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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/12/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1185/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa AO Di RE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa introdotta con atto di citazione da
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Grignolo presso il cui studio sito in Savona (SV), Piazza Consolazione n. 1, è elettivamente domiciliato
Attore
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia Gallo e Francesco Sanguineti presso il cui studio sito in Savona (SV), Piazza Giulio II n. 4/5 è elettivamente domiciliata
Convenuto
Conclusioni
Per l'attore:
“Voglia l'Ecc.MO Tribunale di Savona, Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in via cautelare, DISPORRE la SOSPENSIONE ai sensi dell'art. 615 c.p.c. se del caso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato dalla signora al signor , Parte_2 Parte_1 ricorrendone i requisiti, Nel merito, DICHIARARE LEGITTIMA ED AMMISSIBILE la spiegata opposizione al precetto e, IN ACCOGLIMENTO della medesima. DICHIARARE che la creditrice
[...]
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno attore;
CP_1 Parte_1
Vinte le spese”.
Per il convenuto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; Contrariis reiectis;
Previo ogni incombente istruttorio meglio visto e ritenuto;
Per le causali di cui in narrativa e per quelle emergende in corso di giudizio;
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: Respingere l'istanza di sospensione ex adverso presentata sicché inammissibile, oltreché infondata in fatto ed in diritto e priva dei presupposti ex lege richiesti;
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE E/O COME MEGLIO: 1) Accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti in calce all'atto di citazione ex adverso notificato per le ragioni e le causali di cui alla superiore narrativa, con tutte le consequenziali pronunzie;
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la tardività dell'opposizione ex adverso presentata per le ragioni e le causali di cui alla superiore narrativa, con tutte le consequenziali pronunzie;
NEL MERITO: Respingere l'opposizione ex adverso presentata sicché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, per le ragioni e le causali tutte di cui alla superiore narrativa;
IN OGNI CASO: Con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio, da gravarsi di Iva e Cpa a sensi e nelle misure di legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 15.5.2025 a Parte_1 cura di . Controparte_1
Il ha esposto che il precetto recava l'intimazione a pagare € 16.805,74, relativi ai Pt_1 canoni di locazione e alle spese condominiali relative a un rapporto di locazione oramai concluso, avente a oggetto in immobile di proprietà della . Affermando di aver sempre pagato le CP_1 spese condominiali e i canoni, anche al coniuge della , e che il contratto era CP_1 concordemente risolto, ha sostenuto l'insussistenza del diritto della a procedere CP_1 all'esecuzione forzata.
Si è costituita la eccependo, in via preliminare, la nullità della procura alle liti di CP_1 parte avversaria;
l'inammissibilità dell'opposizione, poiché il non presentava tempestiva Pt_1 opposizione avverso decreto ingiuntivo presupposto;
nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della procura rilasciata da parte attrice, sollevata dalla difesa della . CP_1
Secondo la Suprema Corte, “La procura alle liti - ove rilasciata in calce o margine della citazione o su foglio congiunto materialmente all'atto introduttivo, tanto in assenza, quanto in presenza di timbri di congiunzione - è valida ed è riferibile al processo cui accede, non rilevando la diversità dei caratteri a stampa dei due atti, né altri requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità, né la eventuale mancanza di data” (Cass. civile sez. II, 09/01/2024, n. 799). Non rileva, pertanto, il difetto di riferimenti al concreto giudizio di opposizione instaurato, né la data in calce alla stessa: il carattere tempestivo della procura, infatti, trova conforto nel suo deposito in allegato all'atto introduttivo dell'opposizione, e non può essere smentito dalla data in essa indicata la quale, oltre ad essere di ardua lettura, può essere frutto di un mero refuso.
Nel merito, l'opposizione è infondata, e non merita di essere accolta, per i motivi di seguito esposti. Va anzitutto richiamato il consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In caso di titolo esecutivo giudiziale solo i fatti successivi alla formazione del titolo possono essere dedotti con l'opposizione all'esecuzione” (Cass. civile sez. III, 13/06/2017, n. 14636); con particolare riferimento al caso in cui l'opposizione sia fondata su un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, “La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito” (Cass. civile sez. II, 20/05/2024, n. 13949).
