Sentenza 2 luglio 2009
Massime • 1
Il rinvio del dibattimento per mancata presentazione del difensore che privi di assistenza l'imputato non comporta la necessità di notificazione al difensore medesimo dell'ordinanza di fissazione della nuova udienza, come nel caso di rinvio per impedimento del difensore. (Nella fattispecie, relativa a mancata presentazione del difensore al dibattimento, motivata dall'astensione degli avvocati dalle udienze, la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che ha rinviato per il prosieguo il dibattimento, dando avviso ai difensori non comparsi della data della nuova udienza, senza la necessità del rispetto di alcun termine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2009, n. 28937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28937 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 02/07/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO PiercamiLL - Consigliere - N. 3295
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 2940/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'LI RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appeLL di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 14.6.2007. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. PiercamiLL Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore Avv. Di Cristoforo Francesco in sostituzione dell'Avv. Polisena Filippo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 16.10.2001, il Tribunale di Taranto dichiarò D'LI RE responsabile del reato di ricettazione e - concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva - lo condannò alla pena di anni 3 di reclusione e L.
1.500.000 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appeLL di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 14.6.2007, confermò la decisione di primo grado. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione alla indeterminatezza del capo di imputazione dal momento che era contestato di aver ricevuto a fine di illecito profitto vari componenti di autovetture provento di separati furti consumati in danno di persone non potute identificare e commesso in luogo non potuto accertare, senza ulteriori specificazioni;
a fronte della genericità del capo di imputazione vi sarebbe violazione del diritto di difesa con conseguente nullità del capo di imputazione e degli atti conseguenti;
la contestazione, si sensi dell'art. 552 c.p.p., lett. c) (disposizione che avrebbe portata generale) deve essere specifica, chiara, precisa e completa sia sotto il profilo materiale che queLL soggettivo;
in difetto vi è nullità ai sensi dell'art.555 cod. proc. pen.;
2. violazione della legge processuale in quanto, a seguito di rinvio del dibattimento, per impedimento del difensore, dall'udienza del 30.1.1998 a quella del 18.11.1998, non fu dato avviso all'imputato, detenuto rinunziante a comparire, del quale fu disposta la traduzione, rimasta senza effetto perché nel frattempo costui venne scarcerato;
inoltre al difensore di fiducia l'avvio della nuova udienza fu notificato solo il giorno 17.11.1998; l'imputato ed il suo difensore non ricevettero più alcun avviso per le successive udienze del 17.11.1999, 15.2.2001 e 16.10.2001 e l'imputato fu considerato assente e non contumace (il che è stato ritenuto erroneo già in sede di incidente di esecuzione;
in relazione all'avviso al difensore, notificato solo il giorno prima, vi sarebbe una violazione del diritto di difesa;
quanto all'imputato, non essendo stato costui dichiarato contumace gli spettava l'avviso; in ogni caso avrebbe dovuto essere dichiarata la contumacia dell'imputato all'udienza del 18.11.1998; inoltre nelle varie udienze di rinvio vi era ogni volta un difensore diverso;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione solo sulla base del possesso dei pezzi di autovettura e della falsificazione per alterazione;
tale ultimo riferimento determinerebbe altresì nullità ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen.; inoltre la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunziare sul motivo d'appeLL relativo alla richiesta di qualificare il fatto quale furto, sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dall'imputato e riferite dal M.LL Bevilacqua;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla comparazione delle circostanze ed all'entità della pena inflitta, anche alla luce delle specifiche doglianze contenute nell'atto di appeLL.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come ha già rilevato la Corte territoriale nel capo di imputazione è contestato all'imputato, con chiarezza e precisione, di aver ricevuto vari componenti di diverse autovetture, provenienti da diversi furti.
