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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2153/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2153/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. NANNI LUCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA BORGO PILA 39 - CORTE LAMBRUSCHINI TORRE B 16129 GENOVA presso il difensore avv. NANNI LUCA
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BASSO GIULIA, elettivamente domiciliato in C.F._5 VIA CASTIGLIONE N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BASSO GIULIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Per parte attrice: Respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione e con i provvedimenti meglio visti, voglia il Tribunale: a) accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque l'infondatezza dell'opposizione ex art. 563 c.c. a rogito notaio di Bologna, Repertorio 743/423 del 26 ottobre 2021; Persona_1
b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della suddetta opposizione, in data 8 novembre 2021, Registro Particolare 40957, Registro Generale 58400, in pregiudizio di c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e , c.f. ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 c) dare atto della mancata partecipazione dei convenuti, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria, al fine di: i) desumere argomenti di prova, nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c.; ii) condannare i convenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
iii) pagina 1 di 8 condannare i convenuti in favore delle attrici al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
d) condannare i convenuti ex art. art. 96, comma 1 e 3 c.p.c., al pagamento a favore delle attrici dell'importo ritenuto di giustizia;
e) condannare i convenuti ad astenersi nel futuro dal procedere alla trascrizione di opposizione ex art. 563 c.c. avente oggetto in tutto in parte coincidente con quello di cui all'opposizione ex art. 563 c.c. a rogito notaio di Bologna, Repertorio 743/423 del 26 ottobre 2021, fissando, ai sensi Persona_1 dell'art. 614-bis c.p.c., per il caso di ciascuna violazione di tale obbligo, l'importo dovuto da ciascun convenuto a ciascuna attrice di € 50.000,00 o il diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del procedimento di mediazione.
Per parte convenuta: Nel merito, In via principale
- accertata la legittimità dell'opposizione alle donazioni formulata e trascritta dai sig.ri e CP_1
, rigettare le domande tutte di parte attrice, sig.re e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
[...] In via subordinata
- accertata la non correttezza dei valori attribuiti a ciascuna donazione da parte delle attrici, considerato altresì che non si è ancora aperta la successione della madre donante, rigettare le domande tutte di parte attrice, sig.re , e , poiché infondate in fatto Parte_2 Pt_1 Parte_3 ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso
- condannare le attrici, sig.re , e ex art. 96 comma I e III c.p.c. al Parte_2 Pt_1 Parte_3 pagamento in favore dei convenuti sig.ri e dell'importo che sarà ritenuto CP_1 Controparte_2 di giustizia, per tutti i motivi esposti in atti;
- con ogni più opportuno e consequenziale provvedimento;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e convenivano in giudizio con atto di citazione ritualmente notificato i propri Pt_1 Parte_2 Pt_3 fratelli e esponendo che i propri genitori, e , avevano CP_1 CP_2 CP_4 CP_5 compiuto molteplici donazioni a beneficio dei loro sei sei figli: , , , CP_1 CP_6 CP_2 Pt_1 e . Parte_2 Pt_3
In particolare, le donazioni sono state effettuate:
1) con atto del Notaio il 10 settembre 2002 sono stati donati i seguenti beni: Persona_2
- A un appartamento in via Savena superiore a Minerbio al quale veniva attribuito al rogito il Parte_2 valore di £994.000.000 pari a €463.778,30 e la quota di 1/3 indivisa di un oratorio con fabbricati accessori e terreni agricoli. Tali immobili erano gravati da mutuo fondiario al momento del trasferimento per un valore di € 294.630,52. Con il medesimo atto veniva donata la metà della nuda proprietà dell'appartamento dei genitori (F. 5, mapp. 18 sub. 2), che restavano usufruttuari, e di altro appartamento sempre nel fabbricato di via Savena. Tenuto conto del valore della nuda proprietà e dell'usufrutto, in tesi, la donazione sarebbe ammontata ad € 292.908,51;
- A un appartamento sito nel medesimo complesso immobiliare (foglio 5, mapp. 18 sub 6) e Pt_3 1/3 della piena proprietà di un oratorio, di fabbricati accessori a destinazione di servizio e di terreni agricoli annessi attribuendo il valore di € 460.000,00, a fronte di una perizia di stima precedentemente pagina 2 di 8 acquisita che attribuiva ad essi il valore di £ 764.000.000 pari a € 394.573,10; tuttavia, come pure risultava dall'atto, era stato trasferito anche un mutuo gravante sui beni all'atto di donazione, ammontante a € 294.630,52 oltre alla quota di ½ di nuda proprietà dell'appartamento dei genitori nello stesso complesso immobiliare (foglio 5, mapp. 18 sub 2). Il valore di tale metà della nuda proprietà risultava pari a € 127.539,03. Complessivamente, il valore delle donazioni sarebbe ammontato ad € (460.000,00 – 294.630,52 + 127.539,03) 292.908,51;
- A appartamento sito nel medesimo complesso immobiliare (F. 5, mapp. 18 sub. 5) e un 1/3 di Pt_1 piena proprietà di oratorio, fabbricati accessori a destinazione di servizio e di terreni agricoli annessi. Dal rogito risultava che al complesso immobiliare fosse stato attribuito un valore di €360.000,00, ma detratto il mutuo residuo gravante sugli stessi la donazione ammontava ad € 219.089,76
Con atto notarile del 25 marzo 2004 i coniugi e avevano donato a CP_4 CP_5
– sorella non parte in causa - un appartamento sito in Padova e del denaro contante per un CP_6 totale di € 310.734,00; contestualmente avevano donato anche ad per complessivi Persona_3
€312.127,00;
Con atto notarile del 16 gennaio 2007 i coniugi avevano donato a denaro per € 306.484,00. CP_2
Il 26 novembre 2014 moriva CP_4
Il 7 ottobre 2021, e presentavano atto di opposizione alle donazioni fatte CP_1 Controparte_2 da a e;
atto che veniva trascritto l'8 novembre CP_5 Pt_1 Parte_2 Parte_3
2021 al Registro Particolare n. 40957.
