Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/04/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02883/2025REG.PROV.COLL.
N. 07960/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7960 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS- società cooperativa, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fegatilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Laterza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di LE (sezione terza), n. 437, pubblicata il 26 marzo 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laterza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Antonio Fegatilli e Antonio Martinelli, su delega dell'avvocato Francesco Caricato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS- società cooperativa, chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso la -OMISSIS- del 27 settembre 2022 di revoca della autorizzazione NCC n. 7 del 30 giugno 2015, originariamente rilasciata a -OMISSIS- e successivamente conferita da quest’ultimo alla -OMISSIS- società cooperativa.
1.2. Con un unico ed articolato motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per omessa valutazione della violazione dei principi di libera circolazione di cui alla legge n. 21/1992 e dell’art. 37 del Regolamento comunale per la disciplina del servizio NCC, per errata interpretazione della regola sanzionatoria, per omessa valutazione dello sviamento di potere e dell’esorbitanza nell’esercizio dell’attività amministrativa, dell’eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta.
2. Il Comune di Laterza si è costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per essere la procura alle liti limitata al solo appello cautelare e mancante dell’asseverazione di conformità all'originale, nonché per genericità dei motivi articolati e per sopravvenuta carenza di interesse per omessa impugnazione del capo relativo all’inutilizzabilità dei fogli di servizio e della fattura del dicembre 2021 tardivamente prodotti.
2.1. Nel merito il Comune appellato ha concluso per il rigetto dell’appello.
3. Con l’ordinanza n. 4362 del 15 novembre 2024 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione della sentenza per carenza di fumus in quanto “sembrerebbe integrata la violazione del vincolo di territorialità, per come inteso anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020, emergendo dai plurimi elementi indiziari, approfonditamente esaminati dal giudice di primo grado, l’interruzione del servizio di NCC nel periodo compreso tra il 9 novembre 2021 ed il 13 dicembre 2021 nel territorio comunale” e di periculum dovendosi ritenere prevalente l’interesse pubblico ad impedire l’uso di una licenza non più efficace, atteso che dalla segnalazione del 28 marzo 2023 di Roma Servizi per la mobilità a r.l. “parte appellante continua ad esercitare l’attività di NCC, nonostante l’autorizzazione associata al veicolo -OMISSIS-non sia più efficace, essendo stata respinta la domanda cautelare del giudice di primo grado con ordinanza n. 6 dell’11 gennaio 2023, confermata in appello con ordinanza di questa Sezione n. 1257 del 31 marzo 2023” .
4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
5. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello non è fondato nel merito e va respinto, ragione che esime il Collegio dall’esame delle eccezioni preliminare sollevate dal Comune appellato.
7. Oggetto di controversia è il -OMISSIS- del 27 settembre 2022 nella sola parte in cui il Comune di Laterza ha revocato l'autorizzazione n.7 del 30 giugno 2015, invitando l’appellante, in proprio e quale legale rappresentante della -OMISSIS- società cooperativa a riconsegnare l’originale dell’autorizzazione di noleggio con conducente, sul presupposto che il servizio è stato sospeso nel periodo compreso tra il 9 novembre e il 13 dicembre 2021 nel territorio comunale in violazione di quanto disposto dall’art. 37 del Regolamento comunale di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 9 maggio 2014.
8. Con un unico ed articolato motivo l’appellante ribadisce anche in sede di appello l’illegittimità della predetta revoca e l’erroneità della sentenza di primo grado perché l’amministrazione comunale prima e il giudice poi non avrebbero debitamente valutato la circostanza che sarebbe stata solo accettata, in un determinato momento storico, una commessa a termine a favore di un importante committente, senza che ciò implicasse la dismissione del servizio in ambito comunale, come dimostrerebbero le fatture dei servizi effettuati nel periodo oggetto di contestazione, la dichiarazione della cliente in favore della quale gli stessi sono stati prestati e i correlati fogli di servizio, la cui produzione è avvenuta solo in sede giurisdizionale in assenza di esplicita richiesta in sede procedimentale. Dalla predetta documentazione, ad avviso dell’appellante, emergerebbe che i servizi in ambito comunale sono stati eseguiti nei giorni del 3 e 4 dicembre 2021 e che conseguentemente non sussisterebbe la sospensione per il periodo di 30 giorni dal 9 novembre al 13 dicembre 2021, non essendo, inoltre, ammissibile la modifica della contestazione a fondamento della revoca laddove l’amministrazione comunale sembra prospettare la mancanza dell’esercizio abituale e prevalente del servizio in ambito comunale. Né, secondo la prospettazione dell’appellante, varrebbero a smentire la valenza probatoria dei detti fogli di servizio e della fattura i rilievi del giudice di primo grado sulle modalità di conservazione e di compilazione degli stessi ovvero quelli afferenti all’utilizzo della fattura anche nell’ambito di altro precedente procedimento a carico dell’altro socio della -OMISSIS-, nella quale sono state conferite le licenze NCC intestate a entrambi i fratelli -OMISSIS-. Per quanto riguarda la contestazione relativa alla sede operativa, da considerarsi superata per non essere stata reiterata nel provvedimento di revoca, l’appellante ha ribadito di disporre di due autorimesse, una sita in Laterza, via Puglie snc, l’altra sita in via per Castellaneta nella zona industriale di Laterza, rispetto alla quale ultima non risulta svolto alcun accertamento da parte della Polizia locale, e che non vi sarebbe alcun specifico vizio afferente ad entrambe. Infine, il contratto tra la -OMISSIS- ed il -OMISSIS- rientrerebbe nella deroga all’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio, prevista dall’art. 10 bis , comma 9, del d.l. n. 135/2018, convertito nella legge n. 12/2019, con la conseguenza che non vi era nessun obbligo di rientro e di presenza costante nella rimessa, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 2020 che ha definitivamente chiarito la possibilità per i titolari di licenza NCC di non rientrare in rimessa dopo ogni servizio.
9. Le censure sono infondate e da disattendere.
10. Occorre premettere che la Corte costituzionale nella sentenza n. 56 del 2020, più volte richiamata anche dalla parte appellante a supporto della propria prospettazione, ha affermato che “il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha così individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di NCC, tenendo conto della sua vocazione locale che giustifica la correlata introduzione di limiti al libero esercizio dell’attività di trasporto. Tale servizio - pur potendo essere svolto senza vincoli territoriali di prelevamento e di arrivo a destinazione dell’utente (art. 11, comma 4, terzo periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e) - mira infatti a soddisfare, in via complementare e integrativa (art. 1, comma 1, della legge n. 21 del 1992), le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il comune che rilascia l’autorizzazione” .
10.1. Tanto premesso nel caso di specie, a differenza di quanto assunto dall’appellante, la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio di omessa pronuncia, né di illogicità o di irragionevolezza della motivazione avendo dato ampio conto delle ragioni per le quali la documentazione prodotta, peraltro parte in sede giurisdizionale, non è idonea a dimostrare l’insussistenza del presupposto – sospensione per 30 giorni nell’anno 2021 del servizio in ambito locale – a fondamento della revoca.
