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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 410/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
QUARANTA ENRICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3955/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250032578813000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 srl impugnava la cartella esattoriale n. 028/2025/00325788/13 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - Provincia di Caserta su indicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Territoriale di Caserta e notificata in data 12/06/2025 (Imposta: Iva;
Anno di imposta 2021) Esponeva nel contesto che in data 12/06/2025 riceveva appunto la notifica di tale atto ove veniva richiesto, su indicazione dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Territoriale di Caserta, un importo pari ad €. 10.305,17 relativo a:
2 - Liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 €. 288,71; - Liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 €. 2.005,80; - Liquidazione Nominativo_2 trimestre 2022 €. 8.004,78.
Deduceva l'illegittimità della pretesa iscritta a ruolo e, in particolare, la duplicazione della pretesa relativa alle liquidazioni Nominativo_2 Trimestre 2021 e IV Trimestre 2021 già contenute in separata cartella esattoriale
Nello specifico rappresentava che le somme richieste per liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 €. 288,71 (decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della rata n. 4 dovuta alla scadenza del
28/02/2023, pag. 5 atto impugnato) e per liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 pari ad €. 2.005,80 (decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della rata n. 2 dovuta alla scadenza del
31/01/2023, pag. 6 atto impugnato) erano identicamente contenute nella separata cartella esattoriale n.
028/2025/00297334/17 (pagg. 5-7-8), di importo pari ad €. 3.144,40, con la quale l'Ufficio aveva già recuperato gli stessi importi derivanti da liquidazioni Iva 2021 relative al II, III e IV Trimestre 2021, anch'essi scaturita dalle medesime decadenze da rateazione avvisi bonari ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972.
Di conseguenza sosteneva che la cartella esattoriale oggetto di lite andava parzialmente sgravata in virtù della evidente duplicazione della pretesa
Concludeva, quindi, per vedere accolte le seguenti conclusioni: Chiede che il Sig. Presidente della Corte adita voglia, a norma dell'art.30 D. Lgs. 546/92 nominare il relatore e fissare la data di trattazione del ricorso e che la Corte voglia, a norma dell'art.37 del succitato Decreto, emettere decisioni di accoglimento delle seguenti Conclusioni a) In via principale, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'iscrizione a ruolo oggetto di lite in relazione alle somme relative alla liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 (complessivi €. 288,71) e alla liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 (complessivi €. 2.005,80). 3 Con condanna dell'Ente convenuto al pagamento di diritti, spese ed onorari, con distrazione degli stessi in favore del difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituiva Ade con comparsa priva di contenuto defensionale.
All'udienza del 12.1.26 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da seguente dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che la cartella esattoriale, deve ritenersi impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso l'intimazione il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata (in termini, quanto alla cartella esattoriale, che pure contiene la prima intimazione al pagamento, Cass. civ., Sez. V, 21/06/2013, n. 15652 S.G. C. Agenzia delle Entrate Fisco QOL -
Quotidiano on line, 2013, Fisco on line, 2013; conforme Cass. civ., Sez. V, 10/04/2013, n. 8704).
Ebbene, nel caso specifico non appare contestato dall'ente impositore – che si è costituito con memoria priva di contenuto e di posizione rispetto alle doglianze specificamente sollevate dalla parte – che la cartella in esame duplichi le somme richieste per liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 €. 288,71 (decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della rata n. 4 dovuta alla scadenza del 28/02/2023, pag. 5 atto impugnato) e per liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 pari ad €. 2.005,80 (decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della rata n. 2 dovuta alla scadenza del 31/01/2023, pag. 6 atto impugnato) già contenute nella separata cartella esattoriale n. 028/2025/00297334/17 (pagg. 5-7-8), di importo pari ad €.