Veniva avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, ma le parti convenute non si presentavano insieme ad un difensore adottando un atteggiamento inidoneo a trovare un accordo. Concludevano chiedendo:
1) l'accertamento dell'infondatezza dell'opposizione e la cancellazione della trascrizione dell'atto di opposizione sostenendo che le donazioni sono state fatte nel rispetto della par condicio tra tutti i figli e che i valori degli immobili donati sono stati asseverati da perizie di stima e quindi anche la cancellazione della trascrizione poiché sostiene che la trascrizione dell'atto di opposizione è pregiudizievole perché rende incommerciabili i beni ricevuti in donazione.
2) la condanna di e per malafede, ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 4 CP_1 Controparte_2 marzo 2010, n. 28, e dell'art. 96 c.p.c., per non aver partecipato alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.
3) Richiesta di applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. per evitare che e CP_1 Controparte_2 possano trascrivere una nuova opposizione in futuro, ovvero la condanna al pagamento di € 50.000,00 ciascuno e cadauno per ogni infrazione.
Il giorno 30 aprile 2024 si costituivano ritualmente in giudizio e CP_2 Controparte_1 contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto da parte attrice. Parte convenuta sosteneva che l'opposizione alle donazioni era legittima poiché la donante era ancora in vita e la CP_5 successione non si era ancora aperta. D'altronde, l'opposizione, ai sensi dell'art. 563 c.c., comma 4, era un rimedio preventivo che permette al legittimario di esercitare l'azione di riduzione della liberalità in futuro, se la donazione risulterà lesiva della quota di legittima al momento dell'apertura della successione.
Secondo parte convenuta, essendo legittimo l'atto di opposizione, anche la trascrizione era legittima e dovuta, la giurisprudenza citata dalla parte attrice riguardava un caso diverso, in cui l'opposizione era pagina 3 di 8 stata formulata contro atti di compravendita dissimulanti donazioni, non applicabile in via analogica al caso in esame.
I fratelli contestavano la modalità di valutazione delle donazioni da parte delle sorelle, che consideravano il valore degli immobili all'epoca delle donazioni (2002) anziché al momento dell'apertura della successione (non aperta), come previsto dall'art. 747 c.c.
Inoltre, sostenevano che le perizie di stima degli immobili, risalenti al 2000 e commissionate dalle donatarie, non potevano essere utilizzate per attribuire un valore attuale;
allegavano giurisprudenza a sostegno in cui si specificava che la collazione per imputazione doveva essere fatta al valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione, non al momento della donazione.
Infondata era la tesi di parte attrice in merito al valore attribuito alla nuda proprietà al tempo della donazione, fondata sul rilievo che dovesse essere considerato il valore della piena proprietà al momento dell'apertura della successione, osservando che, al contrario le donazioni in denaro ricevute da CP_1 e avrebbero dovuto essere considerate al loro valore nominale, senza rivalutazione, Controparte_2 come stabilito dall'art. 751 c.c. e dalla giurisprudenza.
Contestavano il valore attribuito alle donazioni, non avendo le sorelle fornito la prova di aver realmente pagato le rate del mutuo, e che i donanti avrebbero potuto continuare a pagare personalmente. Inoltre, le donazioni di nuda proprietà con riserva di usufrutto vitalizio dovevano essere valutate al valore della piena proprietà al momento dell'apertura della successione, non al valore della nuda proprietà al tempo della donazione.
Infine, secondo i fratelli, la richiesta di condanna ex art. 12-bis D.lgs 4 marzo 2010 n.28 era infondata poiché essi si erano presentati alla mediazione, pur senza difensore, ma avevano semplicemente dichiarato di non voler procedere per non arrecare dispiaceri familiari alla madre, ancora in vita: tale ragione costituiva giustificato motivo.
Concludevano chiedendo l'accertamento della legittimità della domanda di opposizione alla donazione e dell'esatto valore delle stesse ed il rigetto delle domande attrice.
All'udienza del 5 settembre 2024 si teneva l'interrogatorio libero delle parti;
le attrici dichiaravano che la propria madre aveva già redatto un testamento olografo che vedeva quali unici beneficiari i figli maschi, dichiarazione non condivisa dai convenuti. Il giudice rinviava per decisione all'udienza del 29.5.25 concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. a ritroso da tale udienza.
***
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente è opportuno fare chiarezza sull'istituto preso in considerazione, in quanto l'oggetto del giudizio altro non è che l'accertamento negativo dell'atto di opposizione alle donazioni.
L'istituto dell'opposizione alla donazione, introdotto nel 2005 con il decreto-legge 35/2005, convertito nella legge 80/2005, è un atto stragiudiziale che può essere compiuto solo da coniuge, discendenti o ascendenti del donante. Non si tratta di un'impugnazione della donazione, bensì di una dichiarazione formale di riserva dei propri diritti ereditari, con funzione preventiva e latu sensu cautelativa.
Per essere efficace, l'atto deve essere notificato al donatario e trascritto nei registri immobiliari, proprio come hanno fatto le parti convenute (doc. 11 attoreo) in data 7 ottobre 2021 con atto a ministero notaio
Persona_1
Il suo effetto principale è quello di interrompere il decorso del termine ventennale, che altrimenti pagina 4 di 8 “libererebbe” il bene donato da ogni pregiudizio derivante da possibili rivendicazioni ereditarie future.
