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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
/ MINISTERO DELL'INTERNO Parte_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Laura Cresta Presidente Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Albenga, P.zza del Popolo n. 28/4 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Francesca Aschero, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. , cittadino del Perù, ha proposto ricorso ai sensi Parte_1 dell'art. 281-decies c.p.c., come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto
Cat.A11/2024/Immig./III^ Sez./Prot. 28 in data 8/4/2024 notificato il 08/04/2024, con il quale
1 il Questore della Provincia di Savona ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali o carichi pendenti, con decreto depositato il 7/6/2024 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova. La Commissione ha motivato il proprio parere osservando che non sono emersi elementi tali da far ritenere il rischio di persecuzione o tortura o trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio;
che inoltre il rimpatrio non integrerebbe un violazione del diritto alla vita privata e familiare, non essendo sufficienti la presenza in Italia da 3 anni, una proposta di lavoro e l'iscrizione scolastica.
Con il ricorso, oltre a richiamare gli elementi e la documentazione già prodotti con l'istanza di protezione speciale sono stati prodotti:
- un contratto di lavoro stagionale part time come cameriere in un ristorante di Finale Ligure, dal 29/3/2024 al 31/5/2024;
- un contratto di lavoro a chiamata in altro ristorante di Finale Ligure dal 30/2/2024 al
30/4/2024;
- attestazione CPIA livello A2 di conoscenza della lingua italiana;
- documento di valutazione intermedia scuola secondaria
Si evidenziano, inoltre, le difficoltà politiche, economiche e sociali del Perù, Paese di provenienza del ricorrente.
3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Nella comparsa di risposta il Ministero richiama il parere della
Commissione territoriale, rileva che il Perù è stato inserito nella lista dei Paesi sicuri con il recente decreto del 7 maggio 2024 che ha aggiornato la lista stessa, firmato dai Ministri dell'Interno, degli Esteri e della Giustizia.
In subordine, il , si è rimesso al prudente apprezzamento del Tribunale. CP_1
4. La protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione speciale presentata il 7/3/2023) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”.
2 L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
4.1 Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto dell'ottimo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, come ricostruito sulla base della documentazione prodotta relativa alle esperienze svolte dall'arrivo in Italia. In particolare, come visto, già dal ricorso emergeva che il ricorrente aveva conseguito attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2 e che stava frequentando con profitto la scuola secondaria di primo livello(ex scuola media) con ottimi voti;
che inoltre stava lavorando presso due diversi datori di lavoro.
3 Con le note del 17/9/2024 sono stati prodotti il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (con votazione 8), le proroghe dei contratti presso i medesimi ristoranti, rispettivamente fino al 30/9/2024 e fino al 31/8/2024, e le relative buste paga.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Perù. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all'attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia)
- dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
4.2 Sulle condizioni del Paese di origine. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma
1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023).
Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost.
Da questo punto di vista, occorre tenere conto, della situazione di violenza, disordini e carenza di tutela dei diritti fondamentali, già parzialmente descritta in ricorso Dopo anni di crescita economica, per molti peruviani le condizioni di vita sono diventate insostenibili e la risposta dello Stato, inefficace. Come conseguenza delle ricadute nefaste causate dal Covid-19, che ha provocato, in Perù, più vittime pro-capite di qualsiasi altro Paese al mondo,
4 nel 2021 è stato eletto un Presidente di sinistra, già insegnante e leader sindacale, . Persona_1
Dopo 16 mesi al governo, ha tentato invano di concentrare il potere nelle sue mani, Per_1 dichiarando lo stato di emergenza. La sua estromissione dal palazzo presidenziale e arresto, hanno provocato manifestazioni enormi in tutto il Paese, e violente repressioni. è stata Persona_2 eletta a dicembre 2022 come sua successore e, nonostante le proteste dilagate in tutto il Perù che ne chiedevano le dimissioni, è riuscita, in parte, a riportare un po' di tregua nel Paese.2 Per_2
A metà gennaio 2023 lo stato di emergenza è stato rinnovato per altri 30 giorni a Lima, nelle regioni meridionali di Cusco e Puno ed in diverse altre province, a seguito dell'aumento di manifestazioni violente che, dopo sei settimane, hanno portato alla morte di 50 persone3. Il 9 gennaio, il giorno più mortale dall'inizio dei disordini, la polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti che tentavano di prendere il controllo dell'aeroporto internazionale di Juliaca, uccidendo 18 persone. Anche un agente di polizia è stato ucciso dopo che un gruppo di persone ha dato fuoco alla sua auto di pattuglia4. È stato segnalato che, durante le manifestazioni, i giornalisti sono stati oggetto di violenze, sia da parte dei manifestanti che delle forze statali. Il secondo mese di disordini è culminato in una marcia di migliaia di persone attraverso la capitale, Lima, per una grande manifestazione antigovernativa il 19 gennaio5.
