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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10880 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 1263/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1263 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Laura Cervone, presso il cui studio in Napoli alla
Via Lomonaco n.3, è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] – C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgio
RL e IA PR e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 256 in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 25/01/2023
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la pronuncia della separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2022 deduceva che Parte_1 aveva contratto matrimonio con in Napoli il 18.05.2016; che dalla Controparte_1 predetta unione era nata la figlia il 20.11.2010; che il all'attualità Per_1 CP_1 era socio unico della Ditta DGM srl con un fatturato di oltre 950.000,00 con quattro dipendenti tra cui la figlia, avuta dal primo matrimonio;
che la società Per_2 aveva sede nell'immobile in comproprietà con lei in forza di un contratto di locazione per €1800,00 di poi divenuti 1300,00 mensili;
che ella era dipendente part time (dal 2011) della UBI Banca spa oggi Bper, con l'incarico di gestione della clientela, con uno stipendio mensile di €1500,00 circa, non aveva alcun immobile di proprietà al di fuori di quello cointestato con il marito;
che improvvisamente il coniuge aveva iniziato a mostrarsi sempre più critico e polemico fino ad assumere comportamenti aggressivi nei suoi confronti;
che ella aveva cercato di salvare l'unione anche recandosi presso un terapista familiare, senza però ottenere nessun risultato;
che in data 28.10.2021 il coniuge, dopo un viaggio di lavoro non faceva più rientro, a casa, trasferendosi in un altro immobile preso in locazione vicino alla casa coniugale;
che da quel momento in poi smetteva di provvedere ai bisogni della famiglia, che prima di allora aveva vissuto nella piena agiatezza.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Napoli di: 1) pronunziare la separazione giudiziale con addebito al coniuge;
2) affidare congiuntamente la figlia minore stabilendo presso di se la residenza privilegiata oltre a determinare le Per_1 modalità e tempi di frequentazione dell'altro genitore;
3) assegnare ad ella la casa familiare sita in Napoli al Viale Michelangelo da Caravaggio n. 70/B unitamente alle pertinenze e con quanto ivi contenuto;
4) disporre un assegno mensile a carico del convenuto e in favore della ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia di €1500,00 mensili con adeguamento Istat;
5) determinare un assegno Per_1 mensile a carico del convenuto per il mantenimento della moglie in non meno di
€500,00 con adeguamento Istat, 6) porre il 100% delle spese riguardanti la figlia così come determinate nel Protocollo del Tribunale di Napoli a carico del padre;
7) disporre la corresponsione, per intero, del mutuo gravante sull'abitazione familiare a carico del , ad integrazione dell'assegno di mantenimento. CP_1
2 Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla separazione, Controparte_1 ma contestava tutto quanto riportato in ricorso. In particolare deduceva che dopo i primi anni di matrimonio, trascorsi in modo sereno, erano subentrati periodi sempre più difficili e conflittuali dovuti sia alle continue richieste economiche – alle quali avevano fatto seguito l'acquisto di due immobili, di cui uno adibito a casa familiare e l'altro destinato ad ufficio della ditta ( DGM OPTIC S.R.L) di cui egli era socio- sia al sentimento di gelosia che la ricorrente provava nei confronti dei figli nati dal suo precedente matrimonio;
che a partire dal 2018, a seguito dell'assunzione della figlia nata dal precedente matrimonio, presso la ditta di cui egli era titolare, Per_2 la situazione era peggiorata in quanto la moglie aveva manifestato comportamenti ostativi alla frequentazione dei figli;
che in considerazione di comportamenti aggressivi e violenti, dovuti alla forte gelosia, egli aveva anche tentato di salvare il matrimonio rinvolgendosi ad una terapeuta nel maggio 2021.
Tutto ciò premesso il resistente chiedeva: rigettare la domanda di addebito della separazione, determinare tempi e modalità di frequentazione con la figlia , Per_1 ordinare la restituzione dei beni di sua proprietà ancora presenti nella casa coniugale e non consegnati dalla coniuge;
rigettare la domanda della ricorrente volta a conseguire un assegno di mantenimento per sè; determinare in euro 500,00
l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore oltre al del 50 % delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, celebrata in data 30/03/2022, il Presidente, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, emetteva i seguenti provvedimenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) assegna la casa coniugale, sita in Napoli, via Michelangelo da Caravaggio, n.
70, alla ricorrente;
3) dispone che la figlia minore della coppia, , sia affidata Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, pur conservando la residenza presso la madre;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia almeno per due pomeriggi a settimana (che si indicano nel martedì e giovedì, salvo diversi accordi tra i coniugi e con la minore, anche in relazione alle rispettive esigenze lavorative
e di studio) dalle ore 17,30 alle ore 20,30, ed a fine settimana alternati dalle ore
17,30 del venerdì alle ore 20,30 della domenica, con pernottamento;
3 5) durante il periodo estivo (luglio – agosto), il padre potrà tenere con sé la figlia minore per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il
31 maggio, ed altrettanto potrà fare la madre;
6) nel periodo natalizio, la minore trascorrerà, salvo diverse intese, ad anni alterni con ciascun genitore o il 24 o il 25 dicembre;
e così pure o il 31 dicembre o il giorno
1 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni o l'intera giornata di Pasqua o
l'intera giornata di pasquetta;
7) la minore trascorrerà con padre e madre rispettivamente le feste del papà e della mamma, ed i giorni dei rispettivi compleanni dei genitori;
mentre i giorni del proprio compleanno li trascorrerà, possibilmente, con entrambi o, in mancanza di accordo, ad anni alterni con l'uno o con l'altra;
8) pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese alla moglie, , un assegno di € 500,00, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento della figlia minorenne, nonché l'obbligo di partecipare nella misura del 50 % alle spese straordinarie per la figlia come sopra indicate.
Il provvedimento, conteneva, in parte motiva la precisazione che : “La residenza privilegiata della minore va posta presso la madre, con Persona_3 conseguente assegnazione alla della casa coniugale (con esclusione, però, Pt_1 del box auto, come da richiesta del resistente;
diverso è invece il discorso relativo alla cantina, che appare più strettamente funzionale al godimento della abitazione).
Il suddetto provvedimento veniva reclamato dalla parte ricorrente contestando:
l'esclusione del garage dalla assegnazione della abitazione familiare, l'esiguità dell'assegno posto a carico del per il mantenimento della figlia ed CP_1 Per_1 il mancato riconoscimento del mantenimento a favore della ricorrente.
Con decreto del 24.11.2023 la Corte di Appello del Tribunale di Napoli rigettava il suddetto reclamo e dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di assegnazione del box, essendo nelle more trasferito a terzi.
Inoltre, a seguito di richiesta di sequestro conservativo ex 671 cpc, da parte della ricorrente, il G.I dapprima concedeva il sequestro sul garage e sulla abitazione familiare, poi successivamente, essendo emerso che il aveva proceduto CP_1 alla vendita del suddetto garage, in data 26.10.2022, provvedeva in questi termini: revoca il sequestro conservativo sul box auto pertinenziale all'appartamento casa coniugale box identificato alla sez CHI foglio 9 part 559 sub 2 via Michelangelo
4 da Caravaggio n. 70B piano T int 2 scala E;
2. conferma il sequestro conservativo già disposto sull'immobile di proprietà di , sito in Napoli via Controparte_1
Michelangelo da Caravaggio n. 70B piano 5 int 13 scala E (identificato alla sez.
CHI foglio 9 part 559 subalterno 23). autorizza altresì Parte_1 ad eseguire il sequestro conservativo sulla somma di denaro ovvero sul credito di euro 70.000 derivante a dalla vendita del box auto di cui al punto Controparte_1
(1 4. specifica che il sequestro conservativo sui beni sopra indicati è autorizzato sino alla concorrenza di euro 200.000, 00. 5. Spese con la sentenza.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazioni delle conclusioni. All'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente rinunciava alla domanda volta a conseguire un assegno per il proprio mantenimento. Assegnati i termini ex art 190
c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM, la causa era riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
5 In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie deve evidenziarsi che la richiesta di addebito promossa dalla ricorrente si fonda sull'abbandono della casa coniugale da parte del coniuge, avvenuto in data 28/10/2021.
E' indiscusso che l'allontanamento dalla casa familiare costituisca violazione del dovere di coabitazione, di per sé idoneo a giustificare l'addebito della separazione personale, tranne nell'ipotesi in cui non risulti provato che l'allontanamento è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
Orbene sul punto va premesso che il Collegio condivide e fa proprie le motivazione espresse dal G.I. nell'ordinanza istruttoria in cui le richieste di prove orali sono state rigettate, vertendo la prova testimoniale articolata dalla ricorrente su circostanze assolutamente generiche ( “i) vero è che la famiglia ha condotto Persona_4 vita più o meno serena ma, all'inizio 2021 iniziò iniziato a mostrare segni di insofferenza verso la moglie e verso la vita familiare mostrandosi sempre più critico e polemico nei confronti della moglie, addivenendo a scenate per qualsiasi
6 motivo ad esempio per come era stato preparato il pranzo, su come erano sistemati
i suoi vestiti o per come veniva gestita la figlia;
l) vero è che nello stesso periodo iniziò a non voler frequentare la famiglia della moglie in particolare la sorella gemella, che all'epoca lavorava per lui, dicendo che non sopportava né lei né il marito e ogni qualvolta si faceva qualche uscita o vacanza insieme la moglie doveva iniziare a convincere il marito molti giorni prima. m) vero è che il clima in famiglia è diventato sempre più intollerabile e in più di una occasione il sig.
ha riferito alla moglie che i suoi figli, e , non CP_1 CP_2 Per_2
Per_ gradivano la sua presenza e neanche quella di tanto che la figlia , pur Per_2 lavorando nell'ufficio con il padre, non saliva mai a casa neppure per incontrare la sorellina piccola;
n) vero è che ogni qual volte la moglie invitava il marito a cessare tali comportamenti egli prendeva a deriderla dicendo “tu non vali niente, potevi fare solo l'impiegatuccia di banca non hai mai fatto niente nella vita e fai la signora solo grazie a me” spesso accompagnando tali frasi con epiteti irripetibili, dicendole che si era scocciato di lei e che le avrebbe tolto tutto, la casa, la macchina, i vantaggi derivanti dalla sua posizione economica con espressioni del Per_ tipo “ti levo tutto, anche , e ti faccio andare a dormire sotto i ponti”; o) vero
è che le discussioni in famiglia per tali motivi erano frequenti nell'ultimo periodo tant'è che i coniugi decisero di comune accordo nel giugno 2021 di recarsi presso una terapista familiare ma il , dopo qualche mese, ossia nel settembre CP_1
2021, decise di interrompere la terapia ritenendo che fosse inutile proseguire perché il clima si era disteso nuovamente”).
