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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/10/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1617/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025, esaminate le note scritte pervenute, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1617/2023 R.G., promossa da:
, nato Castrovillari (CS), il 03/01/1986, C.F. Parte_1
, C.F._1
, nata Castrovillari (CS), il 03/10/1974, C.F. Parte_2
, C.F._2 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marc Ciceri e Matteo Boneschi in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- Attori - CONTRO nata ZZ (Albania), il giorno 08/05/1973, C.F. CP_1
, C.F._3 residente in Golem - Kavajë (Tirana, Albania), Via Bulevardi a Controparte_2 Palmare n. 32, residente in Golem - Kavajë (Tirana, Albania), Via Bulevardi a Controparte_3
Palmare n. 32
- Convenuti non costituiti - E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._4
), rappresentato e difeso dall'Avv. in virtù di mandato in atti
[...] Parte_2 ed elettivamente domiciliati come in atti
- Intervenuto - NONCHÈ
, nata a [...], il [...], C.F.: CP_4
, e per essa l'amministratrice di sostegno C.F._5 Parte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marc Ciceri e Matteo Boneschi in virtù di
[...] mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- Intervenuta -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione e hanno Parte_1 Parte_2
1 convenuto in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 deducendo che:
- , e sono figli del sig. Parte_1 CP_4 Parte_2 Parte_4
;
[...]
- era proprietario di: a) immobile sito in Civita (CS), al Corso Parte_4 Giuseppe Garibaldi n. 26, censito nel N.C.E.U. del Comune di Civita, al foglio 7, particella 238, piano t-s1, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 8, rendita catastale
€ 396,64 e b) terreno sito in Civita (CS) censito nel N.C.E.U. del Comune di Civita, al foglio 7, particella 237;
- con donazione Rep. N. 42175, Racc. n. 12670, a rogito Notaio Persona_1 del 18.6.2013 (doc.3), il sig. donava la nuda proprietà Parte_4 dell'immobile di cui al punto precedente in favore della di Lui seconda moglie sig.ra (C.F. ); Persona_2 C.F._3
- i beni erano di proprietà del sig. già in epoca antecedente al Parte_4 matrimonio con la sig.ra CP_1
- a distanza di soli tre mesi, segnatamente in data 27.9.2013, il sig. Parte_4 veniva a mancare;
- la donazione effettuata dal sig. in favore della sig.ra Parte_4 Per_2 ha leso la quota di legittima spettante ai figli- legittimari ,
[...] Parte_1
e ; CP_4 Parte_2
- il valore dell'immobile donato, infatti, ammonta ad €.108.050,00, mentre il valore del terreno ancora di proprietà del sig. ammonta ad €.28.935, 00, Parte_4 come da relazioni di stima a firma Geom. ; CP_5
- al momento del decesso, il sig. era proprietario di un'autovettura Parte_4
Fiat panda del valore di circa €.5.000,00, poi passata ai figli e ora di proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
- la beneficiaria della donazione, ossia la moglie di seconde nozze sig.ra Per_2
deceduta in data 23.3.2015;
[...]
- eredi della sig.ra sono la madre ed i collaterali Persona_2 Controparte_2 [...] sorella) e (fratello) CP_1 Controparte_3
- la sig.ra in data 13.3.2015, mentre si trovava ricoverata in fin di vita Persona_2 presso l'Hospice di Cassano, donava la nuda proprietà dell'immobile a sua volta ricevuto in donazione dal sig. a tal (nato a Parte_4 Parte_1
Castrovillari il 23.9.1988 – C.F. ), omonimo dell'odierno attore, C.F._6 riservandosi l'usufrutto;
- la sig.ra veniva a mancare in data 23.3.2015, ossia a soli 10 giorni dalla CP_1 donazione di cui al punto precedente;
in conseguenza della morte dell'usufruttuaria, l'omonimo dell'odierno attore acquisiva la piena proprietà dell'immobile di cui si controverte;
- l'azione di riduzione ha come legittimato passivo soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima e non anche i possessori dei beni con cui questa dev'essere reintegrata i quali, invece, sono legittimati passivi della diversa azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione;
- beneficiaria della disposizione lesiva della legittima era la sig.ra Persona_2 essendo questa deceduta, succedono nella legittimazione passiva i suoi eredi CP_2 e
[...] CP_1 Controparte_3
- e hanno avviato il procedimento di Parte_1 Parte_2 mediazione;
2 - i sigg.ri e non aderivano al predetto Controparte_2 CP_1 Controparte_3 procedimento che si concludeva, quindi, con verbale negativo;
- l'azione di riduzione viene proposta contro la sig.ra (rectius, dei suoi Persona_2 eredi legittimari, essendo quest'ultima deceduta); una volta esperito vittoriosamente l'azione di riduzione, si provvederà, poi, a chiedere la restituzione del bene ai terzi a cui detto bene è stato alienato;
- l'unico bene immobile che apparteneva al defunto al tempo della morte (cosiddetto relictum), era il terreno;
il valore di tale terreno è stato stimato dal perito Geom.
