Art. 61. Modifiche all'articolo 69 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 1. All' articolo 69, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , dopo le parole «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.». Note all'art. 61:
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 69 (Mantenimento delle condizioni dopo le visite). - 1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 69 (Mantenimento delle condizioni dopo le visite). - 1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».