Ciò premesso, deve osservarsi che il , non ha contestato di non aver fatto CP_1 più rientro nella casa coniugale a partire dal 28/10/2021, ma ha dedotto che nel corso del tempo, a causa di incompatibilità caratteriali e della forte gelosia della moglie in relazione ai rapporti che egli aveva con i figli nati dal precedente matrimonio, la convivenza era divenuta intollerabile, fino al 2018 allorquando l'assunzione presso la DGM Optic srl della sua prima figlia veniva vissuta Per_2 dalla come un tradimento del padre verso la figlia , facendo venire alla Pt_1 Per_1 luce tutta l'acredine e l'astio che la moglie negli anni aveva cercato di nascondere verso i figli e nati dal suo precedete matrimonio, al punto da Per_2 CP_2 spingerlo a rivolgersi nel maggio del 2021 ad un terapeuta per cercare di salvare il matrimonio.
7 Del resto la stessa ricorrente, dopo aver dedotto genericamente nel ricorso introduttivo che il all'improvviso aveva iniziato a mostrarsi sempre più CP_1 critico e polemico nei suoi confronti, ha rappresentato che nel giugno 2021 le parti si erano rivolte ad un terapista familiare, ma dopo pochi mesi, ossia già nel mese di settembre 2021, il signor comunicò che non intendeva proseguire CP_1 ritenendolo del tutto inutile (pag 4 del ricorso) e che il resistente il 28/10/2021, al rientro da un breve viaggio di lavoro a Roma non aveva fatto rientro a casa comunicando alla moglie e soprattutto alla figlia che aveva deciso di volersi separare.
Dunque già sulla base delle stesse allegazioni della ricorrente emerge che l'allontanamento del marito dalla casa coniugale è intervenuto in un momento in cui era già maturata una situazione di crisi profonda dell'unione coniugale.
Ed invero la scelta dei coniugi di rivolgersi ad un terapeuta è già indicativa della situazione di crisi in atto, crisi che il resistente già nel settembre 2021 riteneva essere irreversibile, condividendo tale sua valutazione con la ricorrente, come dalla stessa dedotto nel ricorso introduttivo.
Come evidenziato dalla Suprema Corte: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.” (Cass.
N. 11032/2024)
Nel caso di specie, sulla base delle stesse allegazioni delle parti, deve escludersi che l'allontanamento dalla casa familiare da parte del abbia assunto efficacia CP_1 causale nella determinazione della crisi coniugale, essendo intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già determinato ed in conseguenza della stessa. I
n mancanza di prova della ascrivibilità alla condotta del del fallimento CP_1 dell'unione, la domanda di addebito va rigettata e la separazione personale va dichiarata ai sensi dell'art 151 comma 1 c.c..
Passando alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , nata il [...], non sussistono motivi per derogare al regime Per_1 preferenziale dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la
8 madre, come, del resto, chiesto da entrambe le parti, a cui, conseguentemente, va assegnata la casa famigliare.
La minore resterà con il padre, così come già stabilito con provvedimento presidenziale, almeno per due pomeriggi a settimana (che si indicano nel martedì e giovedì, salvo diversi accordi tra i coniugi e con la minore, anche in relazione alle rispettive esigenze lavorative e di studio) dalle ore 17,30 alle ore 20,30, ed a fine settimana alternati dalle ore 17,30 del venerdì alle ore 20,30 della domenica, con pernottamento;
durante il periodo estivo (luglio – agosto), il padre potrà tenere con sé la figlia minore per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio, ed altrettanto potrà fare la madre;
nel periodo natalizio, la minore trascorrerà, salvo diverse intese, ad anni alterni con ciascun genitore o il 24
o il 25 dicembre;
e così pure o il 31 dicembre o il giorno 1 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni o l'intera giornata di Pasqua o l'intera giornata di pasquetta;
la minore trascorrerà con padre e madre rispettivamente le feste del papà
e della mamma, ed i giorni dei rispettivi compleanni dei genitori;
mentre i giorni del proprio compleanno li trascorrerà, possibilmente, con entrambi o, in mancanza di accordo, ad anni alterni con l'uno o con l'altra.
In ordine al contributo nel mantenimento della minore, occorre considerare che, secondo il costante orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n.
16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”; in altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del
16.09.2020).
9 Sulla base dei principi esposti, in ordine al tenore di vita goduto dalla minore durante la convivenza con entrambi i genitori, va esaminata la documentazione prodotta in atti, tenendo conto, altresì, delle dichiarazioni rese dai coniugi in corso di causa e delle allegazioni contenute negli scritti difensivi.
Occorre quindi considerare da un lato che la ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dal 2004 presso la BPER, con contratto part-time dal 2011, percepisce uno stipendio di circa 1900,00 euro, oltre ad un premio produttività, suddiviso nelle diverse mensilità; che la medesima nel 2020 ha alienato un immobile di sua proprietà (in via Brigata Bologna) per un corrispettivo di
128.000,00 euro ( di cui 41.000 euro sono stati destinati all'estinzione del mutuo gravante sullo stesso) e ha ricevuto dal padre un terzo dei proventi della vendita da parte del medesimo dell'attività di tabaccheria;
dall'altro che il resistente era socio unico della DGM srl, di cui oggi risulta dipendente con uno stipendio di circa
4.000,00, avendone ceduto le quote alla figlia nella pendenza del giudizio. Per_2
Il medesimo, inoltre, in costanza di matrimonio con la ricorrente, allorquando era anche gravato del mantenimento dei due figli nati dal precedente matrimonio, ha acquistato la casa familiare (sito in Napoli alla via Michelangelo da Caravaggio-
Parco Millefiori), contraendo per una parte dell'importo un mutuo con rata di circa
2.100,00 euro, e successivamente un altro immobile, cointestandolo anche alla ricorrente, nel medesimo parco in cui si trova la casa famigliare con un secondo mutuo con rate mensili di €1.800,00.
