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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16592/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 426 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11 ottobre 2024 a Roma Capitale, la società Società_1 srl impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 426, notificatole in data 15 luglio 2024, per insufficiente pagamento della TASI dell'anno di imposta 2019, in relazione ai sette immobili (di seguito elencati) posseduti da essa ricorrente:
1) ind. 1;
2) ind. 2;
3) ind. 3;
4) ind. 4;
5) ind. 5
6) ind. 6;
7) ind. 7.
Segnatamente, con detto avviso di accertamento, Roma Capitale aveva rilevato che a fronte delle somme complessivamente richieste a titolo di TASI 2019 per un importo di euro 2.562,86, la società Società_1 srl aveva versato la minore somme di euro 568,00, con un tributo residuo dovuto e non corrisposto di euro 1.994,96 cui si aggiungevano sanzioni nella misura del 30%, pari ad euro 598,46 e gli interessi nella misura di euro
152,80.
Ciò premesso, la ricorrente contestava la fondatezza del presupposto impositivo riguardante gli immobili accertati, ubicati in indirizzoi, nonché la insanabile contraddizione tra le risultanze catastali e la situazione urbanistica di riferimento di detti immobili per la loro erronea classificazione come capannoni
(cat. D) anziché negozi (cat. C) e ciò per il mancato rilascio di concessione in sanatoria da parte di Roma
Capitale, con ogni conseguenza sulla misura delle rendite ritraibili dai beni de quibus;
la Società_1 srl invocava, inoltre, la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 6, comma 2 del d.lgs. n.472/1997 e la conseguente non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla normativa di riferimento da applicare nella fattispecie e lamentava, inoltre, l'omessa applicazione del criterio della continuazione e del cumulo giuridico alle sanzioni amministrative comminate dall'ente impositore.
Tanto detto, la ricorrente chiedeva, in via principale, l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento e, in subordine, il riconoscimento della causa di non punibilità e di non applicabilità delle sanzioni, ovvero l'applicazione del criterio della continuazione alle sanzioni eventualmente irrogate, il tutto con vittoria di spese.
Roma Capitale si costituiva in data 14 agosto 2025, allegando sentenze favorevoli in tema di IMU e TASI per precedenti annualità e sollecitando il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria del 4 novembre 2025 la società ricorrente documentava il fatto che l'Agenzia del
Territorio, nelle more del giudizio, in sede di autotutela, avesse variato, con effetto retroattivo, il classamento e (al ribasso) la rendita catastale degli immobili di Indirizzo_1 con conseguente riduzione della TASI richiesta alla Società_1 srl per l'esercizio di imposta 2019; per l'effetto, ferme restando le conclusioni e le richieste formulate nell'atto introduttivo, la società ricorrente chiedeva che Roma Capitale provvedesse all'emissione di un nuovo avviso di accertamento che recepisse la nuove rendite catastali come riviste dall'Agenzia del Territorio.
All'esito dell'udienza del 19 dicembre 2025 – in cui entrambe le parti concordavano sulla necessità dell'emissione di un nuovo avviso di accertamento,da parte dell'ente impositore, che tenesse conto delle rendite catastali aggiornate e ridotte, come determinate dall'Agenzia del Territorio – la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini sotto esposti.
Roma Capitale, a verbale d'udienza del 19.12.2025, ha, infatti, preso atto che l'Agenzia del Territorio ha ridotto, con effetto retroattivo, la rendita catastale degli immobili di cui trattasi , soggetti a TASI, per l'anno di imposta 2019.
Per l'effetto, l'Amministrazione capitolina si è riservata di emettere un nuovo accertamento esecutivo sulla base della diversa rendita catastale accertata, con conseguente ricalcolo del quantum complessivamente richiesto e dovuto dalla contribuente Società_1 srl per la causale di cui si discute.
L'atto impugnato deve, quindi, essere annullato, ferma restando la necessità di una nuova rideterminazione della TASI e degli accessori dovuti dalla contribuente per l'esercizio di imposta 2019.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2) spese compensate.
Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16592/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 426 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11 ottobre 2024 a Roma Capitale, la società Società_1 srl impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 426, notificatole in data 15 luglio 2024, per insufficiente pagamento della TASI dell'anno di imposta 2019, in relazione ai sette immobili (di seguito elencati) posseduti da essa ricorrente:
1) ind. 1;
2) ind. 2;
3) ind. 3;
4) ind. 4;
5) ind. 5
6) ind. 6;
7) ind. 7.
Segnatamente, con detto avviso di accertamento, Roma Capitale aveva rilevato che a fronte delle somme complessivamente richieste a titolo di TASI 2019 per un importo di euro 2.562,86, la società Società_1 srl aveva versato la minore somme di euro 568,00, con un tributo residuo dovuto e non corrisposto di euro 1.994,96 cui si aggiungevano sanzioni nella misura del 30%, pari ad euro 598,46 e gli interessi nella misura di euro
152,80.
Ciò premesso, la ricorrente contestava la fondatezza del presupposto impositivo riguardante gli immobili accertati, ubicati in indirizzoi, nonché la insanabile contraddizione tra le risultanze catastali e la situazione urbanistica di riferimento di detti immobili per la loro erronea classificazione come capannoni
(cat. D) anziché negozi (cat. C) e ciò per il mancato rilascio di concessione in sanatoria da parte di Roma
Capitale, con ogni conseguenza sulla misura delle rendite ritraibili dai beni de quibus;
la Società_1 srl invocava, inoltre, la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 6, comma 2 del d.lgs. n.472/1997 e la conseguente non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla normativa di riferimento da applicare nella fattispecie e lamentava, inoltre, l'omessa applicazione del criterio della continuazione e del cumulo giuridico alle sanzioni amministrative comminate dall'ente impositore.
Tanto detto, la ricorrente chiedeva, in via principale, l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento e, in subordine, il riconoscimento della causa di non punibilità e di non applicabilità delle sanzioni, ovvero l'applicazione del criterio della continuazione alle sanzioni eventualmente irrogate, il tutto con vittoria di spese.
Roma Capitale si costituiva in data 14 agosto 2025, allegando sentenze favorevoli in tema di IMU e TASI per precedenti annualità e sollecitando il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria del 4 novembre 2025 la società ricorrente documentava il fatto che l'Agenzia del
Territorio, nelle more del giudizio, in sede di autotutela, avesse variato, con effetto retroattivo, il classamento e (al ribasso) la rendita catastale degli immobili di Indirizzo_1 con conseguente riduzione della TASI richiesta alla Società_1 srl per l'esercizio di imposta 2019; per l'effetto, ferme restando le conclusioni e le richieste formulate nell'atto introduttivo, la società ricorrente chiedeva che Roma Capitale provvedesse all'emissione di un nuovo avviso di accertamento che recepisse la nuove rendite catastali come riviste dall'Agenzia del Territorio.
All'esito dell'udienza del 19 dicembre 2025 – in cui entrambe le parti concordavano sulla necessità dell'emissione di un nuovo avviso di accertamento,da parte dell'ente impositore, che tenesse conto delle rendite catastali aggiornate e ridotte, come determinate dall'Agenzia del Territorio – la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini sotto esposti.
Roma Capitale, a verbale d'udienza del 19.12.2025, ha, infatti, preso atto che l'Agenzia del Territorio ha ridotto, con effetto retroattivo, la rendita catastale degli immobili di cui trattasi , soggetti a TASI, per l'anno di imposta 2019.
Per l'effetto, l'Amministrazione capitolina si è riservata di emettere un nuovo accertamento esecutivo sulla base della diversa rendita catastale accertata, con conseguente ricalcolo del quantum complessivamente richiesto e dovuto dalla contribuente Società_1 srl per la causale di cui si discute.
L'atto impugnato deve, quindi, essere annullato, ferma restando la necessità di una nuova rideterminazione della TASI e degli accessori dovuti dalla contribuente per l'esercizio di imposta 2019.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2) spese compensate.
Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei