In particolare, non si evincerebbero gli elementi da cui l'organo di autogoverno ha desunto la carenza di equilibrio della dr.ssa -OMISSIS- nell'esercizio della giurisdizione, non leggendosi nella Delibera nessun rilievo di merito in riferimento alla mancanza di equilibrio nel lavoro giudiziario svolto dall'appellante. Anche da questo punto di vista, dunque, il
C.S.M. si sarebbe limitato a prendere atto delle circostanze oggetto dell'addebito disciplinare a carico dell'interessata.
Aggiunge l'appellante che, nonostante la Delibera abbia affermato che per valutare la mancanza di equilibrio in riferimento a fatti extrafunzionali, va verificato in concreto se questi possano riflettersi sull'equilibrio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, tuttavia in essa mancherebbe proprio tale verifica: mancherebbero, infatti, la specifica ponderazione, valutazione e motivazione in ordine al riflesso delle condotte contestate N. 01813/2025 REG.RIC.
sull'attività funzionale svolta dalla ricorrente e sulla perdita di equilibrio nell'esercizio della giurisdizione.
La Delibera non recherebbe alcuna motivazione sugli aspetti della vicenda disciplinare idonei a causare discredito all'immagine e, di conseguenza, anche alla professionalità
e alla credibilità del magistrato, né sulla significativa gravità delle condotte, tenuto al riguardo conto della loro oggettiva episodicità; essa avrebbe illegittimamente desunto l'automatica rilevanza di un fatto extrafunzionale come ostativo al superamento della valutazione di professionalità, duplicando le medesime considerazioni già oggetto del giudizio disciplinare.
La sentenza appellata, dal canto suo, nulla direbbe su tale ultimo profilo, limitandosi al rinvio a quanto ritenuto dal C.S.M. nella delibera impugnata.
Le censure suesposte non possono essere condivise, trovando esse confutazione negli indirizzi espressi dalla giurisprudenza amministrativa sulle questioni sollevate.
In particolare, la giurisprudenza ha affermato:
- che il C.S.M. può discostarsi dal parere del Consiglio Giudiziario, dando atto nella motivazione della valutazione degli elementi istruttori e del percorso argomentativo alla base delle sue conclusioni (C.d.S., Sez. VII, 14 giugno 2023, n. 5883). Analogo discorso vale anche per il rapporto trasmesso dal Capo dell'Ufficio;
- che la circostanza che in sede di valutazione di professionalità il C.S.M. valuti gli stessi fatti già oggetto del giudizio disciplinare, considerati una seconda volta quali elementi ostativi al superamento di detta valutazione, non comporta alcuna violazione del principio del “ne bis in idem”. Infatti, per espressa previsione del Capo II della più volte citata circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007, il C.S.M. procede alla valutazione di professionalità acquisiti il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e la relativa documentazione, le risultanze delle ispezioni ordinarie “e tutti gli elementi di conoscenza ulteriori che ritenga di assumere” (C.d.S.,
Sez. VII, 17 ottobre 2024, n. 8320); N. 01813/2025 REG.RIC.
- che il giudizio negativo sulla professionalità può essere basato anche su un unico episodio verificatosi nel periodo di riferimento, atteso che il giudizio del C.S.M. circa l'idoneità dell'unico precedente a proiettare il proprio disvalore nel futuro, per la sua oggettiva gravità, attiene alla sfera del merito, non sindacabile in sede giurisdizionale
(C.d.S., Sez. VII, n. 4456/2023, cit.). In tale ipotesi, non è illogico o irragionevole ritenere la condotta sintomatica di carenza di equilibrio, adottando, nella valutazione, un metro di giudizio ispirato alla prudenza a fronte di condotte incompatibili con le doti di equilibrio e del senso della misura che devono connotare costantemente l'agire del magistrato: una valutazione di tal fatta rimane all'interno della discrezionalità valutativa dell'organo di autogoverno, senza palesare profili di eccesso di potere, neppure sul piano motivazionale (C.d.S., Sez. VII, 2 dicembre 2024, n. 9643). Ciò vale a maggior ragione quando il giudizio negativo si basi su una pluralità di condotte, distinte tra loro, anche se articolatesi in arco di tempo assai breve rispetto all'intero quadriennio in analisi (C.d.S., Sez. VII, 11 ottobre 2024, n. 8153; id., n. 319/2024, cit.);
- che il fatto che le condotte contestate siano estranee all'esercizio delle funzioni non significa che esse non possano aver concretamente inciso sull'attività giurisdizionale, poiché i prerequisiti dell'indipendenza, imparzialità ed equilibrio, non esplicitamente indicati dall'art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, ma riconosciuti dalla giurisprudenza come consustanziali alla professionalità del magistrato, non possono che essere apprezzati nella loro dimensione, funzionale ed extrafunzionale (C.d.S., Sez. VII, n. 319/2024, cit.).
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie la delibera impugnata non solo ha dato conto delle ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dalla valutazione positiva del
Consiglio Giudiziario, assegnando particolare rilevanza alle condotte offensive tenute dall'appellante nei confronti di una pluralità di colleghe, ma ha altresì indicato come le riferite condotte abbiano inciso sull'attività funzionale dell'appellante stessa, tenuto N. 01813/2025 REG.RIC.
conto del ruolo semidirettivo da lei svolto nel periodo in esame, quale Presidente della
Sezione penale del Tribunale di -OMISSIS-.
Al riguardo, anzi, è infondata la tesi dell'appellante, secondo cui le condotte che le sono ascritte avrebbero tutte natura extrafunzionale (e, pertanto, avrebbero dovuto essere valutate secondo i criteri di rilevanza più restrittivi individuati per le condotte extrafunzionali dalla giurisprudenza di questo Consiglio: cfr. Sez. VII, n. 4456/2023, cit.): ed infatti, almeno alcune di queste condotte – e segnatamente quelle, su cui la
Delibera si è soffermata, consistite nell'aver tenuto condotte vessatorie, irrispettose e arroganti nei riguardi di più colleghe, in prevalenza al primo incarico – non possono considerarsi extrafunzionali, poiché il relazionarsi in modo costruttivo ed empatico nell'ambiente di lavoro con le colleghe (ed i colleghi) più giovani indubbiamente non
è estraneo ai compiti che un magistrato titolare di un incarico direttivo o semidirettivo
è chiamato ad assolvere nell'esercizio delle sue funzioni.
Come ben spiega la Delibera, sulla falsariga della sentenza disciplinare, “rivestire un ruolo dirigenziale implica la capacità di affrontare anche situazioni di tensione, informando certamente i propri comportamenti alla necessaria fermezza, senza però che quest'ultima trasmodi mai in mancanza di rispetto, aggressività verbale o dileggio gratuito. E ciò – a maggior ragione – se la gestione dell'organizzazione del lavoro avviene con magistrati al primo incarico che, avendo ancora poca esperienza, nei dirigenti devono poter trovare quella solidità e quell'equilibrio che consentano loro di gestire con serenità le inevitabili difficoltà connesse all'attività svolta ancora da poco tempo”: il C.S.M. aggiunge che tanto più l'appellante avrebbe dovuto improntare la sua condotta agli ora visti canoni di solidità, equilibrio e sostegno, vista la situazione del Tribunale di -OMISSIS-, caratterizzata da un contenzioso complesso e delicato, di tal ché – e il giudizio è senz'altro ragionevole – non rileva a discolpa del magistrato lo stato di malfunzionamento e disorganizzazione del Tribunale, da lei invocato: a ben vedere, infatti, questa situazione avrebbe dovuto indurla a un atteggiamento di ancora N. 01813/2025 REG.RIC.
maggiore disponibilità e collaborazione con le colleghe, attesi il ruolo da lei rivestito e la sua ben più vasta esperienza.
Alla luce della giurisprudenza surriferita, è irrilevante la circostanza che le condotte ascritte all'appellante si siano concentrate in un arco temporale ristretto, tenuto conto, oltretutto, del fatto che dalla Delibera emerge con palese evidenza la reiterazione delle condotte da parte del magistrato (e la stessa sentenza disciplinare parla di “condotte reiterate” della dr.ssa -OMISSIS-). Neppure rileva che i fatti siano avvenuti nella fase in cui più aspri erano i contrasti con il Presidente del Tribunale (anch'egli trasferito) per il malfunzionamento e la disorganizzazione dell'Ufficio, perché a tal proposito vale quanto si è detto sopra circa l'inidoneità della situazione dell'Ufficio a giustificare le condotte dell'appellante: quest'ultima, proprio in ragione dell'incarico ricoperto e della sua esperienza, avrebbe dovuto, semmai, infondere nelle colleghe più giovani la serenità necessaria per affrontare le innegabili difficoltà lavorative e costituire, per le stesse, un punto di riferimento. È, perciò, infondato anche l'altro argomento avanzato dall'appellante e cioè che le asperità comportamentali da lei mostrate sarebbero state rivolte al solo fine di fronteggiare la situazione del Tribunale.
Priva di pregio è poi l'osservazione che l'organo di autogoverno ha richiamato episodi già oggetto del giudizio disciplinare, poiché da tale richiamo, al contrario di quanto si legge nell'appello, non è derivato alcun automatismo a danno del magistrato. Invero, rispetto alla valutazione di tali fatti compiuta in sede di giudizio disciplinare, gli stessi sono stati valutati autonomamente dal C.S.M. nella loro valenza di indici sintomatici della carenza del prerequisito dell'equilibrio, in conformità alla regola secondo cui la valutazione di professionalità del magistrato è autonoma rispetto all'apprezzamento delle stesse circostanze fattuali compiuto in sede disciplinare (cfr., ex multis, C.d.S.,
Sez. VII, 2 dicembre 2024, n. 9645; id., 9 gennaio 2024, n. 319; id., 2 gennaio 2024,
n. 31; Sez. V, 11 giugno 2021, n. 4535; id., 13 settembre 2018, n. 5369; id., 31 agosto
2017, n. 4149; Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4250). N. 01813/2025 REG.RIC.
A riprova di quanto ora detto, si consideri che l'unica vera condotta extrafunzionale ascritta al magistrato – l'essersi recata per due volte in Questura, il 28 e 29 dicembre
2017, per ottenere informazioni su un'indagine di polizia giudiziaria che avrebbe visto coinvolto -OMISSIS- e per rivendicare l'estraneità di quest'ultimo – è stata fortemente stigmatizzata dalla sentenza disciplinare, la quale ha ritenuto che essa integrasse la fattispecie dell'“uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri”: in sede di giudizio di professionalità, invece, tale episodio è stato sì richiamato, ma non ha formato oggetto di valutazione e, pertanto, non ha concorso a integrare l'apparato motivazionale del giudizio negativo, sebbene la sua gravità fosse stata evidenziata dalla sentenza disciplinare.