La ha avviato l'esecuzione sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 41/2025, emesso CP_1 in esito al procedimento iscritto a R.G. 2353/2024 e non tempestivamente opposto, dunque divenuto esecutivo (cfr. doc. 16 , Decreto esecutorietà n. 438/2025 del 14.5.2025): in CP_1 difetto di opposizione, non possono dunque essere formulate contestazioni al diritto di procedere all'opposizione sulla scorta di circostanze anteriori alla sopravvenuta esecutività del decreto ingiuntivo, le quali invece avrebbero dovuto essere dedotte nell'opposizione allo stesso. Nel caso di specie, infatti, il asserisce di avere sempre provveduto al pagamento delle spese Pt_1 condominiali nonché dei canoni di locazione: tali difese, tuttavia, avrebbero dovuto essere argomentate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, conseguito dall'odierna opposta proprio in relazione al “mancato pagamento delle mensilità relative a settembre, ottobre, novembre 2022, aprile, ottobre, novembre, dicembre 2023, maggio e giugno 2024”, nonché al “mancato pagamento delle spese condominiali di competenza dei conduttori alla data del 13.6.2024”, della “TARI dovuta dai conduttori al Comune di Savona dal'1.01.2022”, nonché per “ulteriori importi dovuti e non corrisposti dai conduttori al (Ricorso per decreto ingiuntivo, pagg. 2 segg.). Parte_3
L'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificatogli in data Parte_1
15.5.2025 a cura di va dunque rigettata. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a integrale carico di parte opponente. Esse sono liquidate in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, facendo applicazione degli importi compresi tra i minimi e i medi previsti dallo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, in € 2.300,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione di avverso l'atto di precetto notificatogli in data Parte_1
15.5.2025 a cura di;
Controparte_1
2. Condanna al pagamento in favore di di € 2.300,00 oltre 15% Parte_1 Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge.
Savona, 17.12.2025 Il giudice
AO Di RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa AO Di RE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa introdotta con atto di citazione da
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Grignolo presso il cui studio sito in Savona (SV), Piazza Consolazione n. 1, è elettivamente domiciliato
Attore
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia Gallo e Francesco Sanguineti presso il cui studio sito in Savona (SV), Piazza Giulio II n. 4/5 è elettivamente domiciliata
Convenuto
Conclusioni
Per l'attore:
“Voglia l'Ecc.MO Tribunale di Savona, Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in via cautelare, DISPORRE la SOSPENSIONE ai sensi dell'art. 615 c.p.c. se del caso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato dalla signora al signor , Parte_2 Parte_1 ricorrendone i requisiti, Nel merito, DICHIARARE LEGITTIMA ED AMMISSIBILE la spiegata opposizione al precetto e, IN ACCOGLIMENTO della medesima. DICHIARARE che la creditrice
[...]
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno attore;
CP_1 Parte_1
Vinte le spese”.
Per il convenuto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; Contrariis reiectis;
Previo ogni incombente istruttorio meglio visto e ritenuto;
Per le causali di cui in narrativa e per quelle emergende in corso di giudizio;
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: Respingere l'istanza di sospensione ex adverso presentata sicché inammissibile, oltreché infondata in fatto ed in diritto e priva dei presupposti ex lege richiesti;
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE E/O COME MEGLIO: 1) Accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti in calce all'atto di citazione ex adverso notificato per le ragioni e le causali di cui alla superiore narrativa, con tutte le consequenziali pronunzie;
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la tardività dell'opposizione ex adverso presentata per le ragioni e le causali di cui alla superiore narrativa, con tutte le consequenziali pronunzie;
NEL MERITO: Respingere l'opposizione ex adverso presentata sicché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, per le ragioni e le causali tutte di cui alla superiore narrativa;
IN OGNI CASO: Con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio, da gravarsi di Iva e Cpa a sensi e nelle misure di legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 15.5.2025 a Parte_1 cura di . Controparte_1
Il ha esposto che il precetto recava l'intimazione a pagare € 16.805,74, relativi ai Pt_1 canoni di locazione e alle spese condominiali relative a un rapporto di locazione oramai concluso, avente a oggetto in immobile di proprietà della . Affermando di aver sempre pagato le CP_1 spese condominiali e i canoni, anche al coniuge della , e che il contratto era CP_1 concordemente risolto, ha sostenuto l'insussistenza del diritto della a procedere CP_1 all'esecuzione forzata.
