Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2009, n. 28937
CASS
Sentenza 2 luglio 2009

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Il rinvio del dibattimento per mancata presentazione del difensore che privi di assistenza l'imputato non comporta la necessità di notificazione al difensore medesimo dell'ordinanza di fissazione della nuova udienza, come nel caso di rinvio per impedimento del difensore. (Nella fattispecie, relativa a mancata presentazione del difensore al dibattimento, motivata dall'astensione degli avvocati dalle udienze, la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che ha rinviato per il prosieguo il dibattimento, dando avviso ai difensori non comparsi della data della nuova udienza, senza la necessità del rispetto di alcun termine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2009, n. 28937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28937
    Data del deposito : 2 luglio 2009

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