in €.28.935,00. A ciò si aggiunga un'autovettura valutata Persona_3
€.5.000,00;
- alla data del decesso del sig. , questi non aveva alcun debito;
Parte_4
- il valore della “massa fittizia”, ricavato dalla somma del valore dei beni relitti (terreno
€.28.935,00 e autovettura €.5.000,00) e di quelli donati (€.108.050,00) è, quindi, di
€.141.985,00);
- , al momento della morte, ha lasciato una moglie (di seconde Parte_4 nozze) e tre figli (avuti dal primo matrimonio). Stante la situazione sopra descritta (il sig. , al momento della morte, ha lasciato una moglie e tre figli), ai Parte_4 legittimari è riservata dalla legge la seguente quota: ¼ (3/12) alla moglie;
½ (6/12) ai figli, da suddividere in parti uguali e cioè in 2/12 per ciascun figlio;
il restante ¼ (3/12) è la quota disponibile. Quindi, essendo il valore della massa ereditaria di €.141.985,00 (€.28.935,00 e €.5.000,00 relictum + €.108.050,00 donatum):
- il valore della legittima della moglie è pari ad €.35.496,25, ossia ¼ di €.141.985,00 (nell'eredità trova €.11.311,66, e cioè 1/3 del relictum, di €.28.935,00 e €.5.000,00, ossia la quota ad essa devoluta sul patrimonio relitto in assenza di testamento, ma in vita ha beneficiato di una donazione di €.108.050,00);
- il valore della legittima di ciascuno dei tre figli è pari ad €.23.664,16, ossia 2/12 di €. 141.985,00 ovvero, complessivamente, €.70.992,50;
- il valore della quota disponibile è di €.35.496,25;
- alla luce di quanto sopra, è evidente che i figli legittimari non hanno rinvenuto nell'eredità quanto loro spettante in forza di legge. Tanto premesso, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la condizione di eredi legittimari del sig. Parte_4 in capo ai figli , e Parte_1 CP_4 Parte_2
- accertare e dichiarare che la donazione Rep. N. 42175, Racc. n. 12670, a rogito Notaio del 18.6.2013 qui impugnata lede la quota di legittima dei Persona_1 sigg.ri , e e, per effetto disporre Parte_1 CP_4 Parte_2 la reintegrazione della quota legittima lesa in favore degli attori mediante la proporzionale riduzione della predetta donazione eccedente la quota di cui il de cuius,
, poteva disporre, nei limiti della quota medesima e quindi in via Parte_4 alternativa mediante:
- (a) attribuzione – con assegnazione in proprietà – della quota di legittima/riserva spettante ex lege ai sigg.ri e sull'immobile de Parte_1 Parte_2 quo o in quella quota maggiore o minore ritenuta di giustizia, mandando al Conservatore dei RR.II. per le conseguenti trascrizioni, ovvero
- (b) il pagamento, a favore del dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 del valore economico della quota spettante ex lege ai medesimi, pari ad €.23.664,16 cadauno, o in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di
3 causa anche a mezzo di una C.T.U. estimativa del compendio immobiliare;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. Con decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. del 24.11.2024, rilevata l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge in favore di Controparte_2 e (residenti all'estero), è stato termine ex art. 164 c.p.c. e fissata la Controparte_3 nuova prima udienza per il giorno 12.09.2024. Con comparsa di intervento depositata il 16.5.2024, si è costituito in giudizio
(nato il [...]), deducendo: Parte_1
- che a seguito di una ispezione ipotecaria effettuata in data 15.3.2024, apprendeva della trascrizione della domanda giudiziale sull'immobile di sua proprietà;
- in via preliminare, che non risulta versata in atti la procura rilasciata dalla Sig.ra in favore dei procuratori costituiti;
Parte_2
- inammissibile, invece, risulta la domanda volta ad accertare l'asserita avvenuta lesione della quota di legittima della Sig.ra non essendo la stessa parte CP_4 del giudizio ed essendo, tra l'altro, ormai prescritto il diritto della stessa alla accettazione dell'eredità (di cui non ha mai avuto possesso) ed a proporre l'azione di riduzione;
- che non risulta documentata la qualità di eredi dei convenuti;
- che la domanda di assegnazione non può trovare accoglimento in questa sede. Ed invero, l'azione di riduzione di una donazione esperita dai legittimari e risoltasi positivamente per questi mediante una sentenza avente effetto di giudicato, legittimerebbe all'azione per ottenere la restituzione dell'immobile presso il terzo (ossia l'odierno deducente) solo a seguito dell'escussione dei beni del donatario ai sensi dell'art. 563 c.p.c.;
- che la effettiva consistenza del patrimonio del sig. caduto in Parte_4 successione non si esaurirebbe nel “terreno di modesto valore” asseritamente residuato ai legittimari ed all'autovettura FIAT del valore di € 5.000,00 (cinquemila/00). Ed infatti, per quanto noto al deducente, il Sig. era altresì titolare Parte_4 di un conto corrente bancario acceso presso il Banco di Napoli S.p.A. – agenzia di Castrovillari e di un conto corrente postale;
- che il de cuius era percettore della pensione di vecchiaia, oltreché di invalidità, da parte dell' , il quale provvedeva all'accredito delle somme sul conto corrente del CP_6 beneficiario;
- che non risultano corrispondenti ai valori effettivi quelli ex adverso indicati con riferimento sia al terreno edificabile (stimato in € 28.935,00), sia all'immobile la cui donazione è oggi oggetto di riduzione (asseritamente pari ad 108.050,00);
- che è palese la contraddittorietà delle due relazioni tecniche allegate da parte attrice al fine di dimostrare il valore dei predetti beni. Ed infatti, partendo dal presupposto per cui immobile e terreno sono confinanti e quindi, di fatto, insistono nella medesima zona censuaria, sorprendentemente nella relazione del 27.11.2013 relativa al terreno (doc. 5B attore) si dà atto del fatto che “il Comune di Civita è in piena crisi demografica infatti si è passati da 1122 abitanti nell'anno 2002 per arrivare alla fine dell'anno 2012 a 900 abitanti e molte case sono vuote, poste in vendita da anni ed invendute” mentre, con riferimento all'immobile (si ricorda, confinante con il terreno come indicato nella medesima relazione di cui al doc. 5b avversario) la relazione del 2.12.2013 così recita
“L'immobile in oggetto vista la posizione geografica e la dimensione dell'unità abitativa si può ritenere che abbia un medio grado di commerciabilità posizionandosi quindi ad un sufficiente livello nel mercato immobiliare della zona (la stessa del terreno)”;
4 - che l'immobile di titolarità della Sig.ra allestimenti interni e condizioni di CP_1 manutenzione, non risultano in alcun modo verificati.
- che non vi è alcuna menzione rispetto al fatto che, all'epoca, la costruzione si presentava priva di impianto di riscaldamento e non ancora terminata nella costruzione, circostanza, questa, che aveva già definito il valore della nuda proprietà dell'immobile in € 23.000,00. Ne discende che l'importo di € 108.050,00 ex adverso riferito è del tutto surreale e dovendosi, dunque, individuare il valore effettivo di entrambi i beni, all'epoca dei fatti, in misura corrispondente alla realtà ed alle condizioni di mercato;
- che anche la ricostruzione operata con riferimento alla titolarità ed alla suddivisione delle quote ereditarie non coglie nel segno. Ed infatti, considerato l'avvenuto decorso per termine decennale, la mancata accettazione dell'eredità da parte della Sig.ra
[...]
– pure chiamata all'eredità quale legittimaria che non è mai stata nel CP_4 possesso dei beni – ha di fatto determinato un incremento della quota dei chiamati effettivi ossia i Sig.ri (1985), e per conto della Parte_1 Parte_2 Sig.ra – deceduta in data 13.3.2015 - i chiamati all'eredità della stessa Persona_2 ai sensi dell'art. 522 c.c.;
- che non vi è stata alcuna partecipazione alla divisione del relictum da parte della Sig.ra e per essa dei suoi chiamati all'eredità, e, di fatto, oggi i Sig.ri Persona_2
(1985) e godono di una quota ereditaria pari Parte_1 Parte_2 a ½ ciascuno del patrimonio relitto, tanto è vero che, ad oggi, il terreno risulta di esclusiva titolarità del Sig. (1985); Parte_1
- che la donazione della nuda proprietà dell'immobile alla Sig.ra prevedeva CP_1
l'esenzione dalla collazione, e dunque anche dall'imputazione (art. 564 ult. co. c.c), con la conseguenza che la donazione gravava interamente anzitutto sulla disponibile con applicazione del co. II dell'art. 564 c.c. e la stessa era a sua volta legittimaria ed il valore della donazione – come sarà accertato in corso di causa - non eccede l'importo della disponibile e della quota di legittima alla stessa riservata. Tanto premesso, l'interventore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “previa verifica dell'integrità del contraddittorio e del difetto di rappresentanza della Sig.ra Parte_2
, rigettare ogni avversa domanda in quanto destituita di fondamento sia in
[...] fatto che in diritto. Con vittoria di spese, compensi di giudizio, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge.”. Con atto di intervento depositato il 3.7.2024 si è costituita in giudizio Parte_3 quale amministratrice di sostegno di , depositando apposita CP_4 autorizzazione del giudice tutelare presso il Tribunale di Castrovillari. In particolare, l'intervenuta, premesso di riportarsi alla ricostruzione dei fatti operata dagli attori, ha dedotto che:
- l'intervenuto (omonimo dell'attore), con il proprio atto non ha in Parte_1 alcun modo contestato lo svolgimento dei fatti – peraltro evincibili già a livello documentale – così come narrati in atto di citazione;
i predetti, pertanto, dovranno essere considerati ed ammessi.
- in conseguenza della donazione di cui si controverte, i figli del de cuius Parte_4
– legittimari – non hanno rinvenuto nell'eredità quanto loro spettante in forza
[...] di legge;
ne consegue la necessità di agire nei confronti della donataria per “ridurre” la donazione di quel tanto che occorre perché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante;
5 - che l'unica questione eventualmente da dirimere è l'entità della suddetta lesione;
sul punto, tuttavia, si evidenzia che il terzo intervenuto non ha prodotto Parte_1 alcuna perizia a confutazione di quelle prodotte dagli attori. Tanto premesso, la parte intervenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ - accertare e dichiarare che la donazione Rep. N. 42175, Racc. n. 12670, a rogito Notaio del 18.6.2013 qui impugnata lede la quota di legittima dei Persona_1 sigg.ri , e e, per effetto disporre Parte_1 Parte_2 CP_4 la reintegrazione della quota legittima lesa in favore degli attori e dell'odierna intervenuta mediante la proporzionale riduzione della predetta donazione eccedente la quota di cui il de cuius, , poteva disporre, nei limiti della quota Parte_4 medesima e quindi in via alternativa mediante:
- (a) attribuzione – con assegnazione in proprietà – della quota di legittima/riserva spettante ex lege ai sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 CP_4 sull'immobile de quo o in quella quota maggiore o minore ritenuta di giustizia, mandando al Conservatore dei RR.II. per le conseguenti trascrizioni, ovvero
- (b) il pagamento, a favore dei sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
del valore economico della quota spettante ex lege ai medesimi, pari ad CP_4
€.23.664,16 cadauno, o in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa anche a mezzo di una C.T.U. estimativa del compendio immobiliare;
- Accertato che il bene oggetto della donazione Rep. N. 42175, Racc. n. 12670, a rogito Notaio del 18.6.2013 effettuata da parte del sig. Persona_1 Parte_4
in favore della sig.ra è attualmente di proprietà del sig.
[...] Persona_2
( ), in caso di infruttuosità dell'escussione Parte_1 C.F._6 sui beni dei convenuti e condannare il sig. CP_1 Controparte_3 Parte_1
( ), terzo intervenuto, alla restituzione del bene
[...] C.F._6 oggetto di donazione o, in alternativa, al pagamento del valore economico della quota spettante agli odierni attori ed alla terza intervenuta . CP_4 IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. All'esito dell'udienza del 17.4.2025 la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.7.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato a tutte le parti costituite. Le parti hanno depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del
6 giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. Nel merito Alla luce del certificato depositato il 2.7.2024 con la memoria di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c. , la convenuta è deceduta in data 16.4.2023; pertanto, Parte_5 essendo il giudizio instaurato con citazione portata alla notifica il 14.7.2023, l'atto introduttivo è stato notificato a persona già deceduta al momento della instaurazione del giudizio. Sul punto vale ricordare che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata a persona già deceduta è giuridicamente inesistente. Per l'effetto, la giurisprudenza di Cassazione è conforme nel sostenere che: 1) quando la notifica è inesistente non è possibile ordinare la rinnovazione (cfr. Cass. Civ. 1779 del 1982); 2) in caso di notificazione giuridicamente inesistente si produce una situazione definitiva di carenza di contraddittorio che osta alla prosecuzione del giudizio (v. Cass. Civ. 8419 del 1993), 3) qualora sia accertata l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, non può darsi ingresso a sanatoria di sorta (cfr. Cass. Civ. 12325 del 2001); 4) in caso di notificazione giuridicamente inesistente si produce una situazione definitiva ed irreversibile di carenza del contraddittorio, che impedisce la prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Civ. 10548 del 1994) e l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. Civ. n. 11688 del 2001); 5) la notifica inesistente dell'atto di citazione non è suscettibile di sanatoria neppure a seguito di costituzione in giudizio del convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 9772 del 2005). Sotto altro profilo, poi, va rilevato che ove la notifica dell'atto di citazione al convenuto litisconsorte necessario risulti inesistente per morte del destinatario, non si instaura il regolare rapporto processuale e, quindi, non è applicabile né l'art. 299 c.p.c. non essendo il litisconsorte parte del processo ritualmente instaurato, né l'art. 291 c.p.c. che prevede la possibilità della rinnovazione della notifica nulla dell'atto di citazione per vizi di cui agli artt. 160 e 354 cpc. Le norme di cui agli articoli citati non sono, infatti, applicabili quando si è in presenza di una notificazione inesistente, cioè, affetta da nullità insanabile. Né è applicabile neanche l'art. 102 c.p.c. (integrazione del contraddittorio del litisconsorte necessario) in quanto ai soggetti legittimati ad intervenire nel processo, cioè gli eredi del presunto convenuto deceduto, la domanda deve essere rivolta personalmente nel proprio domicilio e gli stessi, invece, non sono individuati distintamente. Infatti, nel nostro ordinamento vige la regola secondo cui nel giudizio, la vocatio in ius deve essere rivolta al soggetto, specificatamente individuato, al quale compete la partecipazione al giudizio stesso. (cfr. Cass. Civ. n. 12528 del 2018, ove statuisce la nullità della citazione in primo grado, per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", comporta la Cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che detta nullità realizza un'ipotesi di processo che non poteva essere proseguito). Né sarebbe possibile autorizzare la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il rapporto processuale nei confronti del convenuto defunto, il contraddittorio non è integrabile (Cass. Civ. n. 11688 del 2001) Del tutto ininfluente, quindi, è stato l'ordine di rinnovazione della notifica nei confronti
7 di in quanto emesso il 16.9.2024, allorquando la stessa era già Parte_5 deceduta, né una notifica agli eredi della stessa avrebbe consentito la prosecuzione del giudizio in virtù dei principi richiamati. Infine, non è applicabile neanche l'art. 303, II comma cpc, che prevede la riassunzione del processo interrotto e la notificazione dell'atto di citazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, in quanto il processo non si è regolarmente instaurato e, quindi, non si è interrotto. In definitiva, il processo non può proseguire, né interrompendosi, né rinnovando la citazione agli eredi ma, va dichiarata, con sentenza di mero rito, il non luogo a procedere per mancata instaurazione del rapporto processuale (cfr. Cass. civ. n.14360 del 2013). Ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 14260 del 2013; così anche Cass. Civ. n. 12292 del 2001, ove si precisa che “la sentenza è nulla, o, per meglio dire, radicalmente inesistente tutte le volte in cui manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi in cui sia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio”). Va aggiunto, poi, che trattandosi di domanda formulata dagli attori nei confronti anche di quale erede di in quanto tale legittimata Parte_5 Persona_2 all'azione di riduzione esperita, sussiste un litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi di Persona_2
Ed infatti, va ricordato che l'azione di riduzione ha quale unico legittimato passivo il donatario, parte dell'atto lesivo della quota di riserva, il quale conserva la legittimazione passiva anche nel caso di avvenuta alienazione del bene, mentre, in caso di alienazione, l'avente causa a titolo particolare è legittimato passivo rispetto alla diversa azione di restituzione (v. Cass. n. 3243 del 17/05/1980, secondo la quale: “L'azione di riduzione, ancorché si concluda con l'attribuzione di beni determinati al legittimario, ha come legittimato passivo soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa dev'essere reintegrata, i quali sono invece, legittimati passivi della diversa azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.”). L'azione di riduzione, infatti, mira all'inefficacia, totale o parziale, dell'atto lesivo della quota di riserva. Ne deriva che, in caso di morte del donatario, i suoi eredi saranno legittimati passivi all'azione di riduzione del legittimario leso e tra di essi viene ad instaurarsi un litisconsorzio necessario, atteso che la situazione sostanziale dedotta in giudizio – come nel caso di specie - deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (argomentando, per i principi, da Cass. civ. n. 19804 del 2016). Per l'effetto il vizio della rituale instaurazione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario, si riverbera inevitabilmente anche sull'altra parte ex art. 102 c.p.c., con conseguente improcedibilità della domanda anche nei confronti delle altre. Le domande formulate dalle parti attrici, pertanto, sono improcedibili, dal momento che, al tempo della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, la parte
8 convenuta non costituita isultava già deceduta e la domanda è Parte_5 stata quindi proposta nei confronti di un soggetto inesistente al momento della notifica dell'atto di citazione. La domanda formulata da e, per essa, dall'amministratore di sostegno, CP_4 deve ritenersi per le medesime ragioni improcedibile, presupponendo la stessa l'accoglimento della domanda attorea. Restano altresì assorbite le eccezioni avanzate dalla parte intervenuta Parte_1
.
[...]