La riforma del 2005 ha cercato di trovare un equilibrio tra due interessi contrapposti: da un lato, la tutela dei legittimari, cioè il diritto di figli, coniuge e genitori a ricevere una quota minima dell'eredità, dall'altro lato, garantire la sicurezza giuridica nella circolazione dei beni poiché chi acquista un immobile donato teme che, anni dopo, un erede possa farlo rivendicare con l'azione di riduzione, minandone così la certezza dell'acquisto. Fino al 2005, i beni donati restavano “a rischio” per tutta la vita del donante e fino a dieci anni dalla sua morte, termine per proporre l'azione di riduzione. Questo significava che chi comprava un immobile ricevuto in donazione, o vi iscriveva un'ipoteca, non era mai al sicuro: se un legittimario non soddisfatto nel suo diritto agiva in riduzione, il bene poteva dover essere restituito, anche decenni dopo. La riforma ha stabilito che trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, il bene può circolare liberamente: nessun legittimario potrà più far valere l'azione di restituzione contro terzi (acquirenti, creditori, ecc.), anche se la sua quota è stata lesa.
In questo modo, la donazione acquista una sorta di stabilità giuridica (“affrancamento”), paragonabile all'effetto dell'usucapione. Per evitare che questa stabilizzazione penalizzi troppo i legittimari, la legge ha introdotto l'opposizione alla donazione. Se un legittimario entro 20 anni dalla trascrizione della donazione notifica e trascrive tale opposizione, allora:
• il decorso dei 20 anni non ha più effetto liberatorio;
• il bene continua a essere esposto all'azione di restituzione anche dopo il ventennio;
• chi acquista il bene resta esposto alla possibilità di doverlo restituire, se la riduzione ha successo e il donatario non ha beni sufficienti.
In pratica, l'opposizione mantiene “viva” la possibilità di colpire il bene donato in caso di lesione della legittima.
La Suprema Corte ha specificato che nonostante “la mancanza di una norma di diritto intertemporale che, con riferimento alle donazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, individui tale data quale "dies a quo" del termine ventennale per l'esperimento del rimedio previsto dall'art. 563, comma 4, c.c., induce a ritenere che detto termine decorra in ogni caso, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 563, dalla trascrizione della donazione. (Cass. Civ. sez. II Sentenza n. 4523 del 11/02/2022).
Nel caso di specie, è emblematico il momento in cui è stata fatta opposizione da parte dei fratelli ovvero quasi allo scadere del ventennio successivo alla trascrizione dell'atto di donazione a CP_2 ministero Notaio il 10 settembre 2002; atto idoneo ad impedire le conseguenze liberatorie Persona_2 che si sarebbero verificate, ove non fosse stato notificato e trascritto il medesimo, in quanto, essendo ancora in vita la madre-donante, risulta essere l'unico strumento idoneo in grado di contrastare gli effetti delle donazioni. Il fatto che l'iniziativa sia stata intrapresa solo alla scadenza del termine consente di desumere in capo ai fratelli un condotta ispirata alla buona fede, avendo i CP_2 legittimari atteso, senza agire, per tutto l'arco temporale previsto dalla legge, e agendo unicamente per impedire il consolidarsi degli effetti della donazione in danno delle loro aspettative successorie.
L'opposizione alla donazione è uno strumento introdotto per bilanciare il diritto dei legittimari con la certezza dei traffici giuridici. Evita che chi acquista un immobile donato sia indefinitamente esposto, ma allo stesso tempo garantisce ai legittimari un modo per proteggere i propri diritti e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, comma 1, c.c..
pagina 5 di 8 L'opposizione, infatti, è uno strumento eccezionale utilizzabile prima che la successione venga aperta, essendo l'unico strumento giuridico utilizzabile (a tutela di una eventuale futura eredità) mentre è in vita il donante. Si tratta di uno strumento che mira a consentire ai potenziali legittimari di tutelarsi preventivamente, a costo di “pregiudicare” temporaneamente un donatario, che comunque aveva già ottenuto un bene, gratuitamente. Essa costituisce proprio un diritto soggettivo potestativo esercitabile durante la vita del donante – in questo caso la madre – nei confronti del donatario – le CP_5 sorelle e , in quanto l'azione di riduzione può essere esercitata solo dopo la Parte_2 Pt_1 Pt_3 morte del donante o testatore.
In tema di opposizione alla donazione, la giurisprudenza ha frequentemente affrontato la questione sotto il profilo della simulazione, ipotizzando che l'atto impugnato dissimulasse una liberalità lesiva della quota di riserva spettante ai legittimari. Tradizionalmente, si riteneva che l'interesse ad agire con l'azione di simulazione da parte del legittimario sorgesse solo al momento dell'apertura della successione e quindi dopo la morte del disponente (Cass. 2968/1987), escludendo così la legittimazione del figlio ad agire in simulazione nei confronti del genitore ancora in vita. Tuttavia, a seguito della riforma degli artt. 561 e 563 c.c. introdotta con il l. 80/2005, la giurisprudenza ha mutato orientamento, riconoscendo che l'interesse ad agire in simulazione possa considerarsi attuale anche prima della morte del disponente, ove vi sia il pericolo concreto che l'atto dispositivo incida negativamente sui diritti futuri del legittimario (Cass. 11012/2013; Cass. 14803/2014; App. Roma, 13/06/2017; Trib. Cagliari, 21/05/2015). In questa prospettiva, l'azione di simulazione è considerata strumentale alla successiva azione di riduzione e dunque esperibile anche in vita del donante. Tuttavia, tale impostazione non risulta applicabile nel caso di specie, ove non si controverte circa la natura simulata dell'atto di donazione – pacificamente qualificato come tale e validamente stipulato avanti a pubblico ufficiale – ma esclusivamente circa gli effetti temporali derivanti dalla opposizione ex art. 563, co. 4, c.c. In tale contesto, l'intervento dei legittimari, come suddetto, si configura non come reazione a un atto dissimulato, bensì come esercizio di una facoltà prevista dall'ordinamento per impedire il consolidamento degli effetti della donazione in pregiudizio delle loro aspettative successorie.
La difesa di parte attrice sulla pregiudizialità della trascrizione è inconferente.
Infatti, l'opposizione alla donazione non comporta un pregiudizio alla circolazione dei beni maggiore di quello già insito nel regime ordinario di instabilità giuridica che grava sui beni donati, i quali, ai sensi dell'art. 561, comma 1, c.c., possono essere soggetti a restituzione da parte dei legittimari lesi per il periodo di venti anni dalla trascrizione della donazione, qualora non sia decorso il termine decennale dall'apertura della successione e non sia intervenuta la rinuncia da parte degli stessi legittimari. Pertanto, l'opposizione non introduce un vincolo nuovo o ulteriore, inserendosi in un contesto già strutturalmente instabile per effetto della disciplina codicistica vigente. È evidente che il legislatore abbia ponderato un bilanciamento di interessi contrapposti: da un lato quello del donatario (a poter far circolare liberamente i beni dopo vent'anni dalla trascrizione della donazione); dall'altro, però, quello dei potenziali legittimari che - non potendo in alcun modo intromettersi nella libertà di autodeterminazione del donante - possono solamente cautelarsi con questo strumento preventivo. Nell'incertezza attuale di una potenziale futura lesione di legittima, la legge consente al futuro (potenziale) legittimario del donante, di evitare la dispersione dei beni che il cedente ha alienato a titolo gratuito. Se il patrimonio del donante sarà capiente, sarà evidente che il bene donato non verrà mai aggredito;
al contrario, se il donante muore con un patrimonio esiguo, il legittimario potrà quantomeno contare sui beni immobili che tempo prima erano stati “bloccati” per il tramite della trascrizione dell'opposizione pagina 6 di 8 È astrattamente possibile parlare di abuso del diritto e di mala fede nella trascrizione, ma nel caso de quo non risulta integrata una condotta dolosa dei fratelli sulla scorta di altri rilievi rispetto al CP_2 semplice esercizio del diritto potestativo de quo.
La norma di cui all'art. 563, comma 4, c.c., che consente al legittimario di trascrivere l'opposizione alla donazione, non subordina l'esercizio di tale facoltà alla previa verifica dell'entità della lesione della legittima, né richiede un minimo o massimo di pregiudizio affinché l'opposizione sia validamente proposta;
al contrario, essa rinvia ad un momento successivo, individuabile nell'apertura dalla successione e rappresentato dall'eventuale proposizione dell'azione di riduzione, ogni indagine circa il valore attuale dei beni donati e la sussistenza concreta della lesione.
Ne consegue che ogni richiesta istruttoria o domanda volta a quantificare la lesione o a valutare il valore dei beni oggetto di donazione non è ammissibile in questa sede, essendo tale accertamento riservato, ai sensi degli artt. 554 ss. c.c., alla fase propria dell'azione di riduzione. Pertanto, la domanda dei fratelli proposta in via di subordine non può essere accolta in CP_2 questa sede.
Anche la domanda di condanna per non aver partecipato alla mediazione deve essere rigettata.
È pacifico che, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 12-bis del D.lgs. n. 28/2010, l'ordinamento prevede conseguenze sanzionatorie in caso di mancata partecipazione al primo incontro del procedimento di mediazione senza giustificato motivo. In particolare, il secondo comma della norma in esame stabilisce che, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità – come nel caso di specie essendo la materia successoria - della domanda giudiziale, “il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Tale previsione assume carattere vincolante per il giudice, laddove ricorrano cumulativamente due presupposti: da un lato, che la mediazione costituisca effettivamente condizione di procedibilità; dall'altro, che l'assenza della parte sia priva di giustificato motivo, trattandosi, in caso contrario, di una sanzione non applicabile. A ciò si aggiunga che, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, anche nel caso in cui la mediazione non sia obbligatoria, la mancata partecipazione senza giustificato motivo può costituire fonte di argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., con evidenti ricadute processuali.
Tanto premesso, si osserva che nella presente fattispecie non ricorrono i presupposti per l'irrogazione della predetta sanzione, né per l'adozione di alcuna conseguenza processuale negativa a carico delle parti resistenti. Ed invero, come risulta dal verbale di mediazione, le parti hanno regolarmente partecipato al primo incontro informativo, adempiendo pienamente l'onere partecipativo loro imposto dalla normativa vigente, pur se senza un difensore tecnico (doc. 1 attoreo). Inoltre, nel corso dell'incontro, esse hanno fornito una motivazione oggettivamente coerente circa l'impossibilità di proseguire nel procedimento: la questione oggetto di controversia, infatti, attiene a vicende successorie non ancora verificatesi, posto che la madre delle parti è attualmente in vita, con la conseguenza che non vi era alcuna concreta attualità del diritto fatto valere, né utilità nella prosecuzione della mediazione in assenza di un presupposto essenziale.
