TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 22817/2020 r.g. tra
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Antonio Pio Pinto (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Bari al Viale della Repubblica n. 16.
- Attore
e
Controparte_1
(ex ) (C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
Angelo Petrone (C.F. ed elettivamente domiciliata in Roma alla C.F._3
Piazza Cavour n. 17.
- Convenuta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 27/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente depositato, l'istante adiva l'intestato
Tribunale per sentir condannare l pagamento di € 52.000,00 per Controparte_2
il risarcimento dei danni e delle perdite dallo stesso subite. A sostegno della propria pretesa, esponeva: Parte_1
SENTENZA
1 - di aver intrattenuto un rapporto di consulenza e di intermediazione finanziaria con
Controparte_2
- che il patrimonio conferito in consulenza ammontava ad € 130.000,00;
- di aver investito € 50.000,00 – dietro espressa raccomandazione scritta Con dell'amministratore delegato della – nell'obbligazione “MPS 09/2020 FX 5,6%
EUR”, rivelatasi obbligazione subordinata;
- di aver subito perdite a causa delle operazioni finanziarie consigliate;
- di aver presentato quindi ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la contestando la violazione degli obblighi derivanti dallo svolgimento del CP_3
servizio di investimento, esecuzione e trasmissione ordini intercorso con l'odierna resistente;
- con decisione n. 2124 del 7.1.2020, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie accoglieva la domanda formulata dal sig. riconoscendo sia il risarcimento del danno Parte_1
per le perdite subite su titoli già rivenduti alla data del ricorso per una somma di €
8.359,00, sia il risarcimento del danno subito dalla conversione delle obbligazioni subordinate, quantificato in € 21.973,77;
- a tale decisione, parte resistente rimaneva volontariamente inadempiente.
Parte ricorrente precisava inoltre, rispetto alla data di definizione del procedimento
Contr dinanzi all' l'incremento delle perdite subite per un importo complessivo pari ad €
53.862,11, discendente dalla somma tra la perdita di € 16.222,21 subita sui titoli rivenduti
(pari ad € 8.359,00 già accertati dall'Arbitro per le Controversi Finanziarie + € 7.863 a Contr seguito della vendita successiva dei titoli e all'epoca ancora in CP_6 CP_7
essere) e la perdita complessiva di € 37.639,9 subita per la sottoscrizione delle obbligazioni subordinate.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente invocava la responsabilità contrattuale – e/o precontrattuale - dell'intermediario per aver agito in totale spregio Controparte_2
dei canoni di correttezza, diligenza e buona fede, nonché in violazione degli specifici obblighi informativi.
In particolare, secondo quanto prospettato dall'istante, la resistente:
- non forniva informazioni indirizzate all'investitore sull'adeguatezza delle operazioni;
- ometteva di raccogliere correttamente e adeguatamente tutte le informazioni necessarie
SENTENZA 2 ai fini dell'investimento, nonché di considerare le informazioni raccolte nel questionario in relazione agli obiettivi di investimento dell'odierno ricorrente;
- ometteva di adottare le precauzioni organizzative dovute in materia di conflitti di interesse e di informare per iscritto il cliente della fonte del conflitto di interessi, essendo il socio di maggioranza di Ing. allo stesso tempo CP_2 CP_2 Controparte_8
socio e consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, sin dal maggio del 2015;
- ometteva di consegnare, al momento dell'esecuzione degli ordini, tutta la documentazione prevista dalla legge e di informare il cliente della natura particolarmente rischiosa dei titoli ed in particolare, con riferimento all'obbligazione “MPS 09/2020 fx
5.6% EUR”, ometteva di informare il cliente della natura subordinata dell'obbligazione.
In ragione di quanto esposto, il ricorrente concludeva domandando “- in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le violazioni e il grave inadempimento della convenuta rispetto alle Controparte_2
prescrizioni normative contenute nel TUIF D. Lgs. n.58/98, nonché nel Regolamento
Consob Intermediari n. 16190/2007 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'invalidità, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, rispetto ai contratti di compravendita dei titoli consigliati e raccomandati., o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento Co della convenuta e, sempre e comunque, condannare la convenuta in CP_2
persona del suo l.r.p.t., al risarcimento dei danni e perdite subite sino all'ammontare di €
52.000,00 in favore del sig. fatta salva la somma maggiore e/o minore che Parte_1
risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Resisteva in giudizio eccependo Controparte_2
preliminarmente l'incompatibilità della causa con il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c..
