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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5847 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2176/2020.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2176/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3499/2020 pubblicata in data
19.05.2020
TRA rapp.ta e difesa dalla procuratrice Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sollazzo (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Napoli, Centro Direzionale Isola C2 Scala C
APPELLANTE
NONCHE' in persona del suo amministratore unico e legale Controparte_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrick Dammiti (C.F.
pagina 1 di 8 ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo sito in Roma, Via di Porta Pertusa n. 4
APPELLATA
NONCHE'
in persona del nominato Curatore Controparte_3
Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Patrick Dammiti Controparte_4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo sito in Roma, Via di Porta Pertusa n. 4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato Controparte_5
il 02.11.2017, chiedeva di dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 6790/2017 con il quale il Tribunale di Napoli ingiungeva alla stessa di consegnare a in proprio e quale Controparte_6
mandataria di , l'automobile Maserati Granturismo 4.2 Controparte_7
tg. DP333XW, bene che era stato consegnato a da CP_8 CP_2 [...]
(poi incorporata in Controparte_9 [...]
, cui era succeduta spa in virtù di atto Controparte_6 Controparte_7
di cessione) in base a contratto di leasing 2077225 stipulato in data 10/2/2009, e relativamente al quale l'utilizzatrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni, per cui la concedente lo aveva dichiarato risolto. Chiedeva altresì in via riconvenzionale di trasferire la proprietà del bene locato all'opponente, se del caso pagina 2 di 8 condizionando l'effetto traslativo all'eventuale saldo debito dell'utilizzatrice, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva la chiedendo di Controparte_7
confermare il decreto ingiuntivo, e comunque condannare l'opponente a restituire l'automobile Maserati GT, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3499 pubblicata in data 19.05.2020, così provvedeva: “Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Dichiara trasferita a CP_2
la proprietà dell'autovettura Maserati GT 4.2 coupè tg. DP333XW telaio
[...]
ZAMGH45B000039598; Condanna spa Rev Gestione Crediti a rimborsare a
[...]
ogni somma che questa documenti di aver pagato al CTU in base ai CP_2
decreti di liquidazione emessi in corso di causa;
Condanna spa Rev Gestione
Crediti a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida in € 379,50 CP_2
per esborsi ed € 13000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
La e per essa la con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione in appello notificato, proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo così provvedere: “in accoglimento del presente appello, ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli sezione Il civile Pastore Alinante
n. 3499 pubblicata in data 19.5.2020 resa nell'ambito del giudizio RG
31463/2017 notificata in data 19.5.2020 e per l'effetto:
1.Rigetti l'opposizione al decreto Ingiuntivo n. 6790/17, all'esito del monitorio R.G. 21550/17 formulata dalla e per l'effetto confermi l'ordine di restituzione della CP_2 CP_10
4.2 coupé tg. DP333XW Rigetti tutte le CodiceFiscale_3
domande formulate in opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, insisteva per la conferma della pronuncia gravata, chiedendo alla Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello ex adverso promosso e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In subordine, voglia comunque accogliere l'opposizione della
pagina 3 di 8 concludente, rigettando la domanda monitoria e per l'effetto dichiarare nullo o con qualsiasi altra statuizione annullare o revocare il D.I. opposto;
in via riconvenzionale, trasferire comunque la proprietà del bene locato all'opponente, se del caso condizionando l'effetto traslativo all'eventuale saldo debito dell'utilizzatrice accertato in corso di giudizio. Con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Nel corso del procedimento si costituiva in giudizio il Controparte_3
in persona del Curatore, il quale si riportava integralmente alle
[...]
difese, domande, eccezioni, contestazioni, istanze, conclusioni e deduzioni tutte formulate dall'originaria appellata in bonis con la propria costituzione e risposta del presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite.
La Corte, all'udienza del 12.06.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza n. 3499/2020 emessa dal
Tribunale di Napoli sulla base di due motivi di impugnazione: a) violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria” b) violazione della disciplina usura, inalterabilità del tegm, irragionevolezza del worst case”.
L'appello è infondato.