Tale circostanza, oltre ad escludere qualunque intento dilatorio o defatigatorio, integra senz'altro un
“giustificato motivo” ai sensi della normativa richiamata, idoneo a neutralizzare qualsiasi effetto sanzionatorio. Va infatti ricordato che, in giurisprudenza, il concetto di “giustificato motivo” è stato interpretato in senso ampio, includendo non solo impedimenti materiali o soggettivi, ma anche situazioni in cui la prosecuzione della mediazione risulti manifestamente inopportuna, prematura o pagina 7 di 8 priva di finalità concrete, come appunto nel caso di specie.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si deve ritenere pienamente rispettato l'obbligo di partecipazione alla procedura di mediazione nella misura richiesta dalla legge, con esclusione di qualsiasi elemento di colpa, negligenza o sottrazione ingiustificata, e conseguente inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 12-bis, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi del D.M. 147/22 previsti per le cause di valore indeterminato a complessità bassa e pertanto si liquidano in complessivi
€ 5.261,00 oltre accessori, iva e cpa di cui € 1701,00 per la fase di studio (parametro medio), € 1204,00 per la fase introduttiva (parametro medio), € 903,00 per la fase istruttoria (parametro minimo in considerazione della natura di puro diritto della causa), € 1453,00 per la fase decisionale (parametro minimo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta le domande di parte attrice;
Condanna la parte attrice a corrispondere alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 5.261,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2153/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. NANNI LUCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA BORGO PILA 39 - CORTE LAMBRUSCHINI TORRE B 16129 GENOVA presso il difensore avv. NANNI LUCA
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BASSO GIULIA, elettivamente domiciliato in C.F._5 VIA CASTIGLIONE N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BASSO GIULIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Per parte attrice: Respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione e con i provvedimenti meglio visti, voglia il Tribunale: a) accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque l'infondatezza dell'opposizione ex art. 563 c.c. a rogito notaio di Bologna, Repertorio 743/423 del 26 ottobre 2021; Persona_1
b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della suddetta opposizione, in data 8 novembre 2021, Registro Particolare 40957, Registro Generale 58400, in pregiudizio di c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e , c.f. ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 c) dare atto della mancata partecipazione dei convenuti, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria, al fine di: i) desumere argomenti di prova, nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c.; ii) condannare i convenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
iii) pagina 1 di 8 condannare i convenuti in favore delle attrici al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
d) condannare i convenuti ex art. art. 96, comma 1 e 3 c.p.c., al pagamento a favore delle attrici dell'importo ritenuto di giustizia;
e) condannare i convenuti ad astenersi nel futuro dal procedere alla trascrizione di opposizione ex art. 563 c.c. avente oggetto in tutto in parte coincidente con quello di cui all'opposizione ex art. 563 c.c. a rogito notaio di Bologna, Repertorio 743/423 del 26 ottobre 2021, fissando, ai sensi Persona_1 dell'art. 614-bis c.p.c., per il caso di ciascuna violazione di tale obbligo, l'importo dovuto da ciascun convenuto a ciascuna attrice di € 50.000,00 o il diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del procedimento di mediazione.
Per parte convenuta: Nel merito, In via principale
- accertata la legittimità dell'opposizione alle donazioni formulata e trascritta dai sig.ri e CP_1
, rigettare le domande tutte di parte attrice, sig.re e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
[...] In via subordinata
- accertata la non correttezza dei valori attribuiti a ciascuna donazione da parte delle attrici, considerato altresì che non si è ancora aperta la successione della madre donante, rigettare le domande tutte di parte attrice, sig.re , e , poiché infondate in fatto Parte_2 Pt_1 Parte_3 ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso
- condannare le attrici, sig.re , e ex art. 96 comma I e III c.p.c. al Parte_2 Pt_1 Parte_3 pagamento in favore dei convenuti sig.ri e dell'importo che sarà ritenuto CP_1 Controparte_2 di giustizia, per tutti i motivi esposti in atti;
- con ogni più opportuno e consequenziale provvedimento;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e convenivano in giudizio con atto di citazione ritualmente notificato i propri Pt_1 Parte_2 Pt_3 fratelli e esponendo che i propri genitori, e , avevano CP_1 CP_2 CP_4 CP_5 compiuto molteplici donazioni a beneficio dei loro sei sei figli: , , , CP_1 CP_6 CP_2 Pt_1 e . Parte_2 Pt_3
In particolare, le donazioni sono state effettuate:
1) con atto del Notaio il 10 settembre 2002 sono stati donati i seguenti beni: Persona_2
- A un appartamento in via Savena superiore a Minerbio al quale veniva attribuito al rogito il Parte_2 valore di £994.000.000 pari a €463.778,30 e la quota di 1/3 indivisa di un oratorio con fabbricati accessori e terreni agricoli. Tali immobili erano gravati da mutuo fondiario al momento del trasferimento per un valore di € 294.630,52. Con il medesimo atto veniva donata la metà della nuda proprietà dell'appartamento dei genitori (F. 5, mapp. 18 sub. 2), che restavano usufruttuari, e di altro appartamento sempre nel fabbricato di via Savena. Tenuto conto del valore della nuda proprietà e dell'usufrutto, in tesi, la donazione sarebbe ammontata ad € 292.908,51;
- A un appartamento sito nel medesimo complesso immobiliare (foglio 5, mapp. 18 sub 6) e Pt_3 1/3 della piena proprietà di un oratorio, di fabbricati accessori a destinazione di servizio e di terreni agricoli annessi attribuendo il valore di € 460.000,00, a fronte di una perizia di stima precedentemente pagina 2 di 8 acquisita che attribuiva ad essi il valore di £ 764.000.000 pari a € 394.573,10; tuttavia, come pure risultava dall'atto, era stato trasferito anche un mutuo gravante sui beni all'atto di donazione, ammontante a € 294.630,52 oltre alla quota di ½ di nuda proprietà dell'appartamento dei genitori nello stesso complesso immobiliare (foglio 5, mapp. 18 sub 2). Il valore di tale metà della nuda proprietà risultava pari a € 127.539,03. Complessivamente, il valore delle donazioni sarebbe ammontato ad € (460.000,00 – 294.630,52 + 127.539,03) 292.908,51;
- A appartamento sito nel medesimo complesso immobiliare (F. 5, mapp. 18 sub. 5) e un 1/3 di Pt_1 piena proprietà di oratorio, fabbricati accessori a destinazione di servizio e di terreni agricoli annessi. Dal rogito risultava che al complesso immobiliare fosse stato attribuito un valore di €360.000,00, ma detratto il mutuo residuo gravante sugli stessi la donazione ammontava ad € 219.089,76
Con atto notarile del 25 marzo 2004 i coniugi e avevano donato a CP_4 CP_5
– sorella non parte in causa - un appartamento sito in Padova e del denaro contante per un CP_6 totale di € 310.734,00; contestualmente avevano donato anche ad per complessivi Persona_3
€312.127,00;
Con atto notarile del 16 gennaio 2007 i coniugi avevano donato a denaro per € 306.484,00. CP_2
Il 26 novembre 2014 moriva CP_4
Il 7 ottobre 2021, e presentavano atto di opposizione alle donazioni fatte CP_1 Controparte_2 da a e;
atto che veniva trascritto l'8 novembre CP_5 Pt_1 Parte_2 Parte_3
2021 al Registro Particolare n. 40957.
