Legge 23 dicembre 1992, n. 500

Commentari5

  • 1Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
    https://www.brocardi.it/

  • 2Legge di stabilità 2012 pubblicata in Gazzetta ufficialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 novembre 2011

  • 3Risoluzione del 21/01/1999 n. 7 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III
    Min. Finanze · 21 gennaio 1999

    Con la nota in riferimento codesta Direzione Regionale ha trasmesso alla scrivente un quesito prodotto dal dott. R.L., commercialista in Udine, concernente il trattamento, ai fini dell\'IVA, applicabile alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione dell\'ultimo tratto di un canale scolmatore in galleria. Il cennato canale, diretto a collegare i fiumi Corno e Tagliamento, ha costituito oggetto di una procedura di appalto concorso, bandita dal consorzio di bonifica Alto Friuli, a seguito della quale e\' risultata aggiudicataria, in data 17 settembre 1991, l\'associazione di imprese _____ S.p.A. Il bando di concorso era finalizzato, in particolare, all\'affidamento …

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  • 4Risoluzione del 02/07/1997 n. 150 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III
    Min. Finanze · 2 luglio 1997

    In seguito alla presentazione di numerose interrogazioni e risoluzioni parlamentari relative ad atti di accertamento concernenti l\'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall\'art. 40, lett. f), della legge indicata in oggetto, si ritiene di dover fornire i seguenti chiarimenti. La citata norma stabilisce che, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non costituiscono operazioni rilevanti agli effetti dell\'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita\', nonche\' in relazione alla attivita\' di …

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  • 5Risoluzione del 22/02/1994 n. 277 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. II
    Min. Finanze · 22 febbraio 1994

    Con il ricorso in oggetto, la Regione Lombardia ha sollevato la questione di legittimita\' costituzionale degli artt. 7, 1 comma, e 8 bis del D.L. 22 maggio 1993 n. 155, recante "misure urgenti per la finanza pubblica "convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993 n. 243, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 169 del 21 luglio 1993, per la parte in cui sopprime lo stanziamento destinato alle assegnazioni alle Regioni delle entrate sostitutive dell\'ILOR e dei tributi soppressi. Premesso che la questione non appare rilevante e non manifestamente fondata, si osserva che la legge n.243 del 1993, di conversione del D.L. n. 155 del 1993, ha soppresso l\'assegnazione alle …

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Giurisprudenza64

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 12/02/2025, n. 512
    Provvedimento: Sentenza n. 512/2025 Depositato il 12/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il 14/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: FORLEO LUIGI, Presidente GRAZIANO RAFFAELE, Relatore RIPA VINCENZO, Giudice in data 14/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 564/2022 depositato il 01/03/2022 proposto da Comune di Massafra - Via Vittorio Veneto, 15 74016 Massafra TA Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Via Vittorio Veneto, 15 74016 Massafra TA contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 …
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    • procedura fallimentare·
    • soggettività passiva·
    • ICI·
    • soccombenza·
    • art. 10 D.Lgs. n. 504/92·
    • spese di lite·
    • onere della prova·
    • appello

  • 2Trib. Bergamo, sentenza 21/10/2025, n. 889
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del 21.10.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, disposta la riunione dei procedimenti connessi, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1417/2025 + riunita TRA , e rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3 e difesi come in atti dall'avv. Americo Francesco ricorrenti E , in persona del CP_1 Controparte_2 ministro in carica p.t., rappresentato e difeso ai sensi …
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    • Carta elettronica del docente·
    • disapplicazione normativa nazionale·
    • discriminazione lavoratori a termine·
    • sentenza CGUE C-450/21·
    • principio di parità di trattamento·
    • art. 1, co. 121 L. n. 107/2015·
    • diritto-dovere di formazione professionale·
    • sentenza Consiglio di Stato n. 1842/2022·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • interpretazione costituzionalmente orientata