Ciò viene pacificamente ammesso dalla stessa appellante, la quale afferma infatti (v. pagg. 28/29 dell'atto di appello) che la vicenda del duplice accesso in Questura legato al procedimento (poi archiviato) che ha visto coinvolto -OMISSIS- della ricorrente,
“pur richiamata nella premessa del provvedimento, non viene fatta oggetto di alcuna considerazione del Consiglio in merito alla valutazione negativa finale […]. Ciò equivale a dirsi che tale fatto – pur riportato nell'elencazione della condanna disciplinare – non viene ritenuto dal C.S.M. causalmente rilevante ai fini del giudizio negativo in tema di professionalità”. Ma, allora, è evidente l'autonomia del giudizio di professionalità espresso dal C.S.M. nei confronti della dr.ssa -OMISSIS- rispetto alla valutazione degli stessi fatti formulata a suo carico in sede disciplinare dalla sentenza n. -OMISSIS-, con conseguente infondatezza della censura dedotta in proposito nell'atto di appello.
Da ultimo, è infondata la doglianza secondo cui il C.S.M. non avrebbe dato conto di aver effettuato l'esame di tutti gli elementi utili al completo apprezzamento obiettivo dell'attività professionale del magistrato: infatti, come si vedrà anche nell'analisi di un'analoga censura dedotta con il terzo motivo di appello, la carenza del prerequisito dell'equilibrio ha reso non necessaria la valutazione degli altri elementi (e in specie: N. 01813/2025 REG.RIC.
del possesso degli altri prerequisiti e dei parametri di cui alla circolare n. 20691/2007), essendo integrata la fattispecie del giudizio “negativo” ai sensi del Capo XI, punto 1, lett. a) della predetta circolare (v. supra).
Venendo infine al terzo e ultimo motivo dell'appello, con questo il magistrato lamenta che il T.A.R. avrebbe disatteso le doglianze formulate nel terzo motivo del ricorso di primo grado senza neppure esaminarle nel merito.
Sostiene l'appellante che tanto nella valutazione del C.S.M., quanto nella sentenza di prime cure sarebbe mancato quel “giudizio sinottico e globale sulla personalità del giudice” solo apparentemente richiamato. In particolare, la decisione gravata avrebbe omesso di pronunciarsi sulla mancata valutazione globale del percorso professionale della ricorrente nel periodo considerato, nonostante l'esistenza di numerose delibere dello stesso organo di autogoverno, da cui sarebbero emersi rilievi professionali assai lusinghieri e positivi (ad es.: la delibera per il conferimento dell'incarico semidirettivo nel luglio del 2015). Dunque, la valutazione impugnata non avrebbe considerato tutti i presupposti oggettivi rilevanti nella fattispecie, ma si sarebbe concentrata soltanto su quelli negativi: ma le condotte ritenute pregiudizievoli avrebbero dovuto essere messe in comparazione con gli altri elementi, di segno estremamente positivo, e tale mancata comparazione avrebbe determinato un vulnus al principio per il quale il giudizio sulla professionalità del magistrato deve essere globale.
In secondo luogo, la sentenza appellata avrebbe travisato i fatti posti dal C.S.M. a base della valutazione negativa impugnata. Questa, infatti, avrebbe desunto la mancanza di equilibrio, sotto il profilo della moderazione e del rispetto, da due condotte indicate in sede disciplinare, consistite nel comportamento serbato nei riguardi delle colleghe e in quello tenuto nel corso della riunione indetta nel dicembre del 2017 dal Presidente del Tribunale per stabilire le turnazioni. È rimasto invece estraneo alla valutazione di professionalità l'episodio – pur richiamato dalla delibera impugnata – dei due accessi presso la Questura: il T.A.R., perciò, sarebbe incorso in errore nel ricollegarlo sotto il N. 01813/2025 REG.RIC.
profilo causale alla valutazione operata dall'organo di autogoverno, perché in tal modo sarebbe andato oltre la valutazione fatta dallo stesso Plenum.
Ancora, l'erroneità della sentenza si coglierebbe perché questa non avrebbe rilevato che l'organo di autogoverno: I) avrebbe ascritto decisivo rilievo a condotte episodiche con ridottissima incidenza temporale nel quadriennio di riferimento, avvenute tutte in un periodo di estrema criticità di rapporti e di degrado funzionale dell'Ufficio; II) non avrebbe considerato i molti elementi oggettivi emersi dagli atti, che avrebbero portato a escludere la gravità, abitualità e sistematicità delle condotte contestate; II) avrebbe disatteso immotivatamente le richieste istruttorie presentate dall'interessata nel corso del procedimento, nonostante la loro evidente rilevanza; IV) non avrebbe comparato quegli unici episodi negativi con i plurimi elementi positivi relativi allo stesso arco di tempo risultanti dagli atti istruttori.
Con riferimento ai comportamenti giudicati scorretti nei confronti delle colleghe dr.ssa
-OMISSIS- e dr.ssa -OMISSIS-, non sarebbero stati accertati a carico della dr.ssa -
OMISSIS- comportamenti denigratori, né indebite ingerenze nel merito delle decisioni o critiche delegittimanti: i richiami verbali alle colleghe avrebbero riguardato oggettive e gravi criticità in ordine alle modalità di gestione dei ruoli monocratici.
Inoltre, nessuno degli episodi contestati sarebbe avvenuto in presenza di terze persone
(avvocati o personale amministrativo), ma, semmai, dalla sentenza disciplinare emergerebbe un diverbio in camera di consiglio, quindi senza presenza di terzi. Le condotte contestate avrebbero riguardato un periodo di tempo limitato
(novembre/dicembre 2017) e sarebbero state strettamente correlate sui piani temporale e causale con le disfunzioni organizzative che sarebbero scaturite da provvedimenti del Capo dell'Ufficio, tanto è vero che, una volta venute meno dette problematiche, non si sarebbero più registrate criticità nelle relazioni personali all'interno dell'Ufficio. Infine, il tono disteso delle chat intervenute in diversi periodi tra la ricorrente e le suddette colleghe confuterebbe la tesi della sussistenza di rapporti N. 01813/2025 REG.RIC.
improntati a “grave tensione” e dimostrerebbe che i diverbi si sono inseriti in un contesto di eccezionale anomalia.
Per quanto concerne, invece, l'asserita indisponibilità alla turnazione per le festività natalizie del 2017, si tratterebbe di circostanza non corrispondente al vero, sia per la costante partecipazione della ricorrente a tutti i turni feriali e festivi, sia perché – come emergerebbe dalla stessa sentenza disciplinare – l'appellante aveva chiesto e ottenuto per il periodo natalizio del 2017 un congedo ordinario di cinque giorni in correlazione con un evento familiare assai delicato. Ella, perciò, dopo aver partecipato alla riunione del 12 dicembre 2017 indetta dal Capo dell'Ufficio, se ne sarebbe allontanata solo al momento della programmazione dei turni feriali, non immotivatamente, ma dando atto della propria assenza dal servizio nel periodo d'interesse.
Del resto, sarebbe stata esclusa in fatto qualsiasi violazione da parte del magistrato di disposizioni tabellari e presidenziali.
In ogni caso, l'asserita indisponibilità alla turnazione non sarebbe stata comunque da ricondurre al c.d. prerequisito dell'equilibrio, come erroneamente fatto dalla delibera impugnata, ma avrebbe semmai dovuto essere valutata nell'ambito della valutazione del parametro dell'impegno, il quale, nondimeno, in base a tutte le risultanze, sarebbe stato pienamente superato.
Ancora, la valutazione del C.S.M. secondo cui l'appellante, in ragione del suo ruolo semidirettivo, avrebbe dovuto tenere una condotta improntata ad ancora maggiore disponibilità e collaborazione con le colleghe, coinvolgerebbe indebitamente ulteriori profili, come quelli dell'impegno e della capacità del magistrato, in ordine ai quali non sarebbe emersa, però, nessuna criticità. Piuttosto, i profili di criticità riguarderebbero le iniziative assunte dall'allora Capo dell'Ufficio, che avrebbe interferito nei tentativi dell'appellante di risolvere le disfunzioni relative alla definizione dei procedimenti pendenti, ma la richiesta di acquisire i relativi elementi sarebbe stata immotivatamente N. 01813/2025 REG.RIC.
respinta dall'organo di autogoverno, pur a fronte della loro oggettiva rilevanza ai fini del giudizio di professionalità dell'appellante.
La carenza di istruttoria da cui sarebbe affetto il provvedimento gravato emergerebbe ulteriormente dall'affermazione in esso contenuta della superfluità del compimento dell'attività istruttoria richiesta dalla dr.ssa -OMISSIS-. Infatti, avendo inteso attribuire rilievo ai fini del giudizio di professionalità a talune condotte tenute da quest'ultima nei confronti di colleghe di prima nomina, emerse nel corso del giudizio disciplinare, l'organo procedente avrebbe dovuto, in base a un elementare principio di adeguatezza istruttoria, approfondire gli elementi oggetto di valutazione, anche tramite l'audizione di altri magistrati, per verificare la sussistenza o meno delle condotte contestate e la loro idoneità ad incidere sulla professionalità del magistrato oggetto di valutazione nel periodo di tempo considerato. Il C.S.M., invece, non solo avrebbe riqualificato i fatti sotto il profilo della loro stessa fenomenologia, ma avrebbe negato all'appellante la possibilità di provare il contrario tramite l'allargamento dello spettro della valutazione a una più ampia platea di colleghi.
Lo stesso dovrebbe dirsi per la valutazione dei rapporti con il Presidente del Tribunale
e delle condizioni concrete in cui l'appellante ha dovuto operare nel periodo di tempo considerato, che avrebbero giustificato un approfondimento sui procedimenti pendenti a carico del citato Presidente.