Ebbene, occorre precisare che nel caso di specie il supplemento di fine locazione
(prezzo di riscatto) non è una mera opzione, ma una “componente essenziale e necessaria dell'operazione di leasing” che l'utilizzatore è di fatto indotto a esercitare per non perdere il valore residuo del bene per la sua funzione economica intrinseca. Invero tale costo, anche se nominalmente legato all'acquisto finale, rappresenta un onere economico che l'utilizzatore sostiene in funzione
pagina 4 di 8 dell'operazione di finanziamento nel suo complesso e, quindi, deve concorrere a determinare il costo effettivo del credito. Viene, in effetti, equiparato ad altri costi accessori e alle spese necessarie per fruire del finanziamento.
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, Sent. n. 12276/2010; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 12965/2016), il calcolo del
TEG, ai fini della verifica dell'usura, deve includere tutti i costi che, ai sensi delle
Istruzioni della Banca d'Italia, costituiscono il corrispettivo del servizio di finanziamento per il cliente al momento della stipula del contratto. Ebbene, riportando tali tesi ermeneutiche al caso di specie, la spesa di fine locazione finanziaria de quo integra una voce che rientra nella categoria di quelle dei costi che eventualmente l'utilizzatore può essere chiamato a corrispondere e, quindi, legata alla prima fase di locazione finanziaria. Per l'appunto, dalla disamina del contratto di locazione finanziaria si evince che: “l'Utilizzatore sottoscrive il presente allegato per presa d'atto ed accettazione delle spese e degli oneri accessori a proprio carico. Spese tasse ed imposte attinenti al presente contratto, nonché qualsiasi eventuale onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui al momento le parti non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare inerenti
o conseguenti anche il futuro sia alla sua conclusione, esecuzione e risoluzione, sia alla proprietà all'impego dei beni, sono a carico esclusivo dell'utilizzatore che si obbliga a rimborsare il Concedente qualora abbia anticipato dette somme, dietro sua semplice richiesta. Dichiaro/dichiariamo, anche ai sensi delle norme sulla trasparenza sopra richiamate, di essere a conoscenza e di accettare espressamente gli importi di seguito riportati relativi alle condizioni massime applicabili ed agli oneri accessori per la gestione del contratto, quantificate in conformità a quanto riportato all'interno degli avvisi e dei fogli infornativi di cui ho / abbiamo preso visione, impegnandomi / ci a corrisponderli al Concedente dietro sua semplice richiesta.”(cfr pag. 2 contratto di locazione finanziaria).
pagina 5 di 8 Questa Corte ha anche verificato, ai fini dell'accertamento della pretesa usura, i diversi prospetti di ipotesi di calcolo effettuati dal Ctu nominato in primo grado, dott. , nelle due diverse relazioni peritali. Quanto al primo Persona_1
conteggio, condiviso dall'odierna Corte, il consulente nominato procedeva ad effettuare il ricalcolo del teg comprendendo gli oneri contrattuali, compreso “il supplemento di fine locazione finanziaria”. Ebbene, in tale ultima ipotesi il tasso leasing effettivo ricostruito risulta pari a 10,55% e, pertanto, superiore al tasso soglia vigente per la locazione finanziaria (cfr. relazione peritale del 25.09.2018).
Alla luce di tali rilievi, la Corte di Cassazione ritiene in materia di locazione finanziaria che “…ai fini della valutazione del rispetto della soglia di usura del tasso di interesse corrispettivo debbono essere dunque conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito, quest'ultima non potendo avere attuazione in mancanza della prima…” Di conseguenza, i giudici di legittimità rilevano che “…di tale principio la corte di merito ha nell'impugnata
sentenza fatto invero piena e corretta applicazione, in particolare là dove, nel riformare la sentenza del giudice di prime cure, è pervenuta a ritenere le spese di assicurazione nella specie computabili per il calcolo nel TEG in ragione del ravvisato collegamento negoziale tra le spese per l'assicurazione ed il contratto di finanziamento, caratterizzate da sintomatica contestualità temporale…” (Cass.