4. Le spese di lite. Nulla sulle spese in favore delle parti non costituite, non avendo di fatto sostenuto esborsi. La complessità delle questioni giuridiche affrontate, il carattere volontario dell'intervento, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione in rito, resa alla luce del rilievo officioso effettuato dal giudice costituiscono, complessivamente considerati, gravi ed eccezionali ragioni che consentono l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A. DICHIARA IMPROCEDIBILI le domande formulate dalle parti attrici e dalla parte intervenuta;
CP_4
B. DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti costituite.
Così deciso il 6.10.2025 all'esito della scadenza per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025, esaminate le note scritte pervenute, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1617/2023 R.G., promossa da:
, nato Castrovillari (CS), il 03/01/1986, C.F. Parte_1
, C.F._1
, nata Castrovillari (CS), il 03/10/1974, C.F. Parte_2
, C.F._2 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marc Ciceri e Matteo Boneschi in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- Attori - CONTRO nata ZZ (Albania), il giorno 08/05/1973, C.F. CP_1
, C.F._3 residente in Golem - Kavajë (Tirana, Albania), Via Bulevardi a Controparte_2 Palmare n. 32, residente in Golem - Kavajë (Tirana, Albania), Via Bulevardi a Controparte_3
Palmare n. 32
- Convenuti non costituiti - E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._4
), rappresentato e difeso dall'Avv. in virtù di mandato in atti
[...] Parte_2 ed elettivamente domiciliati come in atti
- Intervenuto - NONCHÈ
, nata a [...], il [...], C.F.: CP_4
, e per essa l'amministratrice di sostegno C.F._5 Parte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marc Ciceri e Matteo Boneschi in virtù di
[...] mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- Intervenuta -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione e hanno Parte_1 Parte_2
1 convenuto in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 deducendo che:
- , e sono figli del sig. Parte_1 CP_4 Parte_2 Parte_4
;
[...]
- era proprietario di: a) immobile sito in Civita (CS), al Corso Parte_4 Giuseppe Garibaldi n. 26, censito nel N.C.E.U. del Comune di Civita, al foglio 7, particella 238, piano t-s1, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 8, rendita catastale
€ 396,64 e b) terreno sito in Civita (CS) censito nel N.C.E.U. del Comune di Civita, al foglio 7, particella 237;
- con donazione Rep. N. 42175, Racc. n. 12670, a rogito Notaio Persona_1 del 18.6.2013 (doc.3), il sig. donava la nuda proprietà Parte_4 dell'immobile di cui al punto precedente in favore della di Lui seconda moglie sig.ra (C.F. ); Persona_2 C.F._3
- i beni erano di proprietà del sig. già in epoca antecedente al Parte_4 matrimonio con la sig.ra CP_1
- a distanza di soli tre mesi, segnatamente in data 27.9.2013, il sig. Parte_4 veniva a mancare;
- la donazione effettuata dal sig. in favore della sig.ra Parte_4 Per_2 ha leso la quota di legittima spettante ai figli- legittimari ,
[...] Parte_1
e ; CP_4 Parte_2
- il valore dell'immobile donato, infatti, ammonta ad €.108.050,00, mentre il valore del terreno ancora di proprietà del sig. ammonta ad €.28.935, 00, Parte_4 come da relazioni di stima a firma Geom. ; CP_5
- al momento del decesso, il sig. era proprietario di un'autovettura Parte_4
Fiat panda del valore di circa €.5.000,00, poi passata ai figli e ora di proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
- la beneficiaria della donazione, ossia la moglie di seconde nozze sig.ra Per_2
deceduta in data 23.3.2015;
[...]
- eredi della sig.ra sono la madre ed i collaterali Persona_2 Controparte_2 [...] sorella) e (fratello) CP_1 Controparte_3
- la sig.ra in data 13.3.2015, mentre si trovava ricoverata in fin di vita Persona_2 presso l'Hospice di Cassano, donava la nuda proprietà dell'immobile a sua volta ricevuto in donazione dal sig. a tal (nato a Parte_4 Parte_1
Castrovillari il 23.9.1988 – C.F. ), omonimo dell'odierno attore, C.F._6 riservandosi l'usufrutto;
- la sig.ra veniva a mancare in data 23.3.2015, ossia a soli 10 giorni dalla CP_1 donazione di cui al punto precedente;
in conseguenza della morte dell'usufruttuaria, l'omonimo dell'odierno attore acquisiva la piena proprietà dell'immobile di cui si controverte;
- l'azione di riduzione ha come legittimato passivo soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima e non anche i possessori dei beni con cui questa dev'essere reintegrata i quali, invece, sono legittimati passivi della diversa azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione;
- beneficiaria della disposizione lesiva della legittima era la sig.ra Persona_2 essendo questa deceduta, succedono nella legittimazione passiva i suoi eredi CP_2 e
[...] CP_1 Controparte_3
- e hanno avviato il procedimento di Parte_1 Parte_2 mediazione;
2 - i sigg.ri e non aderivano al predetto Controparte_2 CP_1 Controparte_3 procedimento che si concludeva, quindi, con verbale negativo;
- l'azione di riduzione viene proposta contro la sig.ra (rectius, dei suoi Persona_2 eredi legittimari, essendo quest'ultima deceduta); una volta esperito vittoriosamente l'azione di riduzione, si provvederà, poi, a chiedere la restituzione del bene ai terzi a cui detto bene è stato alienato;
- l'unico bene immobile che apparteneva al defunto al tempo della morte (cosiddetto relictum), era il terreno;
il valore di tale terreno è stato stimato dal perito Geom.
in €.28.935,00. A ciò si aggiunga un'autovettura valutata Persona_3
€.5.000,00;
- alla data del decesso del sig. , questi non aveva alcun debito;
Parte_4
- il valore della “massa fittizia”, ricavato dalla somma del valore dei beni relitti (terreno
€.28.935,00 e autovettura €.5.000,00) e di quelli donati (€.108.050,00) è, quindi, di
€.141.985,00);
- , al momento della morte, ha lasciato una moglie (di seconde Parte_4 nozze) e tre figli (avuti dal primo matrimonio). Stante la situazione sopra descritta (il sig. , al momento della morte, ha lasciato una moglie e tre figli), ai Parte_4 legittimari è riservata dalla legge la seguente quota: ¼ (3/12) alla moglie;
½ (6/12) ai figli, da suddividere in parti uguali e cioè in 2/12 per ciascun figlio;
il restante ¼ (3/12) è la quota disponibile. Quindi, essendo il valore della massa ereditaria di €.141.985,00 (€.28.935,00 e €.5.000,00 relictum + €.108.050,00 donatum):
- il valore della legittima della moglie è pari ad €.35.496,25, ossia ¼ di €.141.985,00 (nell'eredità trova €.11.311,66, e cioè 1/3 del relictum, di €.28.935,00 e €.5.000,00, ossia la quota ad essa devoluta sul patrimonio relitto in assenza di testamento, ma in vita ha beneficiato di una donazione di €.108.050,00);
- il valore della legittima di ciascuno dei tre figli è pari ad €.23.664,16, ossia 2/12 di €. 141.985,00 ovvero, complessivamente, €.70.992,50;
- il valore della quota disponibile è di €.35.496,25;
- alla luce di quanto sopra, è evidente che i figli legittimari non hanno rinvenuto nell'eredità quanto loro spettante in forza di legge. Tanto premesso, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la condizione di eredi legittimari del sig. Parte_4 in capo ai figli , e Parte_1 CP_4 Parte_2
- accertare e dichiarare che la donazione Rep. N. 42175, Racc. n. 12670, a rogito Notaio del 18.6.2013 qui impugnata lede la quota di legittima dei Persona_1 sigg.ri , e e, per effetto disporre Parte_1 CP_4 Parte_2 la reintegrazione della quota legittima lesa in favore degli attori mediante la proporzionale riduzione della predetta donazione eccedente la quota di cui il de cuius,
, poteva disporre, nei limiti della quota medesima e quindi in via Parte_4 alternativa mediante:
- (a) attribuzione – con assegnazione in proprietà – della quota di legittima/riserva spettante ex lege ai sigg.ri e sull'immobile de Parte_1 Parte_2 quo o in quella quota maggiore o minore ritenuta di giustizia, mandando al Conservatore dei RR.II. per le conseguenti trascrizioni, ovvero
- (b) il pagamento, a favore del dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 del valore economico della quota spettante ex lege ai medesimi, pari ad €.23.664,16 cadauno, o in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di
3 causa anche a mezzo di una C.T.U. estimativa del compendio immobiliare;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. Con decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. del 24.11.2024, rilevata l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge in favore di Controparte_2 e (residenti all'estero), è stato termine ex art. 164 c.p.c. e fissata la Controparte_3 nuova prima udienza per il giorno 12.09.2024. Con comparsa di intervento depositata il 16.5.2024, si è costituito in giudizio
(nato il [...]), deducendo: Parte_1
- che a seguito di una ispezione ipotecaria effettuata in data 15.3.2024, apprendeva della trascrizione della domanda giudiziale sull'immobile di sua proprietà;
- in via preliminare, che non risulta versata in atti la procura rilasciata dalla Sig.ra in favore dei procuratori costituiti;
Parte_2
- inammissibile, invece, risulta la domanda volta ad accertare l'asserita avvenuta lesione della quota di legittima della Sig.ra non essendo la stessa parte CP_4 del giudizio ed essendo, tra l'altro, ormai prescritto il diritto della stessa alla accettazione dell'eredità (di cui non ha mai avuto possesso) ed a proporre l'azione di riduzione;
- che non risulta documentata la qualità di eredi dei convenuti;
- che la domanda di assegnazione non può trovare accoglimento in questa sede. Ed invero, l'azione di riduzione di una donazione esperita dai legittimari e risoltasi positivamente per questi mediante una sentenza avente effetto di giudicato, legittimerebbe all'azione per ottenere la restituzione dell'immobile presso il terzo (ossia l'odierno deducente) solo a seguito dell'escussione dei beni del donatario ai sensi dell'art. 563 c.p.c.;
- che la effettiva consistenza del patrimonio del sig. caduto in Parte_4 successione non si esaurirebbe nel “terreno di modesto valore” asseritamente residuato ai legittimari ed all'autovettura FIAT del valore di € 5.000,00 (cinquemila/00). Ed infatti, per quanto noto al deducente, il Sig. era altresì titolare Parte_4 di un conto corrente bancario acceso presso il Banco di Napoli S.p.A. – agenzia di Castrovillari e di un conto corrente postale;
- che il de cuius era percettore della pensione di vecchiaia, oltreché di invalidità, da parte dell' , il quale provvedeva all'accredito delle somme sul conto corrente del CP_6 beneficiario;
- che non risultano corrispondenti ai valori effettivi quelli ex adverso indicati con riferimento sia al terreno edificabile (stimato in € 28.935,00), sia all'immobile la cui donazione è oggi oggetto di riduzione (asseritamente pari ad 108.050,00);
- che è palese la contraddittorietà delle due relazioni tecniche allegate da parte attrice al fine di dimostrare il valore dei predetti beni. Ed infatti, partendo dal presupposto per cui immobile e terreno sono confinanti e quindi, di fatto, insistono nella medesima zona censuaria, sorprendentemente nella relazione del 27.11.2013 relativa al terreno (doc. 5B attore) si dà atto del fatto che “il Comune di Civita è in piena crisi demografica infatti si è passati da 1122 abitanti nell'anno 2002 per arrivare alla fine dell'anno 2012 a 900 abitanti e molte case sono vuote, poste in vendita da anni ed invendute” mentre, con riferimento all'immobile (si ricorda, confinante con il terreno come indicato nella medesima relazione di cui al doc. 5b avversario) la relazione del 2.12.2013 così recita
“L'immobile in oggetto vista la posizione geografica e la dimensione dell'unità abitativa si può ritenere che abbia un medio grado di commerciabilità posizionandosi quindi ad un sufficiente livello nel mercato immobiliare della zona (la stessa del terreno)”;
4 - che l'immobile di titolarità della Sig.ra allestimenti interni e condizioni di CP_1 manutenzione, non risultano in alcun modo verificati.
