Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete. (Fattispecie in cui l'intensità delle emissioni sonore è stata ricostruita mediante la deposizione dei testimoni, i quali avevano riferito di non riuscire a seguire i programmi televisivi).
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Rassegna di giurisprudenza In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, L. 447/1995, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, qualora il mestiere o l'attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659, qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 11031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11031 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 05/02/2015
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 437
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 38335/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO AR NT N. IL 04/04/1977;
AL AR N. IL 30/06/1976;
avverso la sentenza n. 1305/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 6/5/2014 ha confermato la decisione con la quale, in data 21/11/2013, il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale di MO TA NT e AL AR per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 659 c.p. perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quali gerenti un pubblico esercizio, disturbavano la quiete pubblica, il sonno ed il riposo delle persone in un centro abitato, per l'inquinamento acustico con superamento del limite differenziale di immissione per il periodo notturno stabilito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4, causato da manifestazioni di pubblico intrattenimento musicale (in Milano, fatti accertati il 19/11/2010, 22/11/2010,15/7/2011). Avverso tale pronuncia le predette propongono congiuntamente ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deducono la violazione di legge rilevando che, avuto riguardo al fatto che gli accertamenti effettuati avrebbero evidenziato il solo superamento del limite differenziale di immissione per il periodo notturno di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4, la condotta posta in essere avrebbe dovuto configurare il solo illecito amministrativo previsto dalla L. n. 447 del 1996, art. 10, comma 2. 3. Con un secondo motivo di ricorso si eccepisce la mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ad AL AR, rimasta contumace, criticando la correttezza della soluzione interpretativa adottata dalla Corte territoriale, la quale ha equiparato tale evenienza alla diversa ipotesi della ricezione di un atto processuale da parte del difensore di fiducia e non già nel diverso domicilio dichiarato o eletto, escludendo così ogni concreto pregiudizio per l'imputata.
Entrambe insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di AL AR è solo in parte fondato, quello relativo alla posizione di MO TA è, invece, infondato.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione procedurale di cui tratta il secondo motivo di ricorso e concernente la sola posizione di AL AR, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, la quale ha censurato la mancata notifica, nei suoi confronti, dell'estratto contumaciale.
Dall'esame degli atti, la cui consultazione non è preclusa a questa Corte in ragione della natura della questione trattata, risulta che, effettivamente, tale notificazione non è stata effettuata. L'eccezione è stata però sollevata dalla difesa nel corso del giudizio di appello ed è stata presa in esame dalla Corte territoriale, la quale ha però disatteso l'indirizzo interpretativo di questa Corte, richiamato dalla difesa, considerando la questione del tutto analoga a quella in cui "...la parte abbia ricevuto un atto processuale presso il difensore di fiducia e non già nel diverso domicilio dalla stessa parte dichiarato o eletto".
In considerazione di ciò, i giudici del gravame hanno respinto l'eccezione, rilevando l'assenza di un concreto pregiudizio per l'imputata conseguente dalla mancata notifica dell'estratto contumaciale e ponendo in evidenza la identicità della posizione processuale delle due imputate.
La giurisprudenza di questa Corte, che i giudici dell'appello hanno richiamato, ha precisato che la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l'estratto contumaciale, è "inutiliter data" se l'irregolarità della notifica sia stata eccepita dal difensore e la Corte abbia omesso l'esame della sollevata eccezione (Sez. 5, n. 44846 del 24/9/2013, Pinsoglio, Rv. 257134; Sez. 2, n. 34917 del 3/7/2013, Pepe, Rv. 256102). Tali pronunce richiamano una precedente decisione (Sez. 2, n. 25778 del 5/6/2012, Menna, Rv. 253083) la quale effettua una esaustiva disamina del consolidato indirizzo che aveva trovato conferma anche da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 6026 del 31/1/2008, Huzuneanu, Rv. 238472) le quali avevano affermato il principio, ribadito in successive decisioni, secondo il quale l'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione.
