Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen. resta assorbito in quello previsto dal comma successivo, avente medesima obiettività giuridica e natura di reato di pericolo concreto, se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso (nella specie, quello di tipografo), mentre risulta integrato in via autonoma se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato. (Fattispecie relativa all'esercizio di una tipografia, senza rispetto degli orari e dei giorni di chiusura e quindi con disturbo del riposo delle persone abitanti nei pressi del laboratorio, in ordine alla quale la Corte ha ritenuto configurabile l'ipotesi prevista dal comma primo dell'art. 659 cod.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2007, n. 46083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46083 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 06/11/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1337
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 009639/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) RR CH N. IL 12/03/1962;
avverso SENTENZA del 12/01/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIOTTO Maria Cristina;
Udito il Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL CE è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, per rispondere del reato di cui all'art. 659 c.p., per avere, sino al 12/10/2003, abusando di macchinari rumorosi della tipografia Aurora dal medesimo gestita, senza rispetto degli orari e dei giorni di chiusura della tipografia stessa, disturbato il riposo di TR AL e di altri abitanti dei limitrofi immobili. Il Tribunale lo ha riconosciuto responsabile del reato e lo ha condannato - concesse le attenuanti generiche - alla pena di giorni dieci di arresto.
Con sentenza del 12/1/2006 (dep. il 28/12/2006) la Corte di Appello di Palermo ha accolto l'appello DEimputato e lo ha assolto dalla imputazione ascritta perché il fatto non era previsto dalla legge come reato. Nella motivazione della pronunzia la Corte di merito ha ricostruito la vicenda a partire dalle istanze cautelari civili proposte, per la cessazione dei rumori, da TR AL, ed ha rilevato che solo con l'ordinanza 13/5/2003 era stata imposta al CE l'osservanza delle modalità di lavorazione e delle fasce orarie di attività di cui alla L. n. 447 del 1995, e che, allo spirare dei 90 giorni dall'ordinanza assegnati per l'adeguamento, l'imputato aveva prestato adempimento tanto alle prescrizioni in tal mode;
impostegli quanto a quelle in seguito ulteriormente impostegli dal Sindaco e dal Giudice di Pace. La Corte ha quindi osservato che solo con l'adozione della citata ordinanza sindacale era stato eterointegrato il precetto penale del contestato art. 659, comma 2, del c.p., sicché, mentre nel periodo antecedente a detta ordinanza,
il fatto commesso poteva considerarsi solo illecito amministrativo, nessuna violazione risultava commessa nel periodo successivo al termine dalla stessa ordinanza impartito, con la conseguenza per la quale l'imputato doveva essere assolto con la più ampia formula liberatoria.
Per l'annullamento di tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte d'Appello di Palermo con atto del 16/1/2007 deducendo falsa applicazione DEart. 659 c.p., ed illogicità della motivazione. Il difensore del CE ha depositato memoria in data 19/10/2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente P.M. ha denunziato la falsa applicazione della norma di cui all'art. 659 c.p., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, là dove si era ritenuta applicabile la norma di cui all'art. 659 c.p., comma 2, mentre la fattispecie contestata, e comprovata, si sarebbe dovuta ricondurre alla diversa ipotesi di cui al comma 1 della stessa disposizione. Ha comunque sostenuto il ricorrente che residuava notoriamente un margine di applicabilità del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 2, oltre l'area di illecito amministrativo di cui alla previsione speciale sub., L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2; e tanto era avvenuto nella specie, con riguardo alla pregressa continuativa produzione di emissioni sonore intollerabili anche prima DEordinanza sindacale richiamata e comunque, ed anche con riguardo al periodo successivo alla ordinanza, in relazione alla indiscutibile diffusività dei rumori, cagionanti lesione alla pubblica tranquillità.
Ritiene il Collegio che meriti condivisione il primo ed assorbente profilo del ricorso in disamina, ossia quello che, richiamato il fatto che la contestazione al CE (afferente il disturbo del riposo DEAL e di altri, cagionato dall'abuso degli strumenti sonori in attività nella tipografia DEimputato in giorni ed ore di chiusura) concerneva l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art.659 c.p., comma 1, denunzia l'indebita ricomprensione della fattispecie nella previsione di cui al comma 2, dello stesso articolo, operazione costituente premessa alla luce DEintervento, solo a far data dal 13/5/2003, della prospettata eterointegrazione del precetto penale per la pronunzia assolutoria.
È invero noto l'indirizzo di questa Corte per il quale il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, resta assorbito in quello previsto al comma 2, del medesimo articolo avente medesima obiettività giuridica e natura di reato di pericolo concreto se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso, nel mentre risulta integrata in via autonoma la fattispecie di cui al comma 1, se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato (cfr. Cass. sentenze nn. 30773/06 - 23130/06). Orbene, e come denunziato in ricorso, la Corte di merito ha ignorato che al CE era stata contestata in ragione delle modalità dello svolgimento della sua attività di gestore di tipografia e, quindi, per la noncuranza dimostrata con la protrazione di una attività che, in relazione alle sue condizioni di tempo e per le modalità seguite, era da ritenersi indiscutibilmente pregiudizievole per il riposo delle persone abitanti nei pressi del laboratorio la violazione DEart. 659 c.p., comma 1, ed ha pertanto provveduto alla riconduzione della fattispecie alla non contestata ipotesi di cui al comma 2, pervenendo indebitamente alla correlala pronunzia assolutoria.
Dall'assorbente rilievo della perpetrata erronea applicazione di legge discende l'annullamento della sentenza ed il rinvio alla stessa Corte perché proceda a nuovo giudizio d'appello facendo applicazione, in relazione ai fatti acquisiti, della norma sopra indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di. Appello di Palermo.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2007