Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 659, comma primo, cod. pen., l'esercizio di una discoteca i cui rumori, in ora notturna, provocano disturbo al riposo delle sole persone abitanti nell'edificio in cui è ubicato il locale, se il fastidio non è limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, in quanto la propagazione delle emissioni sonore estesa all'intero fabbricato è sintomatica di una diffusa attitudine offensiva e della idoneità a turbare la pubblica quiete.
Commentari • 4
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Secondo la giurisprudenza, invero, per integrare il reato di emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa , o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione, occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete. La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo …
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Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …
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Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 659/1 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*), è necessaria la presenza di due elementi, di cui evidentemente la sussistenza del secondo implicherà anche quella del primo. Sarà infatti necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, possano propagarsi in maniera tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone, incidendo dunque non sulla tranquillità dei singoli soggetti, ma sulla quiete pubblica (Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 12939; Cass. Pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616). In altre parole, la soglia minima di offensività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2014, n. 23529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23529 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/05/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 1273
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 5752/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO FI N. IL 08/06/1984;
avverso l'ordinanza n. 46/2013 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO, del 26/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo, rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 16.11.2013, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con la quale, in data 5.11.2013, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo di un locale, denominato "La Cantinota", disponeva la misura richiesta ipotizzandosi, nei confronti di IO IP, legale rappresentante della "FIMA S.r.l.", i reati di cui all'art. 659 c.p., commi 1 e 2 e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 68, perché l'attività di discoteca svolta all'interno del locale cagionava rumori tali da arrecare disturbo alla pubblica quiete e per aver destinato al lavoro locali chiusi, sotterranei o semisotterranei, senza la prevista deroga di cui al cit. Decreto, art. 65, comma 2.
Avverso tale pronuncia IO IP propone personalmente ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso rileva l'erronea applicazione della legge penale, osservando che il Tribunale, senza distinguere tra le due ipotesi previste dall'art. 659 c.p., aveva disposto la misura nonostante l'assenza, già rilevata dal G.I.P., di un disturbo arrecato ad un numero indeterminato di persone, essendo coinvolti nella vicenda soltanto i condomini dell'immobile ove è ubicato il locale, uno dei quali, per sua stessa ammissione, ora residente all'estero.
Aggiunge che, per ciò che riguarda la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, il richiesto provvedimento di deroga sarebbe stato già
versato in atti.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la mancanza assoluta di motivazione, avendo il Tribunale fondato la propria decisione sull'esito di due accertamenti fonometrici, riguardanti, però, solo due appartamenti su quattordici e sul ritenuto deprezzamento del valore di mercato degli immobili siti nelle adiacenze del locale.
4. Con un terzo motivo di ricorso rileva la violazione di legge in relazione alla omessa pronuncia, da parte dei giudici, in punto di periculum in mora, che risulterebbe insussistente per l'assenza di altri soggetti disturbati all'infuori dei condomini e per l'assenza di rilievi da parte delle forze dell'ordine, nonostante ripetuti controlli effettuati fin dal 2007, quando nel locale si era iniziata l'attività di discoteca.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 5.5.2014 perveniva in cancelleria, a mezzo fax, rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla restituzione del bene sequestrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Va preliminarmente rilevato che la rinuncia al ricorso non può essere presa in considerazione.
Trattasi, invero, di atto non depositato nelle forme di legge, in quanto trasmesso a mezzo fax e sottoscritto soltanto dall'Avv. Matteo BENVEGNÙ il quale, oltre a non essere munito di procura speciale, non è neppure abilitato al patrocinio davanti a questa Corte. Come recentemente ricordato, la rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria dell'ufficio giudiziario. L'atto, non costituendo l'espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 1, n. 29202, 9 luglio 2013, la quale richiama SS.UU. n. 18, 27 gennaio 1995). Neppure può attribuirsi rilievo all'atto allegato alla rinuncia (decreto di restituzione del Pubblico Ministero), non soltanto perché dell'atto non è certa l'autenticità, considerato il mezzo di trasmissione dello stesso, ma anche perché esso si riferisce ad un sequestro probatorio - come emerge inequivocabilmente dai plurimi richiami all'art. 262 c.p.p. e dall'espressione "ritenuto, pertanto, che in tutto questo contesto non sia più necessario, ai fini dell'accertamento dei fatti, mantenere il sequestro delle cose sopraindicate" utilizzata dal P.M. che lo ha emesso - mentre il provvedimento qui impugnato è un sequestro preventivo. Da tali premesse, deve osservarsi che il ricorso è infondato.
