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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3684/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3684/2024 tra
(CF Parte_1 C.F._1
Avv. ZANFRAMUNDO ANTONIO
ATTORE/I
e
(CF E_ C.F._2
Avv. PENNETTA CARLA
CONVENUTO/I
Oggi 20.05.2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
l'Avv Zanframundo oggi sostituito dall'Avv Michele Bromuri nessuno per l'opponente
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3684/2024 promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1 Rappresentatae difesa dall'Avv. ZANFRAMUNDO ANTONIO (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF E_ C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. PENNETTA CARLA (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : aderendo alla dichiarazione di rinuncia formulata dalla controparte, chiede a CP_2
Codesta A.G. che venga pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere con condanna dell'opponente alle spese e competenze del procedimento, come da nota E_
spese già depositata, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Per dichiarazione di rinuncia all'azione Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è giunto a conclusione a seguito di rinuncia all'azione da parte di E_
; rinuncia che incide sul diritto sostanziale sottostante precludendo ogni ulteriore tutela. La
[...]
rinuncia all'azione preclude infatti ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pagina 2 di 3 pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (cfr. Cass. Sent. 2268/1999)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara estinto il giudizio;
condanna alla rifusione delle spese in favore di , che E_ Parte_1
liquida in € 76,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 20.05.2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3684/2024 tra
(CF Parte_1 C.F._1
Avv. ZANFRAMUNDO ANTONIO
ATTORE/I
e
(CF E_ C.F._2
Avv. PENNETTA CARLA
CONVENUTO/I
Oggi 20.05.2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
l'Avv Zanframundo oggi sostituito dall'Avv Michele Bromuri nessuno per l'opponente
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3684/2024 promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1 Rappresentatae difesa dall'Avv. ZANFRAMUNDO ANTONIO (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF E_ C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. PENNETTA CARLA (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : aderendo alla dichiarazione di rinuncia formulata dalla controparte, chiede a CP_2
Codesta A.G. che venga pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere con condanna dell'opponente alle spese e competenze del procedimento, come da nota E_
spese già depositata, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Per dichiarazione di rinuncia all'azione Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è giunto a conclusione a seguito di rinuncia all'azione da parte di E_
; rinuncia che incide sul diritto sostanziale sottostante precludendo ogni ulteriore tutela. La
[...]
rinuncia all'azione preclude infatti ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pagina 2 di 3 pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (cfr. Cass. Sent. 2268/1999)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara estinto il giudizio;
condanna alla rifusione delle spese in favore di , che E_ Parte_1
liquida in € 76,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 20.05.2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3