Dato atto di tale consolidato indirizzo, tuttavia, la richiamata pronuncia prende diffusamente in esame la sentenza n. 317/2009 della Corte Costituzionale, osservando che il giudice delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato, ha definitivamente sottratto rilevanza al principio dell'unicità dell'impugnazione affermato dalle Sezioni Unite. All'esito di tale verifica, la sentenza 25778/2012 individua due principi, ricavabili, il primo dalla menzionata decisione delle Sezioni Unite ("l'art. 669 c.p.p., è un meccanismo processuale preposto a risolvere situazioni di contrasto inconsapevole atteso che, ove il giudice, durante il giudizio, accerti una potenziale situazione di litispendenza destinata a sfociare in un secondo processo e, quindi, fonte di potenziale contrasto di giudicati, deve attivare tutti quei meccanismi processuali idonei ad evitare il bis in idem") ed il secondo dalla sentenza della Corte Costituzionale ("il diritto di impugnazione attiene alla sfera del diritto di difesa dell'imputato che non può ritenersi consumato dall'esercizio del parallelo diritto d'impugnazione che spetta al difensore ne' può essere limitato dal divieto del bis in idem").
Considerando tali principi, la sentenza giunge alla conclusione che, qualora il processo di appello venga avviato in mancanza o in difetto di notifica dell'estratto contumaciale, se il vizio viene eccepito dall'imputato presente o dal suo difensore durante le varie fasi del procedimento, quando ancora la sentenza non è passata in giudicato, la sentenza emessa all'esito del processo deve ritenersi inutiliter data perché "non può il giudice - a fronte dell'eccezione dedotta dall'imputato che lamenta di essere stato citato a giudizio in un processo nel quale non è stato messo in grado di esercitare il suo diritto di difesa attraverso l'esercizio del suo autonomo diritto d'impugnazione - procedere ugualmente nel giudizio ma deve ponzi rimedio".
3. Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, la questione non viene prospettata nell'atto di appello comunque presentato dal difensore, ne' l'imputata ha menzionato in ricorso motivi di impugnazione diversi da quelli prospettati dal difensore e che sarebbe stata sua intenzione inserire nell'atto di appello. Non ha neppure richiesto di essere rimessa in termini, ne' ha sostenuto di non essere a conoscenza dell'esito del giudizio di primo grado. La sua posizione, inoltre, è perfettamente identica a quella della coimputata, essendo entrambe chiamate a rispondere del reato loro contestato in quanto legali rappresentanti della società gerente il pubblico esercizio con insegna "FREAK".
Nonostante ciò, ritiene il Collegio che le argomentazioni che la Corte territoriale ha posto a sostegno del rigetto dell'eccezione non possono essere condivise in quanto, alla luce dei richiamati principi ed, in particolare, di quanto evidenziato nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale, l'analogia alla quale viene fatto ricorso risulta del tutto impropria.
Come rilevato sempre nella sentenza 25778/2012, in un caso quale quello in esame la stessa Corte del merito avrebbe dovuto verificare, prima di provvedere alla citazione nel giudizio di appello, la effettiva e regolare notifica dell'estratto contumaciale all'imputata e, comunque, a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa, avrebbe dovuto annullare il decreto di citazione, ordinare la notifica dell'estratto contumaciale e, decorsi i termini, procedere ad una nuova citazione dell'imputata sulla base dell'impugnazione già proposta del difensore ed, eventualmente, anche di quella successivamente presentata dall'imputata, provvedendo alla riunione e trattandole entrambe in un unico processo d'appello. Non essendosi verificato nulla di tutto ciò, deve essere annullato tanto il decreto che dispone il giudizio di appello quanto la sentenza di appello, relativamente alla sola posizione della ricorrente AL AR con conseguente trasmissione degli atti al tribunale perché provveda a sanare il vizio di notifica.
4. Venendo poi all'esame del primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che lo stesso è privo di fondamento.
La questione prospettata riguarda la individuazione dell'ambito di applicazione dell'art. 659 c.p., commi 1 e 2 anche alla luce della L. Quadro n. 447 del 1995 ed è stata recentemente affrontata in una precedente decisione di questa Corte (Sez. 3, n. 5735 del 23/1/2015, Giuffrè, non ancora massimata) i cui contenuti è opportuno riproporre testualmente anche in questa occasione.
5. L'art. 659 c.p., inserito nel codice penale tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque determinato e cagionato con modalità espressamente e tassativamente determinate;
l'altra, disciplinata dal comma 2, che punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell'autorità. La giurisprudenza di questa Corte non è unanime nell'individuare l'ambito di operatività della ipotesi contravvenzionale sanzionata dall'art. 659 c.p., comma 2, riscontrandosi tre diversi orientamenti:
il primo che riconosce alla L. Quadro, art. 10 un effetto abrogativo integrale del comma 2 della disposizione codicistica;
il secondo, che limita, invece, tale effetto abrogativo ai soli casi di superamento dei limiti fissato dalla legge-quadro verificatosi nell'ambito di esercizio di mestieri rumorosi, che resterebbero soggetti alla sola sanzione amministrativa prevista dalla legge-quadro, mentre la disposizione penale resta applicabile in caso di esercizio di attività rumorose in spregio a disposizioni impartite dall'autorità con modalità o per ragioni diverse da quelle prese in considerazione dalla legge quadro ed il terzo, che, in considerazione della diversità dei beni giuridici tutelati dall'art. 659 c.p. e dalla L. n. 447 del 1995, nega qualsiasi effetto abrogativo alla menzionata L.
