Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 10835 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
, n.q. di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_1 Persona_1
(Avv. SCALIA FRANCESCA)
[...] ___________________________
ricorrente Il Cancelliere CONTRO
(Avv. FURCAS LAURA) CP_1
Resistente
◊
All'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'indennità di frequenza in favore del minore;
-premesso che il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
-premesso che, regolarmente citata, l' si costituiva in giudizio, chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto che non ha reso la dichiarazione relativa
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro alla situazione di cui al disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore.
Restano definitivamente a carico del resistente le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25.03.2025.
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro