Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 2
L'inquinamento acustico conseguente all'esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659, comma secondo, cod. pen.).
È inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui il responsabile civile si dolga della dosimetria della pena inflitta all'imputato.
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Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …
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L'attività di un locale pubblico non è attività in sé rumorosa, ma una attività lavorativa che può integrare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659/1 c.p.) se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato. Cassazione penale Sez. III, Sent., (ud. 17/05/2017) 22-06-2017, n. 31279 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMORESANO Silvio - Presidente - Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.Y., nato in (OMISSIS); avverso la …
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Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 659/1 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*), è necessaria la presenza di due elementi, di cui evidentemente la sussistenza del secondo implicherà anche quella del primo. Sarà infatti necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, possano propagarsi in maniera tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone, incidendo dunque non sulla tranquillità dei singoli soggetti, ma sulla quiete pubblica (Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 12939; Cass. Pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616). In altre parole, la soglia minima di offensività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2012, n. 48309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48309 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 13/11/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 956
Dott. BONITO RA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 14900/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA BOUVETTE S.R.L.;
2) RO SI N. IL 19/12/1971;
avverso la sentenza n. 100292/2009 TRIB.SEZ.DIST. di MANDURIA, del 07/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del Dott. Stabile Carmine, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 7 luglio 2011 e depositata il 20 ottobre 2011, il Tribunale ordinario di Taranto - Sezione distaccata di Manduria - per quanto qui rileva - ha condannato la signora SS ZO, ritenuta responsabile della contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ai sensi dell'art. 659 c.p., commessa in Manduria dal 7 aprile 2006 fino al 25 maggio 2007, alla pena dell'ammenda in Euro quattrocento, nonché - in solido col responsabile civile, Buvette s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore - al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, e alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili LL RA e MI LA AR.
Sulla base della testimonianza della persona offesa LL RA, degli accertamenti fonometrici eseguiti dalla competente Autorità amministrativa, della deposizione del teste a discarico, in RO EL (circa la esecuzione di lavori di bonifica acustica nell'estate del 2007, essendosi rivelati inadeguati i precedenti interventi in tal senso operati) e sulla base della prova documentale, costituita dalla ordinanza del sindaco di Manduria n. 167/2007 di inibizione della attività commerciale nelle ore notturne colla prescrizione di adottare i rimedi dal caso, il Tribunale ha accertato che la RO, amministratore della società, esercente l'impresa commerciale anzidetta, aveva disturbato il riposo e le occupazioni delle persone "soprattutto nelle ore notturne" mediante i rumori cagionati dal funzionamento degli impianti e dalle attrezzature del bar e dagli schiamazzi degli avventori, così da superare i limiti della normale tollerabilità e a recare "disturbo a una pluralità indeterminata di persone".
In ordine al trattamento sanzionatorio il giudice a quo, in dichiarata applicazione dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. e concesse le circostanze attenuanti generiche, ha reputato equa la dosimetria della pena inflitta.
2. - Ricorrono per cassazione l'imputata, personalmente, e il responsabile civile Buvette s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Claudio DA, liquidatore, col ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato Danilo Brunetti, mediante distinti atti del 23 dicembre 2011. 2.1 - Con il primo motivo la ricorrente RO denunzia à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., deducendo: laddove il Tribunale ha omesso di indicare quale delle contravvenzioni, rispettivamente previste dall'art. 659 c.p., commi 1 e 2, abbia nella specie ravvisato, la pena inflitta eccede il massimo edittale di Euro 309 comminato dal reato contemplato nel primo comma;
ed appare "oltremodo eccessiva", avuto riguardo alla incensuratezza della giudicabile e alla concessione delle attenuanti generiche, in rapporto alla sanzione indicata nel comma 2.
2.2 - Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, per la omessa indicazione dello specifico titolo del reato ritenuto, non essendo a tal fine sufficiente la menzione del riferimento normativo dell'art. 659 c.p. il quale contiene due distinte fattispecie, laddove il Tribunale, ne' nella motivazione, nè nel dispositivo ha specificato se ha applicato la "fattispecie di cui al comma 1" del ridetto articolo ovvero "quella prevista dal comma 2".
2.3 - Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. a), l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, deducendo: non è configurabile il reato previsto dall'art. 659 c.p., comma 2; difetta nella specie alcun "provvedimento della Autorità amministrativa che abbia classificato l'attività svolta dalla imputata come rumorosa"; la attività di ristorazione "svolta all'interno di un bar" non può essere comunque inquadrata tra le attività rumorose.