Quadro, art. 10 (si rinvia, per i riferimenti specifici, alla relazione n. 33 del 15 maggio 2009 del Massimario che segue ed integra la precedente segnalazione di contrasto n. 48 del 22 maggio 2007). Nelle successive pronunce la situazione di contrasto non è mutata, riscontrandosi adesioni al secondo (Sez. 1, n. 23866 del 9/6/2009, Valvassore, Rv. 243807; Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009, Fiumara, Rv. 245563; Sez. 1, n. 39852 del 12/6/2012, Minetti, Rv. 253475; Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012, Carrozzo, Rv. 254088; Sez. 1 n. 25601 del 19/4/2013, Casella, non massimata;
Sez. 3, n. 13015 del 31/1/2014, Vazzana, Rv. 258702; Sez. 3, n. 42026 del 18/9/2014, Claudino, non massimata) ed al terzo (Sez. 1, n. 33413 del 7/6/2012, Girolimetti, Rv. 253483; Sez. 1, n. 4466 del 5/12/2013 (dep. 2014), Giovannelli, Rv. 259156; Sez.3 n. 37184 del 3/7/2014, Torricella, non massimata) degli indirizzi interpretativi richiamati, mentre il primo risulta, almeno al momento, del tutto abbandonato.
Va però osservato, con riferimento all'orientamento fondato sulla diversità del bene giuridico tutelato dalla norma codicistica e dalla legge quadro sull'inquinamento acustico, che una simile soluzione sembra essere ostacolata proprio dal tenore letterale delle disposizioni contenute nella L. n. 447 del 1995. Si è infatti sostenuto (cfr., da ultimo Sez. 1, n. 4466 del 5/12/2013 (dep. 2014), Giovannelli, Rv. 259156, cit.) che la fattispecie penale di cui all'art. 659 c.p., comma 2 "...contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma 1, estraneo all'illecito amministrativo previsto dalla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, che tutela genericamente la salubrità ambientale: tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p., a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone".
In effetti, la L. n. 447 del 1995, art. 1, nell'individuare le finalità perseguite, specifica che "la presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 Cost.". Nel successivo art. 2, ove vengono fornite le definizioni, si chiarisce, al comma 1, lett. a), che per inquinamento acustico si intende "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".
La lett. b) del medesimo comma fornisce, invece, la seguente descrizione di ambiente abitativo: "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive".
Alla luce di tali specificazioni, la evidenziata differenza del bene giuridico tutelato non sembra sostenibile, risultando, anzi, quello considerato dalla legge quadro ben più ampio, in quanto il legislatore non si è limitato a prendere in esame esclusivamente la tutela dei singoli individui, perché la sua attenzione risulta focalizzata verso un ben più ampio contesto, valutando ogni possibile effetto negativo del rumore, inteso, appunto, come fenomeno "inquinante", tale cioè, da avere effetti negativi sull'ambiente, alterandone l'equilibrio ed incidendo non soltanto sulle persone, sulla loro salute e sulle loro condizioni di vita, facendo la norma riferimento, come si è detto, anche agli ecosistemi, ai beni materiali ed ai monumenti.
Riguardo, invece, al diverso indirizzo che riconosce un rapporto di specialità tra l'art. 659 c.p., comma 2 e la L. n. 447 del 1995, art. 10, merita attenzione il contenuto di quest'ultima disposizione,
la quale punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria, "chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) e f), fissati in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a)".
Per sorgenti sonore fisse si intendono, secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. c), "gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
i parcheggi;
le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
le aree adibite ad attività sportive e ricreative". Sono invece sorgenti sonore mobili "tutte le sorgenti sonore non comprese nella lett. c)" (art. 2, comma 1, lett. d). Sempre lo stesso art. 2 definisce, alla lett. c), i valori limite di emissione come "il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa" e, alla lett. f), i valori limite di immissione come "il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori".
