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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 10 novembre 2025 – ha pronunciato in data 10/11/2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 242/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede legale a in Viale Sicilia n. 55, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Massimiliano Marinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Marchese di Villabianca, 54;
- opponente - E
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Marino presso lo studio del quale, in viale Trieste, 245, 93100 è elettivamente domiciliato;
Parte_1
- opposto - avente ad oggetto: opposizione a precetto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La vicenda storica per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella memoria di costituzione dell'odierna parte opposta, ove si ha modo di leggere in proposito che:
“(…) Dopo ripetute richieste di liquidazione delle somme che, a diverso titolo, pag. 1 di 11 competevano allo stesso, il sig. , formulava Richiesta di Intervento, n. CP_1
75 del 30 aprile 2019 (all. n. 2), all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e s.m.i.. Con la richiesta di intervento, presentati gli atti interruttivi dell'eventuale prescrizione, rivendicava:
1. i Corrispettivi per le prestazioni rese nell'ambito dei c.d. progetti OIF e quelli che nel periodo dal 26/03/2012 al 23/09/2014 ivi inclusi trasferte e/o rimborsi spese sostenute;
2. il Ricalcolo del TFR
3. Liquidazione dei benefici previsti dal CCNL dei dipendenti della formazione professionale. In seguito alla richiesta, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di convocava Parte_1 le parti per esperire il tentativo di conciliazione ex-art. 11 D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 in data 4 settembre 2019, che si concludeva con un esito negativo (cfr. verbale, all. 3), per le diverse posizioni delle parti. Veniva pertanto avviato l'accertamento ispettivo ex art. 11, co. 5, del cit. D. Lgs. 124. Al fine di supportare la richiesta formulata il sig. produceva, in tempi diversi, CP_1 Cont all diversa documentazione. A conclusione dell'accertamento ispettivo, presente un credito patrimoniale del lavoratore tutelato secondo la procedura attivata, in data 7 ottobre 2022 veniva emessa (prot. n. 12357) “diffida accertativa per crediti patrimoniali” ai sensi dell'art. 12 del cit. D. Lgs. 124 (all. n. 4). Al lavoratore veniva pure consegnata, nella stessa data del 7 Cont ottobre 2022 (prot. n. 12358) comunicazione (all. n. 5) da parte dell'invocato la quale indica di aver “impartito nei confronti della ditta … diffida accertativa …” da cui scaturiva l'atto di precetto opposto.
Non ritenendo di esperire un tentativo di conciliazione (art. 12, 2° co, D. Lgs. 124/2004) l in data 2 novembre 2022 produceva, via mail Parte_1 pec, ricorso (portante il prot. n. 93 del 02.11.2022) inoltrato al sig. Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (all. n. 6). (…) Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha deciso sul ricorso stesso giungendo alle conclusioni (all. n. 7), prot. n. 15975, comunicate via mail pec al datore di lavoro e al lavoratore il 19 dicembre 2022, prot. n. 15976 (all. n. 8), con le quali ha rideterminato la somma per € 2.300,54- per corrispettivi nell'ambito dei progetti nei quali è stato impegnato il e ha confermato le somme dovute CP_1
pag. 2 di 11 al dall per € 22.933,78- a titolo di benefici di polizza CP_1 Parte_1 per complessive € 25.234,32 (…)”. Con atto di precetto presentato per la notifica l'8 febbraio 2023, notificato il 23 febbraio 2023, è stato intimato all'odierno ricorrente il pagamento della somma di € 25.294,32, in forza del suddetto provvedimento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di n. 03 del 14 dicembre 2022, prot. 15975 Parte_1
(doc. 1 di parte opponente), di decisione del ricorso proposto dall' Pt_1 avverso la diffida accertativa per crediti patrimoniali prot. n. 12353 del 7 ottobre
2022 (doc. 2 di parte opponente). Con ricorso del 29 febbraio 2023, l' ha spiegato opposizione Parte_1
“ex art. 615, 617, 618 e 618-bis c.p.c”, nei confronti del predetto atto di precetto sulla scorta di motivazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle formulate nel citato ricorso amministrativo (all. n. 6 di parte opposta). L' , in particolare, ha chiesto che l'intestato Tribunale voglia: Parte_1
“(…) in via preliminare, sospendere anche con decreto inaudita altera parte, l'esecutività del provvedimento su cui si basa il precetto opposto, con ogni conseguente provvedimento di legge;
nel merito, previa fissazione ex art. 415 c.p.c. dell'udienza per la comparizione delle parti e la discussione, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni illustrate, la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del precetto opposto e l'insussistenza del credito vantato da controparte;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha diffusamente CP_1 contestato l'avversa opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) - rigettare l'istanza di sospensione proposta in quanto del tutto inammissibile e infondata per evidente insussistenza dei presupposti di legge
- in subordine e senza alcun recesso, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza CP di sospensione, si richiede che la S.V. a, voglia disporre la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva per le sole somme contestate, in diritto, quantificate in € 22.933,78, ovvero con ordinanza costituente titolo esecutivo o con qualsivoglia altra statuizione, il pagamento della somma non contestata dall'opponente di € 2.300,54.
