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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 734/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 734/2025 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Righi Parte_1 ricorrente contro
con l'avv. Rondo e l'avv. Ghezzi CP_1
INPS, con l'avv. Tomasello resistente
pagina 1 di 4 Premesso che:
- parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere la condanna nei confronti dell'ex datrice di lavoro odierna resistente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive derivanti dal diritto al riconoscimento di un inquadramento superiore con riguardo al periodo di lavoro svolto alle dipendenze di quest'ultima;
- parte resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito;
- l'Inps, convenuto in giudizio ai fini dell'opponibilità della l'eventuale favorevole sentenza di condanna della resistente al versamento dei contributi previdenziali sulle suddette differenze retributive si rimette alle decisioni del giudicante;
rilevato che:
- l'eccezione preliminare va accolta, non sussistendo le condizioni di cui all'art. 413 c.p.c. per affermare la competenza territoriale del Tribunale di Vicenza;
- come noto, la disposizione ora citata contempla tre parametri alternativi per individuare la competenza per territorio:
1) il luogo in cui è sorto il rapporto;
2) il luogo in cui si trova l'azienda;
3) il luogo in cui è ubicata la dipendenza a cui è addetto concretamente il lavoratore o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- quanto al primo, deve ritenersi quantomeno non dimostrata la conclusione a Vicenza del contratto di lavoro;
- il luogo di sottoscrizione indicato nel documento, infatti, risulta essere (doc. Persona_1
2 res.);
- sebbene parte ricorrente alleghi di averlo sottoscritto presso la sede di lavoro a cui è stata adibita, nell'ambito dell'appalto affidato a (già ) da CP_1 CP_2 CP_3
, la circostanza non rileva ai sensi dell'art. 1326 c.c., giacché il luogo di
[...] conclusione del contratto va individuato, come sostenuto anche dal Tribunale di Milano con la sentenza allegata alla memoria, in quello in cui “la proponente (
[...]
è venuta a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Tale Controparte_4 forum contractus, in assenza di evidenze contrarie, va individuato in Bologna, in quanto il modulo per le assunzioni predisposto dalla società reca l'indicazione di Parte_2
pagina 2 di 4 (BO), quale sede dell'ufficio competente alla predisposizione dei predetti moduli, e dunque anche a prendere visione dei contratti sottoscritti”. Le circostanze di fatto oggi allegate dal procuratore attoreo, d'altra parte, rimangono indimostrate, stante l'assenza di riscontri o richieste istruttorie in tal senso, e non bastano a provare la capacità della sig.ra a rappresentare l'Azienda non in qualità di nuncius, ma di procuratore;
Controparte_5
- quanto poi al luogo in cui si trova l'azienda, non vi è dubbio che la sede aziendale si trovi nel luogo sopra indicato, , come d'altra parte risulta dalla visura sub doc. 1; Persona_1
- infine, se è certo che la parte ricorrente abbia lavorato a Vicenza fino alla fine del rapporto, non è dimostrata la persistenza di una dipendenza aziendale in loco, da intendersi come “luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa” (Cass. n.
14449/2019);
- nel caso di specie, quand'anche possa ritenersi provata l'esistenza di una pur minima struttura organizzativa riferibile al datore in Vicenza al momento dell'appalto, non è provata la persistenza di tale struttura organizzativa nonostante la sua cessazione, e la domanda giudiziale è stata presentata oltre il termine di 6 mesi dalla perdita dell'affidamento da parte di;
CP_1
- l'unico luogo a cui la controversia può dirsi collegata con certezza ai sensi della previsione codicistica, pertanto, è (Bo); Persona_1
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite tutte si compensano in ragione della scarsa incidenza dell'attività difensiva resa necessaria dell'erronea individuazione del giudice territorialmente competente e della questione di merito, rispetto alla quale parte ricorrente ha dimostrato una maggiore disponibilità conciliativa, che resta impregiudicata.
P.Q.M.
