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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 34329 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall'Avv. Luca Maraglino – ricorrente Parte_1
E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Cristiana Giordano – convenuto
Oggetto: indebito assistenziale.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara irripetibile l'indebito contestato al ricorrente con lettere del 25/1/2021 e del 16/8/24; b) condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 24/9/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1
l' chiedendo dichiararsi inesistente e/o irripetibile l'indebito di €. 11.496,93 CP_1 contestatogli, con richiesta di ripetizione, con lettera del 16/8/2024, quale erogatogli dal gennaio 2019 al febbraio 2021 sulla pensione di invalidità civile ex art. 12, legge n.118/71 e s.m.; per non spettanza di maggiorazione sociale.
A fondamento della domanda deduceva (in sintesi): a) buona fede/legittimo affidamento. L'indebito scaturiva da redditi regolarmente e tempestivamente denunciati al fisco che l' aveva l'onere di conoscere. CP_1
Peraltro egli stesso aveva comunicato all' il 10/2/21 di non aver più diritto CP_1 alla maggiorazione sociale perché, essendosi ricollocato al lavoro, superava ormai il relativo limite di reddito;
e prima della contestata richiesta non aveva ricevuto alcuna comunicazione. Resisteva l' chiedendo respingersi l'avversa domanda perché (in sintesi): il CP_1 superamento del limite reddituale era stato rilevato con calcolo automatizzato il
25/1/21 sulla base dei redditi ostativi rilevati da CU degli anni 2018, 2019 e 2020; in ragione di ciò, il venir meno del requisito reddituale per la maggiorazione sociale era stato comunicato al ricorrente, con richiesta di ripetizione di indebito, già nel marzo del 2021; l'attore non aveva mai comunicato la propria condizione ~ 2 ~
reddituale e tanto bastava a legittimare la ripetizione;
non era comunque integrata la fattispecie esonerativa di cui agli artt. 52 della legge n.88/89 e 13 della legge n.412/91; il cui comma 2 richiedeva un dato reddituale completo;
occorreva tener conto della fisiologica sfasatura temporale;
quanto alla censura di inesistenza, spettava all'attore provare di aver diritto alla prestazione.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. La domanda attorea appare fondata e merita accoglimento.
2. La domanda di accertamento di insussistenza dell'indebito quale formulata nelle conclusioni non è retta da alcuna allegazione e deduzione concreta a supporto;
è contraddetta in ricorso dal fatto, peraltro documentato, che lo stesso ricorrente il 10/2/21 comunicò all' che dal 2020 superava il limite di CP_1 reddito per la pensione di invalidità civile avendo percepito reddito da lavoro per €. 19.000,00, somma superiore alla soglia di quell'anno (€. 16.982,89); è ulteriormente contraddetta dai Cud prodotti dall' dai quali risulta che CP_1
l'attore aveva ripreso a lavorare dal dicembre 2017, percependo sin dal 2018 pari reddito da lavoro ostativo. D'altronde spettava all'attore provare di aver diritto alla prestazione dal gennaio 2019 al febbraio 2021 (Cass SU n.
18046/2010; Cass. 2739/2016).
3. La censura di irripetibilità appare invece fondata.
4. L'art. 52 della legge n. 88/89 e l'art. 13 della legge n.412/91 sono posti espressamente per l'indebito previdenziale e quindi non s'applicano direttamente all'indebito assistenziale (Cass. 13223/2020).
5. In materia di indebito assistenziale vige comunque, in difetto di diversa specifica previsione, e comunque nei casi in cui l'indebito si verifica per motivi di reddito, il principio di settore per alcuni versi analogo secondo il quale l'indebito opera dal momento in cui viene accertato dall' , e non CP_1 retroattivamente, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020, 31372/2019, 28771/2018); dolo che va allegato e provato dall' (Cass. CP_1
28871/2018); ovvero l'indebito sia addebitabile all'assistito che versi in condizione tale da non poter vantare sulla percezione alcun legittimo affidamento (Cass. 28771/2018, 26036/2019, 13915/2021, 24133/2021,
24617/2022).
