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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr. Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 231/2022, pronunciata dal Tribunale
di Avellino, pubblicata in data 09/02/2022, iscritto al n. 3755/2022 del ruolo generale
degli affari civili contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2025, pen-
dente
tra
, C.F. rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Giuseppe Macario, C.F. , pec . C.F._2 Email_1 Email_2
ed Emanuele Litto, C.F. , pec .
[...] CodiceFiscale_3 Email_3 [...]
Email_4
-appellante-
e
, C.F. in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Follo, C.F. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile
, giusta procura alle liti in calce all'atto di costituzione in appello, C.F._4
pec: Email_5
-appellato -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , con atto di citazione notificato il 06.9.2022, proponeva ap- Parte_1
pello per la riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, emessa all'esito del giudizio n. 5216/2017 di R.G., avente ad oggetto pagamento di competenze professionali, di rigetto della domanda dal proposta nei riguardi della con condanna Pt_1 CP_1
al pagamento delle spese di lite.
2. L'attore, commercialista, aveva agito per il pagamento delle competenze matu-
rate come nei confronti del convenuto, quantificate tra le parti in €.7.200,00 annue, oltre
Iva ed accessori come per legge, ed oltre spese e competenze per attività ulteriori.
Allegava che dall'anno 2016 la non lo metteva in condizione di esperire “con CP_1
la necessaria tranquillità e certezza”, la propria opera, e che la cliente comunicava il
12 dicembre 2016 il recesso dal contratto stipulato con il professionista con efficacia dal successivo 01/01/2017. Allegava di non aver ricevuto dalla la documenta- CP_1
zione necessaria per la redazione del bilancio anno 2016 sino all'esonero dall'espleta-
mento della prestazione comunicato dalla cliente nel settembre 2017 comprensivo della presentazione delle dichiarazioni fiscali relative alla società ed ai soci. Affermava, infine,
di aver inutilmente chiesto il pagamento delle competenze maturate, pari ad €. 4.948,32,
oltre iva del accessori come per legge, per un totale di €. 6.278,42.
3. opponeva che il professionista aveva commesso errori che avevano CP_1
comportato la notifica di un avviso di accertamento dalla Agenzia delle Entrate e quindi contestava la responsabilità professionale dell'attore da condannare al risarcimento del danno con compensazione delle somme.
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4. L'istruttoria consisteva esclusivamente nell'acquisizione documentale ed il giu-
dice emetteva la sentenza impugnata ritenendo dimostrata la contestazione proposta dal convenuto in merito ai danni arrecati. La dimostrazione conseguiva dalla produ-
zione degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento emesse per errori nella dichiarazione Unico 2015, per omessa fatturazione, inidoneità della documentazione ed irregolarità della tenuta della documentazione contabile per l'anno 2013 e 2014- La
somma pretesa a titolo di sanzione superava quella chiesta in citazione. Il giudice, ad abundantiam riteneva che l'omessa precisazione delle conclusioni da parte dell'attore alle udienza successive alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. consentiva di ritenere abbandonata la domanda principale.
5. propone appello per i seguenti motivi: Parte_1
A. Violazione delle norme di cui all'art., 167 c.p.c. per tardività della eccezione, perché
il convenuto si costituiva in giudizio il giorno precedente della prima udienza, incorrendo nelle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. in merito alla proponibilità di domande riconven-
zionali di eccezione di compensazione. Ad ogni buon conto la pretesa mossa era di accertamento di responsabilità del professionista, condanna al risarcimento dei danni,
compensazione con la pretesa attorea, quindi una domanda riconvenzionale. Rilevava
come al S.C., con la sentenza n.29903/2019 avesse comunque sottoposto anche l'ec-
cezione di compensazione ai limiti decadenziali di cui all'art. 167 c.p.c.
B. Erronea qualificazione giuridica della eccezione di compensazione per mancanza dei presupposti di cui all'art. 1243 c.c.. La S.C.a ss.uu., con sentenza n. 23225/2016,
afferma che la possibilità per il giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione sussiste solo se il suo ammontare è facilmente e pronta-
mente liquidabile in base al titolo, essere certo e non controverso. L'ambito di contesta-
zione di cui all'art. 1243, comma 2, c.c. è limitato alla liquidità e non all'esistenza del controcredito che, nella fattispecie in esame, prima del giudizio, non esisteva.
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C. Erronea presunta responsabilità professionale del dott. in rela- Parte_1
zione agli avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, perché basata su prova pre-
suntiva derivante dagli accertamenti ricevuti dalla convenuta, senza verifica della sussi-
stenza degli ulteriori elementi richiesti dall'art. 2729 c.c. e comunque invertendo l'onere probatorio a seguito dell'imposizione al debitore-attore di dover dimostrare la sua non colpevolezza quando, secondo consolidata giurisprudenza, al professionista spetta al cliente provare il danno ed il nesso eziologico mentre al debitore di aver adempiuto secondo i canoni di diligenza previsti dall'art. 1176 c.c.
Nella fattispecie in esame non era specificato l'inadempimento del commercialista, che opera in virtù dei dati forniti dal cliente, e neppure il nesso eziologico della sua condotta con il danno oltre che l'entità dello stesso, considerata la necessità comunque di scor-
porare dalla somma dovuta l'importo del tributo evaso. Dall'avviso di accertamento si evince che l'Agenzia delle Entrate contestava “errori nella dichiarazione Unico 2015, per omessa fatturazione, inidoneità della documentazione ed irregolarità della tenuta della documentazione contabile per l'anno 2013 e 2014” e l'omessa fatturazione non era im-
putabile al professionista che, oltretutto, inutilmente chiedeva al cliente, come da docu-
mentazione versata in atti, i documenti necessari per l'esperimento della propria attività
professionale.
D. Errata valutazione sugli effetti giuridici della mancata partecipazione alle udienze di precisazione delle conclusioni, perché comunque dovevano intendersi richiamate tutte le precedenti richieste, anche istruttorie, reiterate dopo il rigetto.
E. Erroneo “rigetto della domanda” ed applicazione delle norme sulla soccombenza perché la domanda era stata accolta in quanto il credito, per essere compensato, era stato previamente necessariamente riconosciuto. Le spese quindi andavano compen-
sate ed essendo state corrisposte, in esecuzione dell'impugnata sentenza, dovranno essere restituite dal procuratore antistatario a seguito della domandata riforma.
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Così l'appellante concludeva: “ Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria
istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 231/2022, pronunciata dal Tribunale di Avel-
lino, nella persona del Dott.ssa Aureliana Di Matteo, in data 9/02/2022, depositata in
cancelleria in data 09/02/2022, resa nella causa iscritta al n.R.G. 5216/2017, e per l'ef-
fetto, in accoglimento della domanda esperita :
- Condannare la convenuta società al pagamento in favore dell'attore appellante del
compenso per un totale di Euro 6.278,42, oltre mora ed interessi come per legge.
- Per l'effetto, condannare il procuratore alla restituzione dell'importo percepito di €
1.704,25, con gli interessi legali dalla data della ricezione (24/03/2022) al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da attribuirsi ai procu-
ratori costituiti dichiaratisi antistatari.” Le medesimi conclusioni erano formulate all'udienza del 21.01.2025 salvo non più domandare nei confronti del procuratore del convenuto la restituzione dell'importo percepito di € 1.704,25, con gli interessi legali dalla data della ricezione (24/03/2022) al saldo effettivo.
6. Il eccepiva l'infondatezza dell'appello. La Controparte_1
domanda riconvenzionale presuppone la richiesta un provvedimento positivo, autono-
mamente attributivo di una determinata utilità, ulteriore rispetto il mero rigetto della do-
manda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori mentre, nella fattispecie in esame, il convenuto chiedeva solo di paralizzare la domanda attorea. L'accertamento del controcredito, “pur comportando ciò un ampliamento dei poteri cognitori del Giudice”
non mutava il potere decisorio del giudice, ancorato alla domanda attorea. Il limite am-
missibile alla disamina giudiziale, non riferito a domande diverse da quella proposta dall'attore, non era stato valicato. L'eccezione di compensazione non era condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, se fatta valere come eccezione riconvenzio-
nale e quindi il giudice ben poteva compensare giudizialmente i due crediti anche se quello del convenuto era illiquido perché riferito ad un'obbligazione risarcitoria non
Pagina 5 di 13 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile ancora accertata, perché comunque di pronta e facile liquidazione. L'eccezione ricon-
venzionale ben poteva essere proposta essendo ammissibile anche in appello, le obbli-
gazioni sorgevano da un medesimo rapporto contrattuale, quindi si trattava di compen-
sazione impropria e l'accertamento del saldo poteva essere compiuto dal giudice an-
che d'ufficio.
