Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/11/2025, n. 9176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9176 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09176/2025REG.PROV.COLL.
N. 04835/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4835 del 2025, proposto da NA IN, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione terza) n. 266/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il consigliere FA RO e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Giustina Noviello, sull’istanza di passaggio in decisione dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante in atti generalizzata, dipendente di ruolo del Ministero dell’istruzione e del merito, con qualifica di collaboratore scolastico, agisce nella presente sede giurisdizionale amministrativa per l’ottemperanza del giudicato civile di cui alla sentenza del Tribunale del lavoro di Roma del 17 marzo 2022, n. 2487, con la quale le è stata ricostruita la carriera sulla base del servizio precedente all’immissione in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2001-2002, a mezzo di ripetuti contratti a tempo determinato, e le sono state riconosciute le conseguenti differenze retributive, quantificate in € 2.680,47 in linea capitale .
2. In primo grado, in accoglimento del ricorso con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma ha ordinato al Ministero resistente di eseguire il giudicato e lo ha inoltre condannato a rifondere alla ricorrente le spese di causa, liquidate « in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del suo difensore in quanto dichiaratosi antistatario ».
3. Con il presente appello si contesta la misura degli onorari liquidati dalla sentenza di primo grado, perché inferiore ai minimi tariffari stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 ( Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ).
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con comparsa di forma.
5. Alla camera di consiglio del 4 novembre 2025 è stata sollevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione della possibile irricevibilità dell’appello.
DIRITTO
1. Di seguito all’avviso dato in udienza, l’appello va dichiarato irricevibile.
2. La sentenza con esso impugnata è stata pubblicata il 7 gennaio 2025, mentre l’appello è stato notificato il 15 giugno successivo.
3. Per il giudizio di ottemperanza, quale quello presente, i termini processuali « sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario , ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., in relazione al comma 2, lett. d), della medesima disposizione. Il medesimo comma 3 eccettua dal dimezzamento i termini « nei giudizi di primo grado (…) per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti », e non anche, quindi, il termine per notificare l’appello. Ne deriva che il termine di sei mesi ex art. 92, comma 3, cod. proc. amm. dalla pubblicazione della sentenza di primo grado per proporre appello è ridotto a tre mesi. Richiamati i riferimenti temporali esposti in apice, pacificamente questo termine non è stato rispettato nel caso di specie.
3.1. Si evidenzia, infatti, che l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questo Consiglio, avuto riguardo alla chiara formulazione delle previsioni del codice del processo amministrativo, è nel senso che l’odierno appello avrebbe dovuto essere introdotto nel termine decadenziale di tre mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. V, n. 5627 del 2014).
3.2. Nei procedimenti in camera di consiglio, tra i quali, a norma dell’art. 87, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., rientra anche il giudizio di ottemperanza, infatti, « tutti i termini, incluso quello per proporre appello, sono dimezzati …, sicché i termini per l’impugnazione delle sentenze rese a definizione del giudizio di ottemperanza, per il resto assoggettati alla disciplina generale contenuta nel libro III del Codice della giustizia amministrativa … devono essere dimidiati » (Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1441; Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3052; Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5246).
4. Le spese di causa possono nondimeno essere compensate, avuto riguardo alla serialità del contenzioso in cui si colloca la presente controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DI NT, Presidente
FA RO, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RO | DI NT |
IL SEGRETARIO