Si sarebbe dovuto tenere conto, inoltre, degli accadimenti successivi ai fatti, poiché nel periodo di ulteriore permanenza della dr.ssa -OMISSIS- presso il Tribunale di -
OMISSIS- (fino a novembre 2018), costei: avrebbe intrattenuto rapporti di reciproco rispetto e di collaborazione con i nuovi magistrati (otto) immessi in servizio; avrebbe, dopo il trasferimento del dirigente, svolto le funzioni di Presidente facente funzione, relazionandosi, in un clima più disteso e collaborativo, anche con i colleghi e con il personale amministrativo del settore civile; avrebbe, altresì, attivato una positiva collaborazione istituzionale con il Foro, che avrebbe consentito di approvare un nuovo N. 01813/2025 REG.RIC.
protocollo per la gestione delle udienze. Tutti elementi, questi, che confermerebbero il carattere isolato e circoscritto al periodo di pesante contesto ambientale delineato poc'anzi delle condotte a lei ascritte, mai più ripetutesi negli anni successivi.
Nonostante le circostanze suesposte fossero state portate all'attenzione del C.S.M. dal magistrato con le controdeduzioni, l'organo di autogoverno non avrebbe effettuato su di esse i necessari approfondimenti istruttori, né le avrebbe adeguatamente valutate nelle motivazioni del provvedimento, finendo per proiettare nel tempo e sine die, in modo illogico, irragionevole ed immotivato, le conseguenze negative di meri episodi accaduti nell'ambito di una carriera professionale eccellente, e così pregiudicando la predetta carriera.
Le doglianze ora riferite non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
Anzitutto, giova ripetere quanto detto sopra sull'idoneità di singoli episodi occorsi nel periodo di riferimento a essere sintomatici della carenza di equilibrio dimostrata nel periodo stesso dal magistrato in valutazione.
Analogamente, si ribadisce che non ha fondamento la doglianza di omessa valutazione dei parametri rilevanti nel periodo in discorso, nei quali l'appellante avrebbe riportato tutti giudizi positivi e che avrebbero, in tesi, dovuto essere comparati con il difetto del prerequisito: sul punto, la delibera impugnata afferma esplicitamente che la mancanza del prerequisito dell'equilibrio rende non necessario valutare altri prerequisiti o altri parametri nei confronti del magistrato e tale affermazione va senz'altro condivisa, in quanto, come si è visto, essa trova giustificazione nel Capo XI, punto 1, lett. a), della circolare n. 20691/2007, in base al quale la mancanza del prerequisito dell'equilibrio
(o di un altro prerequisito) comporta di per sé sola l'esito negativo della valutazione di professionalità.
Quindi, non solo non era necessario effettuare le ulteriori valutazioni e comparazioni pretese dall'appellante, ma, anzi, il loro eventuale svolgimento avrebbe determinato un inutile aggravio procedimentale, in violazione del divieto di cui all'art. 1, comma N. 01813/2025 REG.RIC.
2, della l. n. 241/1990, applicabile anche ai procedimenti concernenti le carriere dei magistrati (C.d.S., Sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3253), poiché comunque non avrebbe potuto portare a un esito diverso del giudizio di professionalità.
Sono, pertanto, destituite di fondamento tutte le doglianze inerenti alla necessità di un giudizio sinottico e globale della personalità del magistrato.
Con riguardo all'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza appellata nell'affermare che il C.S.M. avrebbe ritenuto gravemente sconveniente la vicenda degli accessi effettuati personalmente dalla dr.ssa -OMISSIS- presso la Questura di -OMISSIS- la sera del 28 dicembre 2017 e la mattina successiva, si tratta a ben guardare di censura totalmente irrilevante.
Vero è, infatti, che la delibera del -OMISSIS-, dopo aver riferito anche dei due accessi in questione, concentra il giudizio di disvalore esclusivamente sul contegno di grave mancanza di rispetto tenuto dall'appellante nei riguardi delle colleghe al primo incarico (di cui sarebbe ulteriore sintomo l'atteggiamento serbato in relazione ai turni per le festività natalizie del 2017): tuttavia, non si vede quale vantaggio avrebbe potuto ottenere l'interessata qualora il C.S.M. avesse esteso il giudizio anche alla vicenda dei due accessi in Questura, trattandosi di episodio che, come si è detto, è stato fortemente stigmatizzato dalla sentenza disciplinare n. -OMISSIS-.
Ancora, sono infondate le censure di carenza di istruttoria mosse dall'appellante alla delibera impugnata, in quanto il fatto storico del suo comportamento irrispettoso nei confronti delle colleghe più giovani è innegabile e, sebbene concentrato in un arco di tempo ridotto, è reiterato, come afferma la sentenza disciplinare. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto nell'appello, gli episodi contestati si sono svolti almeno in parte alla presenza di terzi (in questo senso sono, nella delibera impugnata, le ricostruzioni della dr.ssa -OMISSIS- e della dr.ssa -OMISSIS-) o, almeno, con modalità tali da farne venire a conoscenza anche terzi (così, segnatamente, la vicenda riferita dalla dr.ssa - N. 01813/2025 REG.RIC.
OMISSIS- del diverbio avvenuto in camera di consiglio e delle successive reazioni del personale amministrativo).
Sul punto la Delibera afferma che “l'offendere le colleghe, l'irridere lo stato di salute di una di loro [condotta, quest'ultima, ad avviso del Collegio particolarmente grave e che l'appellante in sostanza non nega], l'avere scatti d'ira nei loro confronti – anche in presenza di terzi – sono tutti comportamenti che non risultano improntati a quel senso della misura e del rispetto che deve caratterizzare i rapporti fra i colleghi”: e tale giudizio, oltre che logico e ragionevole, si dimostra coerente con la ricostruzione dei fatti che emerge dagli atti di causa.
Anche per quanto concerne il comportamento serbato dall'interessata nella riunione del 12 dicembre 2017, in cui si dovevano decidere i turni per le festività natalizie, le giustificazioni da lei fornite non persuadono, perché resta fermo il dato di fatto del suo allontanamento volontario dalla suddetta riunione al momento della discussione sui turni in discorso senza l'indicazione di un'adeguata motivazione (cfr. il paragrafo della sentenza disciplinare con il quale il magistrato è stato ritenuto colpevole del relativo addebito, elencato come “condotta sub nr. 6”). La riconduzione di tale episodio al c.d. prerequisito dell'equilibrio è spiegata dalla delibera impugnata con la motivazione che anch'esso si rivela espressione della mancanza di rispetto nei confronti delle colleghe e anche detta giustificazione risulta logica e ragionevole, oltre che coerente con i dati di fatto, per come ricostruiti in sede disciplinare.
Non coglie nel segno, perciò, il tentativo dell'appellante di spostare le critiche che le sono state mosse, fondate su fatti storici non contestabili, dal piano della mancanza di equilibrio a quello dell'eventuale carenza dei parametri dell'impegno e della capacità del magistrato, previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 160/2006 e dal Capo IV della circolare n. 20691 del 2007. Il C.S.M., per vero, ha dato conto delle ragioni che l'hanno portato a ricondurre i comportamenti dell'interessata nell'alveo della carenza di equilibrio, inteso quale prerequisito che “consiste nell'esercizio della giurisdizione N. 01813/2025 REG.RIC.
condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati” (così il Capo III, punto 4, della citata circolare).
Nell'esercizio della giurisdizione “con senso della misura e moderazione”, infatti, si devono intendere comprese anche le modalità di gestione del lavoro (specialmente se con colleghi al primo incarico) improntate sì a fermezza, ma anche a serenità, solidità ed equilibrio da parte del dirigente, senza mai trasmodare “in mancanza di rispetto, aggressività verbale o dileggio gratuito” (così la delibera gravata). Da questo punto di vista è emblematico l'episodio – sostanzialmente non contestato in punto di fatto dall'appellante – del diverbio in camera di consiglio con modalità tali da farne venire a conoscenza anche il personale di Cancelleria. Ancora più emblematica è la vicenda delle frasi irridenti rivolte alle colleghe per le loro condizioni psicofisiche, che non possono trovare giustificazione nella situazione di “disfunzione organizzativa” in cui versava l'Ufficio, visto che certamente frasi di tal natura non possono aver contribuito a rasserenare il clima, a detta della stessa appellante “pesante”.
La sentenza appellata ha elegantemente sintetizzato le condotte ascritte all'interessata nella formula “taluni comportamenti del tutto sconvenienti, meglio descritti in atti, tenuti dalla ricorrente, nei riguardi di giovani colleghe d'ufficio”: ma ciò non significa in alcun modo che non abbia affrontato le relative censure, come viene infondatamente adombrato nell'appello, avendo il T.A.R. di seguito evidenziato che sulla ricorrente, quale Presidente di Sezione, “incombeva un preciso obbligo di attivazione proprio per fronteggiare le situazioni di difficolta [nello specifico: il cattivo funzionamento del
Tribunale] (con l'autorità e l'equilibrio che competono al vertice della sezione e senza ulteriormente aggravare la situazione di disagio nei riguardi di colleghi che erano per lo più al primo incarico professionale)”.
Da ultimo, non sono fondate le censure di difetto di istruttoria per non avere il C.S.M. accolto le istanze istruttorie formulate in sede procedimentale dal magistrato, perché N. 01813/2025 REG.RIC.
queste erano rivolte, sostanzialmente, a dare conferma della situazione di disfunzione organizzativa e malfunzionamento in cui versava l'Ufficio all'epoca dei fatti, ma si è già visto che il C.S.M. ha escluso – in modo non illogico, né irragionevole – che detta situazione potesse valere quale “scusante” per le condotte tenute dall'appellante nel periodo in contestazione.
Per la medesima ragione, non rileva neppure il richiamo agli accadimenti successivi, che dimostrano il recupero del “prerequisito” da parte del magistrato (confermato dal successivo conseguimento, da parte sua, della V^ valutazione di professionalità), ma non cancellano, né “scusano” le condotte a lei ascritte dalla Delibera.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, l'appello è nel suo complesso infondato e deve, perciò, essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio d'appello, attese la complessità delle questioni affrontate e le peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l'identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati: N. 01813/2025 REG.RIC.