Detti limiti, ai fini dell'applicabilità della sanzione amministrativa, devono essere infine fissati secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. a) e, cioè, "ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
Va a questo punto ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 (dep. 2011), Di Lorenzo, Rv. 248722), secondo le quali, in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte.
Deve così ritenersi, avuto riguardo anche al contenuto dell'art. 659 c.p., comma 2, il quale, come è noto, sanziona "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità", che una piena sovrapponibilità tra le due fattispecie si avrà soltanto nel caso in cui l'attività rumorosa si sia concretata nel mero superamento dei valori limite di emissione specificamente stabiliti in base ai criteri delineati dalla legge quadro, causato mediante l'esercizio o l'impiego delle sorgenti individuate dalla legge medesima, restando conseguentemente escluso il superamento di soglie di rumore diversamente individuate o generate da altre fonti, oltre, ovviamente, tutte quelle condotte che si estrinsecano nell'esercizio di attività rumorose svolte in violazione di altre disposizioni di legge o delle prescrizioni dell'autorità.
Restano da considerare i rapporti intercorrenti tra l'art. 659 c.p., commi 1 e 2, oggetto di plurime valutazioni da parte della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, resta assorbito in quello previsto dal comma 2, avente medesima obiettività giuridica, se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso, mentre risulta integrato in via autonoma se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato (cfr. Sez. 3, n. 42026 del 18/9/2014, Claudino, non massimata, cit;
Sez.3, n. 37313 del 3/7/2014, Scibelli, non massimata;
Sez. 1, n. 46083 del 6/11/2007, Cerrito, Rv. 238168; Sez. 1, n. 30773 del 25/5/2006, Galli, Rv. 234881). In altre occasioni, più esplicitamente, si è operata una distinzione tra le due ipotesi contemplate dall'art. 659 c.p., rilevando che la condotta sanzionata dal secondo comma è soltanto quella costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere, mentre l'emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone rientra nella previsione del comma 1, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso (v. Sez. 1, n. 1075 del 6/12/2006 (dep. 2007), Raggio, Rv. 235791; Sez. 1, n. 382 del 19/11/1999 (dep. 2000), Piccioni, Rv. 215139; Sez. 1, n. 3908 del 26/3/1997, Cavallini, Rv. 207381; Sez. 1, n. 7188 del 2/5/1994, Sereni, Rv. 199730 ed altre prec. conf.). Tali osservazioni sono pienamente condivisibili, atteso che l'art. 659 c.p., comma 2 tiene conto della intrinseca rumorosità di determinate attività che il legislatore preventivamente disciplina attraverso disposizioni specifiche o apposite prescrizioni, la mera violazione delle quali viene penalmente sanzionata (qualora non si risolva nel solo superamento dei limiti fissati secondo le disposizioni della legge quadro), mentre il comma 1 sanziona il disturbo della pubblica quiete, che ben può essere causato esorbitando dal normale esercizio di una determinata attività con condotte concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone.
6. All'esito di tali considerazioni, nella richiamata sentenza 5735/2015 veniva affermato il principio secondo il quale l'ambito di operatività dell'art. 659 c.p., con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla L. n. 447 del 1995, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui alla L. Quadro, art. 10, comma 2; quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall'art. 659 c.p., comma 2, mentre, nel caso in cui l'attività ed il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall'art. 659 c.p., comma 1. Tale principio deve pertanto essere ribadito.
7. Alla luce di quanto in precedenza richiamato, deve rilevarsi che, anche con riferimento al caso qui preso in esame, la ricostruzione della vicenda effettuata dai giudici del merito porta ad escludere che la condotta addebitata alle imputate si sia risolta nel mero superamento dei limiti di legge fissati per le emissioni sonore, cosicché non può applicarsi la L. n. 447 del 1995, art. 10. Inoltre, il disturbo da rumore non risulta trarre esclusiva origine dall'utilizzazione di impianti specificamente utilizzati dalle ricorrenti nell'esercizio della loro attività.
Una prima, rilevante, indicazione si ricava dalla formulazione dell'imputazione, nella quale non viene fatto riferimento soltanto al superamento dei limiti di legge ed alle misurazioni effettuate dall'ARPA in più occasioni, evidenziandosi anche il disturbo della quiete pubblica, del sonno e del riposo delle persone causato dalle emissioni sonore.