- che non vi è alcuna menzione rispetto al fatto che, all'epoca, la costruzione si presentava priva di impianto di riscaldamento e non ancora terminata nella costruzione, circostanza, questa, che aveva già definito il valore della nuda proprietà dell'immobile in € 23.000,00. Ne discende che l'importo di € 108.050,00 ex adverso riferito è del tutto surreale e dovendosi, dunque, individuare il valore effettivo di entrambi i beni, all'epoca dei fatti, in misura corrispondente alla realtà ed alle condizioni di mercato;
- che anche la ricostruzione operata con riferimento alla titolarità ed alla suddivisione delle quote ereditarie non coglie nel segno. Ed infatti, considerato l'avvenuto decorso per termine decennale, la mancata accettazione dell'eredità da parte della Sig.ra
[...]
– pure chiamata all'eredità quale legittimaria che non è mai stata nel CP_4 possesso dei beni – ha di fatto determinato un incremento della quota dei chiamati effettivi ossia i Sig.ri (1985), e per conto della Parte_1 Parte_2 Sig.ra – deceduta in data 13.3.2015 - i chiamati all'eredità della stessa Persona_2 ai sensi dell'art. 522 c.c.;
- che non vi è stata alcuna partecipazione alla divisione del relictum da parte della Sig.ra e per essa dei suoi chiamati all'eredità, e, di fatto, oggi i Sig.ri Persona_2
(1985) e godono di una quota ereditaria pari Parte_1 Parte_2 a ½ ciascuno del patrimonio relitto, tanto è vero che, ad oggi, il terreno risulta di esclusiva titolarità del Sig. (1985); Parte_1
- che la donazione della nuda proprietà dell'immobile alla Sig.ra prevedeva CP_1
l'esenzione dalla collazione, e dunque anche dall'imputazione (art. 564 ult. co. c.c), con la conseguenza che la donazione gravava interamente anzitutto sulla disponibile con applicazione del co. II dell'art. 564 c.c. e la stessa era a sua volta legittimaria ed il valore della donazione – come sarà accertato in corso di causa - non eccede l'importo della disponibile e della quota di legittima alla stessa riservata. Tanto premesso, l'interventore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “previa verifica dell'integrità del contraddittorio e del difetto di rappresentanza della Sig.ra Parte_2
, rigettare ogni avversa domanda in quanto destituita di fondamento sia in
[...] fatto che in diritto. Con vittoria di spese, compensi di giudizio, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge.”. Con atto di intervento depositato il 3.7.2024 si è costituita in giudizio Parte_3 quale amministratrice di sostegno di , depositando apposita CP_4 autorizzazione del giudice tutelare presso il Tribunale di Castrovillari. In particolare, l'intervenuta, premesso di riportarsi alla ricostruzione dei fatti operata dagli attori, ha dedotto che:
- l'intervenuto (omonimo dell'attore), con il proprio atto non ha in Parte_1 alcun modo contestato lo svolgimento dei fatti – peraltro evincibili già a livello documentale – così come narrati in atto di citazione;
i predetti, pertanto, dovranno essere considerati ed ammessi.
- in conseguenza della donazione di cui si controverte, i figli del de cuius Parte_4
– legittimari – non hanno rinvenuto nell'eredità quanto loro spettante in forza
[...] di legge;
ne consegue la necessità di agire nei confronti della donataria per “ridurre” la donazione di quel tanto che occorre perché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante;
5 - che l'unica questione eventualmente da dirimere è l'entità della suddetta lesione;
sul punto, tuttavia, si evidenzia che il terzo intervenuto non ha prodotto Parte_1 alcuna perizia a confutazione di quelle prodotte dagli attori. Tanto premesso, la parte intervenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ - accertare e dichiarare che la donazione Rep. N. 42175, Racc. n. 12670, a rogito Notaio del 18.6.2013 qui impugnata lede la quota di legittima dei Persona_1 sigg.ri , e e, per effetto disporre Parte_1 Parte_2 CP_4 la reintegrazione della quota legittima lesa in favore degli attori e dell'odierna intervenuta mediante la proporzionale riduzione della predetta donazione eccedente la quota di cui il de cuius, , poteva disporre, nei limiti della quota Parte_4 medesima e quindi in via alternativa mediante:
- (a) attribuzione – con assegnazione in proprietà – della quota di legittima/riserva spettante ex lege ai sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 CP_4 sull'immobile de quo o in quella quota maggiore o minore ritenuta di giustizia, mandando al Conservatore dei RR.II. per le conseguenti trascrizioni, ovvero
- (b) il pagamento, a favore dei sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
del valore economico della quota spettante ex lege ai medesimi, pari ad CP_4
€.23.664,16 cadauno, o in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa anche a mezzo di una C.T.U. estimativa del compendio immobiliare;
- Accertato che il bene oggetto della donazione Rep. N. 42175, Racc. n. 12670, a rogito Notaio del 18.6.2013 effettuata da parte del sig. Persona_1 Parte_4
in favore della sig.ra è attualmente di proprietà del sig.
