Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), residente in [...], in Parte_1 C.F._1
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_1
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura alle
[...] C.F._2
liti in atti dall'Avv. Pietro Fassi, presso il cui studio in Albino (BG) via Roma
n. 46 ha eletto domicilio,
- attrice - contro
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
legale in Albino (BG), rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv.
M. Cristina Alemanno di Milano
- convenuta –
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 7/10/2024.
Per la convenuta: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
10/10/2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1
di genitore esercente la potestà genitoriale del figlio minore Persona_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società
[...] [...]
al fine di sentirla condannare, previo Parte_2
accertamento e declaratoria della responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c. o eventualmente ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorso al minore in data 12/09/2020 intorno alle ore 20 in Albino (BG) presso il giardino di pertinenza della predetta società, danni che quantificava in euro 96.288,62.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo il figlio con il permesso dei genitori si trovava a giocare poco distante da loro con alcuni compagni nel giardino del locale e durante il gioco inciampava nell'erba per poi cadere al suolo Pt_2
procurandosi una ferita lacero contusa al palmo della mano destra a causa di un coccio di vetro celato in un cumulo d'erba tagliata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/03/2023 la Pt_3
contestava nell'an e nel quantum la fondatezza delle domande attoree, eccependo in particolare la sussistenza del caso fortuito quale evento interruttivo del nesso di causa fondante la pretesa responsabilità attesa la condotta di terzo soggetto che aveva gettato il coccio nel prato. La convenuta chiedeva quindi il rigetto delle domande avverse.
La causa veniva istruita a mezzo CTU medico-legale per poi giungere in decisione scaduti i termini concessi per il deposito di conclusionali e memorie di replica sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine del 14/10/2024 all'uopo assegnato per note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Assume l'attrice che il sinistro si è verificato all'interno del giardino di pertinenza del locale ove il piccolo era caduto ed Pt_2 Persona_1
aveva sbattuto una mano sopra un coccio di vetro presente nel prato.
2 Si osserva che in comparsa di costituzione ha indicato che ' il coccio Pt_2
che ha causato il ferimento del minore si trovava nel prato e precisamente nel punto di confine tra il prato ed il parcheggio su cui instavano i chioschi' ( pag.3);
è peraltro incontestato che il prato appartenesse all'area di giardino della convenuta.
La difesa di quest'ultima si è piuttosto incentrata sull'assenza nel prato di un mucchio di erba raccolta e lasciata ivi ed all'interno della quale si sarebbe trovato il coccio di vetro nonché sul fatto che, in presenza della festa del paese, gli addetti al locale potessero esercitare un controllo costante e continuo dell'area di proprietà.
Ed allora ben può affermarsi che non vi è stata tempestiva contestazione né della modalità di verificazione dell'evento né della localizzazione del coccio all'interno del giardino di seppur in area strettamente limitrofa al Pt_2
parcheggio pubblico.
Ciò premesso, si osserva che ai fini dell'affermazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. la norma in questione non richiede né che si dia prova di negligenza del custode (per aver nella specie lasciato un mucchio d'erba in loco) nè necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di dinamismo proprio sussiste il dovere di controllo e custodia allorquando il fortuito od il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o concausa nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cass. 4480/2001).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha infatti carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da
3 imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode
(Cass. S.U.20943/22, 11152/23,26143/23).La norma citata postula dunque la sola sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tali da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto lesivo con essa;
sotto il profilo probatorio resta comunque a carico del custode la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed eccezionalità (Cass.15761/2016).
Premessa, dunque, la proprietà del giardino in capo alla convenuta e la conseguente custodia nonché per l'effetto l'irrilevanza dell'esistenza dell'indicato mucchio di erba ed incontestata, altresì, la caduta del bambino nel prato e l'urto contro il coccio di vetro ivi presente, era onere di parte convenuta fornire prova del caso fortuito ovvero dell'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.
Al contrario, tale prova non è stata neppure dedotta, essendosi limitata Pt_2
ad affermare che non poteva pretendersi un controllo costante e continuo dell'area durante la festa.
Tuttavia, da un lato, la convenuta non ha tentato di dimostrare che il coccio fosse stato buttato nel prato da un soggetto partecipante alla festa e non invece da un utente del locale di sua proprietà, da altro lato, neppure ha cercato di dimostrare che tale coccio fosse stato presente in loco da pochi istanti precedenti la caduta assumendo eventualmente che il giardino era stato verificato e mantenuto correttamente in quel periodo di tempo od immediatamente prima.
In ogni caso neppure può affermarsi che, proprio attesa la natura della festa
(Street food Albino), potesse ritenersi imprevedibile la condotta maleducata di avventori e la dispersione di rifiuti nell'area di proprietà della Pertanto, Pt_2
4 poichè tra tali rifiuti era prevedibile che potessero esservi anche bottiglie o altra cosa di potenziale pericolo, era onere di parte convenuta provvedere all'adeguato controllo dell'area.