- rigettare il ricorso avversario, siccome inammissibile, erroneo, illegittimo ed infondato, in fatto e in diritto, con ogni e più opportuno provvedimento confermando il titolo che pag. 3 di 11 riconosce il diritto del alla corresponsione, con interessi e rivalutazione dal 61° CP_1 giorno successivo dalla data di cessazione del rapporto (31 dicembre 2015), delle somme stabilite in esito al ricorso amministrativo prodotto da parte dell . Parte_1
(…)”. La causa, vertente essenzialmente su questioni di diritto, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata istruita esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed, infine, è stata rinviata per discussione/decisione all'odierna udienza da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali e di note di precisazione delle istanze e conclusioni.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che è tuttora sussistente un interesse giuridico, concreto ed attuale delle parti ai sensi dell'art. 100 c.p.c. ad una decisione di merito della controversia. Il precetto oggetto dell'opposizione, infatti, ancorché non è stata proposta alcuna esecuzione, non è affatto perento per decorso del termine di efficacia disposto dall'art. 481 c.p.c., 1° comma, come pretestuosamente osservato dall' , dovendosi sul punto richiamare l'insegnamento Parte_1 della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627 a mente dello stesso art. 481 c.p.c., 2° comma” (Cass. 22.9.2022 n. 27848).
I supremi Giudici, in particolare, hanno indicato che “non trova conforto né nella giurisprudenza di questa Corte (sono citate Cass. Sez. 1, sent. 3 gennaio 1994, n. 5377 e Cass. Sez. Lav., sent. 13 aprile 2011, n. 8465), né nella più autorevole dottrina la tesi, espressa dall'opponente, che impone al creditore, in pendenza del giudizio sull'opposizione al precetto, di iniziare l'esecuzione entro novanta giorni dalla notifica del precetto stesso”. I supremi Giudici aggiungono: “Essa, infatti, reputa non condivisibile la tesi “che circoscrive la facoltà di promuovere l'esecuzione solo nei novanta giorni dalla notificazione del precetto nonostante il termine di efficacia di quest'ultimo sia sospeso, fondando tale conclusione sull'assunto secondo cui il creditore, ove non abbia iniziato l'esecuzione nei novanta giorni, dovrebbe attendere l'esito del processo pendente”, e ciò in quanto “tale prospettazione” … non trova “alcun riscontro nel dato normativo, soprattutto se si considera che l'art. 481 c.p.c., com-ma 2, si riferisce alla sospensione dell'efficacia del precetto e non contempla, invece, una inibizione pag. 4 di 11 temporanea degli effetti dello stesso” (Cass. 26 gennaio 2022 n. 2347, Cass. 19 dicembre 2008 n. 29860). In senso conforme si vedano anche Cass. 11 luglio 2017 n. 17126, Cass. 13 aprile 2011 n. 8465, Cass. 3 giugno 1994 n. 5377. Sempre in via preliminare, va osservato che poiché il ricorso introduttivo di questo giudizio verte esclusivamente sul credito vantato dal sig. CP_1 per i benefici di polizza relativi all'accantonamento del TFR, le somme relative Cont al credito per corrispettivi nell'ambito dei progetti, quantificate dall' in € 2.300,54 – non confutate – sono da considerarsi non contestate. Così circoscritto il thema decidendum della controversia, va osservato che l'opponente fonda le proprie pretese su due fatti in particolare: 1) ritenere che la polizza assicurativa/convenzione stipulata dall'
[...]
ricada nella previsione del previgente R.D.L. 8 gennaio 1942, n. Parte_1
5, convertito in L. 2 ottobre 1942, n. 1251 e non già nella vigente L. 29 maggio 1982 n. 287 e che nella liquidazione del TFR, dopo la L. 297/1982, non è possibile prevedere i benefici di polizza maturati;
2) l'assenza di previsione di norme contrattuali senza che per esse assumano valore le circolari emanate dalla Regione Sicilia per la gestione dei fondi pubblici affidati per le iniziative formo-orientative all' . Parte_1
Orbene, queste eccezioni, sostanzialmente sovrapponibili ai motivi di ricorso proposti dall' di in sede amministrativa, ad avviso di Pt_1 Parte_1 questo Giudice, trovano una precisa e netta confutazione nel provvedimento del Direttore del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro prot. n. 15975, del 19 dicembre 2022 (all. n. 7 di parte opposta), ove, per quanto d'interesse in questa sede, si ha modo di leggere: “(…) l ha corrisposto al Controparte_4 Pt_1 dipendente il T.F.R. in relazione alla sua anzianità, non tenendo tuttavia conto dei benefici di polizza maturati dalla stipula della polizza num. 44313/AIL del 06/07/1989 con l'Assicurazione 'Lavoro & Sicurtà S.p.a.' ora CP_5