Quanto alla ricostruzione dei fatti, parte resistente precisava:
- di aver trasmesso al cliente una serie di articolate raccomandazioni di consulenza, tra cui l'opportunità dell'acquisto dell'obbligazione subordinata Monte Paschi di Siena scadenza 9/2020 FX 5,6% EUR e di alcuni titoli azionari;
SENTENZA
3 - a ciascuna raccomandazione faceva seguito l'esplicito assenso del dott. a Parte_1
dare esecuzione alle operazioni con essa consigliate;
- sin dal primo rendiconto di consulenza datato 31.12.2015 il controvalore dell'obbligazione Monte Paschi veniva indicato all'interno della categoria 'OBBL.
SUB. SHORT/MED EUR', dove la sigla SUB. stava per subordinata;
Parte_2
Co
- con raccomandazione del 26.07.2016, la raccomandava al cliente di vendere il 50% dei titoli azionari della banca senese acquistati alcuni mesi prima, raccomandazione eseguita dal cliente;
- in data 31.03.2017, la Sim informava il cliente di una sopravvenuta situazione di inadeguatezza del complessivo portafoglio rispetto al suo profilo, e lo invitava dunque a
“rientrare nel suddetto limite o, in alternativa, modificare l'attuale profilo di rischio attraverso la compilazione di un nuovo questionario di valutazione del profilo di adeguatezza”;
- in data 28/07/2017 le obbligazioni subordinate MPS 09/20 FX 5,6% EUR venivano forzosamente convertite in azioni ordinarie di nuova emissione in attuazione dell'art. 23 del D.L. n. 237/2016;
- solo dopo la conclusione del procedimento arbitrale, il ricorrente procedeva alla vendita delle azioni Monte Paschi.
Quanto alle lamentate omissioni informative e all'asserita responsabilità contrattuale e precontrattuale, la resistente precisava anzitutto, con riferimento al questionario sottoposto al cliente, che lo stesso dichiarava di lavorare “nel settore della finanza o in aziende con compiti che presuppongono competenze specifiche inerenti il campo finanziario”, nonché di possedere “Conoscenza approfondita dei mercati e degli strumenti finanziari”. Pertanto, avendo ricavato un punteggio totale molto elevato, era stato conseguentemente assegnato un profilo di rischio (sottoscritto per ratifica dal cliente medesimo) tale da rendere potenzialmente oggetto di raccomandazione operazioni su strumenti finanziari sia semplici che complessi. Si ribadiva poi di aver effettuato una previa valutazione di adeguatezza in relazione a tutti gli investimenti poi divenuti oggetto delle raccomandazioni di consulenza.
Con riferimento al potenziale conflitto di interessi, la resistente esponeva di aver rispettato la normativa vigente, così come dimostrato dal 'Documento informativo sulla
SENTENZA 4 politica di gestione dei conflitti di interesse', sottoscritto in data 11.12.2015 dal
Parte_1
Inoltre, si precisava che con la raccomandazione attinente all'acquisto di € 3.300,00 di azioni MPS, veniva evidenziata chiaramente al cliente il ruolo rivestito nell'emittente del socio di maggioranza della Controparte_2
Riguardo alla domanda di condanna a titolo risarcitorio di € 52.000,00, la resistente argomentava che l'importo domandato è privo di qualsivoglia collegamento causale con gli inadempimenti lamentati e con le circostanze rappresentate da parte ricorrente. Si concludeva, infine, domandando “- in rito, disporre la conversione del rito da sommario ad ordinario;
- nel merito, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande del ricorrente;
- in estremo subordine, salvo appello, e per il denegato caso di accoglimento delle prospettazioni avversarie, ridurre a giustizia gli importi richiesti tenuto conto dell'evidente concorso causale del ricorrente nella causazione delle perdite.
Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio secondo i vigenti parametri di legge”. Successivamente, con nota depositata il 28/9/2023, parte convenuta illustrava che in data 21 dicembre 2022 l'Assemblea dei Soci di in liquidazione Controparte_2 volontaria deliberava, tra l'altro, la revoca della liquidazione e la modifica della denominazione sociale in (verbale di assemblea Parte_3
per atto Notaio di Roma, rep. 4505 racc. 3121). Per_1
Con ordinanza del 28/05/2021, il Giudice dott. Vassallo, stante la necessità di una trattazione ed un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito in rito ordinario di cognizione. Le parti venivano dunque ammesse al deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed in seguito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente e successivamente, in data 14/10/2024, la stessa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In primo luogo, va rilevata la procedibilità della domanda stante l'esperimento del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie presso l'Arbitro per le
Controversie Finanziarie (art. 32-ter D. Lgs. n. 58/1998 e art. 5, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010) così come si evince dalla decisione n. 2124 del 7 gennaio 2020 (vd. doc. 37).
SENTENZA 5 Ciò posto, alla luce della documentazione depositata agli atti e delle difese spiegate dalle parti la domanda è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata in quanto non provata .
Sul punto, mette conto evidenziare con riferimento agli obblighi posti carico degli intermediari finanziari, che l'art. 21 comma 1 T.U.F. fissa alcuni criteri generali riguardanti lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, stabilendo che i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Inoltre, in materia di conflitto di interessi, il comma 1-bis del medesimo articolo prevede che gli intermediari finanziari: a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;
d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Gli obblighi in questione trovano specificazione all'interno del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, il quale modula i doveri informativi dell'intermediario finanziario, distinguendo tra i clienti professionali, i clienti al dettaglio e la controparte qualificata;
inoltre, vengono individuati vari servizi di investimento, distinguendo tra gestione di portafogli, consulenza in materia di
SENTENZA 6 investimenti e servizi di investimento diversi e prevedendo un più elevato livello di protezione dell'investitore con riguardo al servizio di consulenza finanziaria, per il quale sono previsti pervasivi obblighi comportamentali e informativi ed è richiesta, altresì, la valutazione di adeguatezza.
In particolare, il regolamento pone a carico degli intermediari sia degli obblighi di informazione passiva che degli obblighi di informazione attiva.
I primi consistono nella acquisizione di informazioni da parte del cliente, al fine di effettuare la sua profilatura;
l'art. 39 del regolamento stabilisce, infatti, che, “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”. L'acquisizione di tali informazioni consente all'operatore di effettuare la valutazione di adeguatezza degli investimenti, che è imposta dall'art. 40 del regolamento, il quale prevede che “gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”. Diversamente, ai fini della prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari sono tenuti ad effettuare una valutazione di appropriatezza, ai sensi dell'art 41 del regolamento, verificando che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”.
L'informazione attiva, invece, consiste nel set informativo che deve essere fornito
SENTENZA 7 all'investitore da parte dell'intermediario finanziario. L'art. 27 del regolamento, che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile
2004 (c.d. Direttiva MiFID), individua i principi generali riguardanti tali informazioni, affermando che esse “devono essere corrette, chiare e non fuorvianti” e che “le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali”; il comma 2 della medesima disposizione specifica, inoltre, che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”. Le informazioni in parola devono riguardare, tra l'altro, l'intermediario finanziario e i suoi servizi (art. 29), la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30), gli strumenti finanziari (art. 31), i costi e gli oneri (art. 32); nello specifico, l'art. 31 prevede che “gli intermediari forniscono ai clienti
o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
In sintesi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno un compito di consulenza) dell'investimento rispetto al profilo di rischio del proprio cliente, da un lato, e, dall'altro lato, a fornire allo stesso informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito agli acquisti effettuati.
SENTENZA 8 L'inosservanza degli obblighi in questione non determina l'invalidità del contratto stipulato.
Sul punto, in effetti, occorre ribadire i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con le sentenze nn. 25724 e 26725 del 19 dicembre 2007, in cui si è chiarito che, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. ''nullità virtuale''), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d.
“contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
Ciò posto, nel caso in esame a fronte del dedotto inadempimento di tali obblighi informativi da parte del ricorrente, la resistente, in ossequio ai principi innanzi evidenziati, ha offerto piena prova di aver adempiuto tali obblighi attraverso la documentazione depositata in giudizio .
Per che cio' concerne l'adempimento degli obblighi di informazione passiva volti alla profilazione del cliente , come comprovato dalla documentazione agli atti sottoscritta dal ricorrente e non contestata dallo stesso , questi sottoscriveva il contratto , il questionario
SENTENZA 9 e il report ( v. all. 1 al ricorso , doc 3. 4 all.ti alla comparsa di costituzione), sicchè alcuna responsabilità sotto tale profilo è configurabile in capo alla resistente.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire con riferimento alla dedotta violazione degli obblighi di informazione passiva.
Piu' specificamente a fronte del contestato inadempimento consistente nel non aver informato in maniera adeguata l'attore sulle caratteristiche dei prodotti e su rischi degli stessi rispetto al profilo delineato relativamente alle obbligazione di BMPS, deve ritenersi che la resistente abbia assolto l'onus probandi offrendo sul punto prova di segno contrario .
In primis, va rilevato che dal modulo per la raccolta di informazioni allegato al contratto di consulenza ( doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione ), dal modulo per la raccolta di informazioni allegato al contratto di raccolta ordini ( doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione ) e dal c.d. 'questionario prodotti complessi' ( doc. n. 4 all.to alla comparsa di costituzione ) sottoscritti dall'attore e funzionali alla valutazione dell'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, emerge un profilo del come investitore con ”conoscenza approfondita dei mercati e Parte_1 degli strumenti finanziari” con esperienza “nel settore della finanza o in aziende con compiti che presuppongono competenze specifiche inerenti il campo finanziario (v. risposta A.4 del questionario) e dunque un profilo di rischio 'Alto' .
Inoltre, nel terzo questionario relativo proprio ai prodotti finanziari complessi e in particolare alle obbligazioni convertibili (v. doc. n. 4), il ricorrente forniva risposte tecniche evidenziandone la conoscenza, circostanza che emerge anche nello scambio di mail del 20.01.2016 dove il manifestava l'intenzione di acquistare altri titolo Parte_1
delle stesse caratteristiche.
Ciò posto, tenuto conto del contenuto dettagliato delle raccomandazioni inviate dalla resistente e in particolare di quella del 23.12 2015 ( doc 5 ), in cui vengono specificamente descritte le caratteristiche del soggetto emittente , dei prodotti BMPS, il rendimento annuo lordo ( pari al 6,6% annuo pari a oltre 10 volte i corrispondenti tassi governativi in Italia), il rischio connesso all'investimento e di quelle successive ( v. raccomandazione del 20.01.2016 , doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione;
dell'
1.02.2016, doc. n. 7 all.to alla comparsa di costituzione;
del 23.06.2016 , v doc. n. 8
SENTENZA 10 allegato alla comparsa di costituzione e del 21.07.2016, v. doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione ), cui faceva seguito l'esplicito assenso del a dare Parte_1
esecuzione alle operazioni con essa consigliate, ( v. doc. n. 10 all.to alla comparsa di costituzione), avuto riguardo, altresì, al contenuto dei rendiconti successivi alle operazioni di investimento ( v. all.to 29 al ricorso) dove i prodotti in questione vengono indicati come categoria 'OBBL dove la sigla Controparte_9
SUB, riconoscibile da un investitore esperto, come il ricorrente, stava ad indicare
“subordinata” (v, in allegato 29al ricorso, seconda pagina), deve ritenersi assolto l'onere informativo in capo alla resistente scaturente dal contratto stipulato con l'investitore .
Ed in vero, ritiene il Tribunale che la resistente, in ossequio a quanto previsto dell'art. 27 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 /2007, il quale modula i doveri informativi dell'intermediario finanziario di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998, abbia fornito informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito ai prodotti raccomandati, che hanno consentito al un corretto apprezzamento della Parte_4
natura, delle implicazioni e dei rischi delle singole operazioni e di conseguenza, di prendere le decisioni di acquisto in modo consapevole., tenuto conto del suo profilo e avuto riguardo anche al contenuto delle mail successive agli acquisti, da cui emerge l'acquisita conoscenza dei prodotti acquistati sulla base del contenuto delle raccomandazioni.
L'adeguatezza e la chiarezza delle informazione, ai fini della valutazione di un eventuale inadempimento del contratto da parte dell'intermediario, deve esser infatti rapportata alle caratteristiche concrete dell'investitore e/o a quelle dello strumento finanziario , perché funzionale all'adozione di una scelta consapevole di acquisto del prodotto finanziario (v.
Cass. sentenza n . 19104/2023; Cass. Civ. ordinanza n. 4057/2024 )
Nel caso di specie, le conoscenze specifiche del del tipo di prodotti Parte_1
finanziari acquistati , il set informativo offerto dall'intermediario nelle raccomandazioni inviate e i comportamenti successivi acquisiti portano a ritenere chiare e sufficientemente adeguate le informazioni ricevuto dal e consapevole dunque la scelta di Parte_1
investimento compiuta anche con rifermento ai titoli BMPS.
In ultima analisi, parte attrice lamentava una presunta violazione degli obblighi in materia
SENTENZA 11 di conflitto d'interessi rilevando che il socio di maggioranza di fosse CP_2
all'epoca anche socio e consigliere di amministrazione di Monte Paschi e di non essere stato informato della situazione di potenziale conflitto. Al riguardo, si rileva che con la raccomandazione 20.01.2016, veniva segnalato al ricorrente il ruolo rivestito nella Banca Co emittente del socio di maggioranza della (vd. all.ti 4,10 al ricorso e all. 6 alla comparsa di costituzione). Peraltro, conformemente alla normativa vigente, il sottoscriveva il 'Documento informativo sulla politica di gestione dei Parte_1
conflitti di interesse' (pag. 34 all. 2 ricorso) descrivendo , secondo lo schema previsto dal Co Regolamento i presidi posti in essere dalla al fine di prevenire le ricadute CP_3
sui clienti dei potenziali conflitti. Pertanto, devono ritenersi , anche sotto tale profilo, inesistenti profili di responsabilità in capo alla resistente .
In conclusione, il Tribunale rigetta la domanda in quanto infondata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto de valore dle giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
(ex Controparte_1 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
[...]
- rigetta le domande;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che si liquidano e € 5810,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 10/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 12
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 22817/2020 r.g. tra
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Antonio Pio Pinto (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Bari al Viale della Repubblica n. 16.
- Attore
e
Controparte_1
(ex ) (C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
Angelo Petrone (C.F. ed elettivamente domiciliata in Roma alla C.F._3
Piazza Cavour n. 17.
- Convenuta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 27/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente depositato, l'istante adiva l'intestato
Tribunale per sentir condannare l pagamento di € 52.000,00 per Controparte_2
il risarcimento dei danni e delle perdite dallo stesso subite. A sostegno della propria pretesa, esponeva: Parte_1
SENTENZA
1 - di aver intrattenuto un rapporto di consulenza e di intermediazione finanziaria con
Controparte_2
- che il patrimonio conferito in consulenza ammontava ad € 130.000,00;
- di aver investito € 50.000,00 – dietro espressa raccomandazione scritta Con dell'amministratore delegato della – nell'obbligazione “MPS 09/2020 FX 5,6%
EUR”, rivelatasi obbligazione subordinata;
- di aver subito perdite a causa delle operazioni finanziarie consigliate;
- di aver presentato quindi ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la contestando la violazione degli obblighi derivanti dallo svolgimento del CP_3
servizio di investimento, esecuzione e trasmissione ordini intercorso con l'odierna resistente;
- con decisione n. 2124 del 7.1.2020, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie accoglieva la domanda formulata dal sig. riconoscendo sia il risarcimento del danno Parte_1
per le perdite subite su titoli già rivenduti alla data del ricorso per una somma di €
8.359,00, sia il risarcimento del danno subito dalla conversione delle obbligazioni subordinate, quantificato in € 21.973,77;
- a tale decisione, parte resistente rimaneva volontariamente inadempiente.
Parte ricorrente precisava inoltre, rispetto alla data di definizione del procedimento
Contr dinanzi all' l'incremento delle perdite subite per un importo complessivo pari ad €
53.862,11, discendente dalla somma tra la perdita di € 16.222,21 subita sui titoli rivenduti
(pari ad € 8.359,00 già accertati dall'Arbitro per le Controversi Finanziarie + € 7.863 a Contr seguito della vendita successiva dei titoli e all'epoca ancora in CP_6 CP_7
essere) e la perdita complessiva di € 37.639,9 subita per la sottoscrizione delle obbligazioni subordinate.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente invocava la responsabilità contrattuale – e/o precontrattuale - dell'intermediario per aver agito in totale spregio Controparte_2
dei canoni di correttezza, diligenza e buona fede, nonché in violazione degli specifici obblighi informativi.
In particolare, secondo quanto prospettato dall'istante, la resistente:
- non forniva informazioni indirizzate all'investitore sull'adeguatezza delle operazioni;
- ometteva di raccogliere correttamente e adeguatamente tutte le informazioni necessarie
SENTENZA 2 ai fini dell'investimento, nonché di considerare le informazioni raccolte nel questionario in relazione agli obiettivi di investimento dell'odierno ricorrente;
- ometteva di adottare le precauzioni organizzative dovute in materia di conflitti di interesse e di informare per iscritto il cliente della fonte del conflitto di interessi, essendo il socio di maggioranza di Ing. allo stesso tempo CP_2 CP_2 Controparte_8
socio e consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, sin dal maggio del 2015;
- ometteva di consegnare, al momento dell'esecuzione degli ordini, tutta la documentazione prevista dalla legge e di informare il cliente della natura particolarmente rischiosa dei titoli ed in particolare, con riferimento all'obbligazione “MPS 09/2020 fx
5.6% EUR”, ometteva di informare il cliente della natura subordinata dell'obbligazione.
In ragione di quanto esposto, il ricorrente concludeva domandando “- in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le violazioni e il grave inadempimento della convenuta rispetto alle Controparte_2
prescrizioni normative contenute nel TUIF D. Lgs. n.58/98, nonché nel Regolamento
Consob Intermediari n. 16190/2007 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'invalidità, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, rispetto ai contratti di compravendita dei titoli consigliati e raccomandati., o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento Co della convenuta e, sempre e comunque, condannare la convenuta in CP_2
persona del suo l.r.p.t., al risarcimento dei danni e perdite subite sino all'ammontare di €
52.000,00 in favore del sig. fatta salva la somma maggiore e/o minore che Parte_1
risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Resisteva in giudizio eccependo Controparte_2
preliminarmente l'incompatibilità della causa con il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c..
Quanto alla ricostruzione dei fatti, parte resistente precisava:
- di aver trasmesso al cliente una serie di articolate raccomandazioni di consulenza, tra cui l'opportunità dell'acquisto dell'obbligazione subordinata Monte Paschi di Siena scadenza 9/2020 FX 5,6% EUR e di alcuni titoli azionari;
SENTENZA
3 - a ciascuna raccomandazione faceva seguito l'esplicito assenso del dott. a Parte_1
dare esecuzione alle operazioni con essa consigliate;
- sin dal primo rendiconto di consulenza datato 31.12.2015 il controvalore dell'obbligazione Monte Paschi veniva indicato all'interno della categoria 'OBBL.
SUB. SHORT/MED EUR', dove la sigla SUB. stava per subordinata;
Parte_2
Co
- con raccomandazione del 26.07.2016, la raccomandava al cliente di vendere il 50% dei titoli azionari della banca senese acquistati alcuni mesi prima, raccomandazione eseguita dal cliente;
- in data 31.03.2017, la Sim informava il cliente di una sopravvenuta situazione di inadeguatezza del complessivo portafoglio rispetto al suo profilo, e lo invitava dunque a
“rientrare nel suddetto limite o, in alternativa, modificare l'attuale profilo di rischio attraverso la compilazione di un nuovo questionario di valutazione del profilo di adeguatezza”;
- in data 28/07/2017 le obbligazioni subordinate MPS 09/20 FX 5,6% EUR venivano forzosamente convertite in azioni ordinarie di nuova emissione in attuazione dell'art. 23 del D.L. n. 237/2016;
- solo dopo la conclusione del procedimento arbitrale, il ricorrente procedeva alla vendita delle azioni Monte Paschi.
Quanto alle lamentate omissioni informative e all'asserita responsabilità contrattuale e precontrattuale, la resistente precisava anzitutto, con riferimento al questionario sottoposto al cliente, che lo stesso dichiarava di lavorare “nel settore della finanza o in aziende con compiti che presuppongono competenze specifiche inerenti il campo finanziario”, nonché di possedere “Conoscenza approfondita dei mercati e degli strumenti finanziari”. Pertanto, avendo ricavato un punteggio totale molto elevato, era stato conseguentemente assegnato un profilo di rischio (sottoscritto per ratifica dal cliente medesimo) tale da rendere potenzialmente oggetto di raccomandazione operazioni su strumenti finanziari sia semplici che complessi. Si ribadiva poi di aver effettuato una previa valutazione di adeguatezza in relazione a tutti gli investimenti poi divenuti oggetto delle raccomandazioni di consulenza.
Con riferimento al potenziale conflitto di interessi, la resistente esponeva di aver rispettato la normativa vigente, così come dimostrato dal 'Documento informativo sulla
SENTENZA 4 politica di gestione dei conflitti di interesse', sottoscritto in data 11.12.2015 dal
Parte_1
Inoltre, si precisava che con la raccomandazione attinente all'acquisto di € 3.300,00 di azioni MPS, veniva evidenziata chiaramente al cliente il ruolo rivestito nell'emittente del socio di maggioranza della Controparte_2
Riguardo alla domanda di condanna a titolo risarcitorio di € 52.000,00, la resistente argomentava che l'importo domandato è privo di qualsivoglia collegamento causale con gli inadempimenti lamentati e con le circostanze rappresentate da parte ricorrente. Si concludeva, infine, domandando “- in rito, disporre la conversione del rito da sommario ad ordinario;
- nel merito, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande del ricorrente;
- in estremo subordine, salvo appello, e per il denegato caso di accoglimento delle prospettazioni avversarie, ridurre a giustizia gli importi richiesti tenuto conto dell'evidente concorso causale del ricorrente nella causazione delle perdite.
Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio secondo i vigenti parametri di legge”. Successivamente, con nota depositata il 28/9/2023, parte convenuta illustrava che in data 21 dicembre 2022 l'Assemblea dei Soci di in liquidazione Controparte_2 volontaria deliberava, tra l'altro, la revoca della liquidazione e la modifica della denominazione sociale in (verbale di assemblea Parte_3
per atto Notaio di Roma, rep. 4505 racc. 3121). Per_1
Con ordinanza del 28/05/2021, il Giudice dott. Vassallo, stante la necessità di una trattazione ed un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito in rito ordinario di cognizione. Le parti venivano dunque ammesse al deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed in seguito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente e successivamente, in data 14/10/2024, la stessa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In primo luogo, va rilevata la procedibilità della domanda stante l'esperimento del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie presso l'Arbitro per le
Controversie Finanziarie (art. 32-ter D. Lgs. n. 58/1998 e art. 5, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010) così come si evince dalla decisione n. 2124 del 7 gennaio 2020 (vd. doc. 37).
SENTENZA 5 Ciò posto, alla luce della documentazione depositata agli atti e delle difese spiegate dalle parti la domanda è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata in quanto non provata .
Sul punto, mette conto evidenziare con riferimento agli obblighi posti carico degli intermediari finanziari, che l'art. 21 comma 1 T.U.F. fissa alcuni criteri generali riguardanti lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, stabilendo che i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Inoltre, in materia di conflitto di interessi, il comma 1-bis del medesimo articolo prevede che gli intermediari finanziari: a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;
d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Gli obblighi in questione trovano specificazione all'interno del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, il quale modula i doveri informativi dell'intermediario finanziario, distinguendo tra i clienti professionali, i clienti al dettaglio e la controparte qualificata;
inoltre, vengono individuati vari servizi di investimento, distinguendo tra gestione di portafogli, consulenza in materia di
SENTENZA 6 investimenti e servizi di investimento diversi e prevedendo un più elevato livello di protezione dell'investitore con riguardo al servizio di consulenza finanziaria, per il quale sono previsti pervasivi obblighi comportamentali e informativi ed è richiesta, altresì, la valutazione di adeguatezza.
In particolare, il regolamento pone a carico degli intermediari sia degli obblighi di informazione passiva che degli obblighi di informazione attiva.
I primi consistono nella acquisizione di informazioni da parte del cliente, al fine di effettuare la sua profilatura;
l'art. 39 del regolamento stabilisce, infatti, che, “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”. L'acquisizione di tali informazioni consente all'operatore di effettuare la valutazione di adeguatezza degli investimenti, che è imposta dall'art. 40 del regolamento, il quale prevede che “gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”. Diversamente, ai fini della prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari sono tenuti ad effettuare una valutazione di appropriatezza, ai sensi dell'art 41 del regolamento, verificando che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”.
L'informazione attiva, invece, consiste nel set informativo che deve essere fornito
SENTENZA 7 all'investitore da parte dell'intermediario finanziario. L'art. 27 del regolamento, che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile
2004 (c.d. Direttiva MiFID), individua i principi generali riguardanti tali informazioni, affermando che esse “devono essere corrette, chiare e non fuorvianti” e che “le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali”; il comma 2 della medesima disposizione specifica, inoltre, che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”. Le informazioni in parola devono riguardare, tra l'altro, l'intermediario finanziario e i suoi servizi (art. 29), la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30), gli strumenti finanziari (art. 31), i costi e gli oneri (art. 32); nello specifico, l'art. 31 prevede che “gli intermediari forniscono ai clienti
o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
In sintesi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno un compito di consulenza) dell'investimento rispetto al profilo di rischio del proprio cliente, da un lato, e, dall'altro lato, a fornire allo stesso informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito agli acquisti effettuati.
SENTENZA 8 L'inosservanza degli obblighi in questione non determina l'invalidità del contratto stipulato.
Sul punto, in effetti, occorre ribadire i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con le sentenze nn. 25724 e 26725 del 19 dicembre 2007, in cui si è chiarito che, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. ''nullità virtuale''), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d.
“contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
Ciò posto, nel caso in esame a fronte del dedotto inadempimento di tali obblighi informativi da parte del ricorrente, la resistente, in ossequio ai principi innanzi evidenziati, ha offerto piena prova di aver adempiuto tali obblighi attraverso la documentazione depositata in giudizio .
Per che cio' concerne l'adempimento degli obblighi di informazione passiva volti alla profilazione del cliente , come comprovato dalla documentazione agli atti sottoscritta dal ricorrente e non contestata dallo stesso , questi sottoscriveva il contratto , il questionario
SENTENZA 9 e il report ( v. all. 1 al ricorso , doc 3. 4 all.ti alla comparsa di costituzione), sicchè alcuna responsabilità sotto tale profilo è configurabile in capo alla resistente.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire con riferimento alla dedotta violazione degli obblighi di informazione passiva.
Piu' specificamente a fronte del contestato inadempimento consistente nel non aver informato in maniera adeguata l'attore sulle caratteristiche dei prodotti e su rischi degli stessi rispetto al profilo delineato relativamente alle obbligazione di BMPS, deve ritenersi che la resistente abbia assolto l'onus probandi offrendo sul punto prova di segno contrario .
In primis, va rilevato che dal modulo per la raccolta di informazioni allegato al contratto di consulenza ( doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione ), dal modulo per la raccolta di informazioni allegato al contratto di raccolta ordini ( doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione ) e dal c.d. 'questionario prodotti complessi' ( doc. n. 4 all.to alla comparsa di costituzione ) sottoscritti dall'attore e funzionali alla valutazione dell'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, emerge un profilo del come investitore con ”conoscenza approfondita dei mercati e Parte_1 degli strumenti finanziari” con esperienza “nel settore della finanza o in aziende con compiti che presuppongono competenze specifiche inerenti il campo finanziario (v. risposta A.4 del questionario) e dunque un profilo di rischio 'Alto' .
Inoltre, nel terzo questionario relativo proprio ai prodotti finanziari complessi e in particolare alle obbligazioni convertibili (v. doc. n. 4), il ricorrente forniva risposte tecniche evidenziandone la conoscenza, circostanza che emerge anche nello scambio di mail del 20.01.2016 dove il manifestava l'intenzione di acquistare altri titolo Parte_1
delle stesse caratteristiche.
Ciò posto, tenuto conto del contenuto dettagliato delle raccomandazioni inviate dalla resistente e in particolare di quella del 23.12 2015 ( doc 5 ), in cui vengono specificamente descritte le caratteristiche del soggetto emittente , dei prodotti BMPS, il rendimento annuo lordo ( pari al 6,6% annuo pari a oltre 10 volte i corrispondenti tassi governativi in Italia), il rischio connesso all'investimento e di quelle successive ( v. raccomandazione del 20.01.2016 , doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione;
dell'
1.02.2016, doc. n. 7 all.to alla comparsa di costituzione;
del 23.06.2016 , v doc. n. 8
SENTENZA 10 allegato alla comparsa di costituzione e del 21.07.2016, v. doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione ), cui faceva seguito l'esplicito assenso del a dare Parte_1
esecuzione alle operazioni con essa consigliate, ( v. doc. n. 10 all.to alla comparsa di costituzione), avuto riguardo, altresì, al contenuto dei rendiconti successivi alle operazioni di investimento ( v. all.to 29 al ricorso) dove i prodotti in questione vengono indicati come categoria 'OBBL dove la sigla Controparte_9
SUB, riconoscibile da un investitore esperto, come il ricorrente, stava ad indicare
“subordinata” (v, in allegato 29al ricorso, seconda pagina), deve ritenersi assolto l'onere informativo in capo alla resistente scaturente dal contratto stipulato con l'investitore .
Ed in vero, ritiene il Tribunale che la resistente, in ossequio a quanto previsto dell'art. 27 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 /2007, il quale modula i doveri informativi dell'intermediario finanziario di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998, abbia fornito informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito ai prodotti raccomandati, che hanno consentito al un corretto apprezzamento della Parte_4
natura, delle implicazioni e dei rischi delle singole operazioni e di conseguenza, di prendere le decisioni di acquisto in modo consapevole., tenuto conto del suo profilo e avuto riguardo anche al contenuto delle mail successive agli acquisti, da cui emerge l'acquisita conoscenza dei prodotti acquistati sulla base del contenuto delle raccomandazioni.
L'adeguatezza e la chiarezza delle informazione, ai fini della valutazione di un eventuale inadempimento del contratto da parte dell'intermediario, deve esser infatti rapportata alle caratteristiche concrete dell'investitore e/o a quelle dello strumento finanziario , perché funzionale all'adozione di una scelta consapevole di acquisto del prodotto finanziario (v.
Cass. sentenza n . 19104/2023; Cass. Civ. ordinanza n. 4057/2024 )
Nel caso di specie, le conoscenze specifiche del del tipo di prodotti Parte_1
finanziari acquistati , il set informativo offerto dall'intermediario nelle raccomandazioni inviate e i comportamenti successivi acquisiti portano a ritenere chiare e sufficientemente adeguate le informazioni ricevuto dal e consapevole dunque la scelta di Parte_1
investimento compiuta anche con rifermento ai titoli BMPS.
In ultima analisi, parte attrice lamentava una presunta violazione degli obblighi in materia
SENTENZA 11 di conflitto d'interessi rilevando che il socio di maggioranza di fosse CP_2
all'epoca anche socio e consigliere di amministrazione di Monte Paschi e di non essere stato informato della situazione di potenziale conflitto. Al riguardo, si rileva che con la raccomandazione 20.01.2016, veniva segnalato al ricorrente il ruolo rivestito nella Banca Co emittente del socio di maggioranza della (vd. all.ti 4,10 al ricorso e all. 6 alla comparsa di costituzione). Peraltro, conformemente alla normativa vigente, il sottoscriveva il 'Documento informativo sulla politica di gestione dei Parte_1
conflitti di interesse' (pag. 34 all. 2 ricorso) descrivendo , secondo lo schema previsto dal Co Regolamento i presidi posti in essere dalla al fine di prevenire le ricadute CP_3
sui clienti dei potenziali conflitti. Pertanto, devono ritenersi , anche sotto tale profilo, inesistenti profili di responsabilità in capo alla resistente .
In conclusione, il Tribunale rigetta la domanda in quanto infondata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto de valore dle giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
(ex Controparte_1 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
[...]
- rigetta le domande;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che si liquidano e € 5810,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 10/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 12