Il cliente del professionista doveva dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale ed il nesso di causalità con il danno riconducibile al comportamento negligente del profes-
sionista, facendo quindi cadere sul commercialista l'onere di aver correttamente adem-
piuto. Per l'appellato non era in discussione la derivazione del danno da una non cor-
retta redazione della documentazione contabile e fiscale presentata all'Erario, risultando assente la prova del corretto adempimento.
In merito all'omessa precisazione delle conclusioni in nessuna delle udienze successive alla concessione dei termini ex art 183 c.p.c. che, per il primo giudice, “consente di ritenere abbandonata la domanda principale” sottolineava la correttezza della decisione giudiziale secondo consolidata giurisprudenza.
Sulla statuizione in ordine alle spese e competenze di lite, l'appellato eccepiva come il giudice avesse correttamente deciso in ossequio al principio di soccombenza, avendo il Tribunale accolto le eccezioni del convenuto rigettando la domanda attorea.
Il procuratore della convenuta non potrebbe comunque essere condannato alla restitu-
zione dell'importo percepito a titolo di competenze non essendo parte processuale.
Il convenuto quindi così concludeva:” - Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa
ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, rigettare l'atto di appello ex ad-
verso proposto avverso la sentenza n. 231/2022 del Tribunale di Avellino perché infon-
dato in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
- Disattendere, per l'effetto, l'avversa richiesta di condanna della Società appellata al
pagamento in favore dell'attore appellante del compenso professionale preteso per un
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totale di € 6.278,42, nonché di condanna del difensore costituito alla restituzione dell'im-
porto percepito di € 1.704,25, non essendo questi parte processuale, quindi, impossibi-
litato ad essere il destinatario diretto di provvedimenti giudiziari di condanna al paga-
mento di spese e competenze di giudizio, in presenza di una valida procura ad litem;
- Confermare integralmente, pertanto, la impugnata sentenza n. 231/2022 emessa dal
Tribunale di Avellino in data 9/2/2022.
- Vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto proc. antistatario.”
7. La Corte, all'udienza del 27.01.2025 tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
8. La Corte concede precedenza alla disamina della fondatezza del motivo di gra-
vame secondo il quale il giudice del precedente grado errava nel ritenere rinunciata la domanda per mancata precisazione delle conclusioni nelle udienze successive alla con-
cessione dei termini ex art. 183 c.p.c. A tal proposito rileva come il gravame sia fondato perché è ormai pacifico quanto sancito dalla S.C., anche con la decisione n. 723/2021,
secondo la quale la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni,
di una domanda in precedenza formulata, non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine,
che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desu-
mersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivarla. Il motivo di ap-
pello proposto è quindi fondato con la conseguenza di rendere possibile l'ulteriore disa-
mina delle questioni poste.
9. Premesso come il credito vantato dal professionista per la prestazione pacifica-
mente espletata costituisca un dato certo ed incontestato sin dal primo grado, la Corte
giudica la compensazione opposta dal convenuto in primo grado come eccezione e non domanda riconvenzionale. La S.C., con ordinanza n. 7292/2021, ben specifica la
Pagina 7 di 13 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile differenza corrente tra eccezione e domanda, affermando che l'eccezione riconvenzio-
nale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della
contro
-
versia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo (conforme S.C., sentenza n. 9044/2010). Il con-
solidato orientamento giurisprudenziale (ribadito anche dalla sentenza n. 16314/2007)
distingue, appunto, tra domanda ed eccezione riconvenzionale, a seconda che i fatti costitutivi in essa indicati dal convenuto siano introdotti allo scopo di ottenere che sui medesimi si statuisca con efficacia di giudicato ovvero al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda dell'attore (v., tra le altre, le sentenze 16 marzo 2012, n. 4233, e
19 maggio 2015, n. 10206)e l'applicazione di tale principio al caso odierno implica come conseguenza la necessaria conclusione costituita dall'avvenuta proposizione di un'ec-
cezione al solo fine di conseguire il rigetto della pretesa avversa.
Tanto premesso, la Corte giudica non tardiva l'eccezione proposta, per mancato rispetto del termine sancito dall'art. 167 c.p.c., perché la decadenza non opera in caso di pro-
posizione della compensazione impropria, non rientrante nel novero delle eccezioni in senso stretto e rilevabile anche d'ufficio, contrariamente alla compensazione discipli-
nata dall'art. 1242 c.c. secondo il quale la rilevabilità richiede l'istanza di parte, con la conseguenza che l'eccezione stessa è soggetta alle preclusioni processuali previste dall'ordinamento.
