Sentenza 25 maggio 2006
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 659 comma primo cod.pen. resta assorbito in quello previsto al comma secondo del medesimo articolo, avente medesima obiettività giuridica e natura di reato di pericolo concreto, se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso come quello di panificatore. Difatti, nel caso dell'esercente il mestiere rumoroso, la fattispecie di cui al primo comma risulta integrata in via autonoma solo se l'attività svolta eccede il normale esercizio della professione o costituisce un uso smodato dei mezzi tipici di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2006, n. 30773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30773 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 25/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 730
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 004506/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL UI N. IL 02/05/1941;
avverso SENTENZA del 13/10/2005 TRIBUNALE di SONDRIO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. (rigetto del ricorso). Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sondrio ha ritenuto AL IG responsabile di continuata violazione dell'art. 659 c.p., ravvisando entrambe le autonome ipotesi previste al commi 1 e 2, e lo ha condannato - con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva - ad Euro 250 di ammenda. Osserva che la diffusione di rumori molesti prodotti dal suo panificio era emersa dal superamento, accertato dall'A.R.P.A., del valore differenziale ammesso nelle ore notturne. Tale condotta, oltre ad eccedere i limiti consentiti dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447 e dai provvedimenti di attuazione, apprestati a presidio della salubrità ambientale, aveva dato luogo in concreto alla messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità, tutelato dalla norma penale, così realizzando, secondo il più recente orientamento interpretativo, la contravvenzione di esercizio di mestiere rumoroso contro le prescrizioni di legge e dell'autorità prevista all'art. 659 c.p. comma 2. La detta ipotesi di reato, per costante giurisprudenza, è autonoma rispetto a quella prevista al comma 1, e può con essa concorrere quando si realizzi, mediante abuso degli strumenti di una professione rumorosa, un disturbo acustico con capacità diffusiva tale da incidere potenzialmente su una pluralità indifferenziata di persone;
situazione ravvisata nel caso di specie per la presenza, nelle immediate vicinanze del panificio, di numerose abitazioni e per la persistenza del rumore durante l'intera notte, in un arco temporale di dieci mesi. Ricorre per cassazione la difesa, denunciando anzitutto la nullità della sentenza quanto al ritenuto reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1 non descritto nell'imputazione - che menzionava soltanto la qualità di panificatore e il rumore provocato dall'attività e dai macchinari - ne' contestato nelle forme di rito nel corso del dibattimento.
Con altro motivo censura la ritenuta correttezza dell'accertamento dell'A.R.P.A., che avrebbe erroneamente tenuto conto del limite differenziale (e non di quello assoluto), inapplicabile in difetto di un piano di zonizzazione acustica.
Altra doglianza riguarda l'erronea ed illogica applicazione dell'art. 659 c.p., comma 2, le cui previsioni, in caso di superamento,
soggetto a sanzione amministrativa, dei limiti previsti dalla legge speciale e norme attuative, sarebbero depenalizzate. Infine, viene censurata l'erronea applicazione di entrambe le norme incriminatrici, essendo emerso che la diffusione delle emissioni sonore era circoscritta al fabbricato sovrastante il panificio, e pertanto limitata all'ambito civilistico dei rapporti di vicinato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è infondato. Infatti, secondo il capo d'imputazione, il ricorrente, con la condotta descritta, "in orari notturni, disturbava il riposo delle persone". L'ipotesi di cui all'art. 659 c.p. comma 1 è dunque letteralmente e ritualmente contestata.
Quanto al secondo motivo di doglianza, la coordinata lettura dei D.P.C.M. 1 marzo 1991 e D.P.C.M. 14 novembre 1997 offerta dalla sentenza impugnata risponde alla lettera ed alla "ratio" della normativa, non potendo farsi dipendere dall'adozione di piani territoriali di "zonizzazione" il divieto - in aree non esclusivamente industriali - di superamento notturno dei limiti differenziali oltre il valore consentito senza pregiudicare l'interesse alla salubrità ambientale tutelato dalla legge e creare ingiustificate disparità di trattamento a seconda della maggiore o minore sollecitudine nell'adempimento degli obblighi istituzionali da parte degli enti locali;
ne' con il ricorso vengono prospettate censure capaci di superare tale rilievo.
Gli altri motivi di gravame richiedono congiunta trattazione. Va ricordato che, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sull'inquinamento acustico, in forza della quale è sanzionata in via amministrativa la diffusione nell'ambiente esterno di rumori di intensità eccedente determinati parametri obbiettivi, commisurati alle caratteristiche dell'immissione ed a quelle dell'area interessata, la giurisprudenza si è interrogata circa la permanente operatività, e gli eventuali limiti di applicazione, dei precetti penali contenuti nell'art. 659 c.p., e in particolare di quello al comma 2, che vieta l'esercizio di mestieri rumorosi in violazione delle disposizioni che regolano la materia. Secondo un primo orientamento, la detta norma dovrebbe intendersi depenalizzata, attesa la coincidenza del suo ambito di applicazione con quello - contenente elementi specializzanti - della disciplina sopravvenuta, sanzionata solo in via amministrativa L. n. 447 del 1995, ex art. 10, comma 2, (cfr. Cass., Sez. 1^, 10.11/3.12.1997, Antonazzo). Si è
però obbiettato che non vi è totale sovrapposizione fra le due previsioni normative, esistendo altre disposizioni volte a disciplinare l'esercizio dei mestieri rumorosi che non attengono al "quantum" dell'emissione sonora, ma ad aspetti diversi dell'attività (ad es., le limitazioni di orario), onde la norma penale ha comunque una applicazione residuale in tale ambito (cfr., ad es., Cass., Sez. 1^, 8.11/19.12.2002, Romanisio). Da ultimo, inoltre, è stata evidenziata la differenza dei beni protetti dalla norma penale e da quella che prevede la sanzione amministrativa: la prima tutela l'ordine pubblico negli aspetti attinenti alla tranquillità dei consociati, la seconda la salubrità ambientale in genere. Ne segue che è possibile l'applicazione congiunta delle due norme quando entrambi gli interessi protetti vengano offesi, e cioè quando sia superato il livello quantitativo di emissione sonora consentito e, contemporaneamente, la condotta sia concretamente idonea a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone (Cass., Sez. 1^, 1.4/26.7.2004, P.M. in proc. Gavio ed altri;
16.4/3.6.2004, Amato). A tale condivisibile orientamento il collegio ritiene di attenersi. Ne segue, che configurato anche il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 2 come reato di pericolo concreto, resta assorbita l'ipotesi criminosa di cui al comma 1 - che ha identica obbiettività - quando il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso, come quello di panificatore. Tale conclusione non si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza, secondo la quale è possibile il concorso fra le ipotesi criminose contemplate dai due commi dell'art. 659 c.p.; infatti, queste si coordinano nel senso che, quando il fatto è commesso dall'esercente un mestiere rumoroso, costui risponderà (anche) della contravvenzione al primo comma solo se si tratta di un'attività eccedente il normale esercizio della professione o di un uso smodato dei mezzi tipici di essa (cfr. Cass., Sez. 1^, 26.3/28.4.1997, Cavallini;
19.11.1999/14.1.2000, Piccioni). Tanto premesso, nel caso di specie risulta dal capo d'imputazione che i rumori erano provocati "dalle attività lavorative e dai macchinari utilizzati", cioè dal normale esercizio del mestiere rumoroso;
ne segue che l'imputato non può essere sanzionato ai sensi dell'art. 659, comma 1 e la sentenza impugnata va quindi per questa parte annullata senza rinvio.
Vi è stato invece, secondo l'accertamento del giudice di merito, un disturbo protratto ed esteso non solo agli abitanti "della casa", ma anche agli adiacenti, "numerosi immobili adibiti ad abitazione", che assumeva quindi quel carattere di diffusività richiesto dalla norma incriminatrice;
le obiezioni mosse al proposito con il quarto motivo di gravame si risolvono in censure in punto di fatto non ammesse nel giudizio di legittimità. Conseguentemente è fondato il riconoscimento di responsabilità per il reato all'art. 659 c.p., comma 2 e il ricorso va in questa parte respinto. Poiché la pena per tale illecito è stata determinata in aumento su quella prevista per l'altro in conseguenza della ritenuta continuazione si rende necessario il rinvio alla sede di merito per nuovo calcolo della sanzione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1; annulla la sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Sondrio per la determinazione della pena relativamente al reato di cui all'art. 81, e art. 659 cpv. c.p.. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2006