Sentenza 6 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per ritardi od omissioni nell'adozione di provvedimenti, qualora la gestione e l'organizzazione del proprio lavoro rientri nella disponibilità del magistrato stesso, la disorganizzazione dell'ufficio non esclude la configurabilità dell'illecito disciplinare e le disfunzioni che si verificano a causa dei difetti di tale gestione ben possono essere suscettibili di valutazione deontologica (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della sezione disciplinare del CSM, la quale, nel ritenere configurabile l'illecito disciplinare a carico di un sostituto procuratore della Repubblica che aveva omesso di richiedere la rimessione in libertà di un detenuto per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, aveva osservato che il magistrato ha l'obbligo di controllare personalmente, indipendentemente dalla collaborazione del personale amministrativo, lo stato del procedimento, al fine di evitare la scadenza dei termini processuali).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. CORONA Raffaele - Presidente di sezione -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO, elettivamente domiciliata in LOCALITA1 presso lo studio dell'avv. NOME2, rappresentata e difesa dall'avv. NOME3 per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge,
- controricorrente -
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
- intimato -
avverso la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura del 7 febbraio 2001. Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Giuseppe Salme alla pubblica udienza del 4 luglio 2002;
sentito l'avv. NOME3 e l'avv. dello Stato Russo;
sentito il p.m., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministro della giustizia con nota del 30 settembre 1999 ha promosso azione disciplinare nei confronti della OR NO, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di LOCALITA2, per avere omesso di richiedere la rimessione in libertà del cittadino del Ghana NOME4, arrestato a LOCALITA3 il 19 agosto 1996 in relazione ai reati di cui agli articoli 605, 582, 61, 2^ comma, 612, 2 comma e 112 c.p., pur essendo scaduti i termini massimi di custodia cautelare fin dal 19 febbraio 1997. Il predetto cittadino straniero è stato rimesso in libertà solo il 20 maggio 1998 (con ben 15 mesi di ritardo) su richiesta di altro sostituto della stessa procura, essendosi l'incolpata allontanata dall'ufficio il 1 settembre 1997 ai sensi della legge n. 1204 del 1971 senza adottare il provvedimento dovuto.
Interrogata in fase istruttoria l'incolpata ha precisato, in punto di fatto, che:
- il fascicolo processuale relativo al cittadino straniero era pervenuto alla procura della repubblica di LOCALITA2 il 12 settembre 1996, inviato dalla procura della repubblica di LOCALITA3 che, a seguito del provvedimento di custodia cautelare in carcere del g.i.p. di LOCALITA3 del 22 agosto 1996 per il solo reato di cui all'art. 605 c.p. la cui consumazione era iniziata nel circondario di LOCALITA2, ne aveva ordinato in data 27 agosto 1996 la trasmissione alla procura territorialmente competente;
- detto fascicolo era stato sottoposto da un funzionario di cancelleria alla sua attenzione, in quanto sostituto di turno delegato al compimento degli atti urgenti, solo il 30 settembre successivo;
- lo stesso giorno ne aveva ordinato l'iscrizione al ruolo generale, lo aveva assegnato a se stessa e aveva provveduto ad annotare sulla copertina "vi è misura cautelare Urg" e il simbolo delle sbarre, che per prassi diffusa viene utilizzato per individuare i fascicoli processuali relativi a persone in stato di detenzione, e aveva disposto che fosse custodito nell'armadio del proprio assistente, nello spazio riservato ai fascicoli con indagati detenuti;
avendo rilevato che non v'era necessità di ulteriori indagini si era proposta nei giorni successivi di richiedere il rinvio a giudizio. L'incolpata ha sostenuto che il fascicolo, contrariamente alla prassi, non era stato inserito nel cosiddetto "armadio detenuti" e che non era stato più sottoposto alla sua attenzione dopo il 30 settembre 1996, tanto che, in una relazione redatta da un funzionario di cancelleria, quel fascicolo non risultava nell'elenco dei procedimenti con detenuti a lei assegnati. Anche i seguiti pervenuti successivamente all'iscrizione a ruolo, e prima del 1 novembre 1997, data del collocamento in aspettativa per maternità, erano stati inseriti senza che ne avesse potuto prendere visione. Proprio in occasione dell'inserimento di un seguito, in epoca successiva al collocamento in aspettativa, in data 19 maggio 1998, il fascicolo era stato riassegnato ad altro sostituto che aveva provveduto a richiedere immediatamente la rimessione in libertà, che era stata quindi disposta con un ritardo di quindici mesi rispetto alla scadenza del termine massimo di custodia cautelare. Infine, l'incolpata ha affermato che nel periodo di cui si tratta aveva un notevole carico di lavoro ed era stata impegnata anche in numerose udienze di procedimenti relativi alla cosiddetta "tangentopoli" LOCALITA2. La sezione disciplinare ha ritenuto l'incolpata responsabile dell'illecito disciplinare contestato e le ha inflitto la sanzione dell'ammonimento. Premesso che l'attenzione e la diligenza del magistrato rispetto ai procedimenti in cui via sia una situazione di privazione della libertà personale deve essere massima e che quando la lesione del diritto alla libertà personale è collegata con nesso di causalità all'omissione o alla negligenza del magistrato non può che derivarne la responsabilità disciplinare, salvo che per circostanze eccezionali il comportamento del magistrato debba ritenersi giustificato, il giudice disciplinare ha ritenuto che la responsabilità dell'incolpata non poteva essere esclusa dalla grave disorganizzazione dell'ufficio, caratterizzata da sistematici ritardi nell'iscrizione nei registri generali e nell'inserimento dei seguiti. Infatti, la OR NO aveva preso conoscenza dello stato di detenzione e aveva valutato che, non essendovi ulteriori indagini da eseguire, doveva essere richiesto il rinvio a giudizio, non avendo ritenuto di richiedere la reiterazione della misura cautelare al g.i.p. di LOCALITA2, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., in quanto il provvedimento cautelare adottato in precedenza era stato considerato ancora efficace, perché l'incompetenza territoriale era stata rilevata non dal g.i.p. ma dal p.m. Nè il comportamento negligente del personale amministrativo, anche per non essersi attenuto alla particolare prassi prescelta dall'incolpata per mettere in evidenza i fascicoli con indagati detenuti (prassi peraltro diversa da quella seguita da altri sostituti), elimina la responsabilità del magistrato che, valutata l'urgenza di provvedere sul fascicolo processuale, doveva esercitare il controllo sullo stato del procedimento.
