Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1731
CASS
Sentenza 6 febbraio 2003

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In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per ritardi od omissioni nell'adozione di provvedimenti, qualora la gestione e l'organizzazione del proprio lavoro rientri nella disponibilità del magistrato stesso, la disorganizzazione dell'ufficio non esclude la configurabilità dell'illecito disciplinare e le disfunzioni che si verificano a causa dei difetti di tale gestione ben possono essere suscettibili di valutazione deontologica (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della sezione disciplinare del CSM, la quale, nel ritenere configurabile l'illecito disciplinare a carico di un sostituto procuratore della Repubblica che aveva omesso di richiedere la rimessione in libertà di un detenuto per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, aveva osservato che il magistrato ha l'obbligo di controllare personalmente, indipendentemente dalla collaborazione del personale amministrativo, lo stato del procedimento, al fine di evitare la scadenza dei termini processuali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1731
    Data del deposito : 6 febbraio 2003

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