Sentenza 3 dicembre 2008
Massime • 1
Con riferimento al reato di violenza sessuale nei confronti di minore infraquattordicenne, la posizione di convivenza dell'imputato con la madre del minore stesso può rappresentare presupposto dell'"abuso di autorità".
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- 1. "Abuso di autorità" nella violenza sessuale: la questione alle SSUUhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Violenza sessuale: le Sezioni Unite sul concetto di “abuso di autorità” di cui all’art. 609 bis c.p.Ilaria Veronesi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. "Abuso di autorità" nella violenza sessuale: la questione alle SSUUhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. L’abuso di autorità nel delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis co. 1 c.p.: la parola alle Sezioni UniteJeannette Baracco · https://www.iusinitinere.it/
Premessa Con la sentenza 1 ottobre 2020, n. 27326 (udienza. 16 luglio 2020) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute, in tema di violenza sessuale, per dirimere il contrasto giurisprudenziale in ordine alla portata definitoria del concetto di abuso di autorità. Si tratta, come noto, di una delle condotte modali alternative – insieme a quelle di violenza e di minaccia – necessarie per la configurazione del reato di cui all'art. 609 bis co. 1 c.p. La questione affrontata dalle Sezioni Unite è “se, in tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità di cui all'art. 609 bis c.p. comma 1, presupponga nell'agente una posizione autoritaria di tipo formale e pubblicistico o, …
Leggi di più… - 5. Violenza sessuale / StuproAvv. Jacopo Palermo · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 28 gennaio 2023
Il reato di violenza sessuale è previsto e punito dall'art. 609 bis del codice penale. Tale reato consiste costringere taluno con la violenza, la minaccia o mediante abuso d'autorità a compiere o subire atti sessuali. La pena prevista è la reclusione da 6 a 12 anni, che può aumentare sensibilmente in caso di aggravanti. Chi è vittima di una violenza sessuale riporta spesso gravi conseguenze non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello emotivo e psicologico. Tra le conseguenze più comuni vi sono serie e irreversibili difficoltà nel relazionarsi con gli altri, soprattutto con persone dell'altro sesso. Si tenga presente che sono considerati violenza sessuale tutti i tipi di atti che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2008, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 03/12/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2508
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 23229/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.A.R.U., nato in
(OMISSIS);
avverso la sentenza del 15 novembre 2007 della Corte d'appello di Genova. Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Amoroso Giovanni;
Udito il P.M. in persona del S. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M.A.R.U., nato in
(OMISSIS), imputato del reato p. e p. dall'art. 609 bis e ter c.p., poiché, in qualità di convivente della madre, usando violenza e comunque abusando della propria autorità, costringeva la minore M.J.W.J. a subire e compiere atti sessuali. In
particolare costringeva la predetta a subire toccamenti sulle parti intime, penetrazioni vaginali con le dita, tentativi di rapporti sessuali completi e rapporti orali nonché a praticargli masturbazioni e rapporti orali (in (OMISSIS)).
Con sentenza in data 15 luglio 2005 resa all'esito di giudizio abbreviato, il g.u.p. presso il Tribunale di Genova dichiarava la penale responsabilità del M. e, pertanto, con la diminuente della scelta del rito, lo condannava alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento. Condannava l'imputato al risarcimento dei danni, materiale e morale, nei confronti della parte civile costituita, nella persona del curatore speciale avv. M.G., da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, che liquidava in Euro 10.000,00; condannava, altresì, l'imputato al risarcimento delle spese di costituzione e giudizio in favore della parte civile costituita, da porsi a carico dello Stato, essendo la medesima parte civile ammessa al gratuito patrocinio;
dichiarava l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la condanna.