Civ. 3545/2024). Ebbene, anche se la Cassazione ha più volte ribadito, inclusa la sentenza n. 690/2025, che il valore dell'opzione di riscatto nel leasing non va incluso nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (esclusione motivata dal fatto che il riscatto
è un costo futuro e opzionale, non un costo certo e attuale come le rate del leasing), nel caso di specie, il valore dell'opzione di riscatto rientra tra i costi che eventualmente l'utilizzatore può essere chiamato a sostenere e che la concedente pagina 6 di 8 arbitrariamente può scegliere di richiedere, e, pertanto, va certamente incluso nel calcolo del Teg ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura. Invero sul punto il Giudice di prime cure ha correttamente opinato stabilendo che nella locazione finanziaria per cui è causa veniva pattuito un tasso leasing effettivamente usuraio (cfr. sentenza primo grado pag. 2-3: “Non rileva che quello di €1000 fosse non una somma fissa, bensì un importo massimo applicabile: anche se la concedente avrebbe potuto chiedere una somma inferiore, o al limite non chiedere nulla a tale titolo, la scelta era rimessa interamente all'arbitrio della concedente stessa, per cui l'unico dato che può essere incluso nel calcolo del tasso effettivo è costituito dalla somma che spa
CFLC si è fatta promettere (pur riservandosi di chiedere una minore), nel che consiste la fattispecie dell'usura…”).
L'appello, pertanto, va rigettato e per l'effetto va integralmente confermata l'impugnata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi minimi previsti in tabella, in considerazione della semplicità della questione esaminata, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa la contro Controparte_7 Controparte_1
di avverso la sentenza n. 3499/2020 emessa Controparte_3 Controparte_2
dal Tribunale di Napoli in data 19.05.2020, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna e per essa la al Controparte_7 Controparte_1
pagamento in favore di di delle spese del Controparte_3 CP_2
presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in € 120,00 per spese ed € 3.591,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, il tutto in favore dell'Erario, relativamente alla seconda, essendo stato ammesso il di al gratuito Controparte_3 CP_2
patrocinio;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante e Controparte_7
per essa la di versare un ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 09.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2176/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3499/2020 pubblicata in data
19.05.2020
TRA rapp.ta e difesa dalla procuratrice Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sollazzo (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Napoli, Centro Direzionale Isola C2 Scala C
APPELLANTE
NONCHE' in persona del suo amministratore unico e legale Controparte_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrick Dammiti (C.F.
pagina 1 di 8 ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo sito in Roma, Via di Porta Pertusa n. 4
APPELLATA
NONCHE'
in persona del nominato Curatore Controparte_3
Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Patrick Dammiti Controparte_4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo sito in Roma, Via di Porta Pertusa n. 4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato Controparte_5
il 02.11.2017, chiedeva di dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 6790/2017 con il quale il Tribunale di Napoli ingiungeva alla stessa di consegnare a in proprio e quale Controparte_6
mandataria di , l'automobile Maserati Granturismo 4.2 Controparte_7
tg. DP333XW, bene che era stato consegnato a da CP_8 CP_2 [...]
(poi incorporata in Controparte_9 [...]
, cui era succeduta spa in virtù di atto Controparte_6 Controparte_7
di cessione) in base a contratto di leasing 2077225 stipulato in data 10/2/2009, e relativamente al quale l'utilizzatrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni, per cui la concedente lo aveva dichiarato risolto. Chiedeva altresì in via riconvenzionale di trasferire la proprietà del bene locato all'opponente, se del caso pagina 2 di 8 condizionando l'effetto traslativo all'eventuale saldo debito dell'utilizzatrice, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva la chiedendo di Controparte_7
confermare il decreto ingiuntivo, e comunque condannare l'opponente a restituire l'automobile Maserati GT, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3499 pubblicata in data 19.05.2020, così provvedeva: “Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Dichiara trasferita a CP_2
la proprietà dell'autovettura Maserati GT 4.2 coupè tg. DP333XW telaio
[...]
