Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
Ha rilevanza penale la condotta di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone che si qualifica per violazione di prescrizioni attinenti al contenimento della rumorosità e che non hanno riguardo ai limiti delle emissioni o immissioni sonore.
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Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …
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Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 659/1 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*), è necessaria la presenza di due elementi, di cui evidentemente la sussistenza del secondo implicherà anche quella del primo. Sarà infatti necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, possano propagarsi in maniera tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone, incidendo dunque non sulla tranquillità dei singoli soggetti, ma sulla quiete pubblica (Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 12939; Cass. Pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616). In altre parole, la soglia minima di offensività …
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L'attività di un locale pubblico non è attività in sé rumorosa, ma una attività lavorativa che può integrare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659/1 c.p.) se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato. Cassazione penale Sez. III, Sent., (ud. 17/05/2017) 22-06-2017, n. 31279 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMORESANO Silvio - Presidente - Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.Y., nato in (OMISSIS); avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2009, n. 44167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44167 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 907
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 26581/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA CO n. il 21 gennaio 1969;
avverso la sentenza 31 gennaio 2008 - Tribunale di Palmi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. IACOVIELLO CO Mauro, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Giannone Maurizio, il quale, per la parte civile ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 31 gennaio 2008, depositata in cancelleria il 31 marzo 2008, il Tribunale di Palmi dichiarava RA CO colpevole del reato a lui ascritto (art. 659 c.p., commi 1 e 2, art. 61 c.p., n. 5) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda. Con sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna oltre alla condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e alle relative spese di procedimento.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata RA CO, quale titolare dell'esercizio commerciale "Tropical Fruit", disturbava le occupazioni e il riposo dei vicini avendo posto in funzione un motore di refrigerazione di una cella frigorifera, facendo altresì scorrere acqua nelle ore notturne, contro le disposizioni sull'inquinamento acustico. 1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito nelle dichiarazioni della parte lesa, dei testimoni escussi e della consulenza tecnica di ufficio da cui emergeva l'intensità dei rumori e la configurazione del reato ascritto. 2. - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Borgese Nino, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione RA CO chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) manifesta illogicità della motivazione per violazione di legge ex art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e) con riferimento all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) e violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2; la sentenza non ha dato conto delle ragioni poste a base della decisione, ne' ha tenuto in debita considerazione le risultanze processuali, in particolare il fatto che gli accertamenti (prodotti dalla difesa) avessero evidenziato il non superamento della soglia di disturbo. La motivazione nella fattispecie sarebbe stata ancor più necessaria per il fatto che il reato ascritto richiede il disturbo della quiete pubblica essendo emerso per contro il solo pregiudizio della parte lesa e del marito;
b) mancata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. - Dalla comparazione tra l'art. 469 c.p., commi 1 e 2 si desume che costituisce oggetto della disposizione di cui al secondo comma ogni ipotesi di esercizio di un mestiere naturalmente rumoroso, norma attenuata rispetto a quella di cui al primo comma giusto il ritenuto necessario contemperamento tra le esigenze della quiete pubblica con quelle della produzione. Esigenze di contemperamento che sono altresì all'origine della disciplina dettata in materia di contenimento dei rumori fastidiosi, da quella relativa alle emissioni o immissioni sonore a quelle relative alle cautele da adottare in sede costruttiva o successivamente per contenere la rumorosità di determinati impianti produttivi.
Con l'emanazione della legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447, la condotta (proveniente non solo da una fonte produttiva) di superamento dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore stabiliti a norma della legge medesima integra gli estremi di un illecito amministrativo, per cui la condotta relativa proveniente dall'esercizio di mestieri rumorosi è stata depenalizzata dalla L. del 1995 citata.
Ne consegue che la rilevanza penale della condotta prevista dell'art.659 c.p., comma 2 non è stata del tutto eliminata (come ritenuto da
Cass., Sez. 1^, 8 settembre 1997, n. 4199), ma resta circoscritta alla violazione delle prescrizioni attinenti il problema della rumorosità per quanto diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore (nel medesimo senso, cfr., tra le altre, Cass. 14 gennaio 2005 n. 530), prescrizioni che il giudice di merito, con motivazione logica e congrua immune da censure in questa sede, assume probatoriamente come violate. In particolare si trattava di rumori che potevano essere agevolmente silenziati (come quelli attinenti al rumore del motore di una cella frigorifera) o senz'altro evitati (scorrimento dell'acqua in orario notturno) e che avevano la caratteristica della diffusività stante anche il fatto che fossero emessi in tempo di notte (e sul punto il giudice di merito evidenza la difficoltà delle parti lese a locare il secondo piano a comprovazione dell'espansività del rumore) benché l'attività in questione non fosse di per sè naturalmente e necessariamente rumorosa.
3.2. - Inoltre il Tribunale, quanto alla sussistenza dell'ipotesi dell'art. 469 c.p., comma 1, e dunque della diffusività dell'inquinamento acustico, ha richiamato non solo le dichiarazioni della parte lesa, del marito e degli operanti, ma anche le emergenze dell'accertamento Giuffrè che ha concluso in questo senso. Dal suo canto il ricorrente non solo non ha confutato quanto addotto dal giudice a fondamento della propria decisione, se non in modo generico e apodittico, ma ha invocato accertamenti prodotti a difesa senza provvedere ad allegarli al ricorso (venendo così meno all'onere di dotare la propria impugnazione di autosufficienza), sicché questa Corte non è in grado di apprezzarne il contenuto. Il ragionamento del Tribunale, immune da vizi logici e giuridici, è da ritenersi esaustivo e sufficiente anche nel punto in cui ha implicitamente rigettato diverse e contrastanti risultanze.
3.3. - Non può infine accogliersi la richiesta difensiva attinente alla maturata prescrizione del reato. Deve per vero tenersi conto dei periodi di sospensione processuale succedutisi nel giudizio di merito che complessivamente ammontano ad anni uno, mesi uno e giorni ventiquattro, sicché il reato ascritto sarà perento solo in data 13 febbraio 2010.
4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelli della parte civile e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida nella somma complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009