Il giudice:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza;
- assegna termine di 30 giorni per la riassunzione del processo davanti al Tribunale di
Bologna;
pagina 3 di 4 - compensa le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 11/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 734/2025 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Righi Parte_1 ricorrente contro
con l'avv. Rondo e l'avv. Ghezzi CP_1
INPS, con l'avv. Tomasello resistente
pagina 1 di 4 Premesso che:
- parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere la condanna nei confronti dell'ex datrice di lavoro odierna resistente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive derivanti dal diritto al riconoscimento di un inquadramento superiore con riguardo al periodo di lavoro svolto alle dipendenze di quest'ultima;
- parte resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito;
- l'Inps, convenuto in giudizio ai fini dell'opponibilità della l'eventuale favorevole sentenza di condanna della resistente al versamento dei contributi previdenziali sulle suddette differenze retributive si rimette alle decisioni del giudicante;
rilevato che:
- l'eccezione preliminare va accolta, non sussistendo le condizioni di cui all'art. 413 c.p.c. per affermare la competenza territoriale del Tribunale di Vicenza;
- come noto, la disposizione ora citata contempla tre parametri alternativi per individuare la competenza per territorio:
1) il luogo in cui è sorto il rapporto;
2) il luogo in cui si trova l'azienda;
3) il luogo in cui è ubicata la dipendenza a cui è addetto concretamente il lavoratore o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- quanto al primo, deve ritenersi quantomeno non dimostrata la conclusione a Vicenza del contratto di lavoro;
- il luogo di sottoscrizione indicato nel documento, infatti, risulta essere (doc. Persona_1
2 res.);
- sebbene parte ricorrente alleghi di averlo sottoscritto presso la sede di lavoro a cui è stata adibita, nell'ambito dell'appalto affidato a (già ) da CP_1 CP_2 CP_3
, la circostanza non rileva ai sensi dell'art. 1326 c.c., giacché il luogo di
[...] conclusione del contratto va individuato, come sostenuto anche dal Tribunale di Milano con la sentenza allegata alla memoria, in quello in cui “la proponente (
[...]
è venuta a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Tale Controparte_4 forum contractus, in assenza di evidenze contrarie, va individuato in Bologna, in quanto il modulo per le assunzioni predisposto dalla società reca l'indicazione di Parte_2
pagina 2 di 4 (BO), quale sede dell'ufficio competente alla predisposizione dei predetti moduli, e dunque anche a prendere visione dei contratti sottoscritti”. Le circostanze di fatto oggi allegate dal procuratore attoreo, d'altra parte, rimangono indimostrate, stante l'assenza di riscontri o richieste istruttorie in tal senso, e non bastano a provare la capacità della sig.ra a rappresentare l'Azienda non in qualità di nuncius, ma di procuratore;
Controparte_5
- quanto poi al luogo in cui si trova l'azienda, non vi è dubbio che la sede aziendale si trovi nel luogo sopra indicato, , come d'altra parte risulta dalla visura sub doc. 1; Persona_1
- infine, se è certo che la parte ricorrente abbia lavorato a Vicenza fino alla fine del rapporto, non è dimostrata la persistenza di una dipendenza aziendale in loco, da intendersi come “luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa” (Cass. n.
14449/2019);
- nel caso di specie, quand'anche possa ritenersi provata l'esistenza di una pur minima struttura organizzativa riferibile al datore in Vicenza al momento dell'appalto, non è provata la persistenza di tale struttura organizzativa nonostante la sua cessazione, e la domanda giudiziale è stata presentata oltre il termine di 6 mesi dalla perdita dell'affidamento da parte di;
CP_1
- l'unico luogo a cui la controversia può dirsi collegata con certezza ai sensi della previsione codicistica, pertanto, è (Bo); Persona_1
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite tutte si compensano in ragione della scarsa incidenza dell'attività difensiva resa necessaria dell'erronea individuazione del giudice territorialmente competente e della questione di merito, rispetto alla quale parte ricorrente ha dimostrato una maggiore disponibilità conciliativa, che resta impregiudicata.
P.Q.M.
Il giudice:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza;
- assegna termine di 30 giorni per la riassunzione del processo davanti al Tribunale di
Bologna;
pagina 3 di 4 - compensa le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 11/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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