All'inizio di febbraio, il governo ha prolungato lo stato di emergenza per 60 giorni in sette regioni meridionali6. Non sono state tuttavia fissate nuove elezioni generali e né affrontate le richieste di riforma costituzionale7. Le manifestazioni a livello nazionale per ottenere le elezioni generali e le dimissioni della presidente sono continuate per tutto il mese di febbraio, sebbene in notevole Persona_2 diminuzione rispetto al mese di gennaio. Ad Apurímac, gli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza hanno provocato la morte di un manifestante a Cotaruse8. Nel frattempo, a Juliaca, il 9 febbraio decine di manifestanti e poliziotti sono rimasti feriti negli scontri. Il paese rimane immerso in una profonda crisi politica, il Congresso e la presidente non sono riusciti a Per_2 raggiungere un accordo per indire elezioni anticipate quest'anno e ha rifiutato di Per_2 dimettersi9. 2 International Crisis Group, Urest on Repeat: Plotting a Route to Stability in Peru, 8 febbraio 2024, Pagg. i-iii, https://www.ecoi.net/en/file/local/2105612/104-peru-plotting-a-route.pdf 3 ACLED, Regional Overview Latin America & the Caribbean February 2023, 3 marzo 2023 https://acleddata.com/2023/03/03/regional-overview-latin-america-the-caribbean-february-2023/ 4 ACLED, Regional Overview Latin America & the Caribbean February 2023, 3 marzo 2023 https://acleddata.com/2023/03/03/regional-overview-latin-america-the-caribbean-february-2023/ 5 ACLED, Regional Overview Latin America & the Caribbean February 2023, 3 marzo 2023 https://acleddata.com/2023/03/03/regional-overview-latin-america-the-caribbean-february-2023/ 6 ICG, Is There a Way Out of Peru's Strife?, 15 febbraio 2023, https://www.crisisgroup.org/latin-america- caribbean/peru/is-there-way-out-of-perus-strife; “Los departamentos donde se impone la medida son el amazónico Madre de Dios, Cusco, Puno, todos en la región sur sureste del país”, DW, Per_3 Per_4 Persona_5 Perú declara emergencia por 60 días en siete regions, 6 febbraio 2023, https://www.dw.com/es/per%C3%BA- declara-emergencia-por-60-d%C3%ADas-en-siete-regiones/a-64618277. 7 OHCHR, Peru: UN experts call for end to violence during demonstrations, urge respect for human rights, 6 marzo
2023, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/peru-un-experts-call-end-violence-during-demonstrations- urge-respect-human; UN News, 6 marzo 2023, Peru: UN experts call for end to violence during demonstrations, https://news.un.org/en/story/2023/03/1134172; IPS, I. M. Opinion, Peru's Democracy at a Crossroads, 2 CP_2 febbraio 2023, https://www.ipsnews.net/2023/02/perus-democracy- crossroads/? Email_1 8 ACLED, Regional Overview Latin America & the Caribbean February 2023, 3 marzo 2023 https://acleddata.com/2023/03/03/regional-overview-latin-america-the-caribbean-february-2023/ 9 ACLED, Regional Overview Latin America & the Caribbean February 2023, 3 marzo 2023 https://acleddata.com/2023/03/03/regional-overview-latin-america-the-caribbean-february-2023/
5 Le turbolenze politiche si sono nuovamente intensificate a metà anno con una nuova ondata di manifestazioni e una terza , ovvero una convergenza di manifestanti Persona_6 provenienti da diverse regioni nella capitale. Sebbene per lo più pacifiche, ACLED ha registrato almeno sette manifestazioni violente nel mese di luglio. Il 19 luglio, i manifestanti hanno tentato di appiccare il fuoco a un ufficio della prefettura di Huancavelica in seguito a scontri con la polizia10. A Lima, la polizia ha utilizzato fucili per disperdere i manifestanti, provocando il ferimento di almeno 11 persone11. Il 28 luglio, la polizia si è scontrata nuovamente con i manifestanti, provocando il ferimento di almeno due civili, tra cui un giornalista che è poi stato arrestato12. Il Sendero Luminoso e altri gruppi armati e situazione della sicurezza Secondo il rapporto dell'Internal Displacement Monitoring Centre, in Perù persiste inoltre, seppur con un'intensità diminuita nel tempo, una lotta armata tra il governo del Paese e diversi gruppi armati, tra cui l'Esercito (Ejército , il braccio Controparte_3 Controparte_4 armato del Partito (El ) e il Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