Peraltro i singoli pezzi erano descritti nel verbale di sequestro, atto non ripetibile noto all'imputato, ove era altresì precisato che tali pezzi recavano l'abrasione del numero di identificazione. Non vi è in tale contestazione alcuna indeterminatezza, ma la contestazione di tutti gli elementi noti all'autorità giudiziaria, in relazione ai quali l'imputato era nelle condizioni di svolgere le proprie difese.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito che, come si desume dal disposto dell'art.304 c.p.p., comma 1, lett. b), l'ipotesi del rinvio o della sospensione del dibattimento per mancata presentazione del difensore che privi di assistenza l'imputato è ben distinta da quella della sospensione o del rinvio del dibattimento per impedimento del difensore, con la conseguenza che non è applicabile alla prima ipotesi il disposto dell'art. 486 c.p.p., comma 3, (Cass. Sez. 6 sent. n. 7153 del 25.6.1993 dep. 22.7.1993 rv 195036. Nella fattispecie, relativa a mancata presentazione del difensore al dibattimento, motivata dall'astensione degli avvocati dalle udienze, la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che ha rinviato per il prosieguo il dibattimento, dando avviso ai difensori non comparsi della data della nuova udienza, senza la necessità del rispetto di alcun termine).
Quanto al mancato avviso all'imputato, questa Corte ha precisato che il rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza non comporta l'obbligo di notificare all'imputato ritualmente citato e non comparso il relativo avviso, essendo egli rappresentato in giudizio dal suo difensore, anche se nominato d'ufficio (Cass. Sez. 4 sent. n. 7924 del 5.1.1999 dep. 18.6.1999 rv 214245). A tal fine è irrilevante che nelle varie udienze di rinvio vi fosse ogni volta un difensore diverso.
In ordine infine al fatto che, dopo la scarcerazione dell'imputato, non fu dichiarata la contumacia, va ricordato che l'omissione della dichiarazione formale di contumacia, sussistendo le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non determina alcuna violazione del contraddittorio e non è causa di nullità della sentenza, la quale non è prevista specificamente dall'ordinamento e nemmeno è comprensibile nel novero delle nullità di ordine generale, stante l'assenza di effetti pregiudizievoli in ordine all'intervento ed all'assistenza dell'imputato. (Cass. Sez. 5 sent. n. 6487 del 24.1.2005 dep. 22.2.2005 rv 231421). Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha motivato l'affermazione di responsabilità da un lato sulla base del fatto che l'imputato fu trovato in possesso di pezzi di autovettura con i dati di identificazione abrasi (ed in ciò non vi è alcuna violazione di legge ne' iLLgicità di motivazione, mentre non si vede quale immutazione del fatto vi sarebbe stata) e dall'altro sulla mancata allegazione di indicazioni circa la provenienza di tali oggetti.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (V. Cass. Sez. 2 sent. n. 25756 in data 11.6.2008 dep. 25.6.2008 rv 241458). Non vi è, in ragione di tale orientamento, alcuna inversione dell'onere della prova in capo all'imputato, dal momento che la prova a carico è rappresentata dall'essere stato costui in possesso dei beni di provenienza delittuosa, sicché laddove egli li avesse ricevuti in buona fede, ha solo l'onere di allegare tale elemento in modo verificabile e quindi circostanziato.
La valutazione della mancata allegazione di qualsivoglia indicazione circa la provenienza dei pezzi da parte dell'imputato quale prova della ricettazione assorbe la questione relativa alla qualificazione del fatto come furto.
Del resto questa Corte ha chiarito che "In sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, perla validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione". (Cass. Sez. 2 sent. n. 29434 del 19.5.2004 dep.
6.7.2004 rv 229220.). Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si deve ricordare che "in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Cass. Sez. 4A, sent. n. 56 del 16 novembre 1988, dep.
5.1.1989 rv 180075). In ogni caso vi è richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado e - secondo la giurisprudenza di questa Corte - "nella determinazione dell'entità della pena, il giudice d'appeLL non è tenuto a reiterare l'indicazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., dovendosi presumere che detta determinazione sia stata effettuata o riesaminata anche con riguardo ad ogni elemento che risulti già acquisito agli atti o altrimenti indicato in sentenza". (Cass. pen., sez. 6^, 5 maggio 1988). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009