La compensazione atecnica o impropria, frutto di elaborazione giurisprudenziale (tra le tante S.C. nn. 14688/2012, 28855/2008 e 5349/2005) è riferita ai crediti/debiti maturati all'interno dello stesso rapporto obbligatorio, come avvenuto in questa fattispecie , e comporta che ben il giudice addirittura possa fare a meno, nel rilevarla, dell'eccezione della parte, oltretutto formulata in questo giudizio, risultando applicabile anche nei casi in cui le obbligazioni contrapposte derivino da una parte dal diritto all'adempimento, cioè
Pagina 8 di 13 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile al pagamento, della prestazione erogata e, dall'altra, dall'inadempimento della presta-
zione fornita, allegata come foriera di danni, in presenza cioè di contrapposizione tra la corretta esecuzione del sinallagma contrattuale con la patologia della prestazione for-
nita.
In questo caso il giudice adito è legittimato a compensare le reciproche poste attive e passive, senza bisogno di specifica eccezione di parte.
La conclusione non muta neppure considerando le peculiarità della fattispecie in esame in quanto la S.C., con la sentenza n. 16800/2015, statuisce come non sia escluso l'inquadramento dell'eccezione nella compensazione impropria anche se da un lato vi è
un'obbligazione scaturente direttamente dal contratto (diritto al compenso) mentre dall'altra vi è un'obbligazione derivante dall'inadempimento al contratto stesso. Da un lato il credito sorge in virtù della fisiologia del contratto ed è strettamente legato all'ese-
cuzione del sinallagma contrattuale, dall'altra il credito sorge dalla patologia del rapporto obbligatorio, cioè dalla violazione delle regole stabilite dalle parti e integrate con il rela-
tivo quadro normativo. Anche in tal caso si tratta di compensazione atecnica e cioè di calcolo tra poste attive e passive dello stesso rapporto, che vanno effettuate a prescin-
dere da un'eccezione in senso stretto. Il motivo di gravame è quindi rigettato.
10. In merito all'applicabilità delle norme sulla compensazione alla fattispecie in esame l'appellante non erra perché la S.C., con l'ordinanza n. 18750/2023, afferma che se è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione il giudice non può pronunciare né quella legale e neppure quella giudiziale. E' nel giusto quindi l'ap-
pellante nell'affermare come la compensazione possa essere applicata in caso di liqui-
dità contestata ma non qualora risulti controversa la stessa esistenza del controcredito,
mai accertata prima del giudizio e contestata nel contenzioso. La fondatezza del gra-
vame sul punto, tuttavia, non è risolutiva perché l'eccezione di compensazione in esame, come già in precedenza esposto, è riferita alla compensazione impropria con la
Pagina 9 di 13 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile conseguenza che, pur risultando non condivisa l'esposizione di cui alla sentenza di primo grado, che richiamava l'art. 1241 c.c., la Corte deve valutare che la compensa-
zione impropria è costituita da un mero accertamento delle opposte ragioni con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, eseguito dal giudice d'ufficio al fine di addivenire al conto finale in deroga a quanto previsto dagli artt. 1242
e 1246 c.c. La fondatezza del motivo di gravame, quindi, non sortisce l'effetto di dover rigettare l'eccezione proposta, ma solo quello di spostare la disamina dall'istituto della compensazione (propria) a quello della fondatezza delle ragioni attoree in conse-
guenza dell'eccezione di compensazione impropria formulata dal convenuto e tanto im-
plica la disamina del punto seguente.
11. Gli accertamenti ricevuti dalla convenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate non costituiscono prova, sostanzialmente automatica, come ritenuto dal primo giudice, della responsabilità del professionista. Il rapporto contrattuale tra il commercialista ed il cliente era pacificamente corrente e le parti concordano anche sul pacifico assunto co-
stituito dalla necessità di dover giudizialmente accertare l'esistenza del nesso causale tra la prestazione del commercialista ed il danno lamentato, con onere probatorio a ca-
rico del cliente, per poter imputare al commercialista il credito eccepito in compensa-
zione. Il punto, costituito dalla necessaria prova del nesso di causalità, non è
contro
-
verso e comunque rispecchia la giurisprudenza pacifica sul punto - tra le tante Cass.
Civ., Sez. III, n. 9917/2010 - e costituisce l'antecedente dell'eventuale successiva veri-
fica giudiziale concernente il corretto adempimento del professionista secondo i canoni previsti dall'art. 1176 c.c., con onere, questa volta, a carico dell'attore.