Significativi appaiono, inoltre, i riferimenti contenuti nella sentenza impugnata a rumori provocati non soltanto dagli impianti di diffusione della musica utilizzati nel locale delle imputate, ma anche agli schiamazzi e le urla degli avventori, i quali si attardavano nella consumazione di bevande anche all'esterno del locale, seduti sui gradini dei negozi ubicati nei pressi e nello svuotamento dei bidoni contenenti vetro (cfr. le dichiarazioni testimoniali sintetizzate nella sentenza impugnata). Anche l'intensità del fenomeno disturbante risulta accertata in fatto, dai giudici del merito, laddove, nella sentenza di appello, si ricorda come alcuni tra i testimoni escussi avessero precisato di non riuscire a seguire i programmi televisivi, essendo impossibile ascoltare l'audio delle trasmissioni, perché coperto dal volume della musica proveniente dal locale o di aver dovuto cambiare stanza da letto per riuscire a dormire. Nondimeno, si tratta di una situazione che trova pieno riscontro negli esiti dei rilievi fonometrici dei quali i giudici del merito danno pure atto. Si tratta, dunque, di una situazione che è stata correttamente valutata come obiettivamente incidente in modo decisamente negativo sulla pubblica quiete e, in quanto tale, perfettamente idonea a configurare la violazione sanzionata dall'art. 659 c.p., comma 1. 8. Va poi aggiunto che risulta infondata anche l'ulteriore deduzione formulata in ricorso circa il fatto che il fenomeno disturbante avrebbe interessato esclusivamente gli abitanti di un condominio adiacente al locale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è pacifica la natura di reato di pericolo della contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p., tanto che la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 1, n. 7748, 28 febbraio 2012; Sez. 1, n. 44905, 2 dicembre 2011, Sez. 1, n. 246, 7 gennaio 2008; Sez. 1, n. 40393, 14 ottobre 2004; Sez. 3, n. 27366, 6 luglio 2001; Sez. 1, n. 1284, 13 febbraio 1997; Sez. 1, n. 12418, 17 dicembre 1994). Con specifico riferimento al rumore provocato da una discoteca si è altresì affermato che lo stesso deve ritenersi potenzialmente idoneo a turbare la pubblica quiete anche quando il disturbo venga arrecato ai soli abitanti dell'edificio ove è ubicato il locale, poiché una propagazione di emissioni sonore estesa ad un intero edificio e non limitata ai soli locali attigui alla fonte da cui dette emissioni provengono è certamente indicativa di una diffusa capacità offensiva (Sez. 3, n. 23529 del 13/5/2014, Ioniez, Rv. 259194). In tale ultima pronuncia è stata valorizzata, quale dato fattuale rappresentativo della idoneità offensiva della condotta, la capacità del fenomeno disturbante di propagarsi nell'ambito di un intero edificio, ma anche altri elementi possono consentire al giudice del merito di apprezzare la sussistenza o meno di tale necessario requisito come, ad esempio, la oggettiva intensità del fenomeno, le sue conseguenze, la durata nel tempo delle emissioni, le modalità di diffusione del rumore, il contesto spazio temporale nel quale il fenomeno si manifesta.
9. Va conseguentemente affermato il principio secondo il quale la effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete al riposo ed alle occupazioni di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento in fatto rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifici accertamenti di natura tecnica, ben potendo fondare il proprio convincimento sulla base di altri dati fattuali suscettibili di valutazione ed oggettivamente sintomatici della sussistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante.
10. Data tale premessa, deve rilevarsi che, nella fattispecie, i giudici del merito hanno adeguatamente motivato in ordine a tale decisivo aspetto, dando risalto al numero delle persone effettivamente, disturbate, alla circostanza che i rumori, di diversa origine, erano provocati anche in tarda notte, alla persistenza del disturbo (riscontrato anche dopo un anno e mezzo dai primi accertamenti), alla intensità del fenomeno (le emissioni sonore arrecavano disturbo nonostante negli appartamenti vicini le finestre venissero tenute chiuse e raggiungevano anche le stanze poste sul retro dell'edificio), all'adozione di provvedimenti amministrativi inibitori conseguente alla "insostenibilità della situazione". Si tratta di argomentazioni che la Corte territoriale ha sviluppato secondo criteri di coerenza e logica e, come tali, non suscettibili di censura in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata ed il decreto che dispone il giudizio di appello nei confronti di LL AR e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per la notifica dell'estratto contumaciale della prima sentenza.
Rigetta il ricorso di MO TA NT che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015