Tali benefici di polizza sono di due tipi, uno tecnico (decrescente) ovvero il premio diminuisce di una percentuale per ogni quinquennio di mantenimento della polizza (art. 1 lett. B1 delle condizioni speciali di polizza) ed uno economico che si ottiene scontando, per il periodo di almeno un anno, al tasso tecnico del 4% la differenza tra almeno il 75% del tasso di rendimento ed il predetto tasso tecnico (lett. A – Clausola di Rivalutazione AIL COLLRIV della suddetta polizza). I predetti benefici di polizza sono stati pag. 5 di 11 parzialmente riconosciuti al sig. all'atto della liquidazione del TFR;
CP_1 difatti soltanto nel cedolino di paga relativo del mese di gennaio 2016, è stata riportata la somma di € 2.610,32 (anticipazione bonus). Si ritiene pertanto che essi debbano essere riconosciuti per le seguenti motivazioni:
- l'assessorato , ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/76, ha promosso e Parte_2 finanziato corsi di formazione professionale;
- il trattamento economico e normativo del personale è disciplinato dal C.C.N.L. di categoria ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24/76;
- tra le voci retributive è stata considerata e rendicontata quella concernente la corresponsione del T.F.R.;
- le modalità di accantonamento del T.F.R. sono state regolate dalla L. 1251 del 02/10/1942 (norma abrogata) che all'art. 2 istituiva un fondo obbligatorio presso l'INA, o in alternativa prevedeva di stipulare contratti assicurativi, purché i benefici fossero a favore degli stessi dipendenti;
- la L. 297/82 ha successivamente disciplinato il T.F.R. sopprimendo detto fondo e i conseguenziali obblighi a carico dei datori di lavoro;
- la circolare n. 18 del 24 giugno 1985, a firma dell'Assessore pro tempore dell'Assessorato alla F.P. al punto 3, disponeva che le sopravvenienze attive prodotte dagli accantonamenti del T.F.R. dovevano essere restituite all'Amministrazione;
- con la circolare n. 126 del 30 gennaio 1990, l'Assessore pro tempore dell'Assessorato alla F.P. ridefiniva la regolamentazione amministrativa per l'attribuzione dei benefici di polizza e successivamente con circolare 5223 del 20 luglio 2000, sempre l'Assessore pro tempore stabiliva che i benefici di polizza sono da attribuire, indipendentemente dalla data di assunzione, ai dipendenti;
- in analoga situazione, il Tribunale di Palermo Sez. Lavoro con sentenza n. 2252/2020 pubblicata il 17/07/2020 TG n. 7763/2018, ha ribadito che la Commissione Regionale per la Formazione Professionale, cui spettano funzioni di interpretazione autentica della disciplina contrattuale, con determinazioni del 05/07/2000, recepite con la predetta Circolare 5223/2000 – e con efficacia negoziale tra le parti e quindi vincolante per l'Ente – ha indicato i benefici di polizza quali trattamento di miglior favore per i dipendenti e di conseguenza in pieno rispetto del comma 7, ex art. 61 CCNL della Formazione Professionale 2011-2023, ai dipendenti della
[...]
Sicilia sono dovuti tali benefici. Parte_3
pag. 6 di 11 Premesso quanto precede, sulla scorta del contratto, nonché della certificazione delle decrescenze (benefici di polizza di tipo tecnico) e di quelli di tipo finanziario comunicate dalla con nota assunta al prot. 5570 del 10/05/2021 e della nota trasmessa CP_5 dal sig. assunta al protocollo 11906 del 26/09/2022 che riporta una PEC CP_1 di certificazione della compagnia del 16/09/2022, sono stati quantificati i CP_5 benefici suddetti per il periodo lavorativo che risultano pari ad € 22.993,78. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un'attenta e meditata esegesi della disciplina normativa e contrattual-collettiva di settore, nella condivisione di questo Tribunale, sono qui ribadite e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'odierna parte opponente (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). A ciò aggiungasi che la polizza assicurativa de qua va qualificata ed interpretata come contratto in favore del terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c., ove i terzi beneficiari sono proprio i dipendenti dell'Ente (aspetto non CP_4 considerato dalla Corte di App. di Palermo nella sentenza n. 1095/2022, prodotta da parte opponente unitamente alle note di trattazione del 05/11/2025). Nel caso di specie, peraltro, la menzionata polizza, per sua espressa previsione, individua nei lavoratori (identificati negli allegati al ricorso dell'opponente sub. docc. 5, 7 e 9) i beneficiari – compreso il – e non l' CP_1 [...]
