Sentenza 12 giugno 2012
Massime • 1
L'art. 659 cod. pen. prevede due distinte ipotesi di reato: quello contenuto nel primo comma ha ad oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo; mentre quello previsto nel secondo comma riguardante l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto "iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza di merito atteso che il giudice, senza dare al fatto una qualificazione giuridica diversa, aveva ritenuto integrato l'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo, legge 26 ottobre 1995, n. 447).
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Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …
Leggi di più… - 3. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 659/1 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*), è necessaria la presenza di due elementi, di cui evidentemente la sussistenza del secondo implicherà anche quella del primo. Sarà infatti necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, possano propagarsi in maniera tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone, incidendo dunque non sulla tranquillità dei singoli soggetti, ma sulla quiete pubblica (Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 12939; Cass. Pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616). In altre parole, la soglia minima di offensività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2012, n. 39852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39852 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/06/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 643
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 36007/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SAVONA;
avverso la sentenza in data 18 luglio 2011 del Tribunale di Savona nel procedimento n. 1398/2010;
nei confronti di:
IN RO, nato a [...] il [...];
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita, nella pubblica udienza del 12 giugno 2012, la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il Pubblico Ministero presso questa corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore dell'imputato, avvocato Ivaldo Fabrizio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Savona in composizione monocratica, in data 18 luglio 2011, di assoluzione di NE RO dal reato previsto dall'art. 659 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, denunciando i vizi di violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione. Assume il ricorrente che, pur risultando contestata la fattispecie di cui al detto art. 659, comma 1, per avere il NE, nella sua qualità di legale rappresentante della discoteca all'aperto, denominata "Discobeach Soleluna", in Abissola Marina, disturbato il riposo delle persone per l'abuso di strumenti sonori nella gestione dell'attività, il Tribunale aveva valutato la diversa fattispecie di cui all'art. 659, comma 2, attinente al superamento dei limiti delle emissioni sonore, stabiliti dal decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) del 1 marzo 1991, qualificando il fatto come mero illecito amministrativo ai sensi della L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, con la conseguente assoluzione del NE perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il Tribunale sarebbe incorso, pertanto, nel travisamento del fatto contestato, ritenendo che esso corrispondesse alla fattispecie di cui all'art. 659 c.p., comma 2, anziché a quella realmente enunciata di cui al comma 1 della medesima norma, omettendo di motivare sull'imputazione realmente elevata.
3. Il Pubblico ministero presso questa Corte, condividendo la doglianza del ricorrente, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il difensore dell'imputato, in data 8 giugno 2012, ha depositato memoria in cui sostiene la corretta qualificazione del fatto da parte del Tribunale e la sua illiceità meramente amministrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Non sussiste, infatti, alcuna correlazione tra fatto contestato ai sensi dell'art. 659 c.p., comma 1, e sentenza del giudice, il quale, senza dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo di imputazione, ha assolto l'imputato dalla diversa fattispecie criminosa di cui all'art. 659 c.p., comma 2. Nè può ritenersi, come sostenuto nella memoria del difensore dell'imputato, che il Tribunale abbia implicitamente mutato la definizione giuridica del fatto, poiché sia nella motivazione sia nel dispositivo della sentenza non vi è traccia di tale diversa qualificazione, espressamente postulando il decidente che la condotta contestata fosse quella prevista dall'art. 659 c.p., comma 2 e si fosse esaurita nel superamento dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore, integrante mero illecito amministrativo ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico), come da richiamati precedenti giurisprudenziali;
mentre il capo di imputazione menzionava la sola violazione dell'art. 659 c.p., comma 1, per avere il NE, abusando di strumenti sonori nell'esercizio di una discoteca all'aperto, disturbato il riposo delle persone, senza alcun riferimento al superamento dei limiti di rumorosità di cui all'art.4 del D.P.C.M. in data 14/11/1997, determinante i valori limite delle sorgenti sonore.
Neppure risulta, infine, che il Tribunale abbia implicitamente ritenuto la rilevanza giuridica delle emissioni provenienti dall'esercizio di un'attività imprenditoriale solo se superiori ai limiti acustici imposti dalla legge, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'art. 659 c.p. prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato contravvenzionale:
il reato di cui al comma 1 - disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo;
mentre quello previsto dal comma 2 - esercizio di professione o mestiere rumoroso - prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto "iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità (Sez. 1, n. 532 del 28/09/1994, dep. 20/01/1995, Amato, Rv. 200022; conformi:
Rv. 205184, Rv. 211322, e altre); con la precisazione che la fattispecie di cui all'art. 659, comma 2 non si risolve nell'inosservanza dei soli limiti delle emissioni o immissioni sonore, integrante lo specifico illecito amministrativo di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, cit., continuando ad essere penalmente rilevante la condotta di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone che si qualifichi per violazione di prescrizioni attinenti al contenimento della rumorosità diverse dal superamento dei valori limite di inquinamento acustico (Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009, dep. 18/11/2009, Fiumara, Rv. 245563; Sez. 1, n. 23866 del 09/06/2009, dep. 10/06/2009, Valvassore, Rv. 243807).
2. Segue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale monocratico di Savona, in diversa composizione, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. d), il quale si uniformerà a quanto stabilito nella presente sentenza, motivando la decisione con riguardo al reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, enunciato nel capo di imputazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Savona.
Così deciso, in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2012