In ossequio a quanto sinora esposto la Corte arriva a conclusioni diverse rispetto quanto ritenuto dal giudice in primo grado, secondo il quale la questione era risolvibile in via presuntiva in danno dell'attore perché, sostanzialmente, dall'avvenuta contesta-
zione da parte dell'Agenzia delle Entrate si evince la responsabilità del professionista.
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Il meccanismo presuntivo consente di addivenire alla prova di fatti, non opera sulle va-
lutazioni probabilistiche che governano la verifica del nesso dii causalità. In ogni caso,
nella fattispecie in esame, non sussistevano neppure i requisiti di gravità, precisione e concordanza indicati dall'art. 2729 c.c.
In sentenza si precisa che “l'unica eccezione sollevata afferisce all'inesatto adempimento da parte del professionista per gli avvisi di accertamento ricevuti” e da tanto il giudice rica-
vava la prova dell'inadempimento dell'attore senza considerare che dette avvisi che ben potevano essere dipesi da plurime motivazioni, non necessariamente da ricondurre alla pre-
stazione errata dell'attore nei cui riguardi, oltretutto, nulla di specifico era contestato. Tra
l'altro il convenuto neppure riproduceva in appello i documenti prodotti in cartaceo in primo grado ed il fascicolo telematico, per l'epoca della promozione del giudizio, non era compren-
sivo dei primi atti difensivi. In materia deve quindi trovare applicazione la giurisprudenza dettata dalla S.C., prima dell'introduzione del fascicolo telematico, secondo la quale la causa deve essere decisa in base agli atti ed i documenti effettivamente contenuti nel fa-
scicolo del presente grado, non potendo la Corte autorizzare il deposito tardivo del fa-
scicolo di parte o rimettere la causa sul ruolo per acquisire quello mancante, in quanto il deposito del fascicolo costituisce un onere della parte perché è pacifico l'indirizzo della S.C., tra le altre S.C., sentenza n. 8528/2006, secondo il quale nel giudizio di ap-
pello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte.
Tanto esposto e proseguendo nella disamina del gravame, in sostanza la Corte evince la mancata specifica contestazione della colposa condotta del professionista che sa-
rebbe stata all'origine e causa dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e considera che l'omessa fatturazione, indicata nell'avviso di accertamento, non era dii certo
Pagina 11 di 13 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile imputabile all'attore. Anche l'inidoneità della documentazione prodotta presupponeva la dimostrazione della trasmissione dei documenti a che, di contro, Parte_1
dimostrava di aver inviato lamentele al cliente proprio per la carenza dei documenti tra-
smessi.
La Corte quindi considera come il convenuto non avesse assolto all'onere probatorio si di lui gravante e quindi non potesse pretendere di sottrarsi all'obbligazione negoziale contratta con il commercialista, pacifica e non contestata, in virtù di presunte mancanze non correttamente allegate e non dimostrate nella loro efficienza causale.
L'appello quindi, nei termini che precedono, deve essere accolto con la conseguenza di rendere del tutto inutile la disamina dell'ultimo motivo di gravame, inerente le spese di lite del primo grado, dovendosi comunque procedere ad un loro nuovo governo. Quanto
alla restituzione delle somme versate al procuratore antistatario del convenuto, in osse-
quio della sentenza di primo grado, la Corte considera che “In caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vinci-
tore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evo-
cato in giudizio” (cfr. Cass. sez. VI, 03/04/2019, n. 9280). Tuttavia l'appellante non ri-
proponeva la domanda di restituzione con le conclusioni finali, così esonera la Corte dal doversi pronunciare al riguardo, fermi gli effetti di legge derivanti dalla riforma della sen-
tenza di primo grado.
5. A seguito dell''accoglimento dell'appello si impone la condanna del convenuto al pa-
gamento delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, liquidate con riferimento allo scaglione di valore della lite e con riconoscimento dei minimi tariffari, in considerazione della natura delle questioni poste all'attenzione della Corte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
Pagina 12 di 13 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile liquidazione avverso la sentenza n. 231/2022, pronunciata dal Tribunale di Avellino,
pubblicata in data 09/02/2022, in accoglimento dell'appello ed il riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di €. 6.278,42, oltre interessi come per legge Parte_1
dalla costituzione in mora del 25.8.2017;
- Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio, di- Controparte_1
stratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti Emanuele Litto e Giuseppe
Macario, che liquida in €. 2.540,00 per competenze, oltre €. 260,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge, per il primo grado, ed €. 2.906,00 per competenze,
oltre €. 283,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge, per l'appello.
Così deciso il 13.06.25
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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