Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2014, n. 23529
CASS
Sentenza 13 maggio 2014

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Integra il reato previsto dall'art. 659, comma primo, cod. pen., l'esercizio di una discoteca i cui rumori, in ora notturna, provocano disturbo al riposo delle sole persone abitanti nell'edificio in cui è ubicato il locale, se il fastidio non è limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, in quanto la propagazione delle emissioni sonore estesa all'intero fabbricato è sintomatica di una diffusa attitudine offensiva e della idoneità a turbare la pubblica quiete.

Commentari4

  • 1INQUINAMENTO ACUSTICO: Art. 659 c.p. e rapporto tra le due ipotesi di reato.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

  • 2Frigo del supermercato rumoroso: è reato? (Cass. 22459/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019

    Secondo la giurisprudenza, invero, per integrare il reato di emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa , o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione, occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete. La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo …

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  • 3Clientela rumorosa, responsabile il bar (Cass. 22142/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2019

    Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …

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  • 4Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018

    Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 659/1 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*), è necessaria la presenza di due elementi, di cui evidentemente la sussistenza del secondo implicherà anche quella del primo. Sarà infatti necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, possano propagarsi in maniera tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone, incidendo dunque non sulla tranquillità dei singoli soggetti, ma sulla quiete pubblica (Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 12939; Cass. Pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616). In altre parole, la soglia minima di offensività …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2014, n. 23529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23529
Data del deposito : 13 maggio 2014

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