In seguito alle elezioni del 1980, organizzate per la prima volta dopo dodici anni
[...] dal Governo militare del Perù, il ha lanciato una guerriglia contro il Governo. Controparte_6
Nel 1982, il ha formato ufficialmente il suo braccio armato, l'Esercito della Controparte_6 guerriglia popolare, lo stesso anno in cui il ha lanciato la Controparte_8 propria guerriglia contro il Governo. Il conflitto, caratterizzato da atti di terrorismo, massacri e scontri violenti tra diversi gruppi armati, ha visto mutare nel tempo la propria portata: diminuita dopo il 2000, l'intensità è aumentata nel 2014 per poi diminuire nuovamente. È il secondo conflitto interno più lungo in America Latina dopo quello della Colombia. Nel 2017, 2018 e 2019 sono stati registrati diversi incidenti di sicurezza, tra cui agguati, combattimenti tra bande e attacchi alla polizia, ma non sono stati individuati nuovi sfollamenti tra la popolazione14. Secondo un recente report di UNODC, in Perù, i membri rimasti del gruppo di ribelli del
, in alleanza con i trafficanti di droga, continuano a controllare le rotte Controparte_6 strategiche del traffico di stupefacenti nella Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Per_7
(VRAEM)15. Tali gruppi si scontrano occasionalmente con le forze di sicurezza o portano a termine attacchi brutali contro le comunità locali16. Benché abbia perso molto potere Controparte_6 in seguito all'arresto del suo leader nel 1992, i suoi membri rimangono attivi nella regione del VRAEM, tanto che il Governo lo ritiene attualmente un gruppo criminale dedito al
6 narcotraffico17. Nel 2019 vi sono stati diversi arresti di membri di alto profilo del CP_6
nella regione del VRAEM, nonostante un tentativo di ritorno al potere del movimento.
[...]
Tuttavia, tali operazioni, anche alla luce di presunti coinvolgimenti di forze dell'ordine nel traffico di droga, non paiono aver avuto effetto sui clan familiari che dominano il traffico di stupefacenti in Perù18. La strategia di pacificazione dell'area, tuttavia, è ancora in corso e nel maggio 2021 si è verificato un attacco mortale contro alcuni civili nel VRAEM, da parte di guerriglieri narcotrafficanti del Sendero Luminoso19. Si segnala inoltre che, il 7 novembre 2023, la polizia di Lima ha annunciato l'arresto di quattro presunti membri dei una banda coinvolta nell'estorsione di imprese e dei Pt_3 lavoratori informali della città e, secondo quanto riferito, collegata al gruppo criminale transnazionale venezuelano Secondo l'analisi di InSight Crime, la gang Persona_8 venezuelana avrebbe radicato le proprie attività criminali nella capitale Lima, con diffuse estorsioni che hanno provocato violente proteste da parte della gente del posto e una crescente xenofobia21.
Secondo quanto riportato da BAMF, gli attacchi contro i giornalisti sono cresciuti nel corso di tutto il 2023, raggiungendo il numero di 352 episodi. Gran parte di questi attacchi contro giornalisti, tecnici di camera e fotogiornalisti, è connesso alla documentazione delle proteste antigovernative che hanno preso piede dall'inizio dell'anno. In circa 138 casi si sono verificate minacce e abusi, mentre in 127 gli attacchi sono stati fisici e verbali.22 Infine, dai dati elaborati dall'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), fonte specializzata nel riportare eventi relativi alla sicurezza, nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2023, in tutto il paese si sono verificati 3.318 incidenti di rilevanza securitaria, che hanno portato alla morte di 75 persone.
Tali elementi, uniti a quanto evidenziato nel § 4.1, porterebbero comunque al riconoscimento della protezione speciale ai sensi della prima parte del comma 1.1 cit., sussistendo in caso di rimpatrio la violazione dell'art. 10 Cost. e dell'art. 8 CEDU.
Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L.
20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il
7 permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio.