2.4 - Il difensore del responsabile civile sviluppa motivi di contenuto identico a quelli della imputata e, in relazione alla posizione della parte rappresentata, aggiunge: "il rapporto di preposizione tra la RO e il DA non sussisteva all'epoca in cui si sarebbero verificati i fatti penalmente rilevanti"; DA ha assunto la carica di legale rappresentante della società La Buvette l'8 settembre 2011; e, dunque, "La Buvette s.r.l. non può essere ritenuta responsabile di quanto statuito in sentenza" (sic).
3. - Deve in limine rilevarsi la estinzione della contravvenzione. Considerati il titolo del reato e l'epoca della commissione (fino al 25 maggio 2007), il 25 maggio 2012 è spirato - in assenza di sospensione del decorso - il termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque, siccome prolungato (in ragione di un quarto) per effetto degli atti interruttivi, costituti dal decreto di citazione a giudizio del 26 febbraio 2008 e dalla sentenza di condanna impugnata. In difetto della ricorrenza di alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 129 c.p.p., comma 2, ai fini della adozione di formula assolutoria (nonché per le considerazioni espresse nei paragrafi che seguono sub 6 e 7 in relazione al principio di diritto stabilito da questa Corte suprema di cassazione, v. Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti), deve farsi luogo all'annullamento senza rinvio - del capo penale - della sentenza impugnata e alla declaratoria della estinzione del reato per maturata prescrizione.
4. - La statuizione che precede non esaurisce l'oggetto del presente scrutinio di legittimità.
La sentenza impugnata reca infatti la condanna (generica) dell'imputato al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite, sicché il difetto della evidenza di veruna delle ipotesi assolutorie non esime, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., dalla decisione "sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili".
5. - Orbene, deve in limine rilevarsi la inammissibilità, per evidente carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), del primo motivo di ricorso del responsabile civile,
concernente la dosimetria della pena inflitta all'imputata. L'entità della ammenda irrogata alla RO non incide, infatti, sulla situazione giuridica della società di capitali ricorrente. Mentre, in relazione alla identica doglianza formulata dalla imputata, la estinzione del reato rende la questione superata. 6. - Le censure della imputata e del responsabile civile in ordine alla supposta mancata indicazione del titolo del reato ritenuto, a fronte della prospettata alternativa tra le ipotesi dell'art. 659 c.p., commi 1 e 2., sono infondate.
La indicazione del riferimento normativo dell'art. 659 c.p., assume univoca valenza con esclusiva significazione della contravvenzione prevista e punita dal primo comma del succitato articolo, in quanto la "disposizione codicistica" del comma successivo "cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico), qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia" (Cass., Sez. 1, 9 giugno 2009, n. 23866, Valvassore, massima n. 243807 e Sez. 1, 27 ottobre 2009, n. 44167, Fiumara, massima n. 245563).
Sicché, per effetto della depenalizzazione della previsione dell'art. 659 c.p., comma 2 (salvo, beninteso, che le immissioni rumorose, oltre a eccedere i limiti stabiliti, non integrino la fattispecie del comma precedente), residua sul piano della rilevanza penale unicamente la contravvenzione dell'art. 659 c.p., comma 1. 7. - Le ulteriori censure dell'imputata e del responsabile civile in ordine alla (erroneamente supposta) applicazione dell'art. 669 c.p., comma 2, sono affatto prive di giuridico pregio, in quanto non hanno attinenza alcuna colla res iudicanda.
8. - Infondate sono le residue censure del responsabile civile. Il giudice a quo ha condannato al risarcimento dei danni la società di capitali (esercente la attività di impresa la quale ha cagionato il disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone) e non la persona fisica, legale rappresentate della persona giuridica. Sicché è irrilevante l'epoca in cui l'attuale rappresentante della società abbia assunto la relativa qualità e - alla evidenza - dalla cronologia della assunzione di siffatta qualità (successiva alla commissione del reato) non consegue la esenzione della responsabilità civile pel pagamento dei danni della persona giuridica.
9. - Conseguono l'annullamento, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, fatte salve le statuizioni civili e la condanna della responsabile civile La Bovette s.r.l. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, fatte salve le statuizioni civili. Condanna il responsabile civile La Bavette s.r.l. al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012