Veniva avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, ma le parti convenute non si presentavano insieme ad un difensore adottando un atteggiamento inidoneo a trovare un accordo. Concludevano chiedendo:
1) l'accertamento dell'infondatezza dell'opposizione e la cancellazione della trascrizione dell'atto di opposizione sostenendo che le donazioni sono state fatte nel rispetto della par condicio tra tutti i figli e che i valori degli immobili donati sono stati asseverati da perizie di stima e quindi anche la cancellazione della trascrizione poiché sostiene che la trascrizione dell'atto di opposizione è pregiudizievole perché rende incommerciabili i beni ricevuti in donazione.
2) la condanna di e per malafede, ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 4 CP_1 Controparte_2 marzo 2010, n. 28, e dell'art. 96 c.p.c., per non aver partecipato alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.
3) Richiesta di applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. per evitare che e CP_1 Controparte_2 possano trascrivere una nuova opposizione in futuro, ovvero la condanna al pagamento di € 50.000,00 ciascuno e cadauno per ogni infrazione.
Il giorno 30 aprile 2024 si costituivano ritualmente in giudizio e CP_2 Controparte_1 contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto da parte attrice. Parte convenuta sosteneva che l'opposizione alle donazioni era legittima poiché la donante era ancora in vita e la CP_5 successione non si era ancora aperta. D'altronde, l'opposizione, ai sensi dell'art. 563 c.c., comma 4, era un rimedio preventivo che permette al legittimario di esercitare l'azione di riduzione della liberalità in futuro, se la donazione risulterà lesiva della quota di legittima al momento dell'apertura della successione.
Secondo parte convenuta, essendo legittimo l'atto di opposizione, anche la trascrizione era legittima e dovuta, la giurisprudenza citata dalla parte attrice riguardava un caso diverso, in cui l'opposizione era pagina 3 di 8 stata formulata contro atti di compravendita dissimulanti donazioni, non applicabile in via analogica al caso in esame.
I fratelli contestavano la modalità di valutazione delle donazioni da parte delle sorelle, che consideravano il valore degli immobili all'epoca delle donazioni (2002) anziché al momento dell'apertura della successione (non aperta), come previsto dall'art. 747 c.c.
Inoltre, sostenevano che le perizie di stima degli immobili, risalenti al 2000 e commissionate dalle donatarie, non potevano essere utilizzate per attribuire un valore attuale;
allegavano giurisprudenza a sostegno in cui si specificava che la collazione per imputazione doveva essere fatta al valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione, non al momento della donazione.
Infondata era la tesi di parte attrice in merito al valore attribuito alla nuda proprietà al tempo della donazione, fondata sul rilievo che dovesse essere considerato il valore della piena proprietà al momento dell'apertura della successione, osservando che, al contrario le donazioni in denaro ricevute da CP_1 e avrebbero dovuto essere considerate al loro valore nominale, senza rivalutazione, Controparte_2 come stabilito dall'art. 751 c.c. e dalla giurisprudenza.
Contestavano il valore attribuito alle donazioni, non avendo le sorelle fornito la prova di aver realmente pagato le rate del mutuo, e che i donanti avrebbero potuto continuare a pagare personalmente. Inoltre, le donazioni di nuda proprietà con riserva di usufrutto vitalizio dovevano essere valutate al valore della piena proprietà al momento dell'apertura della successione, non al valore della nuda proprietà al tempo della donazione.
Infine, secondo i fratelli, la richiesta di condanna ex art. 12-bis D.lgs 4 marzo 2010 n.28 era infondata poiché essi si erano presentati alla mediazione, pur senza difensore, ma avevano semplicemente dichiarato di non voler procedere per non arrecare dispiaceri familiari alla madre, ancora in vita: tale ragione costituiva giustificato motivo.
Concludevano chiedendo l'accertamento della legittimità della domanda di opposizione alla donazione e dell'esatto valore delle stesse ed il rigetto delle domande attrice.
All'udienza del 5 settembre 2024 si teneva l'interrogatorio libero delle parti;
le attrici dichiaravano che la propria madre aveva già redatto un testamento olografo che vedeva quali unici beneficiari i figli maschi, dichiarazione non condivisa dai convenuti. Il giudice rinviava per decisione all'udienza del 29.5.25 concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. a ritroso da tale udienza.
***
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente è opportuno fare chiarezza sull'istituto preso in considerazione, in quanto l'oggetto del giudizio altro non è che l'accertamento negativo dell'atto di opposizione alle donazioni.
L'istituto dell'opposizione alla donazione, introdotto nel 2005 con il decreto-legge 35/2005, convertito nella legge 80/2005, è un atto stragiudiziale che può essere compiuto solo da coniuge, discendenti o ascendenti del donante. Non si tratta di un'impugnazione della donazione, bensì di una dichiarazione formale di riserva dei propri diritti ereditari, con funzione preventiva e latu sensu cautelativa.
Per essere efficace, l'atto deve essere notificato al donatario e trascritto nei registri immobiliari, proprio come hanno fatto le parti convenute (doc. 11 attoreo) in data 7 ottobre 2021 con atto a ministero notaio
Persona_1
Il suo effetto principale è quello di interrompere il decorso del termine ventennale, che altrimenti pagina 4 di 8 “libererebbe” il bene donato da ogni pregiudizio derivante da possibili rivendicazioni ereditarie future.