CO IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
IE De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IE De Berardinis CO IP
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 02017 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01813/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1813 del 2025, proposto dalla dr.ssa
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manlio Romano e Gaetano Balice, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Livio Lavitola, in Roma, v.le Giulio Cesare, n. 71;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma N. 01813/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima,
n. -OMISSIS-, resa tra le parti e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. -OMISSIS-/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie delle parti e la replica dell'appellante;
Vista l'istanza della difesa erariale di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. IE De
Berardinis, udito per l'appellante l'avv. Manlio Romano e viste le conclusioni della parte appellata, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con l'appello in epigrafe la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. I, n. -OMISSIS-, chiedendone la riforma.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, presentato dalla dr.ssa -OMISSIS-, magistrato con funzioni di Consigliere della Corte di Appello di -OMISSIS-, avverso la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del -
OMISSIS-, recante il mancato superamento, da parte della ricorrente, della V^ valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2018 [d'ora in poi anche solo: delibera impugnata, o gravata, o Delibera], nonché avverso gli atti presupposti e/o connessi, tra i quali in specie: il pedissequo decreto del Ministro della Giustizia del -
OMISSIS-, che ha negato alla ricorrente il conseguimento della V^ valutazione di professionalità a far data dal 28 luglio 2018; la successiva delibera del C.S.M. del - N. 01813/2025 REG.RIC.
OMISSIS-, nella parte in cui ha riconosciuto all'odierna appellante la V^ valutazione di professionalità a decorrere dal 28 settembre 2020, anziché dalla data di cui alla precedente valutazione negativa impugnata.
Nel gravame l'appellante contesta l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando in ordine all'art. 11 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, e alla ritenuta infondatezza del primo motivo di ricorso, irragionevolezza, carenza e/o insufficienza della motivazione, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, poiché il T.A.R. avrebbe travisato il primo motivo di ricorso, mediante cui era stato dedotto che la decisione del C.S.M. di formulare nei confronti della ricorrente una valutazione negativa basata sulla carenza di un parametro (il c.d. prerequisito dell'equilibrio) non avrebbe trovato copertura legislativa;
2) error in iudicando in relazione alla ritenuta infondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso, irragionevolezza, error in iudicando et in procedendo per motivazione apparente, carenza e/o insufficienza della motivazione, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in quanto il T.A.R., nell'esaminare il secondo motivo di ricorso: A) si sarebbe pronunciato con motivazione meramente tautologica e apodittica sull'eccepito difetto di elementi concreti e specifici alla stregua dei quali il
C.S.M. ha rovesciato le valutazioni favorevoli degli organi di prossimità territoriale;
B) avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccepita carenza, nella delibera impugnata, di qualunque valutazione dell'incidenza delle condotte contestate, tutte extrafunzionali, sull'attività funzionale e sull'esercizio della giurisdizione, che sarebbe stata esclusa dagli organi di prossimità territoriale;
3) error in iudicando in ordine alla ritenuta infondatezza del terzo motivo di ricorso, irragionevolezza, error in iudicando et in procedendo per motivazione apparente, carenza e/o insufficienza della motivazione, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, poiché la sentenza appellata sarebbe affetta da errore nella parte in N. 01813/2025 REG.RIC.
cui ha disatteso le doglianze formulate con il terzo motivo di ricorso senza neppure esaminarle nel merito.
Si sono costituiti in giudizio il C.S.M. e il Ministero della Giustizia, depositando una memoria difensiva con la quale hanno eccepito l'infondatezza dei motivi di appello e concluso per la reiezione dello stesso.
L'appellante ha depositato una memoria di replica, controbattendo alle argomentazioni della difesa erariale e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
La difesa erariale, dal canto suo, ha depositato richiesta di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
All'udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il Collegio, udito il difensore comparso di parte appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l'appello proposto dalla dr.ssa -OMISSIS- per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio che ha respinto il ricorso da lei presentato avverso i provvedimenti del C.S.M. e del Ministero della Giustizia aventi ad oggetto il mancato superamento da parte dell'appellante della quinta valutazione di professionalità dei magistrati con decorrenza dal 28 luglio 2018.
Detto mancato superamento consegue alla valutazione negativa espressa dal C.S.M. nella delibera del -OMISSIS- nei confronti dell'appellante per carenza del c.d. prerequisito dell'equilibrio.
La carenza del suddetto prerequisito viene ricollegata dall'organo di autogoverno ad alcuni episodi riguardanti il magistrato accaduti nel periodo oggetto di valutazione (28 luglio 2014-28 luglio 2018), in cui l'interessata ha svolto le funzioni di Presidente di
Sezione del Tribunale di -OMISSIS-. Si tratta di vicende per le quali il magistrato ha subito anche un giudizio disciplinare, conclusosi con l'irrogazione della sanzione della perdita dell'anzianità di due mesi (sentenza n. -OMISSIS-). L'appellante, inoltre, è N. 01813/2025 REG.RIC.
stata sottoposta a procedimento di trasferimento per incompatibilità ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 511/1946 (“Legge Guarentigie”).
Nello specifico, l'impugnata -OMISSIS- ha rimproverato all'appellante, in primo luogo, di avere serbato un contegno aggressivo, maleducato e gratuitamente irridente nei confronti di talune giovani colleghe al primo incarico come magistrato: per il
C.S.M. si tratta di una condotta tanto più grave, viste le funzioni presidenziali rivestite dalla ricorrente, le quali avrebbero dovuta indurla a mantenere, invece, un atteggiamento di disponibilità e collaborazione verso queste colleghe, così da aiutarle ad affrontare con serenità il lavoro e a fronteggiare le forti difficoltà organizzative che caratterizzavano il Tribunale di -OMISSIS-. Tali difficoltà, invocate a scusante dal magistrato, non sono state ritenute dall'organo di autogoverno idonee a giustificarne il comportamento.
In secondo luogo, la Delibera rimprovera all'appellante di essersi sottratta, senza la giustificazione di particolari ragioni, alle turnazioni per il periodo natalizio del 2017, allontanandosi dalla riunione in cui si dovevano decidere le turnazioni stesse, con una condotta che si è rivelata anch'essa improntata a mancanza di rispetto nei confronti delle colleghe.
Viene inoltre riferito dalla Delibera un altro episodio, consistito nella condotta serbata dalla ricorrente al di fuori dell'Ufficio il 28 e il 29 dicembre 2017, quando si è recata per due volte in Questura per interloquire con il dirigente della Squadra Mobile su una indagine in corso di svolgimento in cui risultava coinvolto -OMISSIS-. Di tale vicenda, tuttavia, non risulta valutata dall'organo di autogoverno l'incidenza ai fini del giudizio di professionalità espresso sul magistrato in valutazione.
Con la sentenza appellata il T.A.R. ha anzitutto scrutinato la censura con cui era stata dedotta l'impossibilità di fondare la valutazione negativa di professionalità sulla sola carenza dei c.d. prerequisiti del magistrato, dovendo la suddetta valutazione basarsi, essenzialmente, sulla considerazione dell'attività professionale “pura” dal medesimo N. 01813/2025 REG.RIC.
svolta. La censura è stata disattesa, in virtù del “granitico” indirizzo giurisprudenziale, secondo cui i c.d. prerequisiti dell'equilibrio, dell'indipendenza e dell'imparzialità del magistrato “sono le precondizioni immanenti ed ontologicamente costituenti il prius logico di ogni giudizio sui magistrati stessi” e quindi anche della valutazione per cui
è causa. La sentenza ricorda l'ancoraggio costituzionale dei c.d. prerequisiti e richiama le previsioni normative da cui si evince la rilevanza pregiudiziale degli stessi (art. 11, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 160/2006; art. 2 dello stesso decreto legislativo; art. 2 della “Legge Guarentigie”). Sottolinea che la circolare del C.S.M. n. 20691 del 2007, avente a oggetto “nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati”, impone di considerare le “precondizioni” del magistrato prima di valutarne i requisiti di capacità tecnico-giuridica, laboriosità, operosità e diligenza.
In secondo luogo, il T.A.R. evidenzia come il C.S.M. abbia puntualmente ricostruito il percorso professionale dell'esponente e abbia esaminato con completezza sia i fatti oggetto della vicenda disciplinare, sia i fatti oggetto della procedura di trasferimento, tenendo conto delle difese articolate dal magistrato e spiegando i motivi per i quali ha ritenuto di non condividere il parere positivo del Consiglio Giudiziario.
Osserva la sentenza che la motivazione della Delibera ha dato conto delle specifiche condotte tenute dalla ricorrente, di carattere extra funzionale, che si riflettevano sul parametro dell'equilibrio. Il C.S.M. ha analizzato con scrupolo gli elementi emersi, basandosi sulle risultanze del procedimento disciplinare e ha ritenuto che le condotte serbate nei riguardi di giovani colleghe d'ufficio e il rifiuto di fornire la disponibilità per i turni di lavoro natalizi dell'anno 2017 non potessero essere giustificati neppure dallo stato di disorganizzazione e di malfunzionamento generale del Tribunale, tenuto conto del ruolo rivestito dalla ricorrente di Presidente di Sezione. La Delibera – nota ancora il T.A.R. – ha altresì valorizzato lo specifico episodio, sopra rammentato, dei due accessi effettuati dalla ricorrente presso la Questura di -OMISSIS- il 28 e il 29 N. 01813/2025 REG.RIC.
dicembre 2017 per richiedere informazioni su un procedimento penale in cui risultava coinvolto -OMISSIS- e per rivendicare l'estraneità di quest'ultimo ai fatti.
Il primo giudice ha ritenuto non illogico il ragionamento del C.S.M., che ha tratto dalle circostanze ora riferite la mancanza del senso della misura e dell'equilibrio. La diversa valutazione dell'organo di autogoverno rispetto al Consiglio Giudiziario (il quale, pur avendo rilevato una “perdita di serenità” del magistrato, non l'aveva giudicata tale da incidere negativamente sui prerequisiti) si è fondata su plurime condotte, che hanno denotato un'inclinazione del magistrato stesso non improntata a equilibrio e a senso della moderazione: ciò, ben potendo il C.S.M. ritrarre da fatti specifici il vulnus alle precondizioni, all'esito di un giudizio che, se coerente e ragionevole (come nel caso),
“non può essere intaccato da una pur diversa valutazione del TAR”, tenuto conto della discrezionalità assai ampia che caratterizza il predetto giudizio, coi conseguenti limiti al sindacato del G.A. (che la sentenza puntualmente ricorda).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le censure dell'appellante non possano essere condivise.
Invero, con il primo motivo l'appellante contesta che il T.A.R. non avrebbe compreso il senso della doglianza formulata nel ricorso introduttivo, mediante la quale era stata dedotta l'illegittimità dell'operato del C.S.M., per avere l'organo emesso a carico del magistrato una valutazione “negativa”, anziché “non positiva”, nonostante l'addebito riguardasse la carenza di un solo prerequisito (l'equilibrio).
