Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2006, n. 30773
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Sentenza 25 maggio 2006

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Il reato di cui all'art. 659 comma primo cod.pen. resta assorbito in quello previsto al comma secondo del medesimo articolo, avente medesima obiettività giuridica e natura di reato di pericolo concreto, se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso come quello di panificatore. Difatti, nel caso dell'esercente il mestiere rumoroso, la fattispecie di cui al primo comma risulta integrata in via autonoma solo se l'attività svolta eccede il normale esercizio della professione o costituisce un uso smodato dei mezzi tipici di essa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2006, n. 30773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30773
    Data del deposito : 25 maggio 2006

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