Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2017, n. 29252
CASS
Sentenza 5 maggio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, sul lastrico solare di un edificio di un manufatto con struttura in legno con funzioni di tettoia fissato al suolo con piastre di ferro bullonate e appoggiato sul muro parapetto, intonacato e rifinito con cordolo in lastre di marmo e copertura con travi e doghe di legno, trattandosi di un'opera nuova avente una propria individualità fisica e strutturale, e non di un mero ampliamento di una struttura preesistente

Nel caso in cui il giudice abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al P.M., il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poichè il pubblico ministero procedente non può più liberamente determinarsi all'esercizio dell'azione penale. (Nel caso di specie, l'imputato era stato tratto nuovamente a giudizio a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso al solo coimputato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2017, n. 29252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29252
    Data del deposito : 5 maggio 2017

    Testo completo