6. Il legittimo affidamento viene escluso se l'assistito omette di assolvere ad obblighi di comunicazione reddituale.
7. Tuttavia nel caso di specie i redditi ostativi risultano sempre regolarmente denunciati al Fisco. L' stesso ha prodotto stralcio del CUD del reddito da CP_1 lavoro del 2018 dal quale già risulta il reddito ostativo. L' non documenta CP_1 Pers né deduce quando tale sia stato presentato all'Agenzia delle Entrate. In mancanza, deve presumersi che sia stato presentato all'Agenzia delle Entrate , com'era prescritto, nel marzo 2019.
8. L'art. 42 del d.l. n.269/2003 conv. in legge n. 326/2003 consente da allora all' di verificare i redditi dichiarati all'anagrafe tributaria e quindi di CP_1 effettuare i necessari controlli. ~ 3 ~
9. Ancora più chiaramente, l'art. 15 del d.l. n.78/2009 conv. in legge n. 102/2009 prevede che dal 1/1/2010 l'Amministrazione finanziaria deve fornire a richiesta dell' ogni informazione rilevante per il riconoscimento e la liquidazione CP_1 delle prestazioni, anche relativamente ai redditi dei coniugi.
10. L'art. 35, co.10 bis, del d.l. n. 207/2008,, conv. in legge n. 14/2009 c.m., prevede (in conseguenza della conoscibilità d'ufficio dei redditi dichiarati al fisco) che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare all' solo i dati reddituali non dichiarati al fisco. E deve apparire evidente CP_1 che secondo la lettera e lo spirito della disposizione, che ha chiaramente riguardo alla conoscibilità del dato da parte dell' conseguente alle sue CP_1 possibilità di accesso all'anagrafe tributaria, che il fatto che il dato sia dichiarato al fisco dall'assistito o dal datore suo sostituto d'imposta non fa alcuna differenza.
11. L'assunto secondo il quale tale disposizione dovrebbe condurre a ritenere che l'art. 13 della legge n.412/91 s'applica come tale all'indebito previdenziale appare privo di merito.
12. Tale disposizione può al più accreditare ulteriormente l'idea, comunque invalsa, che l'inadempimento di obblighi di comunicazione (obbligo che, giova ribadire, non esiste per i dati già noti al fisco) impedisca di riconoscere il legittimo affidamento, ma non pure determinare la conseguenza che l'art. 13 della legge 412 si applichi per intero, ed in particolare quanto al comma 1, nel senso che l'esonero scatti solo per errore imputabile all' su provvedimento CP_1 definitivo. Tanto più che, a ritenere applicabile l'art. 13 cit. la disposizione applicabile nella specie sarebbe semmai comunque quella speciale di cui al comma 2.
13. Di conseguenza, ove l'indebito si sia verificato per non avere l tenuto CP_1 conto di redditi da esso conosciuti o conoscibili secondo le predette regole, l'affidamento del beneficiario deve ritenersi legittimo e come tale tutelato (Cass. 13223/2020) a prescindere dall'assolvimento dell'obbligo di comunicazione periodica, riguardo ai redditi in questione peraltro nella specie inesistente.
14. Giusta la presunzione posta sopra al punto 7 della presente sentenza, l' CP_1 poteva conoscere il venir meno del requisito reddituale sin dal 2019.
15. Il giudicante è incline a ritenere che la regola posta dall'art. 13, co.2, della legge n.412/91, secondo la quale l' deve provvedere all'accertamento ed al CP_1 recupero degli indebiti per reddito entro l'anno successivo, seppure non direttamente applicabile all'assistenza, vada in qualche modo considerata nella migliore definizione della regola di settore da applicare in ambito assistenziale, dovendosi tenere conto, in linea di principio, del fisiologico ed inevitabile sfasamento temporale tra dato reddituale e conoscibilità dello stesso (Cort.
Cost. n.166/96), ed apparendo tale fattore meritevole di considerazione ai fini del necessario bilanciamento, sembrando inammissibile che per definizione il primo anno di indebito per motivi reddituali sia sempre irripetibile, ed in ~ 4 ~
definitiva tollerabile una ripetibilità retroattiva annuale anche alla luce dei princìpi posti da Corte Edu n. 4893 del 11 febbraio 2021 ( ). Pt_2
16. Pur tuttavia, nella specie, l'attore ha preso a lavorare nel dicembre 2017, il suo reddito ostativo per il 2018 era conoscibile dal marzo 2019, sicchè l' CP_1 avrebbe potuto e quindi dovuto verificarlo entro il 2019 e contestarlo, già riguardo al reddito del 2019, entro il 2020. Si è infatti insegnato, in modo condiviso dal giudicante, che l'art.13, co.2, della legge n.412/91 si interpreta nel senso che l' deve accertare i redditi entro l'anno civile in cui ha avuto CP_1 conoscibilità del reddito, e deve attivarsi per il recupero entro l'anno civile successivo (Cass. 3802/2019, 29689/2024).
17. Evidentemente del tutto tardiva la richiesta del settembre 2024, l ha CP_1 documentato di aver già emesso il 25/1/21 la stessa richiesta di ripetizione;
ed ha sostenuto di averla comunicata via Pec al ricorrente. La missiva risulta in realtà recapitata all'indirizzo “ il 21/2/21. Non v'è Email_1 evidenza né indizio neppure intrinseco che tale indirizzo sia riferibile al ricorrente, al quale la comunicazione del 2024 risulta fatta ad altro indirizzo (quello civico di casa). Tuttavia l'affermazione della difesa dell' di aver CP_1 comunicato la missiva nel 2021 al ricorrente e che questi l'abbia ricevuta non ha ricevuto una contestazione specifica, quale certo non è quella, di mero stile, e come tale irrilevante (Cass. 18985/15, 9439/2022) “contesta quanto ex adverso dedotto” resa dalla difesa attorea all'udienza del 20/1/25; tanto più che ad essa ha immediatamente fatto seguito una specifica contestazione di diritto inerente l'inapplicabilità dell'art.13.
18. Il giudicante ritiene pertanto di dover dare per incontroverso il ricevimento della missiva, da parte del ricorrente, nel febbraio 2021. Tale circostanza, secondo l'art.13, co.2, della legge n.412/91, potrebbe portare a sostenere la ripetibilità dell'indebito limitatamente al periodo che va dal gennaio 2020 al febbraio 2021, non essendo i redditi del 2020 conoscibili prima.
19. Tuttavia il giudicante ritiene di dover ribadire che l'art.13, co.2 cit., se può fungere da parametro orientativo limitativo del principio di irripetibilità retroattiva invalsi in ambito assistenziale, non per questo s'applica direttamente all'indebito assistenziale per ragioni di reddito, che è retto dal più generale principio di tutela del legittimo affidamento dell'assistito, riguardo a indebiti verificatisi per omesso tempestivo apprezzamento da parte dell' di CP_1 circostanze da esso conoscibili, solo nell'ambito delle quali può e deve, bensì, imporsi la necessità di tener conto dell'inevitabilità del cd. “sfasamento temporale” tra dato reddituale e conoscibilità dello stesso, ma a misura che esso abbia dato effettivamente causa all'indebito (che non sia invece concretamente riconducibile ad inerzia dell' nell'acquisizione di dati CP_1 conoscibili).
20. In tale ottica, pare al giudicante che, tenuto conto del fatto, ricavabile secondo un argomento logico “a fortiori” dello stesso art.35, co. 10 bis cit. (che prevede che in caso di mancata doverosa comunicazione di dati reddituali la prestazione va immediatamente sospesa, per essere poi revocata in via definitiva se ~ 5 ~
l'assistito intimato non provvede nei successivi 60 giorni, per il buon motivo che l'inadempimento impedisce il controllo) che a maggior ragione la concreta emersione in un anno di un reddito ostativo da lavoro fonda di per sè una ragionevole presunzione di persistenza dell'impedimento negli anni successivi, superabile solo mediante domanda di ricostituzione di prestazione sospesa per motivi reddituali, se merita tutela il legittimo affidamento di un assistito sulla debenza della prestazione erogatagli nel 2019 non contestatagli entro il 2020, in quanto già nel 2018 egli aveva reddito ostativo conoscibile nel 2019, egli merita la stessa tutela sulla debenza della prestazione che gli sia stata indebitamente erogata anche nel 2020, se l'indebito era conoscibile sulla base dello stesso evento (la ricollocazione del ricorrente al lavoro) del 2018, già noto all' nel 2019. In un caso come questo non è infatti possibile sostenere CP_1 utilmente che l'indebito sia stato determinato inevitabilmente, dal gennaio
2020, da sfasamento temporale riguardo alla conoscibilità del reddito del 2019, perchè esso era per quell'anno già presumibile sulla base del dato reddituale del 2018, noto nel 2019, e non contestato per tutto il 2020. Ed infatti la stessa difesa dell' adduce di aver riscontrato il superamento del limite di reddito CP_1 negli anni 2018, 2019 e 2020 in un'unica occasione, in modo inammissibilmente tardivo, nel febbraio 2021. Se anche esso non avesse mai avuto notizia del superamento del 2019 e del 2020, il dato del 2018 sarebbe bastato per imporre entro il 2020 la sospensione della prestazione “sine die” fino a ricostituzione reddituale. L'indebito deve quindi ritenersi interamente addebitabile alla mancata rilevazione da parte dell' sin dal 2019, ed alla CP_1 mancata contestazione entro il 2020, di un motivo impeditivo originario a effetti impeditivi relativamente permanenti, e come tale fonda un legittimo affidamento.
21. L'indebito va pertanto dichiarato interamente irripetibile.
22. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93
c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 34329 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall'Avv. Luca Maraglino – ricorrente Parte_1
E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Cristiana Giordano – convenuto
Oggetto: indebito assistenziale.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara irripetibile l'indebito contestato al ricorrente con lettere del 25/1/2021 e del 16/8/24; b) condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 24/9/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1
l' chiedendo dichiararsi inesistente e/o irripetibile l'indebito di €. 11.496,93 CP_1 contestatogli, con richiesta di ripetizione, con lettera del 16/8/2024, quale erogatogli dal gennaio 2019 al febbraio 2021 sulla pensione di invalidità civile ex art. 12, legge n.118/71 e s.m.; per non spettanza di maggiorazione sociale.
A fondamento della domanda deduceva (in sintesi): a) buona fede/legittimo affidamento. L'indebito scaturiva da redditi regolarmente e tempestivamente denunciati al fisco che l' aveva l'onere di conoscere. CP_1
Peraltro egli stesso aveva comunicato all' il 10/2/21 di non aver più diritto CP_1 alla maggiorazione sociale perché, essendosi ricollocato al lavoro, superava ormai il relativo limite di reddito;
e prima della contestata richiesta non aveva ricevuto alcuna comunicazione. Resisteva l' chiedendo respingersi l'avversa domanda perché (in sintesi): il CP_1 superamento del limite reddituale era stato rilevato con calcolo automatizzato il
25/1/21 sulla base dei redditi ostativi rilevati da CU degli anni 2018, 2019 e 2020; in ragione di ciò, il venir meno del requisito reddituale per la maggiorazione sociale era stato comunicato al ricorrente, con richiesta di ripetizione di indebito, già nel marzo del 2021; l'attore non aveva mai comunicato la propria condizione ~ 2 ~
reddituale e tanto bastava a legittimare la ripetizione;
non era comunque integrata la fattispecie esonerativa di cui agli artt. 52 della legge n.88/89 e 13 della legge n.412/91; il cui comma 2 richiedeva un dato reddituale completo;
occorreva tener conto della fisiologica sfasatura temporale;
quanto alla censura di inesistenza, spettava all'attore provare di aver diritto alla prestazione.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. La domanda attorea appare fondata e merita accoglimento.
2. La domanda di accertamento di insussistenza dell'indebito quale formulata nelle conclusioni non è retta da alcuna allegazione e deduzione concreta a supporto;
è contraddetta in ricorso dal fatto, peraltro documentato, che lo stesso ricorrente il 10/2/21 comunicò all' che dal 2020 superava il limite di CP_1 reddito per la pensione di invalidità civile avendo percepito reddito da lavoro per €. 19.000,00, somma superiore alla soglia di quell'anno (€. 16.982,89); è ulteriormente contraddetta dai Cud prodotti dall' dai quali risulta che CP_1
l'attore aveva ripreso a lavorare dal dicembre 2017, percependo sin dal 2018 pari reddito da lavoro ostativo. D'altronde spettava all'attore provare di aver diritto alla prestazione dal gennaio 2019 al febbraio 2021 (Cass SU n.
18046/2010; Cass. 2739/2016).
3. La censura di irripetibilità appare invece fondata.
4. L'art. 52 della legge n. 88/89 e l'art. 13 della legge n.412/91 sono posti espressamente per l'indebito previdenziale e quindi non s'applicano direttamente all'indebito assistenziale (Cass. 13223/2020).
5. In materia di indebito assistenziale vige comunque, in difetto di diversa specifica previsione, e comunque nei casi in cui l'indebito si verifica per motivi di reddito, il principio di settore per alcuni versi analogo secondo il quale l'indebito opera dal momento in cui viene accertato dall' , e non CP_1 retroattivamente, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020, 31372/2019, 28771/2018); dolo che va allegato e provato dall' (Cass. CP_1
28871/2018); ovvero l'indebito sia addebitabile all'assistito che versi in condizione tale da non poter vantare sulla percezione alcun legittimo affidamento (Cass. 28771/2018, 26036/2019, 13915/2021, 24133/2021,
24617/2022).
6. Il legittimo affidamento viene escluso se l'assistito omette di assolvere ad obblighi di comunicazione reddituale.
7. Tuttavia nel caso di specie i redditi ostativi risultano sempre regolarmente denunciati al Fisco. L' stesso ha prodotto stralcio del CUD del reddito da CP_1 lavoro del 2018 dal quale già risulta il reddito ostativo. L' non documenta CP_1 Pers né deduce quando tale sia stato presentato all'Agenzia delle Entrate. In mancanza, deve presumersi che sia stato presentato all'Agenzia delle Entrate , com'era prescritto, nel marzo 2019.
8. L'art. 42 del d.l. n.269/2003 conv. in legge n. 326/2003 consente da allora all' di verificare i redditi dichiarati all'anagrafe tributaria e quindi di CP_1 effettuare i necessari controlli. ~ 3 ~
9. Ancora più chiaramente, l'art. 15 del d.l. n.78/2009 conv. in legge n. 102/2009 prevede che dal 1/1/2010 l'Amministrazione finanziaria deve fornire a richiesta dell' ogni informazione rilevante per il riconoscimento e la liquidazione CP_1 delle prestazioni, anche relativamente ai redditi dei coniugi.
10. L'art. 35, co.10 bis, del d.l. n. 207/2008,, conv. in legge n. 14/2009 c.m., prevede (in conseguenza della conoscibilità d'ufficio dei redditi dichiarati al fisco) che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare all' solo i dati reddituali non dichiarati al fisco. E deve apparire evidente CP_1 che secondo la lettera e lo spirito della disposizione, che ha chiaramente riguardo alla conoscibilità del dato da parte dell' conseguente alle sue CP_1 possibilità di accesso all'anagrafe tributaria, che il fatto che il dato sia dichiarato al fisco dall'assistito o dal datore suo sostituto d'imposta non fa alcuna differenza.