6. L'art. 659 c.p., come è noto, è inserito nel codice tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.
In più occasioni si è precisato che esso prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal comma 1, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque determinato e cagionato con modalità espressamente e tassativamente determinate;
l'altra, disciplinata dal secondo comma, che punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell'autorità (v. Sez. 1, n. 1075, 17 gennaio 2007 ed altre prec. conf.). Si è poi osservato che, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie contravvenzionale prevista dal primo comma, deve accertarsi in concreto il disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, mentre l'esercizio di mestieri o professioni rumorose determina l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 prescindendo dall'effettivo disturbo, in quanto il reato si configura ogni volta che tali attività siano esplicate contravvenendo ai limiti imposti dai regolamenti o dagli altri provvedimenti adottati dall'Autorità (v. Sez. 1, n. 39852, 9 ottobre 2012; Sez. 1, n. 9728, 11 settembre 1998; Sez. 1, n. 6276, 22 giugno 1996; Sez. 1, n. 532, 20 gennaio 1995). Altrettanto pacifica, secondo la giurisprudenza, è la natura di reato di pericolo della contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p., tanto che la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 1, n. 7748, 28 febbraio 2012; Sez. 1, n. 44905, 2 dicembre 2011, Sez. 1, n. 246, 7 gennaio 2008; Sez. 1, n. 40393, 14 ottobre 2004; Sez. 3, n. 27366, 6 luglio 2001; Sez. 1, n. 1284, 13 febbraio 1997; Sez. 1, n. 12418, 17 dicembre 1994). Trattasi, inoltre, di reato eventualmente permanente, in quanto l'evento perturbante può protrarsi nel tempo.
7. Ciò posto, va rilevato che, nella fattispecie, il Tribunale ha evidentemente considerato la astratta configurabilità della condotta contemplata dall'art. 659 c.p., comma 1, non avendo preso in considerazione alcuna specifica inosservanza di autorizzazioni o prescrizioni, avendo fatto specifico riferimento alla sussistenza della idoneità delle emissioni sonore ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni delle persone e richiamando gli esiti dei rilievi fonometrici a conferma di tale affermazione. I giudici dell'appello hanno dunque ritenuto dimostrata tale potenzialità offensiva con riferimento agli abitanti dell'edificio ove è ubicato l'esercizio commerciale.
Ulteriore riscontro è stato infine indicato nel deprezzamento del valore degli immobili sito nelle vicinanze.
8. Si tratta, ad avviso del collegio, di valutazioni del tutto adeguate per ritenere l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, considerato che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il disturbo della quiete risulta accertato, quanto meno, con riferimento a tutti gli abitanti dell'edificio, dimostrando così una diffusività tale da essere astrattamente idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone.
Del resto, la circostanza che il rumore, lungi dall'essere percepito solo dagli occupanti degli appartamenti più vicini al locale, si propagava anche nelle restanti parti dell'edificio, costituisce un dato significativo e certamente sintomatico della potenzialità offensiva delle emissioni sonore.
Quanto alla dimostrazione della sussistenza di tale requisito, va rilevato che non è richiesto l'espletamento di accertamenti specifici o perizie, essendo idonee a tale scopo, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche le dichiarazioni dei soggetti disturbati (v. Sez. 1, n. 20954, 25 maggio 2011; Sez. 1, n. 7042, 11 luglio 1996; Sez. 1, n. 5215, 9 maggio 1995; Sez. 1, n. 3261, 18 marzo 1994). Nella fattispecie, tali dichiarazioni sono state evidentemente valorizzate dal Tribunale, il quale ha trovato un ulteriore riscontro nei pur non necessari accertamenti fonometrici, attraverso i quali si era constatato un superamento dei limiti di legge pari al doppio ed al triplo del consentito, restando così del tutto irrilevante la fondatezza o meno dell'ulteriore rilievo concernente il deprezzamento degli immobili circostanti a causa del rumore.
9. Quanto alla ulteriore contestazione concernente la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, è evidente che la stessa non ha assunto alcun rilievo ai fini dell'applicazione della misura cautelare reale, cosicché la eventuale sanatoria della situazione rilevata all'atto del controllo, che il ricorrente richiama con riferimento, però, a produzioni documentali il cui esame è precluso al giudice di legittimità, risulta del tutto inconferente, per ciò che qui interessa.
Parimenti infondato risulta, inoltre, il rilevo circa la mancanza di motivazione in punto di periculum in mora, atteso che l'intero provvedimento impugnato argomenta sulla natura disturbante delle emissioni sonore prodotte dall'attività di discoteca, indicando anche all'indagato la possibilità di eliminarle attraverso efficaci accorgimenti tecnici, così implicitamente riconoscendo la necessità di apporre il vincolo richiesto dal Pubblico Ministero per impedire la prosecuzione della condotta illecita rilevata.
10. Va in definitiva affermato che la produzione di rumori notturni provocati dall'attività di discoteca deve ritenersi potenzialmente idonea a turbare la pubblica quiete - configurandosi così il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1 - anche quando il disturbo venga arrecato ai soli abitanti dell'edificio ove è ubicato il locale, poiché una propagazione di emissioni sonore estesa ad un intero edificio e non limitata ai soli locali attigui alla fonte da cui dette emissione provengono è certamente indicativa di una diffusa capacità offensiva.
11. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014