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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2483/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, REl.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Cossar presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Enrica Luigina Tedeschi presso la quale ha eletto domicilio telematico
************
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in EL T'EL (VT) in data 17 giugno 2007
(anno 2007, atto n. 31, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 11 luglio 2022 omologato con decreto del 20 luglio 2022 con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
************
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi a EL
T'EL (VT), il 17 giugno 2007 (atto n. 31, parte 2, serie A, anno 2007), atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (atto n. 798, parte 2, serie B, anno 2007);
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EL T'EL (VT) e del Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto, di procedere all'annotazione del dispositivo della emananda sentenza;
3. il figlio minore nato a [...] il [...], sarà affidato congiuntamente ad Pt_3 entrambi i genitori, che per l'effetto assumeranno insieme e di comune accordo le principali scelte lui afferenti;
4. i signori e dichiarano di essere consapevoli della ratio sottesa all'istituto Parte_1 Pt_2 dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., secondo la quale il figlio minore ha il diritto di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. Si dichiarano quindi pronti, ed in tal senso si obbligano
- sempre nello spirito di collaborazione che ha fatto loro adottare il regime dell'affido condiviso - ad assumere insieme le decisioni di maggior interesse per , relative Pt_3 all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché a mantenere la stessa linea educativa, affinché il minore sia consapevole che esistono regole analoghe sia durante i tempi di permanenza con il papà, sia durante quelli con la mamma. In particolare, i genitori assumono reciproco impegno alla comunicazione di problematiche inerenti al figlio, al fine di provvedere alla condivisione ed assunzione di una linea comune onde affrontarli. Inoltre, i signori e , pienamente consapevoli della rilevanza della bi-genitorialità Parte_1 Pt_2 per il minore, espressamente si obbligano ad osservare, nell'interesse di , un Pt_3 comportamento di pieno rispetto l'uno nei confronti dell'altra;
5. manterrà la residenza anagrafica nella casa ex coniugale sita in Milano, via Pt_3
Emilio de Marchi n. 8, per l'effetto assegnata in godimento alla signora con Parte_1 quanto l'arreda, fatta eccezione per i beni strettamente personali del signor indicati Pt_2 nel verbale di separazione, che verranno da questi ritirati nel mese di luglio del 2026, salvo diversi accordi tra le parti;
6. Il padre frequenterà il figlio a fine settimana alternati (dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica ore 18.30 – salvo diversi accordi tra genitori – con riaccompagnamento presso la casa ex coniugale) e un pomeriggio infrasettimanale (dall'uscita da scuola fino alle ore
20.00, con riaccompagnamento presso la casa ex coniugale) con le seguenti precisazioni:
✓ le parti convengono che il padre, nel pomeriggio infrasettimanale di sua competenza, potrà frequentare il figlio nella casa ex coniugale fino alla fine della terza media, salvo diversi accordi tra genitori;
✓ il pomeriggio di competenza paterna verrà concordato tra genitori all'inizio dell'anno scolastico di , in base alle sue attività extrascolastiche ed agli impegni Pt_3 lavorativi del signor;
Pt_2 ✓ i signori e concordano di essere reciprocamente disponibili ad Parte_1 Pt_2 agevolarsi lo scambio dei rispettivi weekend di competenza in caso di necessità, accordandosi con congruo anticipo;
7. Vacanze scolastiche e periodi festivi: trascorrerà i periodi di vacanza del suo Pt_3 calendario scolastico con uno o con l'altro genitore, osservando il criterio dell'alternanza e dell'equa ripartizione dei tempi, in base alle tempistiche di seguito specificate. I genitori, inoltre, si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi di villeggiatura dove soggiorneranno con il minore durante il periodo di propria competenza:
Vacanze di Natale: il minore trascorrerà metà delle vacanze con un genitore e l'altra metà con l'altro; più precisamente, dal giorno della sospensione delle lezioni scolastiche e fino al 30 dicembre, alle ore 18.30, con un genitore e dal 30 dicembre, alle ore 18.30, fino alla sera precedente la ripresa delle lezioni alle ore 18.30, con l'altro, ad anni alterni.
Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con due settimane consecutive Pt_3 nei mesi di luglio o di agosto, oltre ad un'altra settimana, non consecutiva alla precedenti, nel mese di giugno, di luglio o di agosto previ accordi da raggiungersi tra le parti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
✓ In caso di mancato accordo tra i genitori, il minore trascorrerà le prime due settimane di agosto con un genitore (dal giorno 1 al giorno 16) e le ultime due
(dal giorno 16 al giorno 31) con l'altro, ad anni alterni;
il minore, inoltre, trascorrerà l'ultima settimana di giugno con un genitore e la prima settimana di luglio con l'altro, ad anni alterni. In questo modo entrambi i genitori trascorreranno due settimane consecutive con il minore oltre ad un'altra settimana, separata dalle precedenti.
✓ Il rimanente periodo estivo coincidente con la sospensione del calendario scolastico di , verrà gestito dai signori e secondo Pt_3 Parte_1 Pt_2
i criteri ordinari di cui al punto 6) ossia a weekend alternati, con facoltà eventualmente di accordarsi in altro modo – entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno – qualora ve ne fosse necessità o diversa esigenza del minore.
✓ Salvo diverse attività di (es. colonie estive), i genitori concordano Pt_3 che egli trascorra il mese di luglio a Noli, come ha sempre fatto fin da piccolo e dove egli ha amicizie ed affetti familiari. Le parti concordano che il signor non utilizzerà più il monolocale a Noli. Pt_2
✓ Relativamente alle tre settimane estive che trascorrerà con il padre, Pt_3
i signori e si accorderanno di volta in volta sul luogo in Parte_1 Pt_2 cui verrà preso e riportato, fermo restando che, in caso di mancato Pt_3 accordo, il prelievo o la riconsegna dovranno essere eseguiti uno a Milano e l'altro a Noli.
✓ Nel periodo estivo di competenza paterna, potrà trascorrere alcuni Pt_3 momenti senza la presenza del padre ed alla sola presenza della nuova compagna del signor solamente per sopravvenuti motivi di Pt_2 eccezionalità (es. per un funerale).
Carnevale e Pasqua coincidenti con la sospensione del calendario scolastico di
: il minore trascorrerà le vacanze di Carnevale con un genitore e quelle di Pt_3
Pasqua con l'altro, ad anni alterni. Ponti ed altre festività previste dal calendario scolastico di : verranno Pt_3 suddivise equamente tra genitori, ad anni alterni.
Giornate di vacanza “bonus” al di fuori di quelle previste dal calendario scolastico: oltre al calendario delle vacanze previsto ogni anno dall'Istituto Scolastico,
potrà saltare la scuola per un periodo massimo di quattro giorni ogni anno Pt_3 con ciascun genitore (per un totale di otto giorni all'anno). Il genitore che utilizzerà il periodo “bonus” dovrà comunicare all'altro genitore quando intenderà usufruirne con almeno un mese di anticipo, salvo diverso accordo tra le parti. Il genitore che usufruirà di queste giornate si impegna a far recuperare a le lezioni svolte in classe ed Pt_3
i relativi compiti assegnati a casa.
8. Il signor contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre Pt_2 Pt_3 con esso convivente la somma mensile di 620 (seicentoventi) euro a mezzo bonifico bancario, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutazione Istat come per Legge
(prima rivalutazione febbraio 2026) – e sosterrà il 50% delle sue spese straordinarie così come dettagliate e regolamentate nelle Linee Guida in uso presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Milano, qui pedissequamente riportate e trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9. i signori e percepiranno ciascuno il 50% dell'Assegno Unico erogato Parte_1 Pt_2 dall'INPS, come stabilito dalla Legge;
10. le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
11. i signori e dichiarano, con la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Parte_1 Pt_2 atto, di aver regolato e definito ogni loro questione patrimoniale e non patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per il titolo di cui alla presente procedura.
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Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
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Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a EL
T'EL (VT) il 17 giugno 2007 (atto n. 31, parte 2, serie A, anno 2007), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano (atto n. 798, parte 2, serie B, anno 2007) tra i signori e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL T'EL (VT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Presidente, REl.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG