Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/1971, n. 2520
CASS
Sentenza 26 luglio 1971

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La pronunzia sulle spese e riservata al potere discrezionale del giudice di merito, che non incontra alcun limite al di fuori di quello costituito dal divieto di porre le spese stesse a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, soltanto l'esorbitanza di questo limite legittima la proposizione di un'utile censura in Cassazione. ( Conf 276'70, mass n 345139).*

Una semplice dichiarazione di parte - quale una denunzia di successione - non ha alcuna Rilevanza probatoria circa l'errore da cui sarebbe affetta una precedente confessione posta in essere dalla stessa parte. ( nella specie, la denunzia di successione esibita in giudizio indicava, come data di morte del de cuius, un giorno diverso da quello precisato nell'atto di citazione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/1971, n. 2520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2520
    Data del deposito : 26 luglio 1971

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