[...] Persona_2
( ), in caso di infruttuosità dell'escussione Parte_1 C.F._6 sui beni dei convenuti e condannare il sig. CP_1 Controparte_3 Parte_1
( ), terzo intervenuto, alla restituzione del bene
[...] C.F._6 oggetto di donazione o, in alternativa, al pagamento del valore economico della quota spettante agli odierni attori ed alla terza intervenuta . CP_4 IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. All'esito dell'udienza del 17.4.2025 la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.7.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato a tutte le parti costituite. Le parti hanno depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del
6 giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. Nel merito Alla luce del certificato depositato il 2.7.2024 con la memoria di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c. , la convenuta è deceduta in data 16.4.2023; pertanto, Parte_5 essendo il giudizio instaurato con citazione portata alla notifica il 14.7.2023, l'atto introduttivo è stato notificato a persona già deceduta al momento della instaurazione del giudizio. Sul punto vale ricordare che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata a persona già deceduta è giuridicamente inesistente. Per l'effetto, la giurisprudenza di Cassazione è conforme nel sostenere che: 1) quando la notifica è inesistente non è possibile ordinare la rinnovazione (cfr. Cass. Civ. 1779 del 1982); 2) in caso di notificazione giuridicamente inesistente si produce una situazione definitiva di carenza di contraddittorio che osta alla prosecuzione del giudizio (v. Cass. Civ. 8419 del 1993), 3) qualora sia accertata l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, non può darsi ingresso a sanatoria di sorta (cfr. Cass. Civ. 12325 del 2001); 4) in caso di notificazione giuridicamente inesistente si produce una situazione definitiva ed irreversibile di carenza del contraddittorio, che impedisce la prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Civ. 10548 del 1994) e l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. Civ. n. 11688 del 2001); 5) la notifica inesistente dell'atto di citazione non è suscettibile di sanatoria neppure a seguito di costituzione in giudizio del convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 9772 del 2005). Sotto altro profilo, poi, va rilevato che ove la notifica dell'atto di citazione al convenuto litisconsorte necessario risulti inesistente per morte del destinatario, non si instaura il regolare rapporto processuale e, quindi, non è applicabile né l'art. 299 c.p.c. non essendo il litisconsorte parte del processo ritualmente instaurato, né l'art. 291 c.p.c. che prevede la possibilità della rinnovazione della notifica nulla dell'atto di citazione per vizi di cui agli artt. 160 e 354 cpc. Le norme di cui agli articoli citati non sono, infatti, applicabili quando si è in presenza di una notificazione inesistente, cioè, affetta da nullità insanabile. Né è applicabile neanche l'art. 102 c.p.c. (integrazione del contraddittorio del litisconsorte necessario) in quanto ai soggetti legittimati ad intervenire nel processo, cioè gli eredi del presunto convenuto deceduto, la domanda deve essere rivolta personalmente nel proprio domicilio e gli stessi, invece, non sono individuati distintamente. Infatti, nel nostro ordinamento vige la regola secondo cui nel giudizio, la vocatio in ius deve essere rivolta al soggetto, specificatamente individuato, al quale compete la partecipazione al giudizio stesso. (cfr. Cass. Civ. n. 12528 del 2018, ove statuisce la nullità della citazione in primo grado, per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", comporta la Cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che detta nullità realizza un'ipotesi di processo che non poteva essere proseguito). Né sarebbe possibile autorizzare la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il rapporto processuale nei confronti del convenuto defunto, il contraddittorio non è integrabile (Cass. Civ. n. 11688 del 2001) Del tutto ininfluente, quindi, è stato l'ordine di rinnovazione della notifica nei confronti
7 di in quanto emesso il 16.9.2024, allorquando la stessa era già Parte_5 deceduta, né una notifica agli eredi della stessa avrebbe consentito la prosecuzione del giudizio in virtù dei principi richiamati. Infine, non è applicabile neanche l'art. 303, II comma cpc, che prevede la riassunzione del processo interrotto e la notificazione dell'atto di citazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, in quanto il processo non si è regolarmente instaurato e, quindi, non si è interrotto. In definitiva, il processo non può proseguire, né interrompendosi, né rinnovando la citazione agli eredi ma, va dichiarata, con sentenza di mero rito, il non luogo a procedere per mancata instaurazione del rapporto processuale (cfr. Cass. civ. n.14360 del 2013). Ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 14260 del 2013; così anche Cass. Civ. n. 12292 del 2001, ove si precisa che “la sentenza è nulla, o, per meglio dire, radicalmente inesistente tutte le volte in cui manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi in cui sia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio”). Va aggiunto, poi, che trattandosi di domanda formulata dagli attori nei confronti anche di quale erede di in quanto tale legittimata Parte_5 Persona_2 all'azione di riduzione esperita, sussiste un litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi di Persona_2
Ed infatti, va ricordato che l'azione di riduzione ha quale unico legittimato passivo il donatario, parte dell'atto lesivo della quota di riserva, il quale conserva la legittimazione passiva anche nel caso di avvenuta alienazione del bene, mentre, in caso di alienazione, l'avente causa a titolo particolare è legittimato passivo rispetto alla diversa azione di restituzione (v. Cass. n. 3243 del 17/05/1980, secondo la quale: “L'azione di riduzione, ancorché si concluda con l'attribuzione di beni determinati al legittimario, ha come legittimato passivo soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa dev'essere reintegrata, i quali sono invece, legittimati passivi della diversa azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.”). L'azione di riduzione, infatti, mira all'inefficacia, totale o parziale, dell'atto lesivo della quota di riserva. Ne deriva che, in caso di morte del donatario, i suoi eredi saranno legittimati passivi all'azione di riduzione del legittimario leso e tra di essi viene ad instaurarsi un litisconsorzio necessario, atteso che la situazione sostanziale dedotta in giudizio – come nel caso di specie - deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (argomentando, per i principi, da Cass. civ. n. 19804 del 2016). Per l'effetto il vizio della rituale instaurazione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario, si riverbera inevitabilmente anche sull'altra parte ex art. 102 c.p.c., con conseguente improcedibilità della domanda anche nei confronti delle altre. Le domande formulate dalle parti attrici, pertanto, sono improcedibili, dal momento che, al tempo della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, la parte
8 convenuta non costituita isultava già deceduta e la domanda è Parte_5 stata quindi proposta nei confronti di un soggetto inesistente al momento della notifica dell'atto di citazione. La domanda formulata da e, per essa, dall'amministratore di sostegno, CP_4 deve ritenersi per le medesime ragioni improcedibile, presupponendo la stessa l'accoglimento della domanda attorea. Restano altresì assorbite le eccezioni avanzate dalla parte intervenuta Parte_1
.
[...]
4. Le spese di lite. Nulla sulle spese in favore delle parti non costituite, non avendo di fatto sostenuto esborsi. La complessità delle questioni giuridiche affrontate, il carattere volontario dell'intervento, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione in rito, resa alla luce del rilievo officioso effettuato dal giudice costituiscono, complessivamente considerati, gravi ed eccezionali ragioni che consentono l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A. DICHIARA IMPROCEDIBILI le domande formulate dalle parti attrici e dalla parte intervenuta;
CP_4
B. DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti costituite.
Così deciso il 6.10.2025 all'esito della scadenza per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
9