, prevedendo espressamente che <la Società corrisponderà un Parte_1 importo pari al trattamento di fine rapporto di lavoro assicurato … ai bonus riconosciuti in applicazione della Clausola di Rivalutazione>> (art. 2, let. a della polizza all. n. 9 alla memoria di costituzione di parte opposta). Il relativo importo – non oggetto di contestazione – è indicato nella diffida accertativa – con riferimento sia alla “Misura del BONUS” che al “Calcolo del BONUS (Clausola di rivalutazione AIL COLLRIV) presenti nella polizza n. 44313/AIL (all. 9 alla memoria di costituzione dell'opposto). Va, quindi, disattesa ogni eccezione dell' volta a designare Parte_1
(autonomamente) se stesso, ente morale riconosciuto, quale beneficiario ancorché non individuato nel contratto di assicurazione sottoscritto
pag. 7 di 11 (diversamente dal caso esaminato dalla Corte di Appello di Palermo nella sentenza n. 1095/2022). La circostanza, poi, che l' di abbia erogato un acconto sul Pt_1 Parte_1 predetto maturato bonus al sig. , oltre ad averlo erogato a numerosi altri CP_1 dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato in precedenza1, assume rilevanza sotto un duplice profilo. Da un lato, costituisce comportamento da valutare nell'interpretazione della polizza assicurativa per cui è causa ai sensi dell'art. 1362, 2° co. c.c. (con esegesi favorevole alla tesi di parte opposta) e, dall'altro lato, assurge ad un uso aziendale, costituente già di per sé, autonomo titolo su cui il sig. può fondare la sua pretesa di pagamento2. CP_1
D'altronde, l' si è impegnato con appositi “atti di Parte_1 adesione” (Corte dei Conti Regione Sicilia n. 179/A/20215, all n. 30 alla memoria di costituzione di parte opposta;
alla memoria sono allegati gli atti di adesione), per la ricezione dei fondi pubblici – richiamando il brocardo "lex specialis derogat generali" – al rispetto delle disposizioni normative e delle circolari per cui, sulla scorta dell'orientamento pretorio che si è consolidato in seno alla giurisprudenza amministrativa, risulta che le previsioni della lex specialis meritano applicazione da parte dell' . Come, Parte_1 invece, ritiene operare l' viene negoziato il trattamento Pt_1 Parte_1 economico dei lavoratori – a loro sfavore e a beneficio dell la quale Pt_1 impiega solo fondi pubblici – in contrasto con il principio per il quale “per la concessione di un pubblico servizio possono liberamente concorrere, ma non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori, che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell'elaborazione delle strategie competitive”. (Tar Toscana, sez. IV, sentenza 6 ottobre 2025, n. 1584). La sintesi di quanto esposto conduce a ritenere, in fatto e in diritto, che: 1) l' ha sottoscritto una polizza collettiva (all. n. 9 di parte Parte_1 opposta) volta ad accantonare, nel rispetto delle disposizioni emanante dalla Regione Sicilia, il trattamento di fine rapporto, determinato nel rispetto della L. 297/1982, con aggiunta di benefici economici derivanti dalla polizza stessa ad esclusivo favore dei dipendenti, e quindi, per quanto qui in esame, del sig.
al quale l' ha liquidato l'acconto (all. n. 12 di parte CP_1 Parte_1 opposta) - come lo ha liquidato ad altri dipendenti;
2) le indicazioni normative e contrattuali fanno salve tali condizioni di miglior favore, non vietate dalla L. 297/1982, rese più evidenti, per uso aziendale e per “patto individuale”, dalla sua applicazione da parte dell'
[...]
; Parte_1
3) anche le circolari nel tempo emanate delle quali si è dato conto danno attuazione alle intese contrattuali e, comunque, costituiscono fonte di precettività sostanziale (per l'ammissione e la ricezione dei finanziamenti pubblici) sia in quanto esse vincolano i soggetti nell'ambito dell'amministrazione che con la sottoscrizione dell'”Atto di adesione” da parte dell' . Parte_1
Il tutto come correttamente individuato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di con la motivata emissione della diffida accertativa ex Parte_1 art. 12 D. Lgs. 124/2004 (all. n. 4 di parte opposta), confermata in parte qua a seguito del ricorso prodotto (all. n. 7 di parte opposta), cui è seguito il precetto oggi illegittimamente opposto. L'odierna parte opponente, peraltro, nel proprio atto di opposizione, non ha offerto a questo Giudice alcun dirimente spunto di riflessione che possa Cont indurre a rimeditare le motivate valutazioni compiute dall' di
, sopra riportate, essendosi sostanzialmente limitata ad una Parte_1 tralatizia ed alquanto “sterile” riproposizione delle eccezioni già svolte in sede amministrativa, auspicando in una diversa valutazione delle stesse. Ciò detto sotto il profilo dell'an debeatur, in relazione al quantum, si osserva che Cont gli analitici conteggi svolti dall' di nella diffida accertativa per Parte_1 cui è causa, correttamente trasposti dalla difesa del sig. nell'atto CP_1 di precetto opposto, non sono stati oggetto di specifica e tempestiva contestazione e, pertanto, possono essere qui recepiti, dovendosi sul punto pag. 9 di 11 ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza legittimità secondo cui: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato” (così Cass. 12 agosto 2019, n. 21302).
Per questi motivi
, costituenti la ragione più liquida di decisione3 ed aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione a precetto proposta dall' va respinta. Pt_1 Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la serialità del contenzioso in esame e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore del lavoratore opposto).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta il ricorso in opposizione a precetto proposto dall' Parte_1
e tutte le domande ivi contenute;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 2.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Marino, procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bologna – Caltanissetta 10/11/2025 3 Ossia la ragione di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014). pag. 10 di 11 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 11 di 11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tali circostanze, oltre che emergere dalla documentazione versata in atti, sono state tempestivamente allegate dall'opposto e sono rimaste incontestate, con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. 2 L'"uso aziendale" si riferisce a una prassi costante e generalizzata di un datore di lavoro che concede ai dipendenti condizioni economiche o normative di maggior favore rispetto a quelle previste dai contratti collettivi. Con il tempo, questa consuetudine può acquisire valore legale pari a un contratto collettivo aziendale, diventando un obbligo per il datore di lavoro e creando un diritto soggettivo per i lavorator pag. 8 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 10 novembre 2025 – ha pronunciato in data 10/11/2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 242/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede legale a in Viale Sicilia n. 55, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Massimiliano Marinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Marchese di Villabianca, 54;
- opponente - E
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Marino presso lo studio del quale, in viale Trieste, 245, 93100 è elettivamente domiciliato;
Parte_1
- opposto - avente ad oggetto: opposizione a precetto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La vicenda storica per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella memoria di costituzione dell'odierna parte opposta, ove si ha modo di leggere in proposito che:
“(…) Dopo ripetute richieste di liquidazione delle somme che, a diverso titolo, pag. 1 di 11 competevano allo stesso, il sig. , formulava Richiesta di Intervento, n. CP_1
75 del 30 aprile 2019 (all. n. 2), all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e s.m.i.. Con la richiesta di intervento, presentati gli atti interruttivi dell'eventuale prescrizione, rivendicava:
1. i Corrispettivi per le prestazioni rese nell'ambito dei c.d. progetti OIF e quelli che nel periodo dal 26/03/2012 al 23/09/2014 ivi inclusi trasferte e/o rimborsi spese sostenute;
2. il Ricalcolo del TFR
3. Liquidazione dei benefici previsti dal CCNL dei dipendenti della formazione professionale. In seguito alla richiesta, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di convocava Parte_1 le parti per esperire il tentativo di conciliazione ex-art. 11 D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 in data 4 settembre 2019, che si concludeva con un esito negativo (cfr. verbale, all. 3), per le diverse posizioni delle parti. Veniva pertanto avviato l'accertamento ispettivo ex art. 11, co. 5, del cit. D. Lgs. 124. Al fine di supportare la richiesta formulata il sig. produceva, in tempi diversi, CP_1 Cont all diversa documentazione. A conclusione dell'accertamento ispettivo, presente un credito patrimoniale del lavoratore tutelato secondo la procedura attivata, in data 7 ottobre 2022 veniva emessa (prot. n. 12357) “diffida accertativa per crediti patrimoniali” ai sensi dell'art. 12 del cit. D. Lgs. 124 (all. n. 4). Al lavoratore veniva pure consegnata, nella stessa data del 7 Cont ottobre 2022 (prot. n. 12358) comunicazione (all. n. 5) da parte dell'invocato la quale indica di aver “impartito nei confronti della ditta … diffida accertativa …” da cui scaturiva l'atto di precetto opposto.
Non ritenendo di esperire un tentativo di conciliazione (art. 12, 2° co, D. Lgs. 124/2004) l in data 2 novembre 2022 produceva, via mail Parte_1 pec, ricorso (portante il prot. n. 93 del 02.11.2022) inoltrato al sig. Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (all. n. 6). (…) Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha deciso sul ricorso stesso giungendo alle conclusioni (all. n. 7), prot. n. 15975, comunicate via mail pec al datore di lavoro e al lavoratore il 19 dicembre 2022, prot. n. 15976 (all. n. 8), con le quali ha rideterminato la somma per € 2.300,54- per corrispettivi nell'ambito dei progetti nei quali è stato impegnato il e ha confermato le somme dovute CP_1
pag. 2 di 11 al dall per € 22.933,78- a titolo di benefici di polizza CP_1 Parte_1 per complessive € 25.234,32 (…)”. Con atto di precetto presentato per la notifica l'8 febbraio 2023, notificato il 23 febbraio 2023, è stato intimato all'odierno ricorrente il pagamento della somma di € 25.294,32, in forza del suddetto provvedimento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di n. 03 del 14 dicembre 2022, prot. 15975 Parte_1
(doc. 1 di parte opponente), di decisione del ricorso proposto dall' Pt_1 avverso la diffida accertativa per crediti patrimoniali prot. n. 12353 del 7 ottobre
2022 (doc. 2 di parte opponente). Con ricorso del 29 febbraio 2023, l' ha spiegato opposizione Parte_1
“ex art. 615, 617, 618 e 618-bis c.p.c”, nei confronti del predetto atto di precetto sulla scorta di motivazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle formulate nel citato ricorso amministrativo (all. n. 6 di parte opposta). L' , in particolare, ha chiesto che l'intestato Tribunale voglia: Parte_1
“(…) in via preliminare, sospendere anche con decreto inaudita altera parte, l'esecutività del provvedimento su cui si basa il precetto opposto, con ogni conseguente provvedimento di legge;
nel merito, previa fissazione ex art. 415 c.p.c. dell'udienza per la comparizione delle parti e la discussione, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni illustrate, la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del precetto opposto e l'insussistenza del credito vantato da controparte;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha diffusamente CP_1 contestato l'avversa opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) - rigettare l'istanza di sospensione proposta in quanto del tutto inammissibile e infondata per evidente insussistenza dei presupposti di legge
- in subordine e senza alcun recesso, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza CP di sospensione, si richiede che la S.V. a, voglia disporre la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva per le sole somme contestate, in diritto, quantificate in € 22.933,78, ovvero con ordinanza costituente titolo esecutivo o con qualsivoglia altra statuizione, il pagamento della somma non contestata dall'opponente di € 2.300,54.