Così statuendo, la Delibera avrebbe violato l'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 160/2006, in base al quale il giudizio “negativo” consegue esclusivamente a una valutazione che individue carenze in relazione a due o più parametri. Nel caso di specie ci si troverebbe innanzi alla carenza di un solo parametro (il c.d. prerequisito dell'equilibrio), il che avrebbe potuto eventualmente fondare un giudizio “non positivo”, ai sensi del comma
10 del citato art. 11, ma non uno “negativo”, come invece verificatosi, con il corollario che il rinvio della valutazione avrebbe dovuto essere riferito solo a un anno (come N. 01813/2025 REG.RIC.
previsto dalla legge per il giudizio “non positivo”) e non ai successivi due anni (come stabilito invece per il giudizio “negativo”).
Aggiunge l'appellante che il T.A.R. avrebbe travisato la censura e non avrebbe colto il punto in contestazione, ovvero che il giudizio negativo presuppone una valutazione di carenze gravi in relazione a due o più parametri, ciò che nella fattispecie in esame non sussisterebbe, mentre si sarebbe espresso sul diverso – e non contestato – profilo della copertura normativa dei prerequisiti del magistrato (indipendenza, imparzialità ed equilibrio), disciplinati specificamente dalla già ricordata circolare del C.S.M. n.
20691 dell'8 ottobre 2007.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va precisato che, a seguito delle modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, introdotte dal d.lgs. 28 marzo 2024, n. 44, i richiami normativi all'art. 11, commi 9 e 10, del d.lgs. n. 160/2006 debbono intendersi riferiti all'attuale art. 11-ter, commi da 1 a 6, del medesimo decreto legislativo.
Tanto premesso, nel merito la doglianza non convince perché l'art. 11, comma 9 (ed ora l'art. 11-ter, comma 1) del d.lgs. n. 160 cit. riconnette il giudizio di professionalità
“negativo” del magistrato alla carenza di due o più dei parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 11, cioè capacità, laboriosità, diligenza e impegno. Nel caso di specie, non si tratta della carenza di tali parametri, ma, più a monte, della carenza di uno dei c.d. prerequisiti (segnatamente: l'equilibrio), cioè di un difetto più radicale e più grave, tanto è vero che, a causa dell'assenza del prerequisito de quo, il C.S.M. ha ritenuto di non dover più procedere alla valutazione degli altri prerequisiti, né dei parametri, che sarebbe stata superflua, in quanto la riscontrata assenza di equilibrio portava di per sé sola a un giudizio negativo, come stabilito dal Capo XI, punto 1, lett. a) della circolare del C.S.M. n. 20691 del 2007.
In altri termini, l'appellante confonde i “parametri” (capacità, laboriosità, diligenza e impegno) con i “prerequisiti” (indipendenza, imparzialità ed equilibrio), pretendendo N. 01813/2025 REG.RIC.
di riferire ai secondi la disciplina normativa prevista dall'art. 11 (e ora dall'art. 11-ter) del d.lgs. n. 160/2006 per i primi. Ma la ricordata circolare n. 20691/2007, al Capo III, distingue i c.d. prerequisiti dell'indipendenza, imparzialità ed equilibrio dai parametri di valutazione, previsti invece dal successivo Capo IV, e, nell'affermare che il possesso dei suddetti prerequisiti è condizione imprescindibile per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, impone (come afferma giustamente il T.A.R.) di verificarne l'esistenza in capo al magistrato prima di valutare il possesso, da parte di costui, dei requisiti di capacità tecnico-giuridica, laboriosità, operosità e diligenza.
Soprattutto, il Capo XI della citata circolare, al punto 1, lett. a), afferma esplicitamente che il giudizio di professionalità del magistrato è negativo quando risulti negativo “il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità o dell'equilibrio”: l'uso della disgiuntiva
“o” indica chiaramente che ai fini del giudizio negativo è sufficiente la carenza in via alternativa di uno solo dei tre prerequisiti suesposti. Diversa è invece la disciplina di cui alla successiva lett. b), che, nel ricalcare il testo della legge, riconnette il giudizio di professionalità negativo alla grave carenza in capo al magistrato di “due o più” dei parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno. Ciò conferma la maggiore gravità della carenza dei prerequisiti rispetto ai parametri, bastando, ai fini del giudizio negativo di professionalità, la carenza di uno solo per i primi e occorrendo, invece, la carenza di “due o più” per i secondi.
Sul punto la sentenza correttamente sottolinea che “le precondizioni dell'equilibrio, dell'indipendenza e dell'imparzialità hanno un ancoraggio costituzionale” e che esse
“rappresentano il connotato distintivo dell'attività giurisdizionale”, affermando – in conformità alla giurisprudenza di questo Consiglio – che si tratta delle precondizioni immanenti e ontologicamente costituenti il prius logico di ogni giudizio sui magistrati e, dunque, anche di quello che si esprime nel tempo sulle valutazioni di professionalità
(cfr. C.d.S., Sez. VII, 22 maggio 2025, n. 4401; id., 10 dicembre 2024, n. 9940; id., N. 01813/2025 REG.RIC.
23 febbraio 2024, n. 1787; id., 2 maggio 2023, n. 4456; id., 8 aprile 2022, n. 2630;
Sez. V, 29 luglio 2019, n. 5309; id., 16 maggio 2017, n. 2325).
Acclarata l'infondatezza del primo motivo di appello, deve ritenersi infondato, altresì, il secondo motivo, a mezzo del quale l'appellante si duole del fatto che il T.A.R. abbia disatteso le censure dedotte con il secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio.
Lamenta l'appellante che il T.A.R. avrebbe disatteso ambedue i motivi senza vagliare il merito delle censure dedotte, ma limitandosi a recepire acriticamente la Delibera del
Plenum consiliare e finendo per travisare alcuni degli elementi fattuali presi in esame nella valutazione negativa di professionalità. Inoltre, sarebbe incorso negli stessi errori che inficiano la Delibera, omettendo di confrontare i dati documentali sull'attività del magistrato relativi all'intero periodo sottoposto a valutazione
Con particolare riferimento al secondo motivo, la motivazione della sentenza sulla dedotta mancanza, nella delibera gravata, di elementi concreti e specifici per ribaltare le valutazioni favorevoli degli organi di prossimità territoriale, sarebbe meramente tautologica ed apparente. Il primo giudice non si sarebbe poi pronunciato sulla dedotta carenza nella Delibera di qualsiasi valutazione dell'incidenza, esclusa dagli organi di prossimità territoriale, delle condotte contestate – tutte extrafunzionali – sull'attività funzionale e sull'esercizio della giurisdizione.
Invero, sotto il primo profilo, l'appellante evidenzia come sia il dirigente dell'Ufficio, sia il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-abbiano espresso parere favorevole ai fini del conseguimento della V^ valutazione di professionalità da parte sua: anzi, il Consiglio Giudiziario, nell'analizzare i fatti relativi al procedimento di trasferimento ex art. 2 del r.d. n. 511/1946 che l'ha riguardata, avrebbe escluso che le criticità attinenti a tali fatti avessero in qualche modo pregiudicato o compromesso la sua professionalità. Il parere del Consiglio Giudiziario, oltre a essere favorevole in relazione a tutti i parametri, avrebbe ritenuto la vicenda oggetto del trasferimento non N. 01813/2025 REG.RIC.
idonea a incidere negativamente sui prerequisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio del magistrato.
A fronte di ciò, il C.S.M. non avrebbe fatto emergere le concrete ragioni e i puntuali profili che hanno condotto l'organo ad una valutazione dei dati istruttori emersi nel procedimento contraria e difforme da quella compiuta dal dirigente dell'Ufficio e dal
Consiglio Giudiziario. La delibera impugnata si sarebbe limitata, in maniera apodittica e tautologica, a ribadire che le condotte della ricorrente nei confronti delle colleghe dell'Ufficio non sarebbero state improntate a educazione, correttezza e rispetto, profili già posti alla base dell'addebito disciplinare, e il T.A.R., a sua volta, si sarebbe limitato a richiamare quanto esposto dal Plenum del Consiglio.
Sia la delibera impugnata, sia la sentenza, avrebbe attribuito un rilievo assolutizzante ai comportamenti posti alla base della condanna disciplinare del magistrato, così, in sostanza, finendo per addebitarle l'illecito disciplinare una seconda volta in sede di giudizio di professionalità, a prescindere dalla sua resa professionale nel periodo in valutazione. Vi sarebbe stata, perciò, un'inaccettabile duplicazione delle conseguenze sanzionatorie dell'infrazione disciplinare, che avrebbe ingiustamente penalizzato la ricorrente anche nel distinto procedimento di valutazione della professionalità. Anzi, si dovrebbe parlare di una triplicazione di siffatte conseguenze, in quanto le condotte contestate sarebbero state poste alla base anche del trasferimento d'ufficio della dr.ssa
-OMISSIS-.
Di contro, il C.S.M. avrebbe dovuto fornire un puntuale riscontro delle ragioni per cui non avrebbe accordato rilievo alle circostanze opposte evidenziate nei pareri del Capo dell'Ufficio e del Consiglio Giudiziario e ciò tanto più che i predetti pareri sarebbero stati chiarissimi nel riconoscere sia l'assoluta inconfigurabilità in capo alla ricorrente di specifiche responsabilità in ordine alle condotte contestate, sia la piena legittimità
e condivisibilità dell'attività da lei portata avanti nell'esercizio delle proprie funzioni.
In particolare, il parere del Consiglio Giudiziario avrebbe rilevato sia l'episodicità dei N. 01813/2025 REG.RIC.
fatti contestati all'interessata, circoscritti in un arco temporale (novembre/dicembre
2017) limitato rispetto al quadriennio posto in valutazione, sia la connessione causale e temporale con una condizione di degrado dell'Ufficio giudiziario di -OMISSIS-, generatrice di un clima diffuso di tensione e perdita di serenità.
Nella delibera gravata, invece, non verrebbe effettuato nessun confronto rispetto a tali specifici elementi, né sarebbero spiegate le ragioni per le quali il C.S.M. si è discostato da detti pareri, di guisa che la stessa si configurerebbe come un mero adeguamento della valutazione di professionalità a quanto già sanzionato in sede disciplinare: non emergerebbe, insomma, che l'organo di autogoverno abbia dato conto dell'avvenuto esame di tutti gli elementi utili a quel completo apprezzamento obiettivo dell'attività professionale del magistrato, in cui consiste la valutazione di professionalità ai sensi della richiamata circolare n. 20691 del 2007.
