Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2009, n. 23866
CASS
Sentenza 9 giugno 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ipotesi di esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità, la carica di lesività del bene giuridico protetto sia dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., sia dall'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), consistente nella quiete e tranquillità pubblica, è presunta "ope legis" ed è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall'art. 10 citato, qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia.

Commentari5

  • 1INQUINAMENTO ACUSTICO: Art. 659 c.p. e rapporto tra le due ipotesi di reato.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

  • 2Clientela rumorosa, responsabile il bar (Cass. 22142/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2019

    Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …

     Leggi di più…

  • 3Impianto di aerazione rumoroso del ristorante è reato (Cass. 31279/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018

    L'attività di un locale pubblico non è attività in sé rumorosa, ma una attività lavorativa che può integrare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659/1 c.p.) se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato. Cassazione penale Sez. III, Sent., (ud. 17/05/2017) 22-06-2017, n. 31279 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMORESANO Silvio - Presidente - Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.Y., nato in (OMISSIS); avverso la …

     Leggi di più…

  • 4Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018

    Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 659/1 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*), è necessaria la presenza di due elementi, di cui evidentemente la sussistenza del secondo implicherà anche quella del primo. Sarà infatti necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, possano propagarsi in maniera tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone, incidendo dunque non sulla tranquillità dei singoli soggetti, ma sulla quiete pubblica (Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 12939; Cass. Pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616). In altre parole, la soglia minima di offensività …

     Leggi di più…

  • 5Mestiere rumoroso: illecito penale o amministrativo?
    Cinzia Silvestri · https://www.filodiritto.com/ · 17 aprile 2011

    Non è semplice valutare quando il mestiere rumoroso integra la fattispecie di reato ex art. 659 co. 2 c.p. (Chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'Autorità) oppure la differente ipotesi dell'illecito amministrativo ex art. 10 comma 2 L. 447/95 (Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000). Ancora si …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2009, n. 23866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23866
Data del deposito : 9 giugno 2009

Testo completo