Si è costituita la eccependo, in via preliminare, la nullità della procura alle liti di CP_1 parte avversaria;
l'inammissibilità dell'opposizione, poiché il non presentava tempestiva Pt_1 opposizione avverso decreto ingiuntivo presupposto;
nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della procura rilasciata da parte attrice, sollevata dalla difesa della . CP_1
Secondo la Suprema Corte, “La procura alle liti - ove rilasciata in calce o margine della citazione o su foglio congiunto materialmente all'atto introduttivo, tanto in assenza, quanto in presenza di timbri di congiunzione - è valida ed è riferibile al processo cui accede, non rilevando la diversità dei caratteri a stampa dei due atti, né altri requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità, né la eventuale mancanza di data” (Cass. civile sez. II, 09/01/2024, n. 799). Non rileva, pertanto, il difetto di riferimenti al concreto giudizio di opposizione instaurato, né la data in calce alla stessa: il carattere tempestivo della procura, infatti, trova conforto nel suo deposito in allegato all'atto introduttivo dell'opposizione, e non può essere smentito dalla data in essa indicata la quale, oltre ad essere di ardua lettura, può essere frutto di un mero refuso.
Nel merito, l'opposizione è infondata, e non merita di essere accolta, per i motivi di seguito esposti. Va anzitutto richiamato il consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In caso di titolo esecutivo giudiziale solo i fatti successivi alla formazione del titolo possono essere dedotti con l'opposizione all'esecuzione” (Cass. civile sez. III, 13/06/2017, n. 14636); con particolare riferimento al caso in cui l'opposizione sia fondata su un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, “La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito” (Cass. civile sez. II, 20/05/2024, n. 13949).
La ha avviato l'esecuzione sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 41/2025, emesso CP_1 in esito al procedimento iscritto a R.G. 2353/2024 e non tempestivamente opposto, dunque divenuto esecutivo (cfr. doc. 16 , Decreto esecutorietà n. 438/2025 del 14.5.2025): in CP_1 difetto di opposizione, non possono dunque essere formulate contestazioni al diritto di procedere all'opposizione sulla scorta di circostanze anteriori alla sopravvenuta esecutività del decreto ingiuntivo, le quali invece avrebbero dovuto essere dedotte nell'opposizione allo stesso. Nel caso di specie, infatti, il asserisce di avere sempre provveduto al pagamento delle spese Pt_1 condominiali nonché dei canoni di locazione: tali difese, tuttavia, avrebbero dovuto essere argomentate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, conseguito dall'odierna opposta proprio in relazione al “mancato pagamento delle mensilità relative a settembre, ottobre, novembre 2022, aprile, ottobre, novembre, dicembre 2023, maggio e giugno 2024”, nonché al “mancato pagamento delle spese condominiali di competenza dei conduttori alla data del 13.6.2024”, della “TARI dovuta dai conduttori al Comune di Savona dal'1.01.2022”, nonché per “ulteriori importi dovuti e non corrisposti dai conduttori al (Ricorso per decreto ingiuntivo, pagg. 2 segg.). Parte_3
L'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificatogli in data Parte_1
15.5.2025 a cura di va dunque rigettata. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a integrale carico di parte opponente. Esse sono liquidate in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, facendo applicazione degli importi compresi tra i minimi e i medi previsti dallo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, in € 2.300,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione di avverso l'atto di precetto notificatogli in data Parte_1
15.5.2025 a cura di;
Controparte_1
2. Condanna al pagamento in favore di di € 2.300,00 oltre 15% Parte_1 Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge.
Savona, 17.12.2025 Il giudice
AO Di RE