2. Riferiva il g.u.p. che era risultato che in data 18/7/2003 la dott.ssa A.G., neuropsichiatra infantile in servizio presso il Consultorio di (OMISSIS), segnalava formalmente al Tribunale per i Minorenni di Genova di aver appreso da M.J.W. (chiamata anche " W."), nata a
(OMISSIS), nel corso di un colloquio intrattenuto con la ragazza nell'ambito di un ciclo di incontri di sostegno di tipo scolastico, che la giovane aveva subito molestie sessuali da parte del convivente della madre. La ragazza veniva immediatamente collocata presso l'Orfanatrofio "(OMISSIS)". In una successiva nota indirizzata al Tribunale per i Minorenni, la dott.ssa A. specificava che l'occasione della rivelazione di fatti tanto gravi da parte della ragazza era rappresentata dalla preoccupazione, esternatale dalla M.J.W., che, avendo accusato plurimi episodi di nausea e conati di vomito, dopo il pasto, temeva di essere rimasta incinta. A quel punto la neuro psichiatra apprendeva che la ragazza aveva un ciclo mestruale irregolare, ma, soprattutto, non conosceva la dinamica del rapporto sessuale, avendole la stessa domandato "se si rimaneva incinta solo se il pene entrava in bocca perché lì è piccola e non ci entra, ma in bocca sì", e, ancora, se si potesse rimanere incinte "attraverso la bocca senza preservativo". Al tentativo della A. di ottenere maggiori informazioni circa l'esistenza di un "ragazzo", ella rispondeva affermativamente ("quasi"), aggiungendo che quest'ultimo era "grande", "era in casa", e che "il marito della mamma ubriaco va dalla mamma e da lei".
Da tale segnalazione gli inquirenti identificavano il convivente della madre della giovane M.J., in M.A.
R.U., nato in (OMISSIS), artigiano edile in attesa di occupazione, entrato in Italia prima del (OMISSIS) (data dell'autorizzazione al soggiorno), coniugato con la cittadina ecuadoriana M.J.A. e residente con lei, i due figli della donna ed il loro figlio M.R., ultimo genito. In data 13/11/2003, poi, la dott.ssa A., veniva sentita a sommarie informazioni dalla P.G., unitamente alla puericultrice L.C., e precisava che nel luglio 2003, durante un colloquio finalizzato ad individuare il percorso scolastico di W. una volta terminata la scuola dell'obbligo, la ragazza, improvvisamente, dopo aver parlato di suoi malesseri (nausea, vomito), domandava all'educatrice se fosse possibile concepire anche attraverso un rapporto orale e riferiva che "il marito della mamma quando è ubriaco va dalla mamma e da lei".
In data 25/11/2003 veniva ascoltata dalla P.G. C.I.
("suor E."), che a proposito di W. (entrata nell'orfanotrofio da lei diretto il (OMISSIS)), riferiva che la ragazzina cercava di rimanere il più possibile al centro dell'attenzione, a volte "esagerando con la fantasia". Veniva sentita anche l'assistente sociale F.I. e l'insegnante di sostegno V.N..
In data (OMISSIS) si svolgeva l'esame testimoniale di W., davanti ad un ispettore della Polizia ed alla psicologa dott.ssa P., come delegato dal P.M..
In tale sede, la ragazza affermava che: suo fratello Ad. voleva che andassero a dormire nella stanza da letto comune con la porta chiusa, "per evitare quelle cose che le faceva R.", mentre il fratellino più piccolo dormiva nella camera dei genitori;
R. la chiamava di solito al mattino presto, "per andare in salotto a fare quelle cose", mentre la mamma dormiva nella sua camera e non sentiva nulla;
"il marito della mamma mi chiedeva di fare quelle cose che fanno i grandi che si vedono su (OMISSIS), quelle cose che le donne si fanno sotto alla patatina"; questo accadeva quando W. era appena arrivata in Italia;
altre volte R. le "faceva delle cose in bagno"; in un'occasione, venne vista dalla madre (che si era alzata dal letto per urinare) mentre era in bagno, chiusa con l'imputato, e la madre aveva reagito dicendo "che se ne sarebbe andata"; alcune volte " R. mi toccava la patatina, mi metteva il dito e poi mi ha baciato in bocca con la lingua"; più volte W. vedeva l'imputato nudo senza pantaloni con il membro in erezione;
R. - riferiva ancora la minore - "ha tentato di farlo entrare nella patatina ma non riusciva ad entrare e mi ha fatto male e una volta mi è uscito il sangue perché mi ha messo il dito";
confermava di aver chiesto alla dott.ssa A. se poteva essere incinta e che era preoccupata;
ricordava di essersi recata a farsi visitare al Pronto soccorso di (OMISSIS) con la zia L. J. perché "quando facevo la pipì mi bruciava e mi usciva una cosa bianca"; l'imputato non era mai riuscito ad avere un rapporto vaginale completo lei;
l'ultima volta che R. aveva tentato un rapporto vaginale era ubriaco e "faceva fare quelle schifezze"; ha poi riferito di un episodio di masturbazione e di rapporto orale;
in occasione degli atti sessuali l'imputato aveva somministrato a W. della birra ("quando R. mi faceva quelle cose ero un pò bevuta perché mi dava lui la birra e comunque a me piace bere la birra ma mia mamma si arrabbia").