10.2. Il giudice di primo grado ha affermato che:
- la -OMISSIS-del corrispettivo ricevuto a fronte dei “Trasferimenti effettuati per vostro conto” per i giorni 3 e 4 dicembre 2021 è un “documento assolutamente inidoneo a provare quanto pure preteso dal ricorrente, posto che, non solo non è un foglio di servizio (che, comunque, il ricorrente non ha prodotto in sede procedimentale), ma neppure ne contiene gli elementi essenziali, posto che da esso non si evince, inter alia, né la targa e il tipo di vettura che avrebbe effettuato i predetti trasferimenti, né la località di partenza né quella di arrivo, né l’autista, né la distanza coperta” , anche a prescindere dalla circostanza che la stessa fattura è stata esibita in altro ricorso pendente dinnanzi al medesimo T.a.r., ma relativo al fratello dell’odierno appellante, titolare di altra e distinta autorizzazione;
- è “priva di qualsivoglia valenza probatoria è la pure esibita “RICHIESTA PREVENTIVO NOLEGGIO AUTO allievi corso accoglienza museale” del 25 febbraio 2021, non avendo dimostrato la parte ricorrente se e quando, a siffatta richiesta, abbia poi fatto effettivamente seguito l’espletamento del servizio di trasporto cui la stessa richiesta si riferisce” ;
- i fogli di servizio, emessi in occasione dei trasferimenti del 3 e 4 dicembre 2021 di cui alla citata fattura -OMISSIS-, depositati solo in giudizio il 22 gennaio 2024, non possono essere valutati “posto che essi, oltre che irrilevanti ai fini di causa, in quanto esibiti (solo in giudizio) palesemente in ritardo rispetto all’epoca di svolgimento del procedimento amministrativo di che trattasi, sono altresì (comunque) inidonei a provare che l’odierno ricorrente, nel periodo considerato, abbia effettivamente utilizzato l’autovettura indicata nell’autorizzazione n. -OMISSIS-/2015 per svolgere servizio di n.c.c. anche nel territorio del Comune di Laterza, in quanto si tratta di documenti redatti in evidente e insanabile difformità rispetto alle prescrizioni dettate sia dall’art. 11, comma 4, periodi terzo e quarto, della Legge n. 21/1992, sia dall’art. 2, rubricato “Disciplina di servizio”, comma 3, del predetto Regolamento Comunale” ;
- a prescindere dalle difformità rispetto a quanto normativamente previsto “il foglio di servizio numero 10-OMISSIS- si riferisce a un servizio n.c.c. reso dal Signor -OMISSIS- il 3/12/2021, con impiego dell’autovettura targata -OMISSIS-, cioè con un mezzo associato a una licenza n.c.c. diversa da quella di cui è titolare l’odierno ricorrente e che è stata oggetto della gravata revoca, per modo che non può in alcun modo tenersene conto nel presente giudizio, il foglio di servizio numero -OMISSIS- si riferisce a un servizio n.c.c. reso questa volta dal Signor -OMISSIS- il 4/12/2021, con impiego dell’autovettura targata -OMISSIS- (associata alla propria licenza n.c.c.), senza che, però, neppure in questo caso sia doverosamente specificato il luogo di inizio del servizio (genericamente indicato come “rimessa”). E siffatta omissione è tanto più grave se si considera che, dovendosi qualificare il foglio di servizio n. -OMISSIS- come relativo a un singolo servizio di n.c.c. (non avendo parte ricorrente provato che si tratta, al contrario, di un foglio di servizio che riguarda più servizi n.c.c. successivi prenotati), l’indicazione del luogo di inizio del servizio (che avrebbe dovuto necessariamente coincidere con la rimessa avente sede alla via -OMISSIS-, nr. -OMISSIS-1, del Comune di Laterza) è elemento evidentemente dirimente al fine di stabilire se il trasferimento da esso attestato sia effettivamente iniziato nel Comune di Laterza e quivi sia terminato”.
10.3. A fronte dell’inidoneità della documentazione prodotta da parte appellante a supportare la tesi secondo cui non vi sarebbe stata la sospensione del servizio per trenta giorni, ma sarebbe stata solo accettata una commessa a termine a favore di un importante committente, integrando quest’ultima una ipotesi di deroga legittima prevista dall’art. 10 bis , comma 9, del d.l. n. 135/2018, convertito nella legge n. 12/2019, il giudice di primo grado ha anche condivisibilmente valorizzato gli elementi istruttori emersi nel corso degli accertamenti della Polizia locale e versati in atti fidefacenti e non impugnati con querela di falso da parte appellante.