5. Spese di giudizio. Tenuto conto del comportamento processuale collaborativo del , il quale, seppur chiedendo in via principale il rigetto del ricorso, si è CP_1 in subordine rimesso motivatamente alla decisone del Tribunale (non opponendosi, poi,, in udienza, alla fissazione a breve dell'udienza di discussione, stanti gli ulteriori elementi prodotti a sostegno della domanda), sussistono giusti motivi per compensare in misura di metà le spese di giudizio, ponendo la restante metà a carico del soccombente. CP_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma 1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore del richiedente
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. . Parte_1 C.F._1
• Compensa per metà le spese del presente giudizio, e pone a carico del resistente la CP_1 restante metà, frazione che liquida in € 1.162,50, di cui € 62,50 per esborsi ed € 1.100 per compensi professionali (€ 300 fase di studio, € 300 fase introduttiva, € 300 fase di trattazione/istruttoria, € 200 fase decisoria), oltre al 15% sui compensi per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute.
Così deciso in Genova in camera di consiglio il 24/9/2024
Il Giudice estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Laura Cresta)
8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit. 10 ACLED, Regional Overview - Latin America & the Caribbean, July 2023, 4 agosto 2023 https://acleddata.com/2023/08/04/regional-overview-latin-america-the-caribbean-july-2023/ 11 Infobae, Se registraron 11 heridos durante según Ministerio de Salud, 20 luglio 2023 Parte_2 https://www.infobae.com/peru/2023/07/20/tercera-toma-de-lima-se-registran-11-heridos-durante-protesta-alerto- ministerio-de-salud/ 12 ACLED, Regional Overview - Latin America & the Caribbean, July 2023, 4 agosto 2023 https://acleddata.com/2023/08/04/regional-overview-latin-america-the-caribbean-july-2023/ 13 (formerly Global IDP Project): Peru;
Displacement associated Controparte_9 with Conflict and Violence;
Figure Analysis – GRID 2020, April 2020 https://www.internal- displacement.org/sites/default/files/2020-
04/GRID%202020%20%E2%80%93%20Conflict%20Figure%20Analysis%20%E2%80%93%20PERU.pdf. 14 (formerly Global IDP Project): Peru;
Displacement associated Controparte_9 with Conflict and Violence;
Figure Analysis – GRID 2020, aprile 2020 https://www.internal- displacement.org/sites/default/files/2020-
04/GRID%202020%20%E2%80%93%20Conflict%20Figure%20Analysis%20%E2%80%93%20PERU.pdf. 15 Regione del paese, nota per la produzione di coca. 16 UNODC, Women in the cocaine supply chain, Cocaine Insights 3, marzo 2022, pp. 17-18, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Cocaine_Insights3_2022.pdf 17 : cómo es el Vraem, el "valle de la droga" en el que ocurrió la masacre de 16 personas atribuida a CP_10
Luminoso, 25 maggio 2021 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57240760 CP_6 18 InSight Crime, Senior Police Linked to Family Drug Clans in Peru's VRAEM, 18 dicembre 2019 https://web.archive.org/web/20220123211925/https://insightcrime.org/news/brief/peru-family-clans-police-vraem/; InSight Crime, Peru's Shining Path Plots Unlikely Return to Power, 23 settembre 2019 https://web.archive.org/web/20220123030303/https://insightcrime.org/news/analysis/shining-path-return-power- peru/). In seguito, secondo un report pubblicato dal Ministero della Difesa peruviano, nel 2021, le forze dell'ordine hanno portato avanti azioni volte al consolidamento della pace nel VRAEM e contro i narcoterroristi (Memoria de Gestión (Noviembre 2020 - Julio 2021), 21 luglio 2021, p. 27 – 28 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2027725/MemoriaMindef.pdf.pdf?v=1626911342. 19 ICRC, Peru: The ICRC's efforts to help victims of violence in the VRAEM, 26 maggio 2021 https://www.icrc.org/en/document/peru-icrcs-efforts-help-victims-violence-vraem. 20 InSight Crime, Bandas de extorsionistas venezolanos provocan violentas reacciones en Perú, 13 novembre 2023 https://insightcrime.org/es/noticias/bandas-extorsionistas-venezolanos-provocan-violentas-reacciones-peru/ 21 InSight Crime, Bandas de extorsionistas venezolanos provocan violentas reacciones en Perú, 13 novembre 2023 https://insightcrime.org/es/noticias/bandas-extorsionistas-venezolanos-provocan-violentas-reacciones-peru/ 22 BAMF, Briefing notes, 8 gennaio 2024, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefingnotes- kw02-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Laura Cresta Presidente Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Albenga, P.zza del Popolo n. 28/4 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Francesca Aschero, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. , cittadino del Perù, ha proposto ricorso ai sensi Parte_1 dell'art. 281-decies c.p.c., come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto
Cat.A11/2024/Immig./III^ Sez./Prot. 28 in data 8/4/2024 notificato il 08/04/2024, con il quale
1 il Questore della Provincia di Savona ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali o carichi pendenti, con decreto depositato il 7/6/2024 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova. La Commissione ha motivato il proprio parere osservando che non sono emersi elementi tali da far ritenere il rischio di persecuzione o tortura o trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio;
che inoltre il rimpatrio non integrerebbe un violazione del diritto alla vita privata e familiare, non essendo sufficienti la presenza in Italia da 3 anni, una proposta di lavoro e l'iscrizione scolastica.
Con il ricorso, oltre a richiamare gli elementi e la documentazione già prodotti con l'istanza di protezione speciale sono stati prodotti:
- un contratto di lavoro stagionale part time come cameriere in un ristorante di Finale Ligure, dal 29/3/2024 al 31/5/2024;
- un contratto di lavoro a chiamata in altro ristorante di Finale Ligure dal 30/2/2024 al
30/4/2024;
- attestazione CPIA livello A2 di conoscenza della lingua italiana;
- documento di valutazione intermedia scuola secondaria
Si evidenziano, inoltre, le difficoltà politiche, economiche e sociali del Perù, Paese di provenienza del ricorrente.
3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Nella comparsa di risposta il Ministero richiama il parere della
Commissione territoriale, rileva che il Perù è stato inserito nella lista dei Paesi sicuri con il recente decreto del 7 maggio 2024 che ha aggiornato la lista stessa, firmato dai Ministri dell'Interno, degli Esteri e della Giustizia.
In subordine, il , si è rimesso al prudente apprezzamento del Tribunale. CP_1
4. La protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione speciale presentata il 7/3/2023) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”.
2 L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
4.1 Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto dell'ottimo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, come ricostruito sulla base della documentazione prodotta relativa alle esperienze svolte dall'arrivo in Italia. In particolare, come visto, già dal ricorso emergeva che il ricorrente aveva conseguito attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2 e che stava frequentando con profitto la scuola secondaria di primo livello(ex scuola media) con ottimi voti;
che inoltre stava lavorando presso due diversi datori di lavoro.
3 Con le note del 17/9/2024 sono stati prodotti il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (con votazione 8), le proroghe dei contratti presso i medesimi ristoranti, rispettivamente fino al 30/9/2024 e fino al 31/8/2024, e le relative buste paga.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Perù. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all'attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia)
- dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
4.2 Sulle condizioni del Paese di origine. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma
1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023).
Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost.
Da questo punto di vista, occorre tenere conto, della situazione di violenza, disordini e carenza di tutela dei diritti fondamentali, già parzialmente descritta in ricorso Dopo anni di crescita economica, per molti peruviani le condizioni di vita sono diventate insostenibili e la risposta dello Stato, inefficace. Come conseguenza delle ricadute nefaste causate dal Covid-19, che ha provocato, in Perù, più vittime pro-capite di qualsiasi altro Paese al mondo,
4 nel 2021 è stato eletto un Presidente di sinistra, già insegnante e leader sindacale, . Persona_1
Dopo 16 mesi al governo, ha tentato invano di concentrare il potere nelle sue mani, Per_1 dichiarando lo stato di emergenza. La sua estromissione dal palazzo presidenziale e arresto, hanno provocato manifestazioni enormi in tutto il Paese, e violente repressioni. è stata Persona_2 eletta a dicembre 2022 come sua successore e, nonostante le proteste dilagate in tutto il Perù che ne chiedevano le dimissioni, è riuscita, in parte, a riportare un po' di tregua nel Paese.2 Per_2
A metà gennaio 2023 lo stato di emergenza è stato rinnovato per altri 30 giorni a Lima, nelle regioni meridionali di Cusco e Puno ed in diverse altre province, a seguito dell'aumento di manifestazioni violente che, dopo sei settimane, hanno portato alla morte di 50 persone3. Il 9 gennaio, il giorno più mortale dall'inizio dei disordini, la polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti che tentavano di prendere il controllo dell'aeroporto internazionale di Juliaca, uccidendo 18 persone. Anche un agente di polizia è stato ucciso dopo che un gruppo di persone ha dato fuoco alla sua auto di pattuglia4. È stato segnalato che, durante le manifestazioni, i giornalisti sono stati oggetto di violenze, sia da parte dei manifestanti che delle forze statali. Il secondo mese di disordini è culminato in una marcia di migliaia di persone attraverso la capitale, Lima, per una grande manifestazione antigovernativa il 19 gennaio5.