In esito a tali attività istruttorie, venivano acquisiti in atti alcuni certificati medici attestanti pregresse infezioni alle vie urinarie, per le quali W. era stata ricoverata all'ospedale (OMISSIS).
In data 2(OMISSIS) W. veniva visitata dalla dott.ssa Ri., C.T. del P.M., e dallo psichiatra dott. Ro., i quali stendevano una relazione psichiatrica evidenziando tra l'altro:
"l'esame psichico non evidenzia disturbi di natura cognitiva, l'intelligenza seppur risenta degli aspetti culturali, è nella norma, l'ideazione non presenta alterazioni di forma e di contenuto. Non si riscontrano elementi di confusione tra la realtà e la fantasia e non vi è la tendenza alla menzogna patologica o alla mitomania o alla pseudologia fantastica"; "il racconto della ragazza non è povero di dati o inverosimile o non cangiante per cui è molto lontano dalle bugie che raccontano i deboli mentali;
"l'ambivalenza del rapporto con il convivente della madre è prevalentemente dettata dalla privazione di una figura maschile nella sua vita, per cui tende ad idealizzare come una bambina qualunque uomo le si avvicini". M.J.W. veniva esaminata con le forme dell'incidente probatorio all'udienza del 16/3/04 e confermava integralmente la versione dei fatti già rilasciata all'ispettore della Polizia con psicologa dott.ssa P., descrivendo tutti gli atti sessuali, i rapporti orali, i tentativi di penetrazione vaginale, le costrizioni alla masturbazione dell'imputato, in bagno, in sala, nella camera da letto, le condizioni di perenne ubriacatura del prevenuto, quelle soltanto un po' meno frequenti della madre, le reazioni schifate della bambina, le sue crisi di pianto, nei precisi termini già denunciati nell'immediatezza alla P.G.. Veniva descritto, inoltre, l'episodio del bacio dato dall'imputato a W., che veniva appositamente fatta salire su una sedia, per raggiungere l'altezza dell'imputato, quando la minore aveva appena 13 anni e frequentava la 3 media: da quell'episodio sarebbe iniziato tutto, poiché, dopo l'episodio della sedia, in seguito "poi mi ha fatto delle cose cattive", come letteralmente riferiva M.W..
In data 20/7/04 veniva esaminata, anche in questo caso in incidente probatorio, la dott.ssa Ri., che confermava integralmente la relazione psichiatrica a sua firma.
3. Così ricostruiti i fatti, il g.u.p. riteneva che non residuava alcun dubbio sull'attribuibilità all'imputato del reato continuato di atti sessuali aggravati, consumato ai danni di W., figlia della convivente del M., a partire dall'età di 13 anni della bambina, vale a dire all'incirca dal suo arrivo in Italia (era entrato in Italia prima del (OMISSIS), data dell'autorizzazione al soggiorno) e dal conseguente inizio della sua convivenza con la famiglia allargata della madre, fino al giorno della confidenza di W. all'educatrice, in data (OMISSIS).
Il g.u.p. riconosceva il vincolo della continuazione tra i plurimi atti sessuali commessi dall'imputato, convivente della madre nella stessa abitazione della persona offesa ai danni di una bambina tra i tredici e i sedici anni di età, a cominciare dagli episodi realizzati prima del compimento da parte sua dei quattordici anni di età e perpetrati per circa tre anni, trattandosi di evidente reiterazione degli stessi gravi comportamenti di abuso sessuale, ai danni della stessa persona offesa, già minore di quattordici anni di età, fino al luglio 2003.
4. A seguito di appello la difesa dell'imputato la Corte d'appello di Genova con sentenza del 15 novembre 2007 confermava la sentenza emessa del g.u.p. presso il Tribunale di Genova e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali.
6. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico articolato motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancanza ed illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza. Rileva il ricorrente che, essendo il capo d'imputazione limitato all'ipotesi delittuosa ex art. 609 bis c.p., e all'aggravante specifica di cui all'art. 609 ter c.p., n. 1, è mancata la contestazione di cui all'art. 609 quater c.p.; ciò da un lato determinerebbe la conseguenza che non sarebbe possibile applicare la prima aggravante (609 ter c.p., n. 1) per i fatti successivi al (OMISSIS) (data nella quale la minore superò il quattordicesimo anno di età), dall'altro che non potrebbe pronunciarsi condanna se non per i fatti commessi con violenza.
Inoltre il ricorrente contesta la ritenuta attendibilità della minore la cui narrazione è stata confusa e contraddittoria. Il ricorrente poi negava la sussistenza della aggravante contestata, in quanto da un lato la stessa persona offesa avrebbe collocato i fatti penalmente rilevanti in un ambito temporale successivo al proprio compimento dei quattordici anni, dall'altro, l'impossibilità di collocare temporalmente ogni singola condotta, avrebbe dovuto condurre (per il principio del favor rei) a ritenere la stessa commessa necessariamente al di là dell'ambito di operatività della aggravante contestata.
Infine il ricorrente si doleva della mancata concessione della speciale attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., in assenza di trauma particolare per la minore, tale da non pregiudicare le sue possibilità di sviluppo psicofisico futuro.
2. Il ricorso è infondato.
3. Quanto alla censura relativa alla contestazione del reato, deve considerarsi che è vero che all'imputato non è stato contestato l'art. 609 quater c.p., comma 1, nn. 1) e 2), (rapporti consensuali con infraquattordicenne, dapprima, e poi con infrasedicenne in relazione di convivenza), ma sono stati contestati gli artt. 609 bis e 609 ter c.p., (violenza sessuale mediante abuso di autorità, aggravata - per i fatti commessi fino al (OMISSIS) - dall'età inferiore a 14 anni), fattispecie questa più grave. Ma la sentenza impugnata ha motivato in ordine al contestato abuso di autorità derivante in sostanza dalla convivenza e dalla posizione dell'imputato quale convivente della madre della minore. In effetti non c'è coincidenza tra le due fattispecie: nella prima (art. 609 quater c.p., comma 1, nn. 1 e 2) la volontà del minore non risulta alterata, ma dapprima l'età minore di quattordici anni e poi il rapporto di convivenza congiunto all'età minore di sedici anni pongono una sorta di presunzione assoluta di volontà viziata del minore;
la condotta delittuosa consiste infatti nel compiere atti sessuali con il minore.
Nella seconda (art. 609 bis c.p., aggravato ex art. 609 ter c.p., n. 1) deve risultare che la parte offesa (fin quando minore di quattordici anni, ai fini dell'aggravante) abbia avuto una volontà viziata, ossia che abbia subito gli atti sessuali in ragione della particolare situazione dell'autore della condotta che poteva esercitare un'"autorità" e che di tale "autorità" abbia abusato forzando appunto la volontà della parte offesa. Ossia - in disparte la violenza o la minaccia o le altre situazioni di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2, che nella specie non vengono in rilievo - occorre l'"abuso di autorità" che abbia determinato nel minore una situazione di costrizione a compiere o subire atti sessuali. La condotta delittuosa consiste infatti nel compiere atti sessuali sul minore.
Ed è quanto si è verificato nella specie.
In mancanza di "abuso di autorità" la contestazione corretta - come rilevato dalla difesa del ricorrente - sarebbe stata effettivamente quella del reato di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1), per gli sessuali commessi dall'imputato fino a quando W. non aveva compiuto gli anni 14, e quella del reato di cui allo stesso art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), per gli atti sessuali compiuti con
W. tra il 14^ ed il 16^ anno stante il rapporto di convivenza con l'imputato (a questi fini - può notarsi marginalmente - non rileverebbe ex se, ossia a prescindere dal rapporto di convivenza, il fatto che l'imputato fosse il "convivente" della madre del minore trattandosi di ipotesi introdotta solo dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, art. 6, comma 1, lett. a, successiva ai fatti addebitati all'imputato e quindi inapplicabile in ragione dell'irretroattività della legge penale), hi questa astratta prospettiva non ci sarebbe stata l'aggravante dell'art. 609 ter c.p., per gli atti sessuali del primo periodo (fino al compimento di sedici anni della minore). Invece nella specie correttamente è stato contestato l'art. 609 bis c.p., non tanto con riferimento alla violenza (che comunque è
anch'essa nella contestazione e della quale, seppur assai sinteticamente, si parla nella motivazione della sentenza), ma essenzialmente con riferimento all'"abuso di autorità" nel senso sopra specificato. Ossia l'accusa non si è fermata alla presunzione di volontà viziata dell'art. 609 quater c.p., nelle due forme del n. 1) e del n. 2), ma è stato accertato in concreto che il rapporto di convivenza tra imputato e minore aveva determinato una situazione di "autorità" del primo sulla seconda, accentuata dalla posizione dell'imputato che era convivente della madre della minore e che quindi si collocava all'interno di una famiglia di fatto ricomposta;
questo rapporto di autorità creatosi in concreto aveva travalicato nell'"abuso" nel senso che la volontà della minore era risultata essere stata forzata. Di qui la "costrizione" a compiere o subire atti sessuali di cui alla fattispecie astratta di reato. In particolare la Corte d'appello ha osservato in proposito che l'addebito rivolto al M. era stato di aver agito, oltre che con la violenza insita necessariamente in un approccio sessuale rivolto da un adulto ad un soggetto di tredici/quattordici anni, anche e soprattutto con abuso della propria autorità coperta nel nucleo familiare in qualità di convivente della madre della minore. Sul rilievo della figura maschile di quest'ultimo nella psicologia della giovane W. la Corte d'appello ha richiamato le risultanze della perizia psichiatrica sulla minore, la quale peraltro è risultata affetta da un ritardo mentale mediograve.
4. Quanto alla censura riguardante la prova dei fatti e la credibilità della parte offesa deve rilevarsi che la Corte territoriale ha motivato sul punto in termini ampiamente sufficienti e non contraddittori osservando che il racconto della bambina, alla P.G. era stato in seguito sempre confermato, con la stessa valenza, in tutte le occasioni successive e ribadito pienamente ed in maniera più organica nel corso dell'audizione della persona offesa con le forme processualmente garantite dell'incidente probatorio e confortato dai tests psicologici del perito;
inoltre aveva trovato riscontri estrinseci obbiettivi nel tenore dei referti ospedalieri che testimoniavano di infezioni in corso alle vie urinarie della bambina.
Da tutto ciò emergeva la piena attendibilità della minore.
5. Quanto poi al rilievo mosso dal ricorrente all'impugnata sentenza in ordine all'aggravante contestata, è sufficiente considerare che la Corte d'appello ha pienamente motivato anche su questo punto osservando che la piccola W., nel corso dell'incidente probatorio del 16 marzo 2004, aveva situato uno degli episodi relativo agli approcci sessuali dell'imputato (il "bacio in bocca", dopo aver fatto salire la ragazzina su una seggiola, per portarla alla sua altezza), all'età di 13 anni. Sussisteva quindi l'aggravante contestata ex art. 609 ter c.p., n 1. 6. Infine quanto al rilievo critico del ricorrente circa il mancato riconoscimento del fatto di minore gravita, deve considerarsi che anche sotto questo profilo la motivazione dell'impugnata sentenza è ampiamente sufficiente e non contraddittoria, avendo quel Collegio osservato che non era possibile acceder si alla tesi difensiva dell'applicabilità, al caso concreto, dell'invocata attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., art. 6, comma 1, lett. a, giacché i fatti per cui si procedeva erano di estrema gravità, avendo pesantemente inciso sulla corretta crescita psicofisica di una ragazzina che, come risultato dalle compiute indagini peritali, si trovava carente della figura paterna, ed aveva quindi riposto ogni forma di affettività verso la figura all'uopo succedanea dell'imputato, ricavandone dal comportamento dello stesso danni indubbiamente irreversibili quanto alla crescita di una normale sessualità.
7. Pertanto il ricorso nel suo complesso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in cancelleria il 20 gennaio 2009