In particolare il giudice di primo grado ha rilevato che la sospensione del servizio e l’esercizio esclusivamente fuori dalla Regione dello stesso nel periodo considerato trovano conferma nei “controlli effettuati sul territorio dagli Agenti di Polizia Locale che, con relazione di servizio prot. n. 254-OMISSIS-6 del 16 dicembre 2021, hanno accertato che “dal 09 novembre 2021 al 13 dicembre 2021, sono stati effettuati controlli mirati, con passaggi giornalieri, in orari diversi, dinnanzi alla rimessa di Via -OMISSIS- snc (civico -OMISSIS-1 non indicato esternamente), accertando che la rimessa è stata sempre trovata con il cancello d’ingresso sulla strada, chiuso, la rampa di ingresso in parecchie occasioni occupata da attrezzature ed un carrello appendice, e che esternamente non vi è apposta alcuna targa o insegna che indichi la presenza del veicolo e del servizio svolto, con riferimento dei contatti a disposizione di eventuali clienti; che dal 09 novembre 2021 al 13 dicembre 2021 sono stati effettuati controlli mirati, con passaggi giornalieri, in orari diversi, in tutto il territorio comunale con particolare riferimento, alle strade principali più frequentate, alle piazze, al centro storico, ai luoghi di attrazione turistica e nei pressi delle strutture ricettive, senza mai aver accertato la presenza del veicolo Mercedes- benz mod. E 200 Tg. -OMISSIS- o qualsiasi altro veicolo riportante la targa di auto per il servizio di N.C.C. Licenza nr. -OMISSIS- del Comune di Laterza”; dal 23 luglio 2021 (data a cui si riferiscono i precedenti aggiornamenti) ad oggi, gli scriventi nonché tutto il personale della Polizia Locale di Laterza che svolge prevalentemente servizio esterno, appiedato o automontato, per il controllo del territorio, viabilità, rilievo di incidenti stradali e posti di controllo, non ha mai visto, fermato o eventualmente sanzionato, il veicolo Mercedes-benz mod. E 200 Tg. -OMISSIS- o qualsiasi altro veicolo riportante la targa di auto per il servizio di N.C.C. Licenza nr. -OMISSIS- del Comune di Laterza; dai controlli effettuati sul territorio Comunale, come già riferito nei precedenti controlli, non vi è alcuna forma pubblicitaria diretta (insegne, volantini, targhe) esposte sulla pubblica via od in strutture turistiche – ricettive, utili a procacciare clienti per la richiesta del servizio” .
10.4. Osserva, infine, il Collegio che a fronte di tutti i predetti elementi istruttori appare irrilevante la circostanza dell’esistenza di una seconda rimessa presente nel territorio comunale e nella disponibilità dell’appellante, poiché gli accertamenti della Polizia locale non si sono limitati al controllo della rimessa, ma hanno riguardato la circolazione sull’intero territorio comunale.
10.5. Ne discende che le censure articolate dall’appellante con le quali vengono riproposte in appello le doglianze già articolate in primo grado non valgono a inficiare la correttezza della conclusione alla quale è giunto il T.a.r. secondo cui deve ritenersi definitivamente provato “dall’istruttoria eseguita dall’Amministrazione Comunale resistente a seguito dei ripetuti controlli effettuati in loco dalla Polizia Municipale di Laterza, che il -OMISSIS-, nel periodo considerato, non ha giammai prestato servizio di n.c.c. di cui all’autorizzazione n. -OMISSIS-/2015 (nel periodo temporale in questione) nel territorio del Comune di Laterza, in tal modo contravvenendo al predetto “obbligo di territorialità”, il quale, come visto, “impone non solo il “rimessaggio” delle autovetture nel territorio comunale ma, a monte, lo svolgimento del servizio per l’utenza territoriale del Comune che ha rilasciato la licenza, o, al più, per zone limitrofe localizzate nell'ambito provinciale” (v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 12.5.2023, n. 4)” .
10. Per tali ragioni devono ritenersi infondate tutte le censure dedotte da parte appellante nell’unico motivo articolato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante alla rifusione in favore del Comune appellato delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.