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità della poichè non è stata Pt_2
dimostrata la ricorrenza del “caso fortuito”, non essendo stata allegata – e tanto meno provata – alcuna circostanza idonea a recidere il nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento dannoso occorso alla danneggiata.
Quanto ai danni lamentati, la consulenza tecnica medico legale esperita in corso di causa da parte di medico legale (dott.P.Ostir) coadiuvato da specialista in psichiatria (dott. ha accertato, non solo, la chiara riferibilità Per_2
dell'evento traumatico (costituito dalla 'profonda ferita da taglio regionale palmare longitudinale obliqua con sezione arcata palmare superficiale, sezione del nervo ulnare all'eminenza ipotenare, sezione dei tendini flessore superficiale e profondo del IV e V dito della mano destra') alla caduta descritta in citazione, ma altresì la sussistenza di postumi permanenti stimati, anche in relazione ad un limitatissimo danno psichico (2%), nella misura del 14%.
Il c.t.u. ha poi indicato che dal sinistro è derivata un'inabilità temporanea di 3 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e di ulteriori 60 giorni al
25%.
Le valutazioni svolte dal c.t.u. sono state oggetto di osservazione dai nominati consulenti di parte sulla base, tuttavia, di una mera diversa valutazione delle percentuali di inabilità temporanea assoluta o parziale e del danno psichico senza fornire, invece, alcun elemento tecnico specifico a fondamento della predetta diversa conclusione;
in assenza di un obiettivo riscontro di dette osservazioni, le determinazioni del c.t.u. in quanto fondate sulla specifica competenza tecnica del perito d'ufficio ed adeguatamente motivate, possono essere condivise anche da questo giudice.
Ne consegue che, quanto al danno per invalidità permanente, occorre riferirsi alle tabelle in uso presso questo Tribunale (corrispondenti a quelle del
5 Tribunale di Milano) per la liquidazione del danno biologico, tenuto conto dell'età, delle condizioni familiari e sociali, dei postumi invalidanti l'integrità psicofisica e dell'incidenza di essi anche sulle relazioni interpersonali presenti e future del danneggiato.
Quanto al danno morale si osserva che il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve valutare, sul piano della prova, l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del
2014) e degli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, è anche la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. n 901/2018).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili
(Cass.23469/2018, Cass.6443/23).
6 Ed allora, nella specie, l'entità del danno biologico riportato dalla vittima reca in sé presuntivamente, secondo la comune esperienza, anche una sofferenza data oltretutto dalla giovane età del piccolo che ha meno capacità di comprensione delle proprie capacità reattive con conseguente amplificazione della sofferenza soggettiva e dalla rinuncia seppur temporanea alle attività di svago cui era certamente solito attendere.
Pertanto, in applicazione delle note tabelle c.d. milanesi, il danno deve essere liquidato ad oggi nella sua interezza come segue:
- I.P. 14%: euro 54.012, comprensivo del danno da sofferenza soggettiva (età del danneggiato all'epoca del fatto 9 anni);
- ITT al 100% per giorni 3: euro 345 (euro 115 al g.);
- ITT al 75% per giorni 30: euro 2587,5 (euro 86,25 al g.);
- ITT al 50% per giorni 40: euro 2300 (euro 57,5 al g.);
- ITT al 25% per giorni 60: euro 1725 (euro 28,75 al g.).
Si osserva poi che con riferimento alla richiesta personalizzazione del danno,
'la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari' (Cass.28988/2019) che, nella specie, non sono state neppure specificatamente allegate (e dunque neppure se ne è chiesta la prova).
Quanto al danno patrimoniale, il perito ha poi quantificato in euro 1.098,90 le spese mediche causalmente riconducibili all'incidente e che sono state sopportate dall'attrice.
L'importo complessivamente dovuto ad oggi è pari, dunque, ad euro 60.969,50
a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1.098,90 a titolo di danno patrimoniale.
Tali somme devono essere risarcite da parte della convenuta all'attrice.
7 Sulla complessiva somma di euro 62.068,40 sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate, in base all'importo riconosciuto e come da nota, in complessivi euro 7.052 per compensi professionali oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ed euro
786 per anticipazioni devono essere rifuse dalla convenuta all'attrice con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
In considerazione della soccombenza, le spese di c.t.u. già liquidate in complessivi euro 950 (per il consulente d'ufficio e l'ausiliario) oltre accessori di legge restano a carico della convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)accertata la responsabilità nella causazione del danno derivante dal sinistro in capo alla convenuta, condanna quest'ultima a pagare all'attrice la somma di euro 62.068,40 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in euro 786 per anticipazioni ed in complessivi euro 7.052 per compensi professionali oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di ctu liquidate in euro 950 oltre accessori di legge definitivamente a carico della convenuta.
Bergamo, 6.3.2025.
Il Giudice
8