Sentenza 7 giugno 2012
Massime • 1
Il superamento dei valori soglia di rumorosità, stabiliti dalle competenti autorità amministrative, prodotta dall'attività di esercizio di una discoteca integra il reato previsto dal comma secondo dell'art. 659 cod. pen., che tutela la quiete pubblica, che non è stato implicitamente abrogato dall'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma secondo, legge 26 ottobre 1995 n. 447, che è posto a tutela del diverso bene della salute umana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2012, n. 33413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33413 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2012 |
Testo completo
1: 334 13/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.639/2012- - Presidente UMBERTO GIORDANO Dott. - - Consigliere - MASSIMO VECCHIO Dott. REGISTRO GENERALE N. 27389/2011- Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. - Rel. Consigliere - Dott. MARGHERITA CASSANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) OL IA N. IL 17/12/1956 avverso la sentenza n. 70/2010 TRIB.SEZ.DIST. di FANO, del 11/02/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Mezzotta che ha concluso per il شہ:getto Leericorse من Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto.
1.L'11 febbraio 2011 il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano,dichiarava CI LI colpevole del reato di cui all'art. 659, comma 2, c.p. e lo condannava alla pena di cinquecento euro di ammenda. A LI si contesta di avere, nella sua qualità di titolare della discoteca "Miu J'adore s.r.l.", con sede in Mondolfo, superato i limiti sonori e di rumorosità previsti dalla legge n. 447 del 1995 e successive modifiche, contravvenendo in tal modo alla prescrizioni stabilite nella licenza di esercizio. Il giudice di merito riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle testimonianze acquisite (Remo Sabatini, CI Benini), delle rilevazioni effettuate dall'Arpam, delle acquisizioni documentali.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, LI, il quale lamenta erronea applicazione dell'art. 659, comma 2, c.p., norma di ritenersi depenalizzata ad opera dell'art. 10 della l. n. 447 del 1995 e avente una diversa oggettività (la tutela dall'inquinamento acustico) rispetto al primo comma della medesima disposizione, la quale, invece, tutela la quiete e il riposo delle persone. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1. L'art. 659 c.p. disciplina, rispettivamente nel primo e nel secondo comma, due distinte ipotesi di reato contravvenzionale. Il primo comma prevede un reato a forma vincolata - che quindi nessuno spazio riserva all'etero-integrazione da parte di altre fonti per la cui sussistenza occorre - che i rumori prodotti non siano connaturati all'attività lavorativa e che quest'ultima ecceda il normale esercizio o costituisca un uso smodato dei mezzi tipici di essa.. I rumori devono superare la normale tollerabilità e determinare un'oggettiva situazione, potenzialmente idonea a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone. La valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va effettuata secondo parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti (Sez, I, 23 maggio 1996, n. 6761; Sez. I, 24 aprile 1996, n. 5714; Sez. I, 25 maggio 2006, n. 30773). Nel caso disciplinato dal secondo comma dell'art. 659 c.p., invece, la professione o il mestiere produttivi dell'effetto lesivo (disturbo della quiete سے 1 pubblica) devono essere intrinsecamente e necessariamente rumorosi (c.d. rumori propri). Anche nel caso di una professione o di un mestiere intrinsecamente e necessariamente rumorosi si rientra nell'ipotesi disciplinata dal primo e non nel secondo comma se i rumori non sono inerenti alla professione e al mestiere (c.d. rumori estranei). Per la configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 659, comma 2, c.p. occorre che l'attività o il mestiere siano esercitati in forma irregolare ossia in violazione delle specifiche disposizioni dettate dalla competente autorità amministrativa, volte a disciplinare e determinare specificamente le modalità spaziali e temporali dell'esercizio delle attività di lavoro rumorosa, con conseguente presunzione iuris et de iure del disturbo, connesso all'irregolare espletamento delle predette attività (Sez. I, 26 giugno 1986, n. 6180; Sez. I, 13 maggio 1994, n. 7482; Sez. I, 29 novembre 1996, n. 2646; Sez. I, 23 maggio 1998, n. 9728; Sez. I, 26 luglio 2004, n. 32468).
2. L'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 non ha prodotto alcun effetto abrogativo sull'art. 659 c.p., in quanto le due disposizioni tutelano beni giuridici diversi. Infatti l'art. 659, sia nel primo che nel secondo comma, tutela la tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone. Il bene giuridico tutelato dall'art. 10 della legge n. 447 del 1995 deve essere, invece, individuato non nella quiete pubblica, ma nella salute umana, in considerazione dei danni che il rumore può produrre sia sul fisico che sulla psiche della persona. Tale affermazione si fonda sull'esame dell'art. 1 della 1. n. 447 del 1995, mirante alla protezione degli ambienti abitativi sia interni che esterni dall'inquinamento acustico, definito come quell'introduzione di rumori provenienti da sorgenti sonore fisse o mobili idonee a provocare il fastidio e il disturbo al riposo e alle attività umane o pericolo per la salute umana.
3.Alla stregua di questi principi, correttamente la sentenza impugnata ha qualificato la condotta contestata al ricorrente nell'ambito di previsione di cui al secondo comma dell'art. 659 c.p.. Le condotte rumorose, infatti, intrinsecamente connesse all'esercizio di un'attività per sua natura rumorosa, sono state concretamente poste in maniera irregolare, mediante il superamento dei valori-soglia stabiliti dalle competenti س 2 autorità amministrative si da avere una concreta idoneità a recare disturbo alle occupazioni e al riposo di una serie indeterminata di persone. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. "
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma, il 7 giugno 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano Umberto Giordano M indan Menplacita Сенемо DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 AGO. 2012 IL CANCELLIERB AN LA 3