La riforma del 2005 ha cercato di trovare un equilibrio tra due interessi contrapposti: da un lato, la tutela dei legittimari, cioè il diritto di figli, coniuge e genitori a ricevere una quota minima dell'eredità, dall'altro lato, garantire la sicurezza giuridica nella circolazione dei beni poiché chi acquista un immobile donato teme che, anni dopo, un erede possa farlo rivendicare con l'azione di riduzione, minandone così la certezza dell'acquisto. Fino al 2005, i beni donati restavano “a rischio” per tutta la vita del donante e fino a dieci anni dalla sua morte, termine per proporre l'azione di riduzione. Questo significava che chi comprava un immobile ricevuto in donazione, o vi iscriveva un'ipoteca, non era mai al sicuro: se un legittimario non soddisfatto nel suo diritto agiva in riduzione, il bene poteva dover essere restituito, anche decenni dopo. La riforma ha stabilito che trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, il bene può circolare liberamente: nessun legittimario potrà più far valere l'azione di restituzione contro terzi (acquirenti, creditori, ecc.), anche se la sua quota è stata lesa.
In questo modo, la donazione acquista una sorta di stabilità giuridica (“affrancamento”), paragonabile all'effetto dell'usucapione. Per evitare che questa stabilizzazione penalizzi troppo i legittimari, la legge ha introdotto l'opposizione alla donazione. Se un legittimario entro 20 anni dalla trascrizione della donazione notifica e trascrive tale opposizione, allora:
• il decorso dei 20 anni non ha più effetto liberatorio;
• il bene continua a essere esposto all'azione di restituzione anche dopo il ventennio;
• chi acquista il bene resta esposto alla possibilità di doverlo restituire, se la riduzione ha successo e il donatario non ha beni sufficienti.
In pratica, l'opposizione mantiene “viva” la possibilità di colpire il bene donato in caso di lesione della legittima.
La Suprema Corte ha specificato che nonostante “la mancanza di una norma di diritto intertemporale che, con riferimento alle donazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, individui tale data quale "dies a quo" del termine ventennale per l'esperimento del rimedio previsto dall'art. 563, comma 4, c.c., induce a ritenere che detto termine decorra in ogni caso, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 563, dalla trascrizione della donazione. (Cass. Civ. sez. II Sentenza n. 4523 del 11/02/2022).
Nel caso di specie, è emblematico il momento in cui è stata fatta opposizione da parte dei fratelli ovvero quasi allo scadere del ventennio successivo alla trascrizione dell'atto di donazione a CP_2 ministero Notaio il 10 settembre 2002; atto idoneo ad impedire le conseguenze liberatorie Persona_2 che si sarebbero verificate, ove non fosse stato notificato e trascritto il medesimo, in quanto, essendo ancora in vita la madre-donante, risulta essere l'unico strumento idoneo in grado di contrastare gli effetti delle donazioni. Il fatto che l'iniziativa sia stata intrapresa solo alla scadenza del termine consente di desumere in capo ai fratelli un condotta ispirata alla buona fede, avendo i CP_2 legittimari atteso, senza agire, per tutto l'arco temporale previsto dalla legge, e agendo unicamente per impedire il consolidarsi degli effetti della donazione in danno delle loro aspettative successorie.
L'opposizione alla donazione è uno strumento introdotto per bilanciare il diritto dei legittimari con la certezza dei traffici giuridici. Evita che chi acquista un immobile donato sia indefinitamente esposto, ma allo stesso tempo garantisce ai legittimari un modo per proteggere i propri diritti e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, comma 1, c.c..
pagina 5 di 8 L'opposizione, infatti, è uno strumento eccezionale utilizzabile prima che la successione venga aperta, essendo l'unico strumento giuridico utilizzabile (a tutela di una eventuale futura eredità) mentre è in vita il donante. Si tratta di uno strumento che mira a consentire ai potenziali legittimari di tutelarsi preventivamente, a costo di “pregiudicare” temporaneamente un donatario, che comunque aveva già ottenuto un bene, gratuitamente. Essa costituisce proprio un diritto soggettivo potestativo esercitabile durante la vita del donante – in questo caso la madre – nei confronti del donatario – le CP_5 sorelle e , in quanto l'azione di riduzione può essere esercitata solo dopo la Parte_2 Pt_1 Pt_3 morte del donante o testatore.
In tema di opposizione alla donazione, la giurisprudenza ha frequentemente affrontato la questione sotto il profilo della simulazione, ipotizzando che l'atto impugnato dissimulasse una liberalità lesiva della quota di riserva spettante ai legittimari. Tradizionalmente, si riteneva che l'interesse ad agire con l'azione di simulazione da parte del legittimario sorgesse solo al momento dell'apertura della successione e quindi dopo la morte del disponente (Cass. 2968/1987), escludendo così la legittimazione del figlio ad agire in simulazione nei confronti del genitore ancora in vita. Tuttavia, a seguito della riforma degli artt. 561 e 563 c.c. introdotta con il l. 80/2005, la giurisprudenza ha mutato orientamento, riconoscendo che l'interesse ad agire in simulazione possa considerarsi attuale anche prima della morte del disponente, ove vi sia il pericolo concreto che l'atto dispositivo incida negativamente sui diritti futuri del legittimario (Cass. 11012/2013; Cass. 14803/2014; App. Roma, 13/06/2017; Trib. Cagliari, 21/05/2015). In questa prospettiva, l'azione di simulazione è considerata strumentale alla successiva azione di riduzione e dunque esperibile anche in vita del donante. Tuttavia, tale impostazione non risulta applicabile nel caso di specie, ove non si controverte circa la natura simulata dell'atto di donazione – pacificamente qualificato come tale e validamente stipulato avanti a pubblico ufficiale – ma esclusivamente circa gli effetti temporali derivanti dalla opposizione ex art. 563, co. 4, c.c. In tale contesto, l'intervento dei legittimari, come suddetto, si configura non come reazione a un atto dissimulato, bensì come esercizio di una facoltà prevista dall'ordinamento per impedire il consolidamento degli effetti della donazione in pregiudizio delle loro aspettative successorie.
La difesa di parte attrice sulla pregiudizialità della trascrizione è inconferente.
