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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 806/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f.), rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Monaco, Parte_1
e (c.f.), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Marangio CP_1
e con l'intervento del P.M. in sede, che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto –
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 2.5.2025, e Parte_1 hanno congiuntamente chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di CP_1 scioglimento del loro matrimonio, contratto a Modica (RG) il 25.5.2013.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che l'udienza di comparizione, sostituita con il deposito di note scritte, si è tenuta, nel giudizio di separazione, in data 8.5.2024 e che la separazione consensuale è stata pronunciata dal Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 29/2024 depositata il dì 8.7.2024.
Dalla coppia sono nati i figli (Modica, 28.5.2013) e (Modica, Per_1 Per_2
26.1.2020).
pagina 1 di 4 Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza ed hanno dichiarato di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare, concordando le seguenti condizioni di divorzio:
“1) I figli minori e rimarranno collocati stabilmente presso la madre Per_1 Per_2
, nell'abitazione di quest'ultima; Parte_1
2) L'affidamento di tali due figli resterà condiviso tra i genitori che, conseguentemente assumeranno sempre congiuntamente le scelte di maggiore interesse per la prole;
3) Il sig. provvederà a contribuire al mantenimento ordinario dei CP_1 predetti due figli versando mensilmente alla sig.ra , entro e non oltre il giorno Parte_1
10 di ciascun mese e a decorrere dal 10.2.2025, un assegno pari a complessivi €. 500,00 (di cui: €. 250,00 per il figlio ed €. 250,00 per il figlio che dovrà essere Per_1 Per_2 rivalutato annualmente a partire dal mese di Febbraio di ogni anno. Tale assegno dovrà essere corrisposto alla sig.ra mediante vaglia postale o bonifico o assegno;
Parte_1
4) Il sig. provvederà a contribuire alle spese straordinarie che si CP_1 renderanno necessarie per ciascuno dei due figli - previamente concordate solo ove possibile - secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del C.N.F. del 29.11.2017 che le parti dichiarano di avere visionato e accettato. In caso di spese sanitarie urgenti e indifferibili, le stesse saranno rimborsate pro- quota immediatamente al momento della esibizione di adeguata documentazione giustificativa.
Il pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli da parte del sig. avverrà con le CP_1 stesse modalità di pagamento indicate nella soprastante clausola n. 3;
6) Nelle settimane in cui i figli trascorreranno i fine settimana con la madre, alternati con quelli con il padre, i medesimi trascorreranno con il due giorni infrasettimanali, il CP_1 mercoledì e il giovedì dalle ore 17 alle ore 21; mentre nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre, fermi restando i giorni infrasettimanali del mercoledì il giovedì dalle ore 17alle 21, dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica.
Durante le festività natalizie i due figli trascorreranno con un genitore ad anni alterni la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre;
sempre ad anni alterni, la sera del 31 dicembre o il giorno del 1° gennaio, in modo che ogni anno i bambini passino la vigilia del Natale ed il
Giorno di capodanno con un genitore ed il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con
l'altro. Nelle feste pasquali i genitori, ad anni alterni avranno con sé i figli o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive e potranno stare Per_1 Per_2 con il padre per sette giorni consecutivi ad agosto, potendo la madre tenerli con sé secondo le previsioni ordinarie di cui sopra, spettanti al genitore non coabitante con i figli.
7) Entrambi i genitori si impegnano a collaborare fattivamente nell'interesse esclusivo dei figli, assumendo di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'indirizzo educativo, l'istruzione, la cura e quant'altro necessario per i figli;
qualora sia necessario comunicare impedimenti o modifiche degli accordi stabiliti per la frequentazione dei figli i sigg. e CP_1
si informeranno l'un l'altro con congruo anticipo, avendo cura di non incidere sulla Pt_1 organizzazione di vita dei figli e dovendo attendere riscontro positivo o negativo da parte pagina 2 di 4 dell'altro genitore. Si comunicheranno reciprocamente gli eventuali cambi dei rispettivi indirizzi di residenza e numeri telefonici.
8) Ogni singolo genitore potrà portare con sè uno o tutti i figli minori fuori dal territorio della Repubblica Italiana solo con il consenso scritto dell'altro coniuge, ma ciascuno di loro presta sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto e di documenti validi per l'espatrio”. L'udienza di comparizione delle parti si svolgeva in presenza, in data 4.7.2025, non essendosi le parti avvalse della facoltà di chiedere la sua sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; in tale sede, le parti rideterminavano consensualmente l'assegno di mantenimento posto a carico del padre per ciascun figlio in € 300,00 al mese, confermando tutte le altre condizioni concordate ed enunciate in seno al ricorso congiunto.
A seguito di ricorso depositato da in data 27.11.2025, il giudice Parte_1 disponeva nuovamente la comparizione personale delle parti, essendo in dubbio il consenso all'epoca prestato dalla alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con Pt_1 CP_1
alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, introduttivo del presente giudizio, in
[...] conseguenza dei fatti e comportamenti asseritamente posti in essere dal dopo la CP_1 rimessione in decisione della causa in data 4.7.2025, siccome descritti nel ricorso del
27.11.2025.
All'udienza del 19.12.2025, la proponeva che l'assegno di mantenimento per Pt_1 ciascun figlio fosse determinato in € 250,00, purchè a tali somme si aggiungesse l'assegno unico per i due figli nella misura del 100%, mentre per il diritto di visita poteva mantenersi la regolamentazione di cui al ricorso congiunto, con decorrenza immediata.
Il si dischiarava disponibile a versare mensilmente per ciascun figlio un assegno CP_1 di € 250,00 e a rinunciare alla propria quota del 50% dell'assegno unico da gennaio 2026; si diceva inoltre d'accordo a che il nuovo diritto di visita si applicasse da subito.
In definitiva, le parti concordavano di integrare le condizioni di divorzio siccome enunciate in seno al ricorso introduttivo (in particolare, assegno per ciascun figlio pari ad €
250,00) con la previsione della attribuzione, a far data da gennaio 2026, dell'intero assegno unico ed universale per i due figli alla madre;
inoltre, si accordavano perché Parte_1 la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre, come pattuita in ricorso, avesse efficacia immediata, ossia anche prima e a prescindere dalla sentenza di omologa del
Tribunale.
Le superiori condizioni di divorzio, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, siccome da ultimo concordate dalle parti, appaiono rispondenti all'interesse dei figli ed alla legge e, come tali, possono essere omologate da questo Tribunale, che, per il resto, si limita a prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 806/2025 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 CP_1 pagina 3 di 4 PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto a Modica il 25.5.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n. 7, parte I, Ufficio
4, anno 2013, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica.
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, come riportate in motivazione.
PRENDE atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
23.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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