Sotto il secondo profilo, poi, l'appellante lamenta che dalla delibera impugnata non si ricaverebbe per quali specifici aspetti il C.S.M. abbia ritenuto, al contrario degli organi territoriali, che le condotte dell'interessata prese in esame si fossero riflesse sulla sua professionalità e sull'equilibrio nello svolgere l'attività funzionale. In particolare, non si evincerebbero gli elementi da cui l'organo di autogoverno ha desunto la carenza di equilibrio della dr.ssa -OMISSIS- nell'esercizio della giurisdizione, non leggendosi nella Delibera nessun rilievo di merito in riferimento alla mancanza di equilibrio nel lavoro giudiziario svolto dall'appellante. Anche da questo punto di vista, dunque, il
C.S.M. si sarebbe limitato a prendere atto delle circostanze oggetto dell'addebito disciplinare a carico dell'interessata.
Aggiunge l'appellante che, nonostante la Delibera abbia affermato che per valutare la mancanza di equilibrio in riferimento a fatti extrafunzionali, va verificato in concreto se questi possano riflettersi sull'equilibrio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, tuttavia in essa mancherebbe proprio tale verifica: mancherebbero, infatti, la specifica ponderazione, valutazione e motivazione in ordine al riflesso delle condotte contestate N. 01813/2025 REG.RIC.
sull'attività funzionale svolta dalla ricorrente e sulla perdita di equilibrio nell'esercizio della giurisdizione.
La Delibera non recherebbe alcuna motivazione sugli aspetti della vicenda disciplinare idonei a causare discredito all'immagine e, di conseguenza, anche alla professionalità
e alla credibilità del magistrato, né sulla significativa gravità delle condotte, tenuto al riguardo conto della loro oggettiva episodicità; essa avrebbe illegittimamente desunto l'automatica rilevanza di un fatto extrafunzionale come ostativo al superamento della valutazione di professionalità, duplicando le medesime considerazioni già oggetto del giudizio disciplinare.
La sentenza appellata, dal canto suo, nulla direbbe su tale ultimo profilo, limitandosi al rinvio a quanto ritenuto dal C.S.M. nella delibera impugnata.
Le censure suesposte non possono essere condivise, trovando esse confutazione negli indirizzi espressi dalla giurisprudenza amministrativa sulle questioni sollevate.
In particolare, la giurisprudenza ha affermato:
- che il C.S.M. può discostarsi dal parere del Consiglio Giudiziario, dando atto nella motivazione della valutazione degli elementi istruttori e del percorso argomentativo alla base delle sue conclusioni (C.d.S., Sez. VII, 14 giugno 2023, n. 5883). Analogo discorso vale anche per il rapporto trasmesso dal Capo dell'Ufficio;
- che la circostanza che in sede di valutazione di professionalità il C.S.M. valuti gli stessi fatti già oggetto del giudizio disciplinare, considerati una seconda volta quali elementi ostativi al superamento di detta valutazione, non comporta alcuna violazione del principio del “ne bis in idem”. Infatti, per espressa previsione del Capo II della più volte citata circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007, il C.S.M. procede alla valutazione di professionalità acquisiti il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e la relativa documentazione, le risultanze delle ispezioni ordinarie “e tutti gli elementi di conoscenza ulteriori che ritenga di assumere” (C.d.S.,
Sez. VII, 17 ottobre 2024, n. 8320); N. 01813/2025 REG.RIC.
- che il giudizio negativo sulla professionalità può essere basato anche su un unico episodio verificatosi nel periodo di riferimento, atteso che il giudizio del C.S.M. circa l'idoneità dell'unico precedente a proiettare il proprio disvalore nel futuro, per la sua oggettiva gravità, attiene alla sfera del merito, non sindacabile in sede giurisdizionale
(C.d.S., Sez. VII, n. 4456/2023, cit.). In tale ipotesi, non è illogico o irragionevole ritenere la condotta sintomatica di carenza di equilibrio, adottando, nella valutazione, un metro di giudizio ispirato alla prudenza a fronte di condotte incompatibili con le doti di equilibrio e del senso della misura che devono connotare costantemente l'agire del magistrato: una valutazione di tal fatta rimane all'interno della discrezionalità valutativa dell'organo di autogoverno, senza palesare profili di eccesso di potere, neppure sul piano motivazionale (C.d.S., Sez. VII, 2 dicembre 2024, n. 9643). Ciò vale a maggior ragione quando il giudizio negativo si basi su una pluralità di condotte, distinte tra loro, anche se articolatesi in arco di tempo assai breve rispetto all'intero quadriennio in analisi (C.d.S., Sez. VII, 11 ottobre 2024, n. 8153; id., n. 319/2024, cit.);
- che il fatto che le condotte contestate siano estranee all'esercizio delle funzioni non significa che esse non possano aver concretamente inciso sull'attività giurisdizionale, poiché i prerequisiti dell'indipendenza, imparzialità ed equilibrio, non esplicitamente indicati dall'art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, ma riconosciuti dalla giurisprudenza come consustanziali alla professionalità del magistrato, non possono che essere apprezzati nella loro dimensione, funzionale ed extrafunzionale (C.d.S., Sez. VII, n. 319/2024, cit.).
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie la delibera impugnata non solo ha dato conto delle ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dalla valutazione positiva del
Consiglio Giudiziario, assegnando particolare rilevanza alle condotte offensive tenute dall'appellante nei confronti di una pluralità di colleghe, ma ha altresì indicato come le riferite condotte abbiano inciso sull'attività funzionale dell'appellante stessa, tenuto N. 01813/2025 REG.RIC.
conto del ruolo semidirettivo da lei svolto nel periodo in esame, quale Presidente della
Sezione penale del Tribunale di -OMISSIS-.
Al riguardo, anzi, è infondata la tesi dell'appellante, secondo cui le condotte che le sono ascritte avrebbero tutte natura extrafunzionale (e, pertanto, avrebbero dovuto essere valutate secondo i criteri di rilevanza più restrittivi individuati per le condotte extrafunzionali dalla giurisprudenza di questo Consiglio: cfr. Sez. VII, n. 4456/2023, cit.): ed infatti, almeno alcune di queste condotte – e segnatamente quelle, su cui la
Delibera si è soffermata, consistite nell'aver tenuto condotte vessatorie, irrispettose e arroganti nei riguardi di più colleghe, in prevalenza al primo incarico – non possono considerarsi extrafunzionali, poiché il relazionarsi in modo costruttivo ed empatico nell'ambiente di lavoro con le colleghe (ed i colleghi) più giovani indubbiamente non
è estraneo ai compiti che un magistrato titolare di un incarico direttivo o semidirettivo
è chiamato ad assolvere nell'esercizio delle sue funzioni.
Come ben spiega la Delibera, sulla falsariga della sentenza disciplinare, “rivestire un ruolo dirigenziale implica la capacità di affrontare anche situazioni di tensione, informando certamente i propri comportamenti alla necessaria fermezza, senza però che quest'ultima trasmodi mai in mancanza di rispetto, aggressività verbale o dileggio gratuito. E ciò – a maggior ragione – se la gestione dell'organizzazione del lavoro avviene con magistrati al primo incarico che, avendo ancora poca esperienza, nei dirigenti devono poter trovare quella solidità e quell'equilibrio che consentano loro di gestire con serenità le inevitabili difficoltà connesse all'attività svolta ancora da poco tempo”: il C.S.M. aggiunge che tanto più l'appellante avrebbe dovuto improntare la sua condotta agli ora visti canoni di solidità, equilibrio e sostegno, vista la situazione del Tribunale di -OMISSIS-, caratterizzata da un contenzioso complesso e delicato, di tal ché – e il giudizio è senz'altro ragionevole – non rileva a discolpa del magistrato lo stato di malfunzionamento e disorganizzazione del Tribunale, da lei invocato: a ben vedere, infatti, questa situazione avrebbe dovuto indurla a un atteggiamento di ancora N. 01813/2025 REG.RIC.
maggiore disponibilità e collaborazione con le colleghe, attesi il ruolo da lei rivestito e la sua ben più vasta esperienza.
Alla luce della giurisprudenza surriferita, è irrilevante la circostanza che le condotte ascritte all'appellante si siano concentrate in un arco temporale ristretto, tenuto conto, oltretutto, del fatto che dalla Delibera emerge con palese evidenza la reiterazione delle condotte da parte del magistrato (e la stessa sentenza disciplinare parla di “condotte reiterate” della dr.ssa -OMISSIS-). Neppure rileva che i fatti siano avvenuti nella fase in cui più aspri erano i contrasti con il Presidente del Tribunale (anch'egli trasferito) per il malfunzionamento e la disorganizzazione dell'Ufficio, perché a tal proposito vale quanto si è detto sopra circa l'inidoneità della situazione dell'Ufficio a giustificare le condotte dell'appellante: quest'ultima, proprio in ragione dell'incarico ricoperto e della sua esperienza, avrebbe dovuto, semmai, infondere nelle colleghe più giovani la serenità necessaria per affrontare le innegabili difficoltà lavorative e costituire, per le stesse, un punto di riferimento. È, perciò, infondato anche l'altro argomento avanzato dall'appellante e cioè che le asperità comportamentali da lei mostrate sarebbero state rivolte al solo fine di fronteggiare la situazione del Tribunale.
Priva di pregio è poi l'osservazione che l'organo di autogoverno ha richiamato episodi già oggetto del giudizio disciplinare, poiché da tale richiamo, al contrario di quanto si legge nell'appello, non è derivato alcun automatismo a danno del magistrato. Invero, rispetto alla valutazione di tali fatti compiuta in sede di giudizio disciplinare, gli stessi sono stati valutati autonomamente dal C.S.M. nella loro valenza di indici sintomatici della carenza del prerequisito dell'equilibrio, in conformità alla regola secondo cui la valutazione di professionalità del magistrato è autonoma rispetto all'apprezzamento delle stesse circostanze fattuali compiuto in sede disciplinare (cfr., ex multis, C.d.S.,
Sez. VII, 2 dicembre 2024, n. 9645; id., 9 gennaio 2024, n. 319; id., 2 gennaio 2024,
n. 31; Sez. V, 11 giugno 2021, n. 4535; id., 13 settembre 2018, n. 5369; id., 31 agosto
2017, n. 4149; Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4250). N. 01813/2025 REG.RIC.
