Sentenza 5 maggio 2017
Massime • 2
Integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, sul lastrico solare di un edificio di un manufatto con struttura in legno con funzioni di tettoia fissato al suolo con piastre di ferro bullonate e appoggiato sul muro parapetto, intonacato e rifinito con cordolo in lastre di marmo e copertura con travi e doghe di legno, trattandosi di un'opera nuova avente una propria individualità fisica e strutturale, e non di un mero ampliamento di una struttura preesistente
Nel caso in cui il giudice abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al P.M., il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poichè il pubblico ministero procedente non può più liberamente determinarsi all'esercizio dell'azione penale. (Nel caso di specie, l'imputato era stato tratto nuovamente a giudizio a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso al solo coimputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2017, n. 29252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29252 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2017 |
Testo completo
29252-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. Sez.1515 -Presidente - Piero Savani Angelo Matteo Socci PU - 05/05/2017 R.G.N. 17445/2016 Aldo Aceto -Relatore - Ubalda Macrì Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON GI, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 16/03/2015 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore, avv. Mario Amarando. RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra GI ON ricorre per l'annullamento della sentenza del 16/03/2015 della Corte di appello di Napoli che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato quella del 12/02/2014 del Tribunale di quello stesso capoluogo che, per quanto qui rileva, l'ha condannata alla pena di un mese e quindici giorni di arresto e 6.500,00, euro di ammenda per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 44, lett. b), 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, perché, quale proprietaria e committente dei lavori, aveva realizzato, sul lastrico solare di un edificio di otto piani situato in zona sismica, un manufatto esteso 70 mq. ed alto 2,80 mt., senza permesso di costruire e senza aver depositato il progetto presso il competente ufficio del Genio civile. Il fatto è contestato come accertato in Napoli il 26/03/2010. 1.1.Con il primo motivo eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen.. Deduce, al riguardo, che il decreto di citazione diretta a giudizio, rinnovato a seguito di restituzione degli atti al PM, non è stato preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis, cod. proc. pen.. 1.2.Con il secondo motivo eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 420-ter, cod. proc. pen.. Deduce, al riguardo, che l'ordinanza di rinvio dell'udienza a data fissa non è stata notificata, benché la sospensione del dibattimento fosse stata chiesta ed ottenuta per legittimo impedimento del difensore.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce, relativamente alla revoca dell'ordinanza di ammissione della testimonianza del proprio consulente, la violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica sul punto. Deduce, al riguardo, che il proprio CT, coerentemente alla propria natura di testimone tecnicamente qualificato, avrebbe dovuto riferire esclusivamente sulla corretta definizione delle opere edilizie e sulla regolarità e legittimità delle autorizzazioni amministrative concesse alla ricorrente, non - come erroneamente ritenuto dai Giudici di merito sulla corretta qualificazione - giuridica dei fatti.
1.4.Con il quarto motivo eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 22, d.P.R. n. 380 del 2001, nonché vizio di motivazione illogica. Deduce che, in base alla descrizione delle opere fatta dalla stessa Corte di appello, l'intervento avrebbe dovuto essere qualificato come "ristrutturazione edilizia" con conseguente sufficienza della d.i.a. alternativa al permesso di costruire. La conclusione della necessità del permesso di costruire, dunque, contraddice la premessa di fatto da cui muove. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile.
3. L'eccezione di nullità proposta con il primo motivo è totalmente infondata.
3.1.Il decreto di citazione diretta a giudizio fu dichiarato nullo dal Tribunale perché non preceduto dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini nei confronti del coimputato della ricorrente (successivamente assolto). Nonostante 2 non ne sussistessero le ragioni (la ricorrente aveva regolarmente ricevuto l'avviso), in violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale gli atti furono restituiti al PM nella loro interezza e l'imputata fu nuovamente tratta a giudizio, senza la rinnovazione dell'avviso.
3.2.Con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415- bis, cod. proc. pen., il legislatore ha inteso introdurre un contraddittorio anticipato con l'indagato in ordine alla completezza delle indagini imponendo al Pubblico Ministero, istituzionalmente obbligato a svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta a indagini>> (art. 358, cod. proc. pen.), di confrontarsi con le ragioni difensive dell'indagato stesso e con le sue richieste ai fini, pur sempre, delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale>> (art. 326, cod. proc. pen.).
3.3.Ne consegue che quando, come nel caso di specie, il Pubblico Ministero non può più liberamente determinarsi all'esercizio dell'azione penale, l'avviso non è dovuto (cfr. sul punto le ordinanze n. 460/2002 e 491/2002 della Corte Costituzionale secondo cui l'avviso in tanto si giustifica in quanto il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale) (Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, dep. 2015, Gabbana, Rv. 265117).