  • 3Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 436
    Provvedimento: N. 1066/2025 R.G. V.G Tribunale di Torre Annunziata ........................................................ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1066/2025 R.G.V.G, vertente TRA nato a [...] il [...] residente in [...] alla Parte_1 Via Caravelli n. 39, (C.F ) E , nata a C.F._1 Parte_2 Pompei il 21.06.1974, residente in [...], (C.F. ), rappresentati e …
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    • separazione dei beni·
    • mantenimento figli·
    • assegnazione immobile·
    • assegno mantenimento una tantum·
    • omologazione separazione·
    • separazione consensuale·
    • incompatibilità convivenza·
    • art. 69 D.P.R. 3.11.2000 n. 396

  • 4Trib. Napoli, sentenza 09/07/2024, n. 5236
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 09.07.2024, dopo la scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.7831/2023 R.G LAVORO e PREVIDENZA TRA n. 28.09.1968 Parte_1 Rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Ruggiero. ricorrente E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dal funzionario delegato dott. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: riconoscimento percentuale invalidante ai fini della maggiorazione contributiva ex art. 80 co 3 L. 388/2000 conclusioni: come in atti. …
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    • riconoscimento benefici·
    • art. 115 c.p.c.·
    • giurisdizione del giudice·
    • CTU medica·
    • invalidità superiore al 74%·
    • pensione di invalidità·
    • maggiorazione contributiva invalidità·
    • requisito sanitario·
    • spese di lite·
    • art. 80 co. 3 L. 388/2000

  • 5Trib. Campobasso, sentenza 31/07/2025, n. 699
    Provvedimento: N. R.G. 1120/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica CIVILE Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente sentenza nella controversia iscritta al numero 1120 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A PRECETTO TRA , nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle in Parte_1 calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall' Avvocato Patrizia Testa, presso il cui studio in Campobasso, alla via Gazzani n. 9, è elettivamente domiciliata OPPONENTE E , nata a [...] il [...], rappresentata e …
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    • sospensione del giudizio·
    • riduzione donazione·
    • art. 140 c.p.c.·
    • giudizio di opposizione·
    • opposizione a precetto·
    • art. 560 c.c.·
    • quota di legittima·
    • art. 702 ter c.p.c.·
    • titolo esecutivo·
    • pregiudizialità
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Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni di carattere finanziario
  • Art. 1. 1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare
    resta determinato, in termini di competenza, in lire 138.335 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1993 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 262.035 miliardi per l'anno finanziario 1993.
    2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da
    finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 205.555 miliardi ed in lire 228.055 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 342.205 miliardi ed in lire 418.255 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire 90.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 264.000 miliardi ed in lire 280.000 miliardi.
    3. I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del
    ricorso al mercato sono ridotti in misura pari alle entrate effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:
    Nota all' art. 1:
    - La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
    Si trascrive il testo del relativo art. 11, come sostituito dall' art. 5 della legge n. 362/1988 :
    "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
    2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
    3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
    a) le variazioni delle aliquote delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
    b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
    c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
    d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
    e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
    f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;
    g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
    11- bis e le corrispondenti tabelle;
    h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell' art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
    i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
    4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
    5. In attuazione dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
    11- bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
    6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".
  • Art. 2. 1. Per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico- finanziaria.
    2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall' articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire 25.935,586 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.999 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
    3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
    4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
    5. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire 3.536 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
    6. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
    7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
    8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
    9. La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle universita', nonche' delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, e' determinata in lire 700 miliardi. Tale somma e' comprensiva delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia ed e' iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
    10. Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unita' sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.
    11. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalita' di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissato in lire 300 miliardi.
    12. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie, i termini fissati dall' articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994.
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell'art. 11- bis della citata legge n. 468/1978 , introdotto dall' art. 6 della legge n. 468/1978 , e' il seguente:
    "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
    2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.
    3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
    4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 77, secondo comma, della Costituzione , salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
    5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11".
    - Il testo dell'art. 7 della predetta legge n. 468/1978 , e' il seguente:
    "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un 'Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine' le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
    Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
    1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;
    2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
    Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio".
    - Per il testo dell' art. 11, comma 3, lettere e) ed f), della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.
    - Il testo del comma 1, dell'art. 7 del D.L. n. 384/1992 recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali", e' il seguente: "1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287 , ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale".
    - Il D.P.R. n. 218/1978 , reca norme concernenti il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.