A riprova di quanto ora detto, si consideri che l'unica vera condotta extrafunzionale ascritta al magistrato – l'essersi recata per due volte in Questura, il 28 e 29 dicembre
2017, per ottenere informazioni su un'indagine di polizia giudiziaria che avrebbe visto coinvolto -OMISSIS- e per rivendicare l'estraneità di quest'ultimo – è stata fortemente stigmatizzata dalla sentenza disciplinare, la quale ha ritenuto che essa integrasse la fattispecie dell'“uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri”: in sede di giudizio di professionalità, invece, tale episodio è stato sì richiamato, ma non ha formato oggetto di valutazione e, pertanto, non ha concorso a integrare l'apparato motivazionale del giudizio negativo, sebbene la sua gravità fosse stata evidenziata dalla sentenza disciplinare.
Ciò viene pacificamente ammesso dalla stessa appellante, la quale afferma infatti (v. pagg. 28/29 dell'atto di appello) che la vicenda del duplice accesso in Questura legato al procedimento (poi archiviato) che ha visto coinvolto -OMISSIS- della ricorrente,
“pur richiamata nella premessa del provvedimento, non viene fatta oggetto di alcuna considerazione del Consiglio in merito alla valutazione negativa finale […]. Ciò equivale a dirsi che tale fatto – pur riportato nell'elencazione della condanna disciplinare – non viene ritenuto dal C.S.M. causalmente rilevante ai fini del giudizio negativo in tema di professionalità”. Ma, allora, è evidente l'autonomia del giudizio di professionalità espresso dal C.S.M. nei confronti della dr.ssa -OMISSIS- rispetto alla valutazione degli stessi fatti formulata a suo carico in sede disciplinare dalla sentenza n. -OMISSIS-, con conseguente infondatezza della censura dedotta in proposito nell'atto di appello.
Da ultimo, è infondata la doglianza secondo cui il C.S.M. non avrebbe dato conto di aver effettuato l'esame di tutti gli elementi utili al completo apprezzamento obiettivo dell'attività professionale del magistrato: infatti, come si vedrà anche nell'analisi di un'analoga censura dedotta con il terzo motivo di appello, la carenza del prerequisito dell'equilibrio ha reso non necessaria la valutazione degli altri elementi (e in specie: N. 01813/2025 REG.RIC.
del possesso degli altri prerequisiti e dei parametri di cui alla circolare n. 20691/2007), essendo integrata la fattispecie del giudizio “negativo” ai sensi del Capo XI, punto 1, lett. a) della predetta circolare (v. supra).
Venendo infine al terzo e ultimo motivo dell'appello, con questo il magistrato lamenta che il T.A.R. avrebbe disatteso le doglianze formulate nel terzo motivo del ricorso di primo grado senza neppure esaminarle nel merito.
Sostiene l'appellante che tanto nella valutazione del C.S.M., quanto nella sentenza di prime cure sarebbe mancato quel “giudizio sinottico e globale sulla personalità del giudice” solo apparentemente richiamato. In particolare, la decisione gravata avrebbe omesso di pronunciarsi sulla mancata valutazione globale del percorso professionale della ricorrente nel periodo considerato, nonostante l'esistenza di numerose delibere dello stesso organo di autogoverno, da cui sarebbero emersi rilievi professionali assai lusinghieri e positivi (ad es.: la delibera per il conferimento dell'incarico semidirettivo nel luglio del 2015). Dunque, la valutazione impugnata non avrebbe considerato tutti i presupposti oggettivi rilevanti nella fattispecie, ma si sarebbe concentrata soltanto su quelli negativi: ma le condotte ritenute pregiudizievoli avrebbero dovuto essere messe in comparazione con gli altri elementi, di segno estremamente positivo, e tale mancata comparazione avrebbe determinato un vulnus al principio per il quale il giudizio sulla professionalità del magistrato deve essere globale.
In secondo luogo, la sentenza appellata avrebbe travisato i fatti posti dal C.S.M. a base della valutazione negativa impugnata. Questa, infatti, avrebbe desunto la mancanza di equilibrio, sotto il profilo della moderazione e del rispetto, da due condotte indicate in sede disciplinare, consistite nel comportamento serbato nei riguardi delle colleghe e in quello tenuto nel corso della riunione indetta nel dicembre del 2017 dal Presidente del Tribunale per stabilire le turnazioni. È rimasto invece estraneo alla valutazione di professionalità l'episodio – pur richiamato dalla delibera impugnata – dei due accessi presso la Questura: il T.A.R., perciò, sarebbe incorso in errore nel ricollegarlo sotto il N. 01813/2025 REG.RIC.
profilo causale alla valutazione operata dall'organo di autogoverno, perché in tal modo sarebbe andato oltre la valutazione fatta dallo stesso Plenum.
Ancora, l'erroneità della sentenza si coglierebbe perché questa non avrebbe rilevato che l'organo di autogoverno: I) avrebbe ascritto decisivo rilievo a condotte episodiche con ridottissima incidenza temporale nel quadriennio di riferimento, avvenute tutte in un periodo di estrema criticità di rapporti e di degrado funzionale dell'Ufficio; II) non avrebbe considerato i molti elementi oggettivi emersi dagli atti, che avrebbero portato a escludere la gravità, abitualità e sistematicità delle condotte contestate; II) avrebbe disatteso immotivatamente le richieste istruttorie presentate dall'interessata nel corso del procedimento, nonostante la loro evidente rilevanza; IV) non avrebbe comparato quegli unici episodi negativi con i plurimi elementi positivi relativi allo stesso arco di tempo risultanti dagli atti istruttori.
Con riferimento ai comportamenti giudicati scorretti nei confronti delle colleghe dr.ssa
-OMISSIS- e dr.ssa -OMISSIS-, non sarebbero stati accertati a carico della dr.ssa -
OMISSIS- comportamenti denigratori, né indebite ingerenze nel merito delle decisioni o critiche delegittimanti: i richiami verbali alle colleghe avrebbero riguardato oggettive e gravi criticità in ordine alle modalità di gestione dei ruoli monocratici.
Inoltre, nessuno degli episodi contestati sarebbe avvenuto in presenza di terze persone
(avvocati o personale amministrativo), ma, semmai, dalla sentenza disciplinare emergerebbe un diverbio in camera di consiglio, quindi senza presenza di terzi. Le condotte contestate avrebbero riguardato un periodo di tempo limitato
(novembre/dicembre 2017) e sarebbero state strettamente correlate sui piani temporale e causale con le disfunzioni organizzative che sarebbero scaturite da provvedimenti del Capo dell'Ufficio, tanto è vero che, una volta venute meno dette problematiche, non si sarebbero più registrate criticità nelle relazioni personali all'interno dell'Ufficio. Infine, il tono disteso delle chat intervenute in diversi periodi tra la ricorrente e le suddette colleghe confuterebbe la tesi della sussistenza di rapporti N. 01813/2025 REG.RIC.
improntati a “grave tensione” e dimostrerebbe che i diverbi si sono inseriti in un contesto di eccezionale anomalia.
Per quanto concerne, invece, l'asserita indisponibilità alla turnazione per le festività natalizie del 2017, si tratterebbe di circostanza non corrispondente al vero, sia per la costante partecipazione della ricorrente a tutti i turni feriali e festivi, sia perché – come emergerebbe dalla stessa sentenza disciplinare – l'appellante aveva chiesto e ottenuto per il periodo natalizio del 2017 un congedo ordinario di cinque giorni in correlazione con un evento familiare assai delicato. Ella, perciò, dopo aver partecipato alla riunione del 12 dicembre 2017 indetta dal Capo dell'Ufficio, se ne sarebbe allontanata solo al momento della programmazione dei turni feriali, non immotivatamente, ma dando atto della propria assenza dal servizio nel periodo d'interesse.
Del resto, sarebbe stata esclusa in fatto qualsiasi violazione da parte del magistrato di disposizioni tabellari e presidenziali.
In ogni caso, l'asserita indisponibilità alla turnazione non sarebbe stata comunque da ricondurre al c.d. prerequisito dell'equilibrio, come erroneamente fatto dalla delibera impugnata, ma avrebbe semmai dovuto essere valutata nell'ambito della valutazione del parametro dell'impegno, il quale, nondimeno, in base a tutte le risultanze, sarebbe stato pienamente superato.
Ancora, la valutazione del C.S.M. secondo cui l'appellante, in ragione del suo ruolo semidirettivo, avrebbe dovuto tenere una condotta improntata ad ancora maggiore disponibilità e collaborazione con le colleghe, coinvolgerebbe indebitamente ulteriori profili, come quelli dell'impegno e della capacità del magistrato, in ordine ai quali non sarebbe emersa, però, nessuna criticità. Piuttosto, i profili di criticità riguarderebbero le iniziative assunte dall'allora Capo dell'Ufficio, che avrebbe interferito nei tentativi dell'appellante di risolvere le disfunzioni relative alla definizione dei procedimenti pendenti, ma la richiesta di acquisire i relativi elementi sarebbe stata immotivatamente N. 01813/2025 REG.RIC.
respinta dall'organo di autogoverno, pur a fronte della loro oggettiva rilevanza ai fini del giudizio di professionalità dell'appellante.
La carenza di istruttoria da cui sarebbe affetto il provvedimento gravato emergerebbe ulteriormente dall'affermazione in esso contenuta della superfluità del compimento dell'attività istruttoria richiesta dalla dr.ssa -OMISSIS-. Infatti, avendo inteso attribuire rilievo ai fini del giudizio di professionalità a talune condotte tenute da quest'ultima nei confronti di colleghe di prima nomina, emerse nel corso del giudizio disciplinare, l'organo procedente avrebbe dovuto, in base a un elementare principio di adeguatezza istruttoria, approfondire gli elementi oggetto di valutazione, anche tramite l'audizione di altri magistrati, per verificare la sussistenza o meno delle condotte contestate e la loro idoneità ad incidere sulla professionalità del magistrato oggetto di valutazione nel periodo di tempo considerato. Il C.S.M., invece, non solo avrebbe riqualificato i fatti sotto il profilo della loro stessa fenomenologia, ma avrebbe negato all'appellante la possibilità di provare il contrario tramite l'allargamento dello spettro della valutazione a una più ampia platea di colleghi.