3.4.Ciò accade, per esempio, nei casi di cd. "imputazione coatta" di cui all'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 439 del 05/12/2002, Belgalli, Rv. 223331, che ha affermato il principio secondo il quale l'esigenza di assicurare il contraddittorio in ordine alla completezza delle indagini cui è preordinato - l'istituto previsto dall'art.415 bis cod. proc. pen. e di assicurare il diritto di - difesa dell'imputato è soddisfatto, nell'ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'imputazione coatta, dall'udienza camerale che il giudice deve fissare ove ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione;
cfr. altresì, Sez. 6, n. 5369 del 08/10/2002, Taormina, Rv. 223690; Sez. 5, n. 28571 del 02/07/2007, Budano, Rv. 237572; Sez. 4, n. 48033 del 19/11/2009, Caldarar, Rv. 245795); oppure quando, in conformità al principio di irretrattabilità dell'azione penale, il pubblico ministero sia obbligato a esercitare l'azione penale a seguito di trasmissione degli atti da parte del giudice dichiaratosi incompetente (Sez. 3, n. 13954 del 21/01/2004, Turi, Rv. 228616; Sez. 3, n. 20765 del 08/04/2010, Solimine, Rv. 247609; Sez. 2, n. 16599 del 17/12/2010, Lo Nigro, Rv. 250215; cfr. altresì Sez. 6, n. 8998 del 31/01/2007, Del Prete, Rv. 236074, in caso di rinnovato decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi alla sezione distaccata dello stesso Tribunale a favore della cui competenza si era espresso il Giudice monocratico della sede centrale;
Sez. 1, n. 9222 del 03/02/2009, Pacini Enguerrand, Rv. 243837, per la quale è abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al P.M., nell'ipotesi in cui, a seguito di imputazione coatta 3 formulata dal G.i.p., il decreto di citazione contesti un reato ulteriore rispetto all'avviso di conclusione delle indagini notificato all'imputato).
3.5.La ricorrente, come detto, aveva regolarmente ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sicché il Pubblico Ministero non poteva più determinarsi liberamente in ordine all'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti, ma aveva l'obbligo di ricondurre il processo nel luogo dal quale era stato illegittimamente retrocesso.
4.Il secondo motivo è anch'esso totalmente infondato.
4.1. L'adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dagli Organismi di categoria non costituisce legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420-ter, cod. proc. pen., ma espressione di un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 18, Cost. il cui libero e volontario esercizio vincola bensì il Giudice ad accogliere la richiesta di rinvio del processo ad altra data (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio), ma non gli impone di notificare al difensore la relativa ordinanza, trattandosi di adempimento procedurale imposto solo nei casi di assenza per legittimo impedimento (art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.) o di rinvio a nuovo ruolo;
sicché è sufficiente che della stessa sia data comunicazione mediante lettura in udienza se il rinvio è a udienza fissa (Sez. 2, n. 28937 del 02/07/2009, D'Elia, Rv. 244792; Sez. 5, n. 18651 del 24/02/2017, Fusco, n.m.; Sez. 5, n. 6642 del 05/12/2013, dep, 2014, Caserta, n.m.; Sez. 3, n. 2866 del 30/10/2013, dep. 2014, Neroni, n.m.; Sez. 2, n. 19122 del 11/01/2013, Aricò, n.m.).
5.I terzo motivo ed il quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente perché la manifesta infondatezza del quarto determina l'irrilevanza del terzo.
5.1.Premesso che la sussistenza del reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 380 del 2001 non è oggetto di censura (con conseguente irrevocabilità della affermazione della relativa responsabilità penale), deve essere disattesa in radice la tesi difensiva secondo cui l'intervento edilizio oggetto di giudizio deve essere definito come "ristrutturazione". Così come risulta incontestabilmente descritto nelle sentenze di merito esso deve essere qualificato come "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.
1.. L'imputata, infatti, ha realizzato, sul lastrico solare dell'immobile di sua proprietà, una struttura di circa 70 metri quadrati, alta 2,80 metri, costituita da 12 pilastri in legno, di cui 8 agganciati direttamente al lastrico con piastre di ferro bullonate e rinforzate con cemento e 4 fissati con piastre di ferro bullonate che poggiavano direttamente sul muro parapetto alto circa un metro, intonacato e rifinito con cordolo in lastre di marmo, anch'esso di nuova formazione che chiudeva l'intero perimetro del 4 lastrico. Tale struttura, inoltre, sorreggeva una copertura con travi e doghe di legno che che ricopriva il lastrico per circa il 70% della sua superficie.
5.2.Si tratta, all'evidenza, di un'opera nuova, costituita dall'innalzamento di un muretto perimetrale e da una ampia tettoia, ad esso stabilmente agganciata in parte, destinata a rendere stabilmente fruibile il lastrico solare.
5.3.Costituisce principio consolidato di questa Corte che integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata (Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Salanitro, Rv. 257290; nello stesso senso Sez. 3, n. 21351 del 06/05/2010, Savino, Rv. 247628, che ha precisato che integra il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. b d.P.R. n. 38 del 2001 la realizzazione, in mancanza del preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura di un manufatto, non essendo sufficiente la semplice D.I.A., ciò sul rilievo da un lato che costituisce "nuova costruzione" anche qualsiasi manufatto edilizio fuori terra o interrato e, dall'altro, che non può farsi ricorso alla nozione di ampliamento di edificio esistente, poiché la tettoia costituisce una nuova costruzione, sia pure accessoria a quest'ultimo, tenuto altresì conto che nella nozione di sagoma rientra anche lo sviluppo in altezza dell'immobile; cfr., altresì, Sez. 3, n. 17083 del 07/04/2006, Miranda, Rv. 234193, secondo cui la tettoia di un edificio non rientra nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza, ma costituisce piuttosto parte dell'edificio cui aderisce, ciò in quanto in urbanistica il concetto di pertinenza ha caratteristiche sue proprie, diverse da quelle definite dal cod. civ., riferendosi ad un'opera autonoma dotata di una propria individualità, in rapporto funzionale con l'edificio principale, laddove la parte dell'edificio appartiene senza autonomia alla sua struttura;
analogamente Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232363, ha precisato che la realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di una abitazione non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria, nè si configura quale pertinenza, atteso che costituendo parte integrante dell'edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001).
5.4.Le considerazioni che precedono privano di decisività e rilevanza l'eccezione compendiata con il terzo motivo.
6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare la sussistenza di cause estintive maturate successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che 5 essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 05/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savani Aldo Aceto Alolo Nach DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 GIU 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 6