Infatti, l'opposizione alla donazione non comporta un pregiudizio alla circolazione dei beni maggiore di quello già insito nel regime ordinario di instabilità giuridica che grava sui beni donati, i quali, ai sensi dell'art. 561, comma 1, c.c., possono essere soggetti a restituzione da parte dei legittimari lesi per il periodo di venti anni dalla trascrizione della donazione, qualora non sia decorso il termine decennale dall'apertura della successione e non sia intervenuta la rinuncia da parte degli stessi legittimari. Pertanto, l'opposizione non introduce un vincolo nuovo o ulteriore, inserendosi in un contesto già strutturalmente instabile per effetto della disciplina codicistica vigente. È evidente che il legislatore abbia ponderato un bilanciamento di interessi contrapposti: da un lato quello del donatario (a poter far circolare liberamente i beni dopo vent'anni dalla trascrizione della donazione); dall'altro, però, quello dei potenziali legittimari che - non potendo in alcun modo intromettersi nella libertà di autodeterminazione del donante - possono solamente cautelarsi con questo strumento preventivo. Nell'incertezza attuale di una potenziale futura lesione di legittima, la legge consente al futuro (potenziale) legittimario del donante, di evitare la dispersione dei beni che il cedente ha alienato a titolo gratuito. Se il patrimonio del donante sarà capiente, sarà evidente che il bene donato non verrà mai aggredito;
al contrario, se il donante muore con un patrimonio esiguo, il legittimario potrà quantomeno contare sui beni immobili che tempo prima erano stati “bloccati” per il tramite della trascrizione dell'opposizione pagina 6 di 8 È astrattamente possibile parlare di abuso del diritto e di mala fede nella trascrizione, ma nel caso de quo non risulta integrata una condotta dolosa dei fratelli sulla scorta di altri rilievi rispetto al CP_2 semplice esercizio del diritto potestativo de quo.
La norma di cui all'art. 563, comma 4, c.c., che consente al legittimario di trascrivere l'opposizione alla donazione, non subordina l'esercizio di tale facoltà alla previa verifica dell'entità della lesione della legittima, né richiede un minimo o massimo di pregiudizio affinché l'opposizione sia validamente proposta;
al contrario, essa rinvia ad un momento successivo, individuabile nell'apertura dalla successione e rappresentato dall'eventuale proposizione dell'azione di riduzione, ogni indagine circa il valore attuale dei beni donati e la sussistenza concreta della lesione.
Ne consegue che ogni richiesta istruttoria o domanda volta a quantificare la lesione o a valutare il valore dei beni oggetto di donazione non è ammissibile in questa sede, essendo tale accertamento riservato, ai sensi degli artt. 554 ss. c.c., alla fase propria dell'azione di riduzione. Pertanto, la domanda dei fratelli proposta in via di subordine non può essere accolta in CP_2 questa sede.
Anche la domanda di condanna per non aver partecipato alla mediazione deve essere rigettata.
È pacifico che, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 12-bis del D.lgs. n. 28/2010, l'ordinamento prevede conseguenze sanzionatorie in caso di mancata partecipazione al primo incontro del procedimento di mediazione senza giustificato motivo. In particolare, il secondo comma della norma in esame stabilisce che, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità – come nel caso di specie essendo la materia successoria - della domanda giudiziale, “il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Tale previsione assume carattere vincolante per il giudice, laddove ricorrano cumulativamente due presupposti: da un lato, che la mediazione costituisca effettivamente condizione di procedibilità; dall'altro, che l'assenza della parte sia priva di giustificato motivo, trattandosi, in caso contrario, di una sanzione non applicabile. A ciò si aggiunga che, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, anche nel caso in cui la mediazione non sia obbligatoria, la mancata partecipazione senza giustificato motivo può costituire fonte di argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., con evidenti ricadute processuali.
Tanto premesso, si osserva che nella presente fattispecie non ricorrono i presupposti per l'irrogazione della predetta sanzione, né per l'adozione di alcuna conseguenza processuale negativa a carico delle parti resistenti. Ed invero, come risulta dal verbale di mediazione, le parti hanno regolarmente partecipato al primo incontro informativo, adempiendo pienamente l'onere partecipativo loro imposto dalla normativa vigente, pur se senza un difensore tecnico (doc. 1 attoreo). Inoltre, nel corso dell'incontro, esse hanno fornito una motivazione oggettivamente coerente circa l'impossibilità di proseguire nel procedimento: la questione oggetto di controversia, infatti, attiene a vicende successorie non ancora verificatesi, posto che la madre delle parti è attualmente in vita, con la conseguenza che non vi era alcuna concreta attualità del diritto fatto valere, né utilità nella prosecuzione della mediazione in assenza di un presupposto essenziale.
Tale circostanza, oltre ad escludere qualunque intento dilatorio o defatigatorio, integra senz'altro un
“giustificato motivo” ai sensi della normativa richiamata, idoneo a neutralizzare qualsiasi effetto sanzionatorio. Va infatti ricordato che, in giurisprudenza, il concetto di “giustificato motivo” è stato interpretato in senso ampio, includendo non solo impedimenti materiali o soggettivi, ma anche situazioni in cui la prosecuzione della mediazione risulti manifestamente inopportuna, prematura o pagina 7 di 8 priva di finalità concrete, come appunto nel caso di specie.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si deve ritenere pienamente rispettato l'obbligo di partecipazione alla procedura di mediazione nella misura richiesta dalla legge, con esclusione di qualsiasi elemento di colpa, negligenza o sottrazione ingiustificata, e conseguente inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 12-bis, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi del D.M. 147/22 previsti per le cause di valore indeterminato a complessità bassa e pertanto si liquidano in complessivi
€ 5.261,00 oltre accessori, iva e cpa di cui € 1701,00 per la fase di studio (parametro medio), € 1204,00 per la fase introduttiva (parametro medio), € 903,00 per la fase istruttoria (parametro minimo in considerazione della natura di puro diritto della causa), € 1453,00 per la fase decisionale (parametro minimo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta le domande di parte attrice;
Condanna la parte attrice a corrispondere alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 5.261,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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