All'inizio di febbraio, il governo ha prolungato lo stato di emergenza per 60 giorni in sette regioni meridionali6. Non sono state tuttavia fissate nuove elezioni generali e né affrontate le richieste di riforma costituzionale7. Le manifestazioni a livello nazionale per ottenere le elezioni generali e le dimissioni della presidente sono continuate per tutto il mese di febbraio, sebbene in notevole Persona_2 diminuzione rispetto al mese di gennaio. Ad Apurímac, gli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza hanno provocato la morte di un manifestante a Cotaruse8. Nel frattempo, a Juliaca, il 9 febbraio decine di manifestanti e poliziotti sono rimasti feriti negli scontri. Il paese rimane immerso in una profonda crisi politica, il Congresso e la presidente non sono riusciti a Per_2 raggiungere un accordo per indire elezioni anticipate quest'anno e ha rifiutato di Per_2 dimettersi9. 2 International Crisis Group, Urest on Repeat: Plotting a Route to Stability in Peru, 8 febbraio 2024, Pagg. i-iii, https://www.ecoi.net/en/file/local/2105612/104-peru-plotting-a-route.pdf 3 ACLED, Regional Overview Latin America & the Caribbean February 2023, 3 marzo 2023 https://acleddata.com/2023/03/03/regional-overview-latin-america-the-caribbean-february-2023/ 4 ACLED, Regional Overview Latin America & the Caribbean February 2023, 3 marzo 2023 https://acleddata.com/2023/03/03/regional-overview-latin-america-the-caribbean-february-2023/ 5 ACLED, Regional Overview Latin America & the Caribbean February 2023, 3 marzo 2023 https://acleddata.com/2023/03/03/regional-overview-latin-america-the-caribbean-february-2023/ 6 ICG, Is There a Way Out of Peru's Strife?, 15 febbraio 2023, https://www.crisisgroup.org/latin-america- caribbean/peru/is-there-way-out-of-perus-strife; “Los departamentos donde se impone la medida son el amazónico Madre de Dios, Cusco, Puno, todos en la región sur sureste del país”, DW, Per_3 Per_4 Persona_5 Perú declara emergencia por 60 días en siete regions, 6 febbraio 2023, https://www.dw.com/es/per%C3%BA- declara-emergencia-por-60-d%C3%ADas-en-siete-regiones/a-64618277. 7 OHCHR, Peru: UN experts call for end to violence during demonstrations, urge respect for human rights, 6 marzo
2023, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/peru-un-experts-call-end-violence-during-demonstrations- urge-respect-human; UN News, 6 marzo 2023, Peru: UN experts call for end to violence during demonstrations, https://news.un.org/en/story/2023/03/1134172; IPS, I. M. Opinion, Peru's Democracy at a Crossroads, 2 CP_2 febbraio 2023, https://www.ipsnews.net/2023/02/perus-democracy- crossroads/? Email_1 8 ACLED, Regional Overview Latin America & the Caribbean February 2023, 3 marzo 2023 https://acleddata.com/2023/03/03/regional-overview-latin-america-the-caribbean-february-2023/ 9 ACLED, Regional Overview Latin America & the Caribbean February 2023, 3 marzo 2023 https://acleddata.com/2023/03/03/regional-overview-latin-america-the-caribbean-february-2023/
5 Le turbolenze politiche si sono nuovamente intensificate a metà anno con una nuova ondata di manifestazioni e una terza , ovvero una convergenza di manifestanti Persona_6 provenienti da diverse regioni nella capitale. Sebbene per lo più pacifiche, ACLED ha registrato almeno sette manifestazioni violente nel mese di luglio. Il 19 luglio, i manifestanti hanno tentato di appiccare il fuoco a un ufficio della prefettura di Huancavelica in seguito a scontri con la polizia10. A Lima, la polizia ha utilizzato fucili per disperdere i manifestanti, provocando il ferimento di almeno 11 persone11. Il 28 luglio, la polizia si è scontrata nuovamente con i manifestanti, provocando il ferimento di almeno due civili, tra cui un giornalista che è poi stato arrestato12. Il Sendero Luminoso e altri gruppi armati e situazione della sicurezza Secondo il rapporto dell'Internal Displacement Monitoring Centre, in Perù persiste inoltre, seppur con un'intensità diminuita nel tempo, una lotta armata tra il governo del Paese e diversi gruppi armati, tra cui l'Esercito (Ejército , il braccio Controparte_3 Controparte_4 armato del Partito (El ) e il Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
