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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5865/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA IO........................Presidente rel. dr. Michela Benedetta Bordieri.....Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 11.09.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Tiziana Bongo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 13.10.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Seregno (MB), in viale T. Edison n. 1 e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla moglie, che ne gode in forza di comodato d'uso gratuito concesso dal suocero e ove vi abiterà con il figlio.
3) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti (con particolare riferimento al fatto che il signor percepisce un reddito mensile variabile ed è tenuto a far fronte a spese per Parte_1 il proprio alloggio, mentre la signora non dispone di redditi propri ma gode Parte_2 gratuitamente dell'immobile ove risiede) il signor si impegna a corrispondere, entro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese, alla signora un assegno di mantenimento per il figlio di importo Parte_2 pari al 25% della retribuzione netta percepita nello stesso mese dal medesimo a titolo di attività lavorativa principale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla signora Parte_2
Resta bene inteso e concordato che il suddetto assegno di mantenimento per il figlio sarà calcolato sulla retribuzione netta erogata in quel mese dalla società ovvero, in caso di Parte_3 cessazione del relativo rapporto di lavoro con la predetta società, su quella percepita per attività lavorativa principale da altro eventuale datore di lavoro.
Contestualmente a ciascun versamento, il signor si obbliga a trasmettere copia della busta Pt_1 paga mensile dalla quale risulti l'importo effettivamente percepito, al fine di consentire la verifica della correttezza dell'importo corrisposto.
3.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
3.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese ordinarie del figlio, ad eccezione del pocket money al quale provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze del figlio.
4) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
4.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese:
a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica
(esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
4.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
4.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
4.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
4.5) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura tempestivamente di richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio, che spetterà in proporzione alla quota erogata.
5) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
6) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno.
7) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti alla data di sottoscrizione del ricorso per la separazione, avvenuta in data 29.07.2025, il signor si impegna a corrispondere alla Parte_1 signora entro il giorno 15 di ciascun mese, un assegno mensile di mantenimento Parte_2 per la medesima, pari al 25% della retribuzione netta percepita nello stesso mese dal medesimo a titolo di attività lavorativa principale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, e il relativo importo dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla signora Parte_2
7.1) Resta inteso che il suddetto assegno di mantenimento sarà calcolato sulla retribuzione netta corrisposta nel mese di riferimento dalla società ovvero, in caso di cessazione del Parte_3 relativo rapporto di lavoro, su quella percepita dal signor per attività lavorativa principale Pt_1 eventualmente svolta presso altro datore di lavoro.
Contestualmente a ciascun versamento, il signor si obbliga a trasmettere alla signora Pt_1 copia della busta paga mensile, al fine di consentire la verifica della correttezza Parte_2 dell'importo corrisposto. 7.2) Resta espressamente convenuto tra i coniugi che, qualora la signora dovesse Parte_2 beneficiare di somme erogate in conseguenza delle di lei condizioni di salute, disoccupazione o carenza reddituale, l'assegno di mantenimento per la stessa sarà ridotto di un importo pari al 30% della somma de qua mensilmente percepita dalla medesima, la quale si obbliga a trasmettere mensilmente al signor idonea documentazione attestante l'importo erogato. Pt_1
7.3) Qualora la signora inizi a percepire un reddito da attività lavorativa stabile, tale da Parte_2 renderla economicamente autosufficiente, l'assegno di mantenimento in suo favore non sarà più dovuto a decorrere dal mese successivo a quello di avvio dell'attività lavorativa, previa tempestiva comunicazione al signor Pt_1
7.4) Dal mese successivo a quello in cui verrà accertata l'indipendenza economica del figlio,
l'assegno di mantenimento per la signora sarà pari al 37,5% della retribuzione netta Parte_2 mensile percepita dal signor per attività lavorativa principale, in luogo del precedente 25%, Pt_1 ferma restando l'applicazione della decurtazione del 30% in presenza di eventuali ulteriori entrate non da lavoro della signora come sopra specificato. Parte_2
7.5) L'importo del suddetto assegno sarà altresì soggetto a rivalutazione automatica annuale, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, secondo le variazioni degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente.
8) Al fine di comporre in via equa i reciproci rapporti patrimoniali e in un'ottica di definizione complessiva della crisi coniugale, i coniugi hanno ritenuto indispensabile concordare quanto segue:
A) Il signor si impegna a trasferire alla signora nelle forme di Parte_1 Parte_2 legge e con ogni conseguente effetto, anche assicurativo, la proprietà dell'autovettura Citroën C3, targata GD238DN, telaio VF7SXHMRVLT647497, nonché della Toyota Yaris, targata CH094RZ,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. CodiceFiscale_3
A fronte di ciò, la signora cederà al marito, con analoghe modalità, la proprietà Parte_2 dell'autovettura Renault Kadjar, targata FY723JP, VF1RFE00564049942.
B) La signora si impegna a mettere a disposizione del figlio, a titolo di comodato d'uso Parte_2 gratuito, la Toyota Yaris di cui sopra, previo accordo con il marito e con il figlio in ordine alle modalità di utilizzo e di ripartizione delle relative spese.
C) Le spese ordinarie e straordinarie relative agli animali domestici acquistati in costanza di matrimonio saranno sostenute da entrambi i coniugi in misura paritaria, nella misura del 50% ciascuno.
D) Il signor si impegna a rimborsare alla moglie, entro 15 giorni dalla relativa richiesta e Pt_1 previa documentazione giustificativa, le spese per i farmaci prescritti nell'ambito del percorso terapeutico intrapreso dalla stessa al fine di fronteggiare la sofferenza psico-fisica connessa alla crisi coniugale e alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Mariano
Comense in data 09.09.2002;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mariano Comense per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 47, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.10.2025
Il Presidente est.