11. L'assunto secondo il quale tale disposizione dovrebbe condurre a ritenere che l'art. 13 della legge n.412/91 s'applica come tale all'indebito previdenziale appare privo di merito.
12. Tale disposizione può al più accreditare ulteriormente l'idea, comunque invalsa, che l'inadempimento di obblighi di comunicazione (obbligo che, giova ribadire, non esiste per i dati già noti al fisco) impedisca di riconoscere il legittimo affidamento, ma non pure determinare la conseguenza che l'art. 13 della legge 412 si applichi per intero, ed in particolare quanto al comma 1, nel senso che l'esonero scatti solo per errore imputabile all' su provvedimento CP_1 definitivo. Tanto più che, a ritenere applicabile l'art. 13 cit. la disposizione applicabile nella specie sarebbe semmai comunque quella speciale di cui al comma 2.
13. Di conseguenza, ove l'indebito si sia verificato per non avere l tenuto CP_1 conto di redditi da esso conosciuti o conoscibili secondo le predette regole, l'affidamento del beneficiario deve ritenersi legittimo e come tale tutelato (Cass. 13223/2020) a prescindere dall'assolvimento dell'obbligo di comunicazione periodica, riguardo ai redditi in questione peraltro nella specie inesistente.
14. Giusta la presunzione posta sopra al punto 7 della presente sentenza, l' CP_1 poteva conoscere il venir meno del requisito reddituale sin dal 2019.
15. Il giudicante è incline a ritenere che la regola posta dall'art. 13, co.2, della legge n.412/91, secondo la quale l' deve provvedere all'accertamento ed al CP_1 recupero degli indebiti per reddito entro l'anno successivo, seppure non direttamente applicabile all'assistenza, vada in qualche modo considerata nella migliore definizione della regola di settore da applicare in ambito assistenziale, dovendosi tenere conto, in linea di principio, del fisiologico ed inevitabile sfasamento temporale tra dato reddituale e conoscibilità dello stesso (Cort.
Cost. n.166/96), ed apparendo tale fattore meritevole di considerazione ai fini del necessario bilanciamento, sembrando inammissibile che per definizione il primo anno di indebito per motivi reddituali sia sempre irripetibile, ed in ~ 4 ~
definitiva tollerabile una ripetibilità retroattiva annuale anche alla luce dei princìpi posti da Corte Edu n. 4893 del 11 febbraio 2021 ( ). Pt_2
16. Pur tuttavia, nella specie, l'attore ha preso a lavorare nel dicembre 2017, il suo reddito ostativo per il 2018 era conoscibile dal marzo 2019, sicchè l' CP_1 avrebbe potuto e quindi dovuto verificarlo entro il 2019 e contestarlo, già riguardo al reddito del 2019, entro il 2020. Si è infatti insegnato, in modo condiviso dal giudicante, che l'art.13, co.2, della legge n.412/91 si interpreta nel senso che l' deve accertare i redditi entro l'anno civile in cui ha avuto CP_1 conoscibilità del reddito, e deve attivarsi per il recupero entro l'anno civile successivo (Cass. 3802/2019, 29689/2024).
17. Evidentemente del tutto tardiva la richiesta del settembre 2024, l ha CP_1 documentato di aver già emesso il 25/1/21 la stessa richiesta di ripetizione;
ed ha sostenuto di averla comunicata via Pec al ricorrente. La missiva risulta in realtà recapitata all'indirizzo “ il 21/2/21. Non v'è Email_1 evidenza né indizio neppure intrinseco che tale indirizzo sia riferibile al ricorrente, al quale la comunicazione del 2024 risulta fatta ad altro indirizzo (quello civico di casa). Tuttavia l'affermazione della difesa dell' di aver CP_1 comunicato la missiva nel 2021 al ricorrente e che questi l'abbia ricevuta non ha ricevuto una contestazione specifica, quale certo non è quella, di mero stile, e come tale irrilevante (Cass. 18985/15, 9439/2022) “contesta quanto ex adverso dedotto” resa dalla difesa attorea all'udienza del 20/1/25; tanto più che ad essa ha immediatamente fatto seguito una specifica contestazione di diritto inerente l'inapplicabilità dell'art.13.