- rigettare il ricorso avversario, siccome inammissibile, erroneo, illegittimo ed infondato, in fatto e in diritto, con ogni e più opportuno provvedimento confermando il titolo che pag. 3 di 11 riconosce il diritto del alla corresponsione, con interessi e rivalutazione dal 61° CP_1 giorno successivo dalla data di cessazione del rapporto (31 dicembre 2015), delle somme stabilite in esito al ricorso amministrativo prodotto da parte dell . Parte_1
(…)”. La causa, vertente essenzialmente su questioni di diritto, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata istruita esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed, infine, è stata rinviata per discussione/decisione all'odierna udienza da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali e di note di precisazione delle istanze e conclusioni.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che è tuttora sussistente un interesse giuridico, concreto ed attuale delle parti ai sensi dell'art. 100 c.p.c. ad una decisione di merito della controversia. Il precetto oggetto dell'opposizione, infatti, ancorché non è stata proposta alcuna esecuzione, non è affatto perento per decorso del termine di efficacia disposto dall'art. 481 c.p.c., 1° comma, come pretestuosamente osservato dall' , dovendosi sul punto richiamare l'insegnamento Parte_1 della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627 a mente dello stesso art. 481 c.p.c., 2° comma” (Cass. 22.9.2022 n. 27848).
I supremi Giudici, in particolare, hanno indicato che “non trova conforto né nella giurisprudenza di questa Corte (sono citate Cass. Sez. 1, sent. 3 gennaio 1994, n. 5377 e Cass. Sez. Lav., sent. 13 aprile 2011, n. 8465), né nella più autorevole dottrina la tesi, espressa dall'opponente, che impone al creditore, in pendenza del giudizio sull'opposizione al precetto, di iniziare l'esecuzione entro novanta giorni dalla notifica del precetto stesso”. I supremi Giudici aggiungono: “Essa, infatti, reputa non condivisibile la tesi “che circoscrive la facoltà di promuovere l'esecuzione solo nei novanta giorni dalla notificazione del precetto nonostante il termine di efficacia di quest'ultimo sia sospeso, fondando tale conclusione sull'assunto secondo cui il creditore, ove non abbia iniziato l'esecuzione nei novanta giorni, dovrebbe attendere l'esito del processo pendente”, e ciò in quanto “tale prospettazione” … non trova “alcun riscontro nel dato normativo, soprattutto se si considera che l'art. 481 c.p.c., com-ma 2, si riferisce alla sospensione dell'efficacia del precetto e non contempla, invece, una inibizione pag. 4 di 11 temporanea degli effetti dello stesso” (Cass. 26 gennaio 2022 n. 2347, Cass. 19 dicembre 2008 n. 29860). In senso conforme si vedano anche Cass. 11 luglio 2017 n. 17126, Cass. 13 aprile 2011 n. 8465, Cass. 3 giugno 1994 n. 5377. Sempre in via preliminare, va osservato che poiché il ricorso introduttivo di questo giudizio verte esclusivamente sul credito vantato dal sig. CP_1 per i benefici di polizza relativi all'accantonamento del TFR, le somme relative Cont al credito per corrispettivi nell'ambito dei progetti, quantificate dall' in € 2.300,54 – non confutate – sono da considerarsi non contestate. Così circoscritto il thema decidendum della controversia, va osservato che l'opponente fonda le proprie pretese su due fatti in particolare: 1) ritenere che la polizza assicurativa/convenzione stipulata dall'
[...]
ricada nella previsione del previgente R.D.L. 8 gennaio 1942, n. Parte_1
5, convertito in L. 2 ottobre 1942, n. 1251 e non già nella vigente L. 29 maggio 1982 n. 287 e che nella liquidazione del TFR, dopo la L. 297/1982, non è possibile prevedere i benefici di polizza maturati;
2) l'assenza di previsione di norme contrattuali senza che per esse assumano valore le circolari emanate dalla Regione Sicilia per la gestione dei fondi pubblici affidati per le iniziative formo-orientative all' . Parte_1
Orbene, queste eccezioni, sostanzialmente sovrapponibili ai motivi di ricorso proposti dall' di in sede amministrativa, ad avviso di Pt_1 Parte_1 questo Giudice, trovano una precisa e netta confutazione nel provvedimento del Direttore del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro prot. n. 15975, del 19 dicembre 2022 (all. n. 7 di parte opposta), ove, per quanto d'interesse in questa sede, si ha modo di leggere: “(…) l ha corrisposto al Controparte_4 Pt_1 dipendente il T.F.R. in relazione alla sua anzianità, non tenendo tuttavia conto dei benefici di polizza maturati dalla stipula della polizza num. 44313/AIL del 06/07/1989 con l'Assicurazione 'Lavoro & Sicurtà S.p.a.' ora CP_5
Tali benefici di polizza sono di due tipi, uno tecnico (decrescente) ovvero il premio diminuisce di una percentuale per ogni quinquennio di mantenimento della polizza (art. 1 lett. B1 delle condizioni speciali di polizza) ed uno economico che si ottiene scontando, per il periodo di almeno un anno, al tasso tecnico del 4% la differenza tra almeno il 75% del tasso di rendimento ed il predetto tasso tecnico (lett. A – Clausola di Rivalutazione AIL COLLRIV della suddetta polizza). I predetti benefici di polizza sono stati pag. 5 di 11 parzialmente riconosciuti al sig. all'atto della liquidazione del TFR;
CP_1 difatti soltanto nel cedolino di paga relativo del mese di gennaio 2016, è stata riportata la somma di € 2.610,32 (anticipazione bonus). Si ritiene pertanto che essi debbano essere riconosciuti per le seguenti motivazioni:
- l'assessorato , ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/76, ha promosso e Parte_2 finanziato corsi di formazione professionale;
- il trattamento economico e normativo del personale è disciplinato dal C.C.N.L. di categoria ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24/76;
- tra le voci retributive è stata considerata e rendicontata quella concernente la corresponsione del T.F.R.;
- le modalità di accantonamento del T.F.R. sono state regolate dalla L. 1251 del 02/10/1942 (norma abrogata) che all'art. 2 istituiva un fondo obbligatorio presso l'INA, o in alternativa prevedeva di stipulare contratti assicurativi, purché i benefici fossero a favore degli stessi dipendenti;
- la L. 297/82 ha successivamente disciplinato il T.F.R. sopprimendo detto fondo e i conseguenziali obblighi a carico dei datori di lavoro;
- la circolare n. 18 del 24 giugno 1985, a firma dell'Assessore pro tempore dell'Assessorato alla F.P. al punto 3, disponeva che le sopravvenienze attive prodotte dagli accantonamenti del T.F.R. dovevano essere restituite all'Amministrazione;
- con la circolare n. 126 del 30 gennaio 1990, l'Assessore pro tempore dell'Assessorato alla F.P. ridefiniva la regolamentazione amministrativa per l'attribuzione dei benefici di polizza e successivamente con circolare 5223 del 20 luglio 2000, sempre l'Assessore pro tempore stabiliva che i benefici di polizza sono da attribuire, indipendentemente dalla data di assunzione, ai dipendenti;
- in analoga situazione, il Tribunale di Palermo Sez. Lavoro con sentenza n. 2252/2020 pubblicata il 17/07/2020 TG n. 7763/2018, ha ribadito che la Commissione Regionale per la Formazione Professionale, cui spettano funzioni di interpretazione autentica della disciplina contrattuale, con determinazioni del 05/07/2000, recepite con la predetta Circolare 5223/2000 – e con efficacia negoziale tra le parti e quindi vincolante per l'Ente – ha indicato i benefici di polizza quali trattamento di miglior favore per i dipendenti e di conseguenza in pieno rispetto del comma 7, ex art. 61 CCNL della Formazione Professionale 2011-2023, ai dipendenti della
[...]
Sicilia sono dovuti tali benefici. Parte_3
pag. 6 di 11 Premesso quanto precede, sulla scorta del contratto, nonché della certificazione delle decrescenze (benefici di polizza di tipo tecnico) e di quelli di tipo finanziario comunicate dalla con nota assunta al prot. 5570 del 10/05/2021 e della nota trasmessa CP_5 dal sig. assunta al protocollo 11906 del 26/09/2022 che riporta una PEC CP_1 di certificazione della compagnia del 16/09/2022, sono stati quantificati i CP_5 benefici suddetti per il periodo lavorativo che risultano pari ad € 22.993,78. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un'attenta e meditata esegesi della disciplina normativa e contrattual-collettiva di settore, nella condivisione di questo Tribunale, sono qui ribadite e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'odierna parte opponente (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). A ciò aggiungasi che la polizza assicurativa de qua va qualificata ed interpretata come contratto in favore del terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c., ove i terzi beneficiari sono proprio i dipendenti dell'Ente (aspetto non CP_4 considerato dalla Corte di App. di Palermo nella sentenza n. 1095/2022, prodotta da parte opponente unitamente alle note di trattazione del 05/11/2025). Nel caso di specie, peraltro, la menzionata polizza, per sua espressa previsione, individua nei lavoratori (identificati negli allegati al ricorso dell'opponente sub. docc. 5, 7 e 9) i beneficiari – compreso il – e non l' CP_1 [...]