3.144,40. Ne deriva il vizio dell'atto impugnato, di cui va disposto l'annullamento affinché venga elevata cartella che riporti le sole causali e somme che non siano già state richieste con l'atto numero 028/2025/00297334/17
Le spese seguono la soccombenza, come al seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata
Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, che liquida in € 30,00 per spese ed in
€ 500,00 per compensi, con attribuzione al Dott. Difensore_1 deciso in Caserta il 12.1.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Enrico Quaranta
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
QUARANTA ENRICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3955/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250032578813000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 srl impugnava la cartella esattoriale n. 028/2025/00325788/13 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - Provincia di Caserta su indicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Territoriale di Caserta e notificata in data 12/06/2025 (Imposta: Iva;
Anno di imposta 2021) Esponeva nel contesto che in data 12/06/2025 riceveva appunto la notifica di tale atto ove veniva richiesto, su indicazione dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Territoriale di Caserta, un importo pari ad €. 10.305,17 relativo a:
2 - Liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 €. 288,71; - Liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 €. 2.005,80; - Liquidazione Nominativo_2 trimestre 2022 €. 8.004,78.
Deduceva l'illegittimità della pretesa iscritta a ruolo e, in particolare, la duplicazione della pretesa relativa alle liquidazioni Nominativo_2 Trimestre 2021 e IV Trimestre 2021 già contenute in separata cartella esattoriale
Nello specifico rappresentava che le somme richieste per liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 €. 288,71 (decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della rata n. 4 dovuta alla scadenza del
28/02/2023, pag. 5 atto impugnato) e per liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 pari ad €. 2.005,80 (decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della rata n. 2 dovuta alla scadenza del
31/01/2023, pag. 6 atto impugnato) erano identicamente contenute nella separata cartella esattoriale n.
028/2025/00297334/17 (pagg. 5-7-8), di importo pari ad €. 3.144,40, con la quale l'Ufficio aveva già recuperato gli stessi importi derivanti da liquidazioni Iva 2021 relative al II, III e IV Trimestre 2021, anch'essi scaturita dalle medesime decadenze da rateazione avvisi bonari ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972.
Di conseguenza sosteneva che la cartella esattoriale oggetto di lite andava parzialmente sgravata in virtù della evidente duplicazione della pretesa
Concludeva, quindi, per vedere accolte le seguenti conclusioni: Chiede che il Sig. Presidente della Corte adita voglia, a norma dell'art.30 D. Lgs. 546/92 nominare il relatore e fissare la data di trattazione del ricorso e che la Corte voglia, a norma dell'art.37 del succitato Decreto, emettere decisioni di accoglimento delle seguenti Conclusioni a) In via principale, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'iscrizione a ruolo oggetto di lite in relazione alle somme relative alla liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 (complessivi €. 288,71) e alla liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 (complessivi €. 2.005,80). 3 Con condanna dell'Ente convenuto al pagamento di diritti, spese ed onorari, con distrazione degli stessi in favore del difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituiva Ade con comparsa priva di contenuto defensionale.
All'udienza del 12.1.26 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da seguente dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che la cartella esattoriale, deve ritenersi impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso l'intimazione il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata (in termini, quanto alla cartella esattoriale, che pure contiene la prima intimazione al pagamento, Cass. civ., Sez. V, 21/06/2013, n. 15652 S.G. C. Agenzia delle Entrate Fisco QOL -
Quotidiano on line, 2013, Fisco on line, 2013; conforme Cass. civ., Sez. V, 10/04/2013, n. 8704).
Ebbene, nel caso specifico non appare contestato dall'ente impositore – che si è costituito con memoria priva di contenuto e di posizione rispetto alle doglianze specificamente sollevate dalla parte – che la cartella in esame duplichi le somme richieste per liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 €. 288,71 (decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della rata n. 4 dovuta alla scadenza del 28/02/2023, pag. 5 atto impugnato) e per liquidazione Nominativo_2 trimestre 2021 pari ad €. 2.005,80 (decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della rata n. 2 dovuta alla scadenza del 31/01/2023, pag. 6 atto impugnato) già contenute nella separata cartella esattoriale n. 028/2025/00297334/17 (pagg. 5-7-8), di importo pari ad €.
3.144,40. Ne deriva il vizio dell'atto impugnato, di cui va disposto l'annullamento affinché venga elevata cartella che riporti le sole causali e somme che non siano già state richieste con l'atto numero 028/2025/00297334/17
Le spese seguono la soccombenza, come al seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata
Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, che liquida in € 30,00 per spese ed in
€ 500,00 per compensi, con attribuzione al Dott. Difensore_1 deciso in Caserta il 12.1.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Enrico Quaranta