ZAMGH45B000039598; Condanna spa Rev Gestione Crediti a rimborsare a
[...]
ogni somma che questa documenti di aver pagato al CTU in base ai CP_2
decreti di liquidazione emessi in corso di causa;
Condanna spa Rev Gestione
Crediti a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida in € 379,50 CP_2
per esborsi ed € 13000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
La e per essa la con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione in appello notificato, proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo così provvedere: “in accoglimento del presente appello, ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli sezione Il civile Pastore Alinante
n. 3499 pubblicata in data 19.5.2020 resa nell'ambito del giudizio RG
31463/2017 notificata in data 19.5.2020 e per l'effetto:
1.Rigetti l'opposizione al decreto Ingiuntivo n. 6790/17, all'esito del monitorio R.G. 21550/17 formulata dalla e per l'effetto confermi l'ordine di restituzione della CP_2 CP_10
4.2 coupé tg. DP333XW Rigetti tutte le CodiceFiscale_3
domande formulate in opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, insisteva per la conferma della pronuncia gravata, chiedendo alla Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello ex adverso promosso e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In subordine, voglia comunque accogliere l'opposizione della
pagina 3 di 8 concludente, rigettando la domanda monitoria e per l'effetto dichiarare nullo o con qualsiasi altra statuizione annullare o revocare il D.I. opposto;
in via riconvenzionale, trasferire comunque la proprietà del bene locato all'opponente, se del caso condizionando l'effetto traslativo all'eventuale saldo debito dell'utilizzatrice accertato in corso di giudizio. Con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Nel corso del procedimento si costituiva in giudizio il Controparte_3
in persona del Curatore, il quale si riportava integralmente alle
[...]
difese, domande, eccezioni, contestazioni, istanze, conclusioni e deduzioni tutte formulate dall'originaria appellata in bonis con la propria costituzione e risposta del presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite.
La Corte, all'udienza del 12.06.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza n. 3499/2020 emessa dal
Tribunale di Napoli sulla base di due motivi di impugnazione: a) violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria” b) violazione della disciplina usura, inalterabilità del tegm, irragionevolezza del worst case”.
L'appello è infondato.
Ebbene, occorre precisare che nel caso di specie il supplemento di fine locazione
(prezzo di riscatto) non è una mera opzione, ma una “componente essenziale e necessaria dell'operazione di leasing” che l'utilizzatore è di fatto indotto a esercitare per non perdere il valore residuo del bene per la sua funzione economica intrinseca. Invero tale costo, anche se nominalmente legato all'acquisto finale, rappresenta un onere economico che l'utilizzatore sostiene in funzione
pagina 4 di 8 dell'operazione di finanziamento nel suo complesso e, quindi, deve concorrere a determinare il costo effettivo del credito. Viene, in effetti, equiparato ad altri costi accessori e alle spese necessarie per fruire del finanziamento.
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, Sent. n. 12276/2010; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 12965/2016), il calcolo del
TEG, ai fini della verifica dell'usura, deve includere tutti i costi che, ai sensi delle
Istruzioni della Banca d'Italia, costituiscono il corrispettivo del servizio di finanziamento per il cliente al momento della stipula del contratto. Ebbene, riportando tali tesi ermeneutiche al caso di specie, la spesa di fine locazione finanziaria de quo integra una voce che rientra nella categoria di quelle dei costi che eventualmente l'utilizzatore può essere chiamato a corrispondere e, quindi, legata alla prima fase di locazione finanziaria. Per l'appunto, dalla disamina del contratto di locazione finanziaria si evince che: “l'Utilizzatore sottoscrive il presente allegato per presa d'atto ed accettazione delle spese e degli oneri accessori a proprio carico. Spese tasse ed imposte attinenti al presente contratto, nonché qualsiasi eventuale onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui al momento le parti non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare inerenti
o conseguenti anche il futuro sia alla sua conclusione, esecuzione e risoluzione, sia alla proprietà all'impego dei beni, sono a carico esclusivo dell'utilizzatore che si obbliga a rimborsare il Concedente qualora abbia anticipato dette somme, dietro sua semplice richiesta. Dichiaro/dichiariamo, anche ai sensi delle norme sulla trasparenza sopra richiamate, di essere a conoscenza e di accettare espressamente gli importi di seguito riportati relativi alle condizioni massime applicabili ed agli oneri accessori per la gestione del contratto, quantificate in conformità a quanto riportato all'interno degli avvisi e dei fogli infornativi di cui ho / abbiamo preso visione, impegnandomi / ci a corrisponderli al Concedente dietro sua semplice richiesta.”(cfr pag. 2 contratto di locazione finanziaria).
