Art. 13. Onere finanziario
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1968, rispettivamente a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1701 (per lire 160 milioni) e n. 1111 (per lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario medesimo ed ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1968, rispettivamente a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1701 (per lire 160 milioni) e n. 1111 (per lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario medesimo ed ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.