Alla luce di tali elementi, certamente è emerso che in costanza di matrimonio il nucleo familiare godeva di buone disponibilità economiche, aveva a disposizione numerosi conti correnti, conti deposito, piani di accumulo e polizze (conto corrente presso Banca Popolare di Novara – Banco BPM, deposito titoli presso BPM, conto corrente Banca Popolare di Bari intestato con la moglie, poi chiuso, sul quale confluiva il canone di locazione della DGM e il mutuo, n. 1 deposito titoli presso la
BCC, n. 3 piani di accumulo per i propri figliuoli con premio annuo per CP_3 ciascuno di €1.200,00, n. 1 polizza vita sempre con n. 5058004 beneficiaria CP_3 la moglie, con un premio annuo di 1045,00 euro stipulata il 28.5.2014, n. 1 polizza vita a garanzia del mutuo con la Banca Popolare di Bari), ha sempre usufruito di diversi beni mobili registrati, macchine, scooter, la figlia ha sempre svolto attività sportiva.
10 In corso di causa l'immobile in comproprietà è stato alienato per un corrispettivo di
€ 340.000,00 ed il ricavato, al netto del rimborso del mutuo ancora residuo è stato diviso tra i coniugi. Inoltre, sempre nelle more di questo giudizio, il resistente ha venduto il box auto pertinenziale incassando 70.000,00; ha venduto al prezzo di euro 170.000,00 un immobile, sito in Napoli in Via Andrea Doria n. 40, ereditato congiuntamente al fratello, ha volontariamente smesso di pagare il mutuo della abitazione familiare di €2.200,00 circa al mese, circostanza questa non contestata.
Ai fini della valutazione in esame deve poi considerarsi che il resistente è gravato dei costi dell'appartamento in cui è andato a vivere, il cui canone di locazione ammonta ad € 1.200,00, nonché del mantenimento del figlio pari ad CP_2 euro 650,00 mensili, mentre dal 2019 la figlia è divenuta economicamente Per_2 autosufficiente.
Ciò posto, la ricorrente in ricorso aveva chiesto determinare in euro 1.500,00
l'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia mettere negli iscritti conclusionali ha quantificato tale importo in euro 2.000,00. Il resistente, dal suo canto, ha chiesto di confermare il provvedimento presidenziale.
Tenuto conto del tenore di vita della minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, come presumibile sulla base di tutti gli elementi sopra riportati, dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, della valenza dei compiti di cura e assistenza, della valenza economica dell'assegnazione della casa famigliare alla ricorrente, si ritiene congruo porre a carico del , oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale
e COA del 7/03/2018, un assegno di € 1.000,00 da versare alla entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese. Tale importo va rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT a decorrere da novembre 2026.
Per quanto concerne il sequestro disposto in corso di causa ai sensi dell'art. 671
c.p.c. – sequestro autorizzato sull'immobile di proprietà del resistente sito in Napoli alla via Michelangelo da Caravaggio numero 70 B piano 5 int 13 scala E
(identificato alla sez. CHI foglio 9 part 559 subalterno 23) nonché sulla somma di euro 70.000,00 derivata a dalla vendita del box auto, sino alla Controparte_1 concorrenza di euro 200.000,00 - che la ricorrente negli scritti conclusionali ha chiesto confermare, mentre il resistente ha chiesto revocare, premettendo che alla cognizione prospettica del giudice cautelare si sostituisce, in questa sede, quella piena del giudice di merito, occorre evidenziare che l'inadempimento del
11 , allo stato, non risulta né provato e neanche allegato dalla ricorrente, CP_1 risultando invece circostanza pacifica tra le parti il puntuale adempimento del resistente al versamento dell'assegno di mantenimento a suo carico.
Pertanto, non può che procedersi alla revoca del sequestro.