In seguito alle elezioni del 1980, organizzate per la prima volta dopo dodici anni
[...] dal Governo militare del Perù, il ha lanciato una guerriglia contro il Governo. Controparte_6
Nel 1982, il ha formato ufficialmente il suo braccio armato, l'Esercito della Controparte_6 guerriglia popolare, lo stesso anno in cui il ha lanciato la Controparte_8 propria guerriglia contro il Governo. Il conflitto, caratterizzato da atti di terrorismo, massacri e scontri violenti tra diversi gruppi armati, ha visto mutare nel tempo la propria portata: diminuita dopo il 2000, l'intensità è aumentata nel 2014 per poi diminuire nuovamente. È il secondo conflitto interno più lungo in America Latina dopo quello della Colombia. Nel 2017, 2018 e 2019 sono stati registrati diversi incidenti di sicurezza, tra cui agguati, combattimenti tra bande e attacchi alla polizia, ma non sono stati individuati nuovi sfollamenti tra la popolazione14. Secondo un recente report di UNODC, in Perù, i membri rimasti del gruppo di ribelli del
, in alleanza con i trafficanti di droga, continuano a controllare le rotte Controparte_6 strategiche del traffico di stupefacenti nella Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Per_7
(VRAEM)15. Tali gruppi si scontrano occasionalmente con le forze di sicurezza o portano a termine attacchi brutali contro le comunità locali16. Benché abbia perso molto potere Controparte_6 in seguito all'arresto del suo leader nel 1992, i suoi membri rimangono attivi nella regione del VRAEM, tanto che il Governo lo ritiene attualmente un gruppo criminale dedito al
6 narcotraffico17. Nel 2019 vi sono stati diversi arresti di membri di alto profilo del CP_6
nella regione del VRAEM, nonostante un tentativo di ritorno al potere del movimento.
[...]
Tuttavia, tali operazioni, anche alla luce di presunti coinvolgimenti di forze dell'ordine nel traffico di droga, non paiono aver avuto effetto sui clan familiari che dominano il traffico di stupefacenti in Perù18. La strategia di pacificazione dell'area, tuttavia, è ancora in corso e nel maggio 2021 si è verificato un attacco mortale contro alcuni civili nel VRAEM, da parte di guerriglieri narcotrafficanti del Sendero Luminoso19. Si segnala inoltre che, il 7 novembre 2023, la polizia di Lima ha annunciato l'arresto di quattro presunti membri dei una banda coinvolta nell'estorsione di imprese e dei Pt_3 lavoratori informali della città e, secondo quanto riferito, collegata al gruppo criminale transnazionale venezuelano Secondo l'analisi di InSight Crime, la gang Persona_8 venezuelana avrebbe radicato le proprie attività criminali nella capitale Lima, con diffuse estorsioni che hanno provocato violente proteste da parte della gente del posto e una crescente xenofobia21.
Secondo quanto riportato da BAMF, gli attacchi contro i giornalisti sono cresciuti nel corso di tutto il 2023, raggiungendo il numero di 352 episodi. Gran parte di questi attacchi contro giornalisti, tecnici di camera e fotogiornalisti, è connesso alla documentazione delle proteste antigovernative che hanno preso piede dall'inizio dell'anno. In circa 138 casi si sono verificate minacce e abusi, mentre in 127 gli attacchi sono stati fisici e verbali.22 Infine, dai dati elaborati dall'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), fonte specializzata nel riportare eventi relativi alla sicurezza, nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2023, in tutto il paese si sono verificati 3.318 incidenti di rilevanza securitaria, che hanno portato alla morte di 75 persone.
Tali elementi, uniti a quanto evidenziato nel § 4.1, porterebbero comunque al riconoscimento della protezione speciale ai sensi della prima parte del comma 1.1 cit., sussistendo in caso di rimpatrio la violazione dell'art. 10 Cost. e dell'art. 8 CEDU.
Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L.
20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il
7 permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio.
5. Spese di giudizio. Tenuto conto del comportamento processuale collaborativo del , il quale, seppur chiedendo in via principale il rigetto del ricorso, si è CP_1 in subordine rimesso motivatamente alla decisone del Tribunale (non opponendosi, poi,, in udienza, alla fissazione a breve dell'udienza di discussione, stanti gli ulteriori elementi prodotti a sostegno della domanda), sussistono giusti motivi per compensare in misura di metà le spese di giudizio, ponendo la restante metà a carico del soccombente. CP_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma 1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore del richiedente
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. . Parte_1 C.F._1
• Compensa per metà le spese del presente giudizio, e pone a carico del resistente la CP_1 restante metà, frazione che liquida in € 1.162,50, di cui € 62,50 per esborsi ed € 1.100 per compensi professionali (€ 300 fase di studio, € 300 fase introduttiva, € 300 fase di trattazione/istruttoria, € 200 fase decisoria), oltre al 15% sui compensi per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute.
Così deciso in Genova in camera di consiglio il 24/9/2024
Il Giudice estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Laura Cresta)
8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit. 10 ACLED, Regional Overview - Latin America & the Caribbean, July 2023, 4 agosto 2023 https://acleddata.com/2023/08/04/regional-overview-latin-america-the-caribbean-july-2023/ 11 Infobae, Se registraron 11 heridos durante según Ministerio de Salud, 20 luglio 2023 Parte_2 https://www.infobae.com/peru/2023/07/20/tercera-toma-de-lima-se-registran-11-heridos-durante-protesta-alerto- ministerio-de-salud/ 12 ACLED, Regional Overview - Latin America & the Caribbean, July 2023, 4 agosto 2023 https://acleddata.com/2023/08/04/regional-overview-latin-america-the-caribbean-july-2023/ 13 (formerly Global IDP Project): Peru;
Displacement associated Controparte_9 with Conflict and Violence;
Figure Analysis – GRID 2020, April 2020 https://www.internal- displacement.org/sites/default/files/2020-
04/GRID%202020%20%E2%80%93%20Conflict%20Figure%20Analysis%20%E2%80%93%20PERU.pdf. 14 (formerly Global IDP Project): Peru;
Displacement associated Controparte_9 with Conflict and Violence;
Figure Analysis – GRID 2020, aprile 2020 https://www.internal- displacement.org/sites/default/files/2020-
04/GRID%202020%20%E2%80%93%20Conflict%20Figure%20Analysis%20%E2%80%93%20PERU.pdf. 15 Regione del paese, nota per la produzione di coca. 16 UNODC, Women in the cocaine supply chain, Cocaine Insights 3, marzo 2022, pp. 17-18, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Cocaine_Insights3_2022.pdf 17 : cómo es el Vraem, el "valle de la droga" en el que ocurrió la masacre de 16 personas atribuida a CP_10
Luminoso, 25 maggio 2021 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57240760 CP_6 18 InSight Crime, Senior Police Linked to Family Drug Clans in Peru's VRAEM, 18 dicembre 2019 https://web.archive.org/web/20220123211925/https://insightcrime.org/news/brief/peru-family-clans-police-vraem/; InSight Crime, Peru's Shining Path Plots Unlikely Return to Power, 23 settembre 2019 https://web.archive.org/web/20220123030303/https://insightcrime.org/news/analysis/shining-path-return-power- peru/). In seguito, secondo un report pubblicato dal Ministero della Difesa peruviano, nel 2021, le forze dell'ordine hanno portato avanti azioni volte al consolidamento della pace nel VRAEM e contro i narcoterroristi (Memoria de Gestión (Noviembre 2020 - Julio 2021), 21 luglio 2021, p. 27 – 28 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2027725/MemoriaMindef.pdf.pdf?v=1626911342. 19 ICRC, Peru: The ICRC's efforts to help victims of violence in the VRAEM, 26 maggio 2021 https://www.icrc.org/en/document/peru-icrcs-efforts-help-victims-violence-vraem. 20 InSight Crime, Bandas de extorsionistas venezolanos provocan violentas reacciones en Perú, 13 novembre 2023 https://insightcrime.org/es/noticias/bandas-extorsionistas-venezolanos-provocan-violentas-reacciones-peru/ 21 InSight Crime, Bandas de extorsionistas venezolanos provocan violentas reacciones en Perú, 13 novembre 2023 https://insightcrime.org/es/noticias/bandas-extorsionistas-venezolanos-provocan-violentas-reacciones-peru/ 22 BAMF, Briefing notes, 8 gennaio 2024, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefingnotes- kw02-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3