Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 25/03/2026, n. 5511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5511 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05511/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09972/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9972 del 2024, proposto da
SA UL, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto n°32750 del 23.07.2024 del Ministero Istruzione e del Merito, nella parte in cui dispone che “per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, sig. SA UL nato l’[...] a [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón - SPAGNA in data 15 giugno, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 5300 del 12 marzo 2021, come citata in premessa, è rigettata”,
-di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. UC De EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preso atto che, con memoria del 17 marzo 2026, l’Amministrazione resistente ha depositato l’atto del ricorrente di rinuncia all’istanza n. 5300 del 12 marzo 2021 con la quale era stato richiesto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’insegnamento su posto sostegno, al fine di partecipare ai percorsi “INDIRE” di cui al Decreto Interministeriale n. 77/2025;
Considerato che l’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’improcedibilità del ricorso; il ricorrente non ha articolato alcuna difesa in merito;
Ritenuto che la rinuncia all’istanza di riconoscimento determina ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originario ricorrente stante il venir meno di un interesse concreto ed attuale alla decisione (in termini Cons. Stato sentenza n. 7668/2025);
Trattenuta la causa in decisione all’udienza del giorno 18 marzo 2026;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CO, Presidente
UC De EN, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC De EN | ER CO |
IL SEGRETARIO