Va poi rigettata la richiesta della ricorrente di condanna del resistente al pagamento del mutuo relativo alla casa familiare, non rientrando tale rapporto contrattuale nell'oggetto del presente giudizio.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito di questo giudizio, nonché di quello di reclamo innanzi alla Corte di Appello del Tribunale di Napoli, in cui la ricorrente è risultata soccombente e infine della natura e dell'esito del giudizio cautelare, in cui il resistente è risultato soccombente, si ritiene vi siano i presupposti per applicare il criterio della soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n. Atto n. 24, p.I, s. sez.Q Atti Matrimonio anno 2016);
b) rigetta la domanda di addebito;
c) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
d) disciplina i tempi di permanenza della minore presso il padre come in parte motiva riportato;
e) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 versando entro il giorno 5 di ciascun mese a l'importo di Euro Parte_1
1.000,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo richiamato in parte motiva ed oltre rivalutazione ISTAT come in parte motiva;
f) revoca il sequestro disposto in corso di causa;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
12 h) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1263 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Laura Cervone, presso il cui studio in Napoli alla
Via Lomonaco n.3, è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] – C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgio
RL e IA PR e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 256 in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 25/01/2023
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la pronuncia della separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2022 deduceva che Parte_1 aveva contratto matrimonio con in Napoli il 18.05.2016; che dalla Controparte_1 predetta unione era nata la figlia il 20.11.2010; che il all'attualità Per_1 CP_1 era socio unico della Ditta DGM srl con un fatturato di oltre 950.000,00 con quattro dipendenti tra cui la figlia, avuta dal primo matrimonio;
che la società Per_2 aveva sede nell'immobile in comproprietà con lei in forza di un contratto di locazione per €1800,00 di poi divenuti 1300,00 mensili;
che ella era dipendente part time (dal 2011) della UBI Banca spa oggi Bper, con l'incarico di gestione della clientela, con uno stipendio mensile di €1500,00 circa, non aveva alcun immobile di proprietà al di fuori di quello cointestato con il marito;
che improvvisamente il coniuge aveva iniziato a mostrarsi sempre più critico e polemico fino ad assumere comportamenti aggressivi nei suoi confronti;
che ella aveva cercato di salvare l'unione anche recandosi presso un terapista familiare, senza però ottenere nessun risultato;
che in data 28.10.2021 il coniuge, dopo un viaggio di lavoro non faceva più rientro, a casa, trasferendosi in un altro immobile preso in locazione vicino alla casa coniugale;
che da quel momento in poi smetteva di provvedere ai bisogni della famiglia, che prima di allora aveva vissuto nella piena agiatezza.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Napoli di: 1) pronunziare la separazione giudiziale con addebito al coniuge;
2) affidare congiuntamente la figlia minore stabilendo presso di se la residenza privilegiata oltre a determinare le Per_1 modalità e tempi di frequentazione dell'altro genitore;
3) assegnare ad ella la casa familiare sita in Napoli al Viale Michelangelo da Caravaggio n. 70/B unitamente alle pertinenze e con quanto ivi contenuto;
4) disporre un assegno mensile a carico del convenuto e in favore della ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia di €1500,00 mensili con adeguamento Istat;
5) determinare un assegno Per_1 mensile a carico del convenuto per il mantenimento della moglie in non meno di
€500,00 con adeguamento Istat, 6) porre il 100% delle spese riguardanti la figlia così come determinate nel Protocollo del Tribunale di Napoli a carico del padre;
7) disporre la corresponsione, per intero, del mutuo gravante sull'abitazione familiare a carico del , ad integrazione dell'assegno di mantenimento. CP_1
2 Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla separazione, Controparte_1 ma contestava tutto quanto riportato in ricorso. In particolare deduceva che dopo i primi anni di matrimonio, trascorsi in modo sereno, erano subentrati periodi sempre più difficili e conflittuali dovuti sia alle continue richieste economiche – alle quali avevano fatto seguito l'acquisto di due immobili, di cui uno adibito a casa familiare e l'altro destinato ad ufficio della ditta ( DGM OPTIC S.R.L) di cui egli era socio- sia al sentimento di gelosia che la ricorrente provava nei confronti dei figli nati dal suo precedente matrimonio;
che a partire dal 2018, a seguito dell'assunzione della figlia nata dal precedente matrimonio, presso la ditta di cui egli era titolare, Per_2 la situazione era peggiorata in quanto la moglie aveva manifestato comportamenti ostativi alla frequentazione dei figli;
che in considerazione di comportamenti aggressivi e violenti, dovuti alla forte gelosia, egli aveva anche tentato di salvare il matrimonio rinvolgendosi ad una terapeuta nel maggio 2021.
Tutto ciò premesso il resistente chiedeva: rigettare la domanda di addebito della separazione, determinare tempi e modalità di frequentazione con la figlia , Per_1 ordinare la restituzione dei beni di sua proprietà ancora presenti nella casa coniugale e non consegnati dalla coniuge;
rigettare la domanda della ricorrente volta a conseguire un assegno di mantenimento per sè; determinare in euro 500,00
l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore oltre al del 50 % delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, celebrata in data 30/03/2022, il Presidente, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, emetteva i seguenti provvedimenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) assegna la casa coniugale, sita in Napoli, via Michelangelo da Caravaggio, n.
70, alla ricorrente;
3) dispone che la figlia minore della coppia, , sia affidata Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, pur conservando la residenza presso la madre;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia almeno per due pomeriggi a settimana (che si indicano nel martedì e giovedì, salvo diversi accordi tra i coniugi e con la minore, anche in relazione alle rispettive esigenze lavorative
e di studio) dalle ore 17,30 alle ore 20,30, ed a fine settimana alternati dalle ore
17,30 del venerdì alle ore 20,30 della domenica, con pernottamento;
3 5) durante il periodo estivo (luglio – agosto), il padre potrà tenere con sé la figlia minore per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il
31 maggio, ed altrettanto potrà fare la madre;
6) nel periodo natalizio, la minore trascorrerà, salvo diverse intese, ad anni alterni con ciascun genitore o il 24 o il 25 dicembre;
e così pure o il 31 dicembre o il giorno
1 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni o l'intera giornata di Pasqua o
l'intera giornata di pasquetta;
7) la minore trascorrerà con padre e madre rispettivamente le feste del papà e della mamma, ed i giorni dei rispettivi compleanni dei genitori;
mentre i giorni del proprio compleanno li trascorrerà, possibilmente, con entrambi o, in mancanza di accordo, ad anni alterni con l'uno o con l'altra;
8) pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese alla moglie, , un assegno di € 500,00, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento della figlia minorenne, nonché l'obbligo di partecipare nella misura del 50 % alle spese straordinarie per la figlia come sopra indicate.