, prevedendo espressamente che <la Società corrisponderà un Parte_1 importo pari al trattamento di fine rapporto di lavoro assicurato … ai bonus riconosciuti in applicazione della Clausola di Rivalutazione>> (art. 2, let. a della polizza all. n. 9 alla memoria di costituzione di parte opposta). Il relativo importo – non oggetto di contestazione – è indicato nella diffida accertativa – con riferimento sia alla “Misura del BONUS” che al “Calcolo del BONUS (Clausola di rivalutazione AIL COLLRIV) presenti nella polizza n. 44313/AIL (all. 9 alla memoria di costituzione dell'opposto). Va, quindi, disattesa ogni eccezione dell' volta a designare Parte_1
(autonomamente) se stesso, ente morale riconosciuto, quale beneficiario ancorché non individuato nel contratto di assicurazione sottoscritto
pag. 7 di 11 (diversamente dal caso esaminato dalla Corte di Appello di Palermo nella sentenza n. 1095/2022). La circostanza, poi, che l' di abbia erogato un acconto sul Pt_1 Parte_1 predetto maturato bonus al sig. , oltre ad averlo erogato a numerosi altri CP_1 dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato in precedenza1, assume rilevanza sotto un duplice profilo. Da un lato, costituisce comportamento da valutare nell'interpretazione della polizza assicurativa per cui è causa ai sensi dell'art. 1362, 2° co. c.c. (con esegesi favorevole alla tesi di parte opposta) e, dall'altro lato, assurge ad un uso aziendale, costituente già di per sé, autonomo titolo su cui il sig. può fondare la sua pretesa di pagamento2. CP_1
D'altronde, l' si è impegnato con appositi “atti di Parte_1 adesione” (Corte dei Conti Regione Sicilia n. 179/A/20215, all n. 30 alla memoria di costituzione di parte opposta;
alla memoria sono allegati gli atti di adesione), per la ricezione dei fondi pubblici – richiamando il brocardo "lex specialis derogat generali" – al rispetto delle disposizioni normative e delle circolari per cui, sulla scorta dell'orientamento pretorio che si è consolidato in seno alla giurisprudenza amministrativa, risulta che le previsioni della lex specialis meritano applicazione da parte dell' . Come, Parte_1 invece, ritiene operare l' viene negoziato il trattamento Pt_1 Parte_1 economico dei lavoratori – a loro sfavore e a beneficio dell la quale Pt_1 impiega solo fondi pubblici – in contrasto con il principio per il quale “per la concessione di un pubblico servizio possono liberamente concorrere, ma non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori, che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell'elaborazione delle strategie competitive”. (Tar Toscana, sez. IV, sentenza 6 ottobre 2025, n. 1584). La sintesi di quanto esposto conduce a ritenere, in fatto e in diritto, che: 1) l' ha sottoscritto una polizza collettiva (all. n. 9 di parte Parte_1 opposta) volta ad accantonare, nel rispetto delle disposizioni emanante dalla Regione Sicilia, il trattamento di fine rapporto, determinato nel rispetto della L. 297/1982, con aggiunta di benefici economici derivanti dalla polizza stessa ad esclusivo favore dei dipendenti, e quindi, per quanto qui in esame, del sig.
al quale l' ha liquidato l'acconto (all. n. 12 di parte CP_1 Parte_1 opposta) - come lo ha liquidato ad altri dipendenti;
2) le indicazioni normative e contrattuali fanno salve tali condizioni di miglior favore, non vietate dalla L. 297/1982, rese più evidenti, per uso aziendale e per “patto individuale”, dalla sua applicazione da parte dell'
[...]
; Parte_1
3) anche le circolari nel tempo emanate delle quali si è dato conto danno attuazione alle intese contrattuali e, comunque, costituiscono fonte di precettività sostanziale (per l'ammissione e la ricezione dei finanziamenti pubblici) sia in quanto esse vincolano i soggetti nell'ambito dell'amministrazione che con la sottoscrizione dell'”Atto di adesione” da parte dell' . Parte_1
Il tutto come correttamente individuato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di con la motivata emissione della diffida accertativa ex Parte_1 art. 12 D. Lgs. 124/2004 (all. n. 4 di parte opposta), confermata in parte qua a seguito del ricorso prodotto (all. n. 7 di parte opposta), cui è seguito il precetto oggi illegittimamente opposto. L'odierna parte opponente, peraltro, nel proprio atto di opposizione, non ha offerto a questo Giudice alcun dirimente spunto di riflessione che possa Cont indurre a rimeditare le motivate valutazioni compiute dall' di
, sopra riportate, essendosi sostanzialmente limitata ad una Parte_1 tralatizia ed alquanto “sterile” riproposizione delle eccezioni già svolte in sede amministrativa, auspicando in una diversa valutazione delle stesse. Ciò detto sotto il profilo dell'an debeatur, in relazione al quantum, si osserva che Cont gli analitici conteggi svolti dall' di nella diffida accertativa per Parte_1 cui è causa, correttamente trasposti dalla difesa del sig. nell'atto CP_1 di precetto opposto, non sono stati oggetto di specifica e tempestiva contestazione e, pertanto, possono essere qui recepiti, dovendosi sul punto pag. 9 di 11 ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza legittimità secondo cui: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato” (così Cass. 12 agosto 2019, n. 21302).
Per questi motivi
, costituenti la ragione più liquida di decisione3 ed aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione a precetto proposta dall' va respinta. Pt_1 Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la serialità del contenzioso in esame e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore del lavoratore opposto).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta il ricorso in opposizione a precetto proposto dall' Parte_1
e tutte le domande ivi contenute;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 2.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Marino, procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bologna – Caltanissetta 10/11/2025 3 Ossia la ragione di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014). pag. 10 di 11 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 11 di 11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tali circostanze, oltre che emergere dalla documentazione versata in atti, sono state tempestivamente allegate dall'opposto e sono rimaste incontestate, con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. 2 L'"uso aziendale" si riferisce a una prassi costante e generalizzata di un datore di lavoro che concede ai dipendenti condizioni economiche o normative di maggior favore rispetto a quelle previste dai contratti collettivi. Con il tempo, questa consuetudine può acquisire valore legale pari a un contratto collettivo aziendale, diventando un obbligo per il datore di lavoro e creando un diritto soggettivo per i lavorator pag. 8 di 11