Nè, infine, il carico di lavoro della OR NO era tale da richiedere un impegno talmente eccezionale da poter giustificare la grave lesione al diritto alla libertà personale dell'indagato, tenendo conto che, al momento in cui l'incolpata è stata collocata in aspettativa per maternità, aveva solo otto procedimenti con detenuti, numero modesto e che avrebbe consentito di eseguire facilmente i dovuti controlli.
La sezione disciplinare ha quindi irrogato la sanzione minima dell'ammonimento in considerazione della concorrente responsabilità del personale di cancelleria e, in particolare, di quella dell'assistente giudiziario assegnato all'incolpata e degli ottimi precedenti di servizio della stessa.
Avverso la sentenza della sezione disciplinare l'incolpata ha proposto ricorso per Cassazione affidato a un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Denunciando l'illogicità, la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione, la ricorrente, in particolare lamenta che la sezione disciplinare:
a) abbia preso in considerazione testimonianze di contenuto incerto e dalle quali risultano mere supposizioni dei testi;
b) non abbia rilevato che quanto si è verificato era esclusiva conseguenza di una grave disorganizzazione dell'ufficio, non imputabile all'incolpata; infatti solo nel giugno 1998, dopo la scoperta della vicenda di cui è causa, è stato istituito nella procura di LOCALITA2 un registro degli arrestati, mentre in precedenza il controllo delle scadenze era interamente affidato alla memoria dei magistrati e del personale di cancelleria;
c) abbia omesso di considerare che parte del personale amministrativo era stato assolto dalle incolpazioni disciplinari e che nessuna iniziativa disciplinare era stata intrapresa nei confronti del capo della procura;
d) abbia omesso di valutare che del ritardo di quindici mesi nell'adozione del provvedimento di rimessione in libertà, il periodo imputabile ad eventuale responsabilità della OR NO era solo di sette mesi.
2. Il ricorso non è fondato.
La censura sub a) è del tutto generica e come tale è
inammissibile.
La ricorrente non ha indicato quali parti delle testimonianze poste a base della decisione impugnata siano da ritenere generiche o fondate su mere supposizioni, così non consentendo neppure la valutazione della decisività delle circostanze di fatto di cui si dovrebbe discutere.
Non è vero, inoltre, che la sezione disciplinare non abbia valutato la situazione di evidente disorganizzazione dell'ufficio (censura sub b), perché, anzi, la sezione stessa ha espressamente affermato che tale circostanza non escludeva la responsabilità dell'incolpata perché la OR NO era consapevole dell'urgenza di provvedere (aveva apposta la dicitura "vi è misura cautelare, urg" e il simbolo delle sbarre) e aveva quindi l'obbligo di controllare personalmente, e cioè indipendentemente dalla collaborazione del personale amministrativo, lo stato del procedimento. Come è stato infatti già osservato da queste sezioni unite in tema di responsabilità per il ritardo nel deposito dei provvedimenti (Cass., sez. un., 22 settembre 2000, n. 1039), quando la gestione e l'organizzazione del proprio lavoro rientra nella disponibilità del magistrato (ed è indubbio che ogni sostituto procuratore ha l'onere di predisporre sistemi idonei ad evitare che sfuggano al proprio controllo le scadenza di termini processuali), le disfunzioni che si verificano a causa dei difetti di tale gestione e organizzazione ben possono essere suscettibili di valutazione deontologica. La disorganizzazione dell'ufficio, d'altra parte, è stata esplicitamente presa in considerazione ai fini della determinazione della sanzione che, attesa la gravita della lesione del bene della libertà personale dell'indagato e, conseguentemente, della perdita di credibilità dell'ordine giudiziario, non avrebbe certo potuto limitarsi a quella minima.
Quanto alla censura sub c), la sezione disciplinare ha anche tenuto conto, sia pure implicitamente, che nessuna azione disciplinare è stata iniziata nei confronti del capo dell'ufficio per lo stato di disorganizzazione e in particolare che nei confronti dell'assistente giudiziario assegnato all'incolpata era iniziato procedimento disciplinare, peraltro ancora non concluso con provvedimento definitivo. Tali circostanze esattamente non sono state ritenute rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità disciplinare, non potendosi condividere la tesi della ricorrente secondo la quale la propria responsabilità non potrebbe essere disgiunta da quella del capo dell'ufficio e del personale amministrativo, nel senso che potrebbe essere affermata solo se questa fosse stata affermata e dovrebbe essere negata nel caso in cui la stessa fosse stata esclusa. La responsabilità disciplinare, infatti, è personale e, dal punto di vista logico e giuridico, non sussiste alcun nesso di reciproca dipendenza tra le responsabilità, autonome o concorrenti, di soggetti diversi, chiamati a rispondere dello stesso fatto.
Infine, dallo stesso capo d'incolpazione emerge con chiarezza che l'addebito formulato nei confronti della ricorrente è limitato al ritardo corrispondente al periodo in cui era in servizio e non certo a quello successivo al suo collocamento in aspettativa. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 4 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2003