Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/1998, n. 5482
CASS
Sentenza 20 febbraio 1998

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La condotta omissiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che si limiti a non adempiere ad un obbligo su di lui gravante non integra gli estremi del reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all'art. 328, comma 1, c.p.p., come risultante dalla modificazione di tale norma a seguito della riforma introdotta con la legge 26 aprile 1990, n. 86, ma, eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, quella di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità di cui all'art. 340 c.p., in quanto tale figura criminosa, per il suo carattere residuale di reato comune e di fattispecie causalmente orientata, si presta ad abbracciare le condotte omissive, produttive dell'evento interruttivo ivi contemplato, le quali trovavano in precedenza collocazione nella più ampia formulazione dell'art. 328 c.p., nel testo anteriore alla citata "novella" (Nella specie, si trattava di medico della Usl provvisoriamente incaricato di medicina generale per convenzione, che, assentatosi dal lavoro, aveva omesso di farsi sostituire fin dall'inizio dell'assenza e di dare tempestiva informazione alla Usl di non essere riuscito ad assicurare la propria sostituzione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.p.r. 8 giugno 1987, n.289).

La fattispecie del rifiuto da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di compiere un atto di ufficio è integrata non solo quando vi sia stata una sollecitazione soggettiva concretatasi in una richiesta o in un ordine e il comportamento del soggetto attivo si ponga come risposta "negativa" ad essi, esplicita o implicita, ma anche, indipendentemente da una richiesta o da un ordine, quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, dimodoché l'inerzia soggettiva del medesimo assuma la valenza di rifiuto.

È pubblico ufficiale l'incaricato provvisorio di medicina generale per convenzione intercorsa con l'Unità sanitaria locale, in quanto svolge funzioni pubbliche, concorrendo a formare e manifestare, con esercizio di poteri autoritativi e certificativi, la volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria.

Commentario1

  • 1Il recente approdo della Corte di cassazione sull’art.328, comma I, cp: il diritto vivente stravolge il senso della littera?
    Berruti Laura Viola · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2015

    La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 01.07.2014, confermava la condanna di C.G. in relazione al reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, pronunciata dal Tribunale di Modica per l'omessa compilazione a cura del primario responsabile del reparto di ortopedia dell'ospedale, di un rilevante numero di cartelle cliniche. Avverso tale sentenza proponevano ricorso i difensori di C.G. assumendo mancanti nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, che si ritiene impropriamente contestato in ragione dell'assenza di una norma imperativa che impone di redigere la cartella clinica di cui, tra l'altro, se ne contesta la natura pubblica. In ogni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/1998, n. 5482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5482
Data del deposito : 20 febbraio 1998

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