Il provvedimento, conteneva, in parte motiva la precisazione che : “La residenza privilegiata della minore va posta presso la madre, con Persona_3 conseguente assegnazione alla della casa coniugale (con esclusione, però, Pt_1 del box auto, come da richiesta del resistente;
diverso è invece il discorso relativo alla cantina, che appare più strettamente funzionale al godimento della abitazione).
Il suddetto provvedimento veniva reclamato dalla parte ricorrente contestando:
l'esclusione del garage dalla assegnazione della abitazione familiare, l'esiguità dell'assegno posto a carico del per il mantenimento della figlia ed CP_1 Per_1 il mancato riconoscimento del mantenimento a favore della ricorrente.
Con decreto del 24.11.2023 la Corte di Appello del Tribunale di Napoli rigettava il suddetto reclamo e dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di assegnazione del box, essendo nelle more trasferito a terzi.
Inoltre, a seguito di richiesta di sequestro conservativo ex 671 cpc, da parte della ricorrente, il G.I dapprima concedeva il sequestro sul garage e sulla abitazione familiare, poi successivamente, essendo emerso che il aveva proceduto CP_1 alla vendita del suddetto garage, in data 26.10.2022, provvedeva in questi termini: revoca il sequestro conservativo sul box auto pertinenziale all'appartamento casa coniugale box identificato alla sez CHI foglio 9 part 559 sub 2 via Michelangelo
4 da Caravaggio n. 70B piano T int 2 scala E;
2. conferma il sequestro conservativo già disposto sull'immobile di proprietà di , sito in Napoli via Controparte_1
Michelangelo da Caravaggio n. 70B piano 5 int 13 scala E (identificato alla sez.
CHI foglio 9 part 559 subalterno 23). autorizza altresì Parte_1 ad eseguire il sequestro conservativo sulla somma di denaro ovvero sul credito di euro 70.000 derivante a dalla vendita del box auto di cui al punto Controparte_1
(1 4. specifica che il sequestro conservativo sui beni sopra indicati è autorizzato sino alla concorrenza di euro 200.000, 00. 5. Spese con la sentenza.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazioni delle conclusioni. All'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente rinunciava alla domanda volta a conseguire un assegno per il proprio mantenimento. Assegnati i termini ex art 190
c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM, la causa era riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
5 In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie deve evidenziarsi che la richiesta di addebito promossa dalla ricorrente si fonda sull'abbandono della casa coniugale da parte del coniuge, avvenuto in data 28/10/2021.
E' indiscusso che l'allontanamento dalla casa familiare costituisca violazione del dovere di coabitazione, di per sé idoneo a giustificare l'addebito della separazione personale, tranne nell'ipotesi in cui non risulti provato che l'allontanamento è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
Orbene sul punto va premesso che il Collegio condivide e fa proprie le motivazione espresse dal G.I. nell'ordinanza istruttoria in cui le richieste di prove orali sono state rigettate, vertendo la prova testimoniale articolata dalla ricorrente su circostanze assolutamente generiche ( “i) vero è che la famiglia ha condotto Persona_4 vita più o meno serena ma, all'inizio 2021 iniziò iniziato a mostrare segni di insofferenza verso la moglie e verso la vita familiare mostrandosi sempre più critico e polemico nei confronti della moglie, addivenendo a scenate per qualsiasi
6 motivo ad esempio per come era stato preparato il pranzo, su come erano sistemati
i suoi vestiti o per come veniva gestita la figlia;
l) vero è che nello stesso periodo iniziò a non voler frequentare la famiglia della moglie in particolare la sorella gemella, che all'epoca lavorava per lui, dicendo che non sopportava né lei né il marito e ogni qualvolta si faceva qualche uscita o vacanza insieme la moglie doveva iniziare a convincere il marito molti giorni prima. m) vero è che il clima in famiglia è diventato sempre più intollerabile e in più di una occasione il sig.
ha riferito alla moglie che i suoi figli, e , non CP_1 CP_2 Per_2
Per_ gradivano la sua presenza e neanche quella di tanto che la figlia , pur Per_2 lavorando nell'ufficio con il padre, non saliva mai a casa neppure per incontrare la sorellina piccola;
n) vero è che ogni qual volte la moglie invitava il marito a cessare tali comportamenti egli prendeva a deriderla dicendo “tu non vali niente, potevi fare solo l'impiegatuccia di banca non hai mai fatto niente nella vita e fai la signora solo grazie a me” spesso accompagnando tali frasi con epiteti irripetibili, dicendole che si era scocciato di lei e che le avrebbe tolto tutto, la casa, la macchina, i vantaggi derivanti dalla sua posizione economica con espressioni del Per_ tipo “ti levo tutto, anche , e ti faccio andare a dormire sotto i ponti”; o) vero
è che le discussioni in famiglia per tali motivi erano frequenti nell'ultimo periodo tant'è che i coniugi decisero di comune accordo nel giugno 2021 di recarsi presso una terapista familiare ma il , dopo qualche mese, ossia nel settembre CP_1
2021, decise di interrompere la terapia ritenendo che fosse inutile proseguire perché il clima si era disteso nuovamente”).
Ciò premesso, deve osservarsi che il , non ha contestato di non aver fatto CP_1 più rientro nella casa coniugale a partire dal 28/10/2021, ma ha dedotto che nel corso del tempo, a causa di incompatibilità caratteriali e della forte gelosia della moglie in relazione ai rapporti che egli aveva con i figli nati dal precedente matrimonio, la convivenza era divenuta intollerabile, fino al 2018 allorquando l'assunzione presso la DGM Optic srl della sua prima figlia veniva vissuta Per_2 dalla come un tradimento del padre verso la figlia , facendo venire alla Pt_1 Per_1 luce tutta l'acredine e l'astio che la moglie negli anni aveva cercato di nascondere verso i figli e nati dal suo precedete matrimonio, al punto da Per_2 CP_2 spingerlo a rivolgersi nel maggio del 2021 ad un terapeuta per cercare di salvare il matrimonio.
7 Del resto la stessa ricorrente, dopo aver dedotto genericamente nel ricorso introduttivo che il all'improvviso aveva iniziato a mostrarsi sempre più CP_1 critico e polemico nei suoi confronti, ha rappresentato che nel giugno 2021 le parti si erano rivolte ad un terapista familiare, ma dopo pochi mesi, ossia già nel mese di settembre 2021, il signor comunicò che non intendeva proseguire CP_1 ritenendolo del tutto inutile (pag 4 del ricorso) e che il resistente il 28/10/2021, al rientro da un breve viaggio di lavoro a Roma non aveva fatto rientro a casa comunicando alla moglie e soprattutto alla figlia che aveva deciso di volersi separare.
Dunque già sulla base delle stesse allegazioni della ricorrente emerge che l'allontanamento del marito dalla casa coniugale è intervenuto in un momento in cui era già maturata una situazione di crisi profonda dell'unione coniugale.
Ed invero la scelta dei coniugi di rivolgersi ad un terapeuta è già indicativa della situazione di crisi in atto, crisi che il resistente già nel settembre 2021 riteneva essere irreversibile, condividendo tale sua valutazione con la ricorrente, come dalla stessa dedotto nel ricorso introduttivo.
Come evidenziato dalla Suprema Corte: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.” (Cass.
N. 11032/2024)
Nel caso di specie, sulla base delle stesse allegazioni delle parti, deve escludersi che l'allontanamento dalla casa familiare da parte del abbia assunto efficacia CP_1 causale nella determinazione della crisi coniugale, essendo intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già determinato ed in conseguenza della stessa. I
n mancanza di prova della ascrivibilità alla condotta del del fallimento CP_1 dell'unione, la domanda di addebito va rigettata e la separazione personale va dichiarata ai sensi dell'art 151 comma 1 c.c..
Passando alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , nata il [...], non sussistono motivi per derogare al regime Per_1 preferenziale dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la
8 madre, come, del resto, chiesto da entrambe le parti, a cui, conseguentemente, va assegnata la casa famigliare.
La minore resterà con il padre, così come già stabilito con provvedimento presidenziale, almeno per due pomeriggi a settimana (che si indicano nel martedì e giovedì, salvo diversi accordi tra i coniugi e con la minore, anche in relazione alle rispettive esigenze lavorative e di studio) dalle ore 17,30 alle ore 20,30, ed a fine settimana alternati dalle ore 17,30 del venerdì alle ore 20,30 della domenica, con pernottamento;
durante il periodo estivo (luglio – agosto), il padre potrà tenere con sé la figlia minore per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio, ed altrettanto potrà fare la madre;
nel periodo natalizio, la minore trascorrerà, salvo diverse intese, ad anni alterni con ciascun genitore o il 24
o il 25 dicembre;
e così pure o il 31 dicembre o il giorno 1 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni o l'intera giornata di Pasqua o l'intera giornata di pasquetta;
la minore trascorrerà con padre e madre rispettivamente le feste del papà
e della mamma, ed i giorni dei rispettivi compleanni dei genitori;
mentre i giorni del proprio compleanno li trascorrerà, possibilmente, con entrambi o, in mancanza di accordo, ad anni alterni con l'uno o con l'altra.
In ordine al contributo nel mantenimento della minore, occorre considerare che, secondo il costante orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n.
16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”; in altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del
16.09.2020).
9 Sulla base dei principi esposti, in ordine al tenore di vita goduto dalla minore durante la convivenza con entrambi i genitori, va esaminata la documentazione prodotta in atti, tenendo conto, altresì, delle dichiarazioni rese dai coniugi in corso di causa e delle allegazioni contenute negli scritti difensivi.
Occorre quindi considerare da un lato che la ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dal 2004 presso la BPER, con contratto part-time dal 2011, percepisce uno stipendio di circa 1900,00 euro, oltre ad un premio produttività, suddiviso nelle diverse mensilità; che la medesima nel 2020 ha alienato un immobile di sua proprietà (in via Brigata Bologna) per un corrispettivo di
128.000,00 euro ( di cui 41.000 euro sono stati destinati all'estinzione del mutuo gravante sullo stesso) e ha ricevuto dal padre un terzo dei proventi della vendita da parte del medesimo dell'attività di tabaccheria;
dall'altro che il resistente era socio unico della DGM srl, di cui oggi risulta dipendente con uno stipendio di circa
4.000,00, avendone ceduto le quote alla figlia nella pendenza del giudizio. Per_2
Il medesimo, inoltre, in costanza di matrimonio con la ricorrente, allorquando era anche gravato del mantenimento dei due figli nati dal precedente matrimonio, ha acquistato la casa familiare (sito in Napoli alla via Michelangelo da Caravaggio-
Parco Millefiori), contraendo per una parte dell'importo un mutuo con rata di circa
2.100,00 euro, e successivamente un altro immobile, cointestandolo anche alla ricorrente, nel medesimo parco in cui si trova la casa famigliare con un secondo mutuo con rate mensili di €1.800,00.
Alla luce di tali elementi, certamente è emerso che in costanza di matrimonio il nucleo familiare godeva di buone disponibilità economiche, aveva a disposizione numerosi conti correnti, conti deposito, piani di accumulo e polizze (conto corrente presso Banca Popolare di Novara – Banco BPM, deposito titoli presso BPM, conto corrente Banca Popolare di Bari intestato con la moglie, poi chiuso, sul quale confluiva il canone di locazione della DGM e il mutuo, n. 1 deposito titoli presso la
BCC, n. 3 piani di accumulo per i propri figliuoli con premio annuo per CP_3 ciascuno di €1.200,00, n. 1 polizza vita sempre con n. 5058004 beneficiaria CP_3 la moglie, con un premio annuo di 1045,00 euro stipulata il 28.5.2014, n. 1 polizza vita a garanzia del mutuo con la Banca Popolare di Bari), ha sempre usufruito di diversi beni mobili registrati, macchine, scooter, la figlia ha sempre svolto attività sportiva.
10 In corso di causa l'immobile in comproprietà è stato alienato per un corrispettivo di
€ 340.000,00 ed il ricavato, al netto del rimborso del mutuo ancora residuo è stato diviso tra i coniugi. Inoltre, sempre nelle more di questo giudizio, il resistente ha venduto il box auto pertinenziale incassando 70.000,00; ha venduto al prezzo di euro 170.000,00 un immobile, sito in Napoli in Via Andrea Doria n. 40, ereditato congiuntamente al fratello, ha volontariamente smesso di pagare il mutuo della abitazione familiare di €2.200,00 circa al mese, circostanza questa non contestata.
Ai fini della valutazione in esame deve poi considerarsi che il resistente è gravato dei costi dell'appartamento in cui è andato a vivere, il cui canone di locazione ammonta ad € 1.200,00, nonché del mantenimento del figlio pari ad CP_2 euro 650,00 mensili, mentre dal 2019 la figlia è divenuta economicamente Per_2 autosufficiente.
Ciò posto, la ricorrente in ricorso aveva chiesto determinare in euro 1.500,00
l'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia mettere negli iscritti conclusionali ha quantificato tale importo in euro 2.000,00. Il resistente, dal suo canto, ha chiesto di confermare il provvedimento presidenziale.
Tenuto conto del tenore di vita della minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, come presumibile sulla base di tutti gli elementi sopra riportati, dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, della valenza dei compiti di cura e assistenza, della valenza economica dell'assegnazione della casa famigliare alla ricorrente, si ritiene congruo porre a carico del , oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale
e COA del 7/03/2018, un assegno di € 1.000,00 da versare alla entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese. Tale importo va rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT a decorrere da novembre 2026.
Per quanto concerne il sequestro disposto in corso di causa ai sensi dell'art. 671
c.p.c. – sequestro autorizzato sull'immobile di proprietà del resistente sito in Napoli alla via Michelangelo da Caravaggio numero 70 B piano 5 int 13 scala E
(identificato alla sez. CHI foglio 9 part 559 subalterno 23) nonché sulla somma di euro 70.000,00 derivata a dalla vendita del box auto, sino alla Controparte_1 concorrenza di euro 200.000,00 - che la ricorrente negli scritti conclusionali ha chiesto confermare, mentre il resistente ha chiesto revocare, premettendo che alla cognizione prospettica del giudice cautelare si sostituisce, in questa sede, quella piena del giudice di merito, occorre evidenziare che l'inadempimento del
11 , allo stato, non risulta né provato e neanche allegato dalla ricorrente, CP_1 risultando invece circostanza pacifica tra le parti il puntuale adempimento del resistente al versamento dell'assegno di mantenimento a suo carico.
Pertanto, non può che procedersi alla revoca del sequestro.
Va poi rigettata la richiesta della ricorrente di condanna del resistente al pagamento del mutuo relativo alla casa familiare, non rientrando tale rapporto contrattuale nell'oggetto del presente giudizio.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito di questo giudizio, nonché di quello di reclamo innanzi alla Corte di Appello del Tribunale di Napoli, in cui la ricorrente è risultata soccombente e infine della natura e dell'esito del giudizio cautelare, in cui il resistente è risultato soccombente, si ritiene vi siano i presupposti per applicare il criterio della soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n. Atto n. 24, p.I, s. sez.Q Atti Matrimonio anno 2016);
b) rigetta la domanda di addebito;
c) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
d) disciplina i tempi di permanenza della minore presso il padre come in parte motiva riportato;
e) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 versando entro il giorno 5 di ciascun mese a l'importo di Euro Parte_1
1.000,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo richiamato in parte motiva ed oltre rivalutazione ISTAT come in parte motiva;
f) revoca il sequestro disposto in corso di causa;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
12 h) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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