pagina 5 di 8 Questa Corte ha anche verificato, ai fini dell'accertamento della pretesa usura, i diversi prospetti di ipotesi di calcolo effettuati dal Ctu nominato in primo grado, dott. , nelle due diverse relazioni peritali. Quanto al primo Persona_1
conteggio, condiviso dall'odierna Corte, il consulente nominato procedeva ad effettuare il ricalcolo del teg comprendendo gli oneri contrattuali, compreso “il supplemento di fine locazione finanziaria”. Ebbene, in tale ultima ipotesi il tasso leasing effettivo ricostruito risulta pari a 10,55% e, pertanto, superiore al tasso soglia vigente per la locazione finanziaria (cfr. relazione peritale del 25.09.2018).
Alla luce di tali rilievi, la Corte di Cassazione ritiene in materia di locazione finanziaria che “…ai fini della valutazione del rispetto della soglia di usura del tasso di interesse corrispettivo debbono essere dunque conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito, quest'ultima non potendo avere attuazione in mancanza della prima…” Di conseguenza, i giudici di legittimità rilevano che “…di tale principio la corte di merito ha nell'impugnata
sentenza fatto invero piena e corretta applicazione, in particolare là dove, nel riformare la sentenza del giudice di prime cure, è pervenuta a ritenere le spese di assicurazione nella specie computabili per il calcolo nel TEG in ragione del ravvisato collegamento negoziale tra le spese per l'assicurazione ed il contratto di finanziamento, caratterizzate da sintomatica contestualità temporale…” (Cass.
Civ. 3545/2024). Ebbene, anche se la Cassazione ha più volte ribadito, inclusa la sentenza n. 690/2025, che il valore dell'opzione di riscatto nel leasing non va incluso nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (esclusione motivata dal fatto che il riscatto
è un costo futuro e opzionale, non un costo certo e attuale come le rate del leasing), nel caso di specie, il valore dell'opzione di riscatto rientra tra i costi che eventualmente l'utilizzatore può essere chiamato a sostenere e che la concedente pagina 6 di 8 arbitrariamente può scegliere di richiedere, e, pertanto, va certamente incluso nel calcolo del Teg ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura. Invero sul punto il Giudice di prime cure ha correttamente opinato stabilendo che nella locazione finanziaria per cui è causa veniva pattuito un tasso leasing effettivamente usuraio (cfr. sentenza primo grado pag. 2-3: “Non rileva che quello di €1000 fosse non una somma fissa, bensì un importo massimo applicabile: anche se la concedente avrebbe potuto chiedere una somma inferiore, o al limite non chiedere nulla a tale titolo, la scelta era rimessa interamente all'arbitrio della concedente stessa, per cui l'unico dato che può essere incluso nel calcolo del tasso effettivo è costituito dalla somma che spa
CFLC si è fatta promettere (pur riservandosi di chiedere una minore), nel che consiste la fattispecie dell'usura…”).
L'appello, pertanto, va rigettato e per l'effetto va integralmente confermata l'impugnata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi minimi previsti in tabella, in considerazione della semplicità della questione esaminata, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa la contro Controparte_7 Controparte_1
di avverso la sentenza n. 3499/2020 emessa Controparte_3 Controparte_2
dal Tribunale di Napoli in data 19.05.2020, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna e per essa la al Controparte_7 Controparte_1
pagamento in favore di di delle spese del Controparte_3 CP_2
presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in € 120,00 per spese ed € 3.591,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, il tutto in favore dell'Erario, relativamente alla seconda, essendo stato ammesso il di al gratuito Controparte_3 CP_2
patrocinio;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante e Controparte_7
per essa la di versare un ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 09.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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