18. Il giudicante ritiene pertanto di dover dare per incontroverso il ricevimento della missiva, da parte del ricorrente, nel febbraio 2021. Tale circostanza, secondo l'art.13, co.2, della legge n.412/91, potrebbe portare a sostenere la ripetibilità dell'indebito limitatamente al periodo che va dal gennaio 2020 al febbraio 2021, non essendo i redditi del 2020 conoscibili prima.
19. Tuttavia il giudicante ritiene di dover ribadire che l'art.13, co.2 cit., se può fungere da parametro orientativo limitativo del principio di irripetibilità retroattiva invalsi in ambito assistenziale, non per questo s'applica direttamente all'indebito assistenziale per ragioni di reddito, che è retto dal più generale principio di tutela del legittimo affidamento dell'assistito, riguardo a indebiti verificatisi per omesso tempestivo apprezzamento da parte dell' di CP_1 circostanze da esso conoscibili, solo nell'ambito delle quali può e deve, bensì, imporsi la necessità di tener conto dell'inevitabilità del cd. “sfasamento temporale” tra dato reddituale e conoscibilità dello stesso, ma a misura che esso abbia dato effettivamente causa all'indebito (che non sia invece concretamente riconducibile ad inerzia dell' nell'acquisizione di dati CP_1 conoscibili).
20. In tale ottica, pare al giudicante che, tenuto conto del fatto, ricavabile secondo un argomento logico “a fortiori” dello stesso art.35, co. 10 bis cit. (che prevede che in caso di mancata doverosa comunicazione di dati reddituali la prestazione va immediatamente sospesa, per essere poi revocata in via definitiva se ~ 5 ~
l'assistito intimato non provvede nei successivi 60 giorni, per il buon motivo che l'inadempimento impedisce il controllo) che a maggior ragione la concreta emersione in un anno di un reddito ostativo da lavoro fonda di per sè una ragionevole presunzione di persistenza dell'impedimento negli anni successivi, superabile solo mediante domanda di ricostituzione di prestazione sospesa per motivi reddituali, se merita tutela il legittimo affidamento di un assistito sulla debenza della prestazione erogatagli nel 2019 non contestatagli entro il 2020, in quanto già nel 2018 egli aveva reddito ostativo conoscibile nel 2019, egli merita la stessa tutela sulla debenza della prestazione che gli sia stata indebitamente erogata anche nel 2020, se l'indebito era conoscibile sulla base dello stesso evento (la ricollocazione del ricorrente al lavoro) del 2018, già noto all' nel 2019. In un caso come questo non è infatti possibile sostenere CP_1 utilmente che l'indebito sia stato determinato inevitabilmente, dal gennaio
2020, da sfasamento temporale riguardo alla conoscibilità del reddito del 2019, perchè esso era per quell'anno già presumibile sulla base del dato reddituale del 2018, noto nel 2019, e non contestato per tutto il 2020. Ed infatti la stessa difesa dell' adduce di aver riscontrato il superamento del limite di reddito CP_1 negli anni 2018, 2019 e 2020 in un'unica occasione, in modo inammissibilmente tardivo, nel febbraio 2021. Se anche esso non avesse mai avuto notizia del superamento del 2019 e del 2020, il dato del 2018 sarebbe bastato per imporre entro il 2020 la sospensione della prestazione “sine die” fino a ricostituzione reddituale. L'indebito deve quindi ritenersi interamente addebitabile alla mancata rilevazione da parte dell' sin dal 2019, ed alla CP_1 mancata contestazione entro il 2020, di un motivo impeditivo originario a effetti impeditivi relativamente permanenti, e come tale fonda un legittimo affidamento.
21. L'indebito va pertanto dichiarato interamente irripetibile.
22. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93
c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)