Articolo 4 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 aprile 1943
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Versione
25 giugno 1981
Art. 4.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Possono anche essere iscritti, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle Associazioni sindacali interessate, i rappresentati dalle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma.
((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 19 giugno 1981, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1981 n. 172), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 , nella parte in cui limita alle categorie di lavoratori ivi indicate l'iscrizione obbligatoria all'ente".
Entrata in vigore il 25 giugno 1981
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