Sentenza 31 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 659, comma secondo, cod. pen., ma l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), in applicazione del principio di specialità contenuto nell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Commentari • 4
- 1. INQUINAMENTO ACUSTICO: Art. 659 c.p. e rapporto tra le due ipotesi di reato.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
- 2. Clientela rumorosa, responsabile il bar (Cass. 22142/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2019
Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …
Leggi di più… - 3. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 659/1 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*), è necessaria la presenza di due elementi, di cui evidentemente la sussistenza del secondo implicherà anche quella del primo. Sarà infatti necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, possano propagarsi in maniera tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone, incidendo dunque non sulla tranquillità dei singoli soggetti, ma sulla quiete pubblica (Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 12939; Cass. Pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616). In altre parole, la soglia minima di offensività …
Leggi di più… - 4. Impianto di aerazione rumoroso del ristorante è reato (Cass. 31279/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
L'attività di un locale pubblico non è attività in sé rumorosa, ma una attività lavorativa che può integrare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659/1 c.p.) se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato. Cassazione penale Sez. III, Sent., (ud. 17/05/2017) 22-06-2017, n. 31279 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMORESANO Silvio - Presidente - Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.Y., nato in (OMISSIS); avverso la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2014, n. 13015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13015 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 31/01/2014
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 316
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 35424/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA ZI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 29 gennaio 2013 dal giudice del tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù;
udita nella pubblica udienza del 31 gennaio 2014 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore avv. Proietti Gaudenzio in sostituzione dell'avv. Di Chiara Maurizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, dichiarò VA ZI colpevole del reato di cui all'art. 659 c.p., perché, quale rappresentante della "Sorgenti Presidiana s.r.l.", società gestore dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua derivante dalle sorgenti "Presidiana Bassa", "Presidiana canale" e "Santa Barbara" del Comune di Cefalù, recava disturbo alle occupazioni e al riposo dei soggetti residenti in stabili limitrofi alla sede del predetto impianto, gestendo le relative attività con immissioni di rumori superiori ai limiti consentiti, e lo condannò alla pena di Euro 200,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena, e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in sede civile.
L'imputato, a mezzo dell'avv. Maurizio Di Chiara, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) erronea applicazione dell'art. 659 c.p. e della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2. Osserva che la fattispecie in esame rientra nella previsione dell'art. 659 c.p., comma 2. Tale norma, però, secondo la giurisprudenza, è stata depenalizzata dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2. Lamenta poi che in ogni caso il giudice si è fondato solo sulle dichiarazioni delle parti civili, senza nessun apprezzamento in concreto dell'idoneità del fatto a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone. 2) violazione degli artt. 163 e 164 c.p. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena senza che l'imputato ne avesse fatto richiesta e per una pena di Euro 200,00 di ammenda. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reato si è prescritto in data 31.5.2013.
Tuttavia è prevalente la declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Va invero ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 659 c.p. prevede due autonome fattispecie di reato configurate rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2. L'elemento che le differenzia è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio della attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Sez. 1, 17.12.1998, n. 4820/99, Marinelli, m. 213.395); "L'art. 659 c.p. prevede due distinte ipotesi di reato: quello contenuto nel primo comma ha ad oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo;
mentre quello previsto nel secondo comma riguardante l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto "iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità" (Sez. 1, 12.6.2012, n. 39852, Minetti, m. 253475). Nel capo di imputazione e nella sentenza impugnata si fa confusamente riferimento all'art. 659 c.p., sia al comma 1 sia al comma 2. Tuttavia è indubbio che il caso in esame rientri nella ipotesi di cui al comma 2, dal momento che si tratta di emissioni sonore provenienti dall'esercizio di una attività industriale (gestione dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua). Inoltre, il giudice si è appunto limitato ad accertare (senza peraltro nemmeno specificare quali fossero i valori concretamente accertati in superamento ai limiti legali) che le misurazioni effettuate avevano evidenziato "che dall'impianto provenivano rumori non accettabili per superamento sia dei limiti assoluti sia di quelli differenziali di immissioni e superiori anche ai limiti consentiti dalle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia", mentre non ha accertato l'idoneità in concreto del fatto a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone, come richiesto nell'ipotesi di reato di cui al comma 1.
Sennonché, la giurisprudenza assolutamente prevalente e più recente ha affermato che "In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la fattispecie prevista dal capoverso dell'art. 659 c.p. - esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità - a differenza di quella prevista dal cit. articolo, comma 1, deve intendersi depenalizzata in virtù del principio di specialità di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, data la perfetta identità della situazione considerata dalla menzionata norma del codice penale e di quella di contenuto più ampio sanzionata solo in via amministrativa in forza della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico)" (Sez. 1,
10.11.1997, n. 11113, Antonazzo, m. 209161); "In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta prevista dall'art. 659 c.p., comma 2, esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge, è riferibile alla sola violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore, atteso che la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità integra gli estremi di un illecito amministrativo ai sensi della L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2" (Sez. 3, 21.12.2006, n. 2875/07, Roma, m.
236091; Sez. 1, 3.12.2004, n. 530/05, Termini, m. 230890);
"L'inquinamento acustico conseguente all'esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, integra l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico) e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p., comma 1)" (Sez. 1, 13.11.2012, n. 48309, Carrozzo, m. 254088); "In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 659 c.p., comma 2, ma l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico), in applicazione del principio di specialità contenuto nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9" (Sez. 3, 29.4.2004, n. 29651, Tridici,
m. 229352).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In ordine agli eventuali illeciti amministrativi va disposta la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente: ASL di Cefalù.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
Dispone la trasmissione degli atti alla ASL di Cefalù in ordine agli eventuali illeciti amministrativi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 31 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2014