Lo stesso dovrebbe dirsi per la valutazione dei rapporti con il Presidente del Tribunale
e delle condizioni concrete in cui l'appellante ha dovuto operare nel periodo di tempo considerato, che avrebbero giustificato un approfondimento sui procedimenti pendenti a carico del citato Presidente.
Si sarebbe dovuto tenere conto, inoltre, degli accadimenti successivi ai fatti, poiché nel periodo di ulteriore permanenza della dr.ssa -OMISSIS- presso il Tribunale di -
OMISSIS- (fino a novembre 2018), costei: avrebbe intrattenuto rapporti di reciproco rispetto e di collaborazione con i nuovi magistrati (otto) immessi in servizio; avrebbe, dopo il trasferimento del dirigente, svolto le funzioni di Presidente facente funzione, relazionandosi, in un clima più disteso e collaborativo, anche con i colleghi e con il personale amministrativo del settore civile; avrebbe, altresì, attivato una positiva collaborazione istituzionale con il Foro, che avrebbe consentito di approvare un nuovo N. 01813/2025 REG.RIC.
protocollo per la gestione delle udienze. Tutti elementi, questi, che confermerebbero il carattere isolato e circoscritto al periodo di pesante contesto ambientale delineato poc'anzi delle condotte a lei ascritte, mai più ripetutesi negli anni successivi.
Nonostante le circostanze suesposte fossero state portate all'attenzione del C.S.M. dal magistrato con le controdeduzioni, l'organo di autogoverno non avrebbe effettuato su di esse i necessari approfondimenti istruttori, né le avrebbe adeguatamente valutate nelle motivazioni del provvedimento, finendo per proiettare nel tempo e sine die, in modo illogico, irragionevole ed immotivato, le conseguenze negative di meri episodi accaduti nell'ambito di una carriera professionale eccellente, e così pregiudicando la predetta carriera.
Le doglianze ora riferite non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
Anzitutto, giova ripetere quanto detto sopra sull'idoneità di singoli episodi occorsi nel periodo di riferimento a essere sintomatici della carenza di equilibrio dimostrata nel periodo stesso dal magistrato in valutazione.
Analogamente, si ribadisce che non ha fondamento la doglianza di omessa valutazione dei parametri rilevanti nel periodo in discorso, nei quali l'appellante avrebbe riportato tutti giudizi positivi e che avrebbero, in tesi, dovuto essere comparati con il difetto del prerequisito: sul punto, la delibera impugnata afferma esplicitamente che la mancanza del prerequisito dell'equilibrio rende non necessario valutare altri prerequisiti o altri parametri nei confronti del magistrato e tale affermazione va senz'altro condivisa, in quanto, come si è visto, essa trova giustificazione nel Capo XI, punto 1, lett. a), della circolare n. 20691/2007, in base al quale la mancanza del prerequisito dell'equilibrio
(o di un altro prerequisito) comporta di per sé sola l'esito negativo della valutazione di professionalità.
Quindi, non solo non era necessario effettuare le ulteriori valutazioni e comparazioni pretese dall'appellante, ma, anzi, il loro eventuale svolgimento avrebbe determinato un inutile aggravio procedimentale, in violazione del divieto di cui all'art. 1, comma N. 01813/2025 REG.RIC.
2, della l. n. 241/1990, applicabile anche ai procedimenti concernenti le carriere dei magistrati (C.d.S., Sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3253), poiché comunque non avrebbe potuto portare a un esito diverso del giudizio di professionalità.
Sono, pertanto, destituite di fondamento tutte le doglianze inerenti alla necessità di un giudizio sinottico e globale della personalità del magistrato.
Con riguardo all'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza appellata nell'affermare che il C.S.M. avrebbe ritenuto gravemente sconveniente la vicenda degli accessi effettuati personalmente dalla dr.ssa -OMISSIS- presso la Questura di -OMISSIS- la sera del 28 dicembre 2017 e la mattina successiva, si tratta a ben guardare di censura totalmente irrilevante.
Vero è, infatti, che la delibera del -OMISSIS-, dopo aver riferito anche dei due accessi in questione, concentra il giudizio di disvalore esclusivamente sul contegno di grave mancanza di rispetto tenuto dall'appellante nei riguardi delle colleghe al primo incarico (di cui sarebbe ulteriore sintomo l'atteggiamento serbato in relazione ai turni per le festività natalizie del 2017): tuttavia, non si vede quale vantaggio avrebbe potuto ottenere l'interessata qualora il C.S.M. avesse esteso il giudizio anche alla vicenda dei due accessi in Questura, trattandosi di episodio che, come si è detto, è stato fortemente stigmatizzato dalla sentenza disciplinare n. -OMISSIS-.
Ancora, sono infondate le censure di carenza di istruttoria mosse dall'appellante alla delibera impugnata, in quanto il fatto storico del suo comportamento irrispettoso nei confronti delle colleghe più giovani è innegabile e, sebbene concentrato in un arco di tempo ridotto, è reiterato, come afferma la sentenza disciplinare. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto nell'appello, gli episodi contestati si sono svolti almeno in parte alla presenza di terzi (in questo senso sono, nella delibera impugnata, le ricostruzioni della dr.ssa -OMISSIS- e della dr.ssa -OMISSIS-) o, almeno, con modalità tali da farne venire a conoscenza anche terzi (così, segnatamente, la vicenda riferita dalla dr.ssa - N. 01813/2025 REG.RIC.
OMISSIS- del diverbio avvenuto in camera di consiglio e delle successive reazioni del personale amministrativo).
Sul punto la Delibera afferma che “l'offendere le colleghe, l'irridere lo stato di salute di una di loro [condotta, quest'ultima, ad avviso del Collegio particolarmente grave e che l'appellante in sostanza non nega], l'avere scatti d'ira nei loro confronti – anche in presenza di terzi – sono tutti comportamenti che non risultano improntati a quel senso della misura e del rispetto che deve caratterizzare i rapporti fra i colleghi”: e tale giudizio, oltre che logico e ragionevole, si dimostra coerente con la ricostruzione dei fatti che emerge dagli atti di causa.
Anche per quanto concerne il comportamento serbato dall'interessata nella riunione del 12 dicembre 2017, in cui si dovevano decidere i turni per le festività natalizie, le giustificazioni da lei fornite non persuadono, perché resta fermo il dato di fatto del suo allontanamento volontario dalla suddetta riunione al momento della discussione sui turni in discorso senza l'indicazione di un'adeguata motivazione (cfr. il paragrafo della sentenza disciplinare con il quale il magistrato è stato ritenuto colpevole del relativo addebito, elencato come “condotta sub nr. 6”). La riconduzione di tale episodio al c.d. prerequisito dell'equilibrio è spiegata dalla delibera impugnata con la motivazione che anch'esso si rivela espressione della mancanza di rispetto nei confronti delle colleghe e anche detta giustificazione risulta logica e ragionevole, oltre che coerente con i dati di fatto, per come ricostruiti in sede disciplinare.
Non coglie nel segno, perciò, il tentativo dell'appellante di spostare le critiche che le sono state mosse, fondate su fatti storici non contestabili, dal piano della mancanza di equilibrio a quello dell'eventuale carenza dei parametri dell'impegno e della capacità del magistrato, previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 160/2006 e dal Capo IV della circolare n. 20691 del 2007. Il C.S.M., per vero, ha dato conto delle ragioni che l'hanno portato a ricondurre i comportamenti dell'interessata nell'alveo della carenza di equilibrio, inteso quale prerequisito che “consiste nell'esercizio della giurisdizione N. 01813/2025 REG.RIC.
condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati” (così il Capo III, punto 4, della citata circolare).
Nell'esercizio della giurisdizione “con senso della misura e moderazione”, infatti, si devono intendere comprese anche le modalità di gestione del lavoro (specialmente se con colleghi al primo incarico) improntate sì a fermezza, ma anche a serenità, solidità ed equilibrio da parte del dirigente, senza mai trasmodare “in mancanza di rispetto, aggressività verbale o dileggio gratuito” (così la delibera gravata). Da questo punto di vista è emblematico l'episodio – sostanzialmente non contestato in punto di fatto dall'appellante – del diverbio in camera di consiglio con modalità tali da farne venire a conoscenza anche il personale di Cancelleria. Ancora più emblematica è la vicenda delle frasi irridenti rivolte alle colleghe per le loro condizioni psicofisiche, che non possono trovare giustificazione nella situazione di “disfunzione organizzativa” in cui versava l'Ufficio, visto che certamente frasi di tal natura non possono aver contribuito a rasserenare il clima, a detta della stessa appellante “pesante”.
La sentenza appellata ha elegantemente sintetizzato le condotte ascritte all'interessata nella formula “taluni comportamenti del tutto sconvenienti, meglio descritti in atti, tenuti dalla ricorrente, nei riguardi di giovani colleghe d'ufficio”: ma ciò non significa in alcun modo che non abbia affrontato le relative censure, come viene infondatamente adombrato nell'appello, avendo il T.A.R. di seguito evidenziato che sulla ricorrente, quale Presidente di Sezione, “incombeva un preciso obbligo di attivazione proprio per fronteggiare le situazioni di difficolta [nello specifico: il cattivo funzionamento del
Tribunale] (con l'autorità e l'equilibrio che competono al vertice della sezione e senza ulteriormente aggravare la situazione di disagio nei riguardi di colleghi che erano per lo più al primo incarico professionale)”.
Da ultimo, non sono fondate le censure di difetto di istruttoria per non avere il C.S.M. accolto le istanze istruttorie formulate in sede procedimentale dal magistrato, perché N. 01813/2025 REG.RIC.
queste erano rivolte, sostanzialmente, a dare conferma della situazione di disfunzione organizzativa e malfunzionamento in cui versava l'Ufficio all'epoca dei fatti, ma si è già visto che il C.S.M. ha escluso – in modo non illogico, né irragionevole – che detta situazione potesse valere quale “scusante” per le condotte tenute dall'appellante nel periodo in contestazione.
Per la medesima ragione, non rileva neppure il richiamo agli accadimenti successivi, che dimostrano il recupero del “prerequisito” da parte del magistrato (confermato dal successivo conseguimento, da parte sua, della V^ valutazione di professionalità), ma non cancellano, né “scusano” le condotte a lei ascritte dalla Delibera.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, l'appello è nel suo complesso infondato e deve, perciò, essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio d'appello, attese la complessità delle questioni affrontate e le peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l'identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati: N. 01813/2025 REG.RIC.
CO IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
IE De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IE De Berardinis CO IP
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.