LA IO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA IO........................Presidente rel. dr. Michela Benedetta Bordieri.....Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 11.09.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Tiziana Bongo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 13.10.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Seregno (MB), in viale T. Edison n. 1 e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla moglie, che ne gode in forza di comodato d'uso gratuito concesso dal suocero e ove vi abiterà con il figlio.
3) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti (con particolare riferimento al fatto che il signor percepisce un reddito mensile variabile ed è tenuto a far fronte a spese per Parte_1 il proprio alloggio, mentre la signora non dispone di redditi propri ma gode Parte_2 gratuitamente dell'immobile ove risiede) il signor si impegna a corrispondere, entro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese, alla signora un assegno di mantenimento per il figlio di importo Parte_2 pari al 25% della retribuzione netta percepita nello stesso mese dal medesimo a titolo di attività lavorativa principale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla signora Parte_2
Resta bene inteso e concordato che il suddetto assegno di mantenimento per il figlio sarà calcolato sulla retribuzione netta erogata in quel mese dalla società ovvero, in caso di Parte_3 cessazione del relativo rapporto di lavoro con la predetta società, su quella percepita per attività lavorativa principale da altro eventuale datore di lavoro.
Contestualmente a ciascun versamento, il signor si obbliga a trasmettere copia della busta Pt_1 paga mensile dalla quale risulti l'importo effettivamente percepito, al fine di consentire la verifica della correttezza dell'importo corrisposto.
3.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
3.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese ordinarie del figlio, ad eccezione del pocket money al quale provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze del figlio.
4) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
4.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese:
a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica
(esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
4.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
4.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
4.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
4.5) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura tempestivamente di richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio, che spetterà in proporzione alla quota erogata.
5) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
6) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno.
7) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti alla data di sottoscrizione del ricorso per la separazione, avvenuta in data 29.07.2025, il signor si impegna a corrispondere alla Parte_1 signora entro il giorno 15 di ciascun mese, un assegno mensile di mantenimento Parte_2 per la medesima, pari al 25% della retribuzione netta percepita nello stesso mese dal medesimo a titolo di attività lavorativa principale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, e il relativo importo dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla signora Parte_2
7.1) Resta inteso che il suddetto assegno di mantenimento sarà calcolato sulla retribuzione netta corrisposta nel mese di riferimento dalla società ovvero, in caso di cessazione del Parte_3 relativo rapporto di lavoro, su quella percepita dal signor per attività lavorativa principale Pt_1 eventualmente svolta presso altro datore di lavoro.
Contestualmente a ciascun versamento, il signor si obbliga a trasmettere alla signora Pt_1 copia della busta paga mensile, al fine di consentire la verifica della correttezza Parte_2 dell'importo corrisposto. 7.2) Resta espressamente convenuto tra i coniugi che, qualora la signora dovesse Parte_2 beneficiare di somme erogate in conseguenza delle di lei condizioni di salute, disoccupazione o carenza reddituale, l'assegno di mantenimento per la stessa sarà ridotto di un importo pari al 30% della somma de qua mensilmente percepita dalla medesima, la quale si obbliga a trasmettere mensilmente al signor idonea documentazione attestante l'importo erogato. Pt_1
7.3) Qualora la signora inizi a percepire un reddito da attività lavorativa stabile, tale da Parte_2 renderla economicamente autosufficiente, l'assegno di mantenimento in suo favore non sarà più dovuto a decorrere dal mese successivo a quello di avvio dell'attività lavorativa, previa tempestiva comunicazione al signor Pt_1
7.4) Dal mese successivo a quello in cui verrà accertata l'indipendenza economica del figlio,
l'assegno di mantenimento per la signora sarà pari al 37,5% della retribuzione netta Parte_2 mensile percepita dal signor per attività lavorativa principale, in luogo del precedente 25%, Pt_1 ferma restando l'applicazione della decurtazione del 30% in presenza di eventuali ulteriori entrate non da lavoro della signora come sopra specificato. Parte_2
7.5) L'importo del suddetto assegno sarà altresì soggetto a rivalutazione automatica annuale, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, secondo le variazioni degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente.
8) Al fine di comporre in via equa i reciproci rapporti patrimoniali e in un'ottica di definizione complessiva della crisi coniugale, i coniugi hanno ritenuto indispensabile concordare quanto segue:
A) Il signor si impegna a trasferire alla signora nelle forme di Parte_1 Parte_2 legge e con ogni conseguente effetto, anche assicurativo, la proprietà dell'autovettura Citroën C3, targata GD238DN, telaio VF7SXHMRVLT647497, nonché della Toyota Yaris, targata CH094RZ,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. CodiceFiscale_3
A fronte di ciò, la signora cederà al marito, con analoghe modalità, la proprietà Parte_2 dell'autovettura Renault Kadjar, targata FY723JP, VF1RFE00564049942.
B) La signora si impegna a mettere a disposizione del figlio, a titolo di comodato d'uso Parte_2 gratuito, la Toyota Yaris di cui sopra, previo accordo con il marito e con il figlio in ordine alle modalità di utilizzo e di ripartizione delle relative spese.
C) Le spese ordinarie e straordinarie relative agli animali domestici acquistati in costanza di matrimonio saranno sostenute da entrambi i coniugi in misura paritaria, nella misura del 50% ciascuno.
D) Il signor si impegna a rimborsare alla moglie, entro 15 giorni dalla relativa richiesta e Pt_1 previa documentazione giustificativa, le spese per i farmaci prescritti nell'ambito del percorso terapeutico intrapreso dalla stessa al fine di fronteggiare la sofferenza psico-fisica connessa alla crisi coniugale e alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Mariano
Comense in data 09.09.2002;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mariano Comense per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 47, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.10.2025
Il Presidente est.
LA IO