Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2001, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
01 LA CORTE SUPREM.293/04 REPUBBLICA ITALIANA 01 2 9 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Oggetto Risarcimento danni da sinistro stradale Composta dag Illini Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11388/98 Dott. Manfredo GROSSI Presidente Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere Dott. Cron. 2703 Antonio LIMONGELLI - Consigliere Dott. Michele LO PIANO Rep. 434 Consigliere Ud. 04/07/00 Consigliere Dott. Donato CALABRESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorse proposto da: 3000 per diritti "31 GEN. 2001 CONTE ANTONELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO LIRE 3000 VASI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CANCELLERIA GIOVANNI CALABRESE, giusta delega in atti;
- ricorrente CG408250 contro (incorporante della WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA INTERCONTINENTALE ASS.NI SPA), con sede in Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI 55, 2000 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che lo 1321 difende giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
AB VA;
intimato - avverso la sentenza n. 3591/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 15/07/97 e depositata il 23/12/97 (R.G. 807/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del III motivo del ricorso ed il rigetto degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 26/28.5.1984 CI BO ed NA CI, quali genitori legali rappresentanti del minore IV BO, convenivano in giudizio di- nanzi al Tribunale di Como ON TE e la Inter-- continentale Assicurazioni s.p.a. chiedendone la con- danna, in solido, al risarcimento dei danni subiti dal predetto minore nel sinistro stradale verificatosi il 21.3.1982, la cui responsabilità doveva, a loro dire, attribuirsi in maniera esclusiva al TE. Assumevano che il giorno indicato il loro figliolo 2 viaggiava, quale trasportato, sul sellino posteriore della moto-vespa tg. CO 13400, condotta dall'amico En- rico RO, percorrendo la strada Carugo-Mariano Co- mense;
che il ciclomotore era stato improvvisamente in- vestito dall'auto tg. CO 673958, guidata da ON TE, che proveniva dalla direzione opposta e che, - per immettersi in nell'eseguire una svolta a sinistra precedenza alla moto- una cascina - senza dare la vespa, aveva cagionato lo scontro tra i due veicoli;
che in conseguenza dell'urto entrambi i giovani era fi- niti per terra, riportando gravi lesioni, ed in parti- colare IV BO che, proprio a causa delle lesioni subite, era stato costretto ad un assenza dal lavoro e a cure mediche (ospedaliere e non) protrattesi per cir- ca 18 mesi e dalle quali era residuato un accorciamento dell'arto di circa 4 cm, con tendenza all'atrofia. sostenendo di avere affrontato E, tanto premesso, l'esborso, per cure mediche, della somma di L. 1.600.000, formulavano istanza risarcitoria per com- plessive L. 108.810.440 (o di quella somma maggiore o minore risultante dagli accertamenti istruttori), con rivalutazione, interessi e spese, travalicando even- tualmente il massimale di polizza a causa del colpevole ritardo con quale, a loro dire, l'Assicuratore del Con- te aveva indennizzato il figlio. 3 La Intercontinentale Assicurazioni, costituendosi, non contestava la responsabilità esclusiva del proprio assicurato ON TE nella produzione del sini- stro ma chiedeva la reiezione della domanda sul rilievo di avere già versato l'intero massimale di polizza (pari a L.100.000.000=), indennizzando, oltre il pre- corrisposto L. 77.400.000), detto, (al quale aveva l'altro minore infortunato, la U.S.L. che aveva erogato le prestazioni sanitarie e farmaceutiche ed il datore di lavoro dello BO. Il TE, a sua volta costituitosi, eccepiva la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio che gli avrebbe impedito una tempestiva parte- cipazione ed una efficace difesa e contestava poi nel merito la domanda chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio IV BO, avendo rag- giunto la maggiore età, si costituiva personalmente fa- cendo proprie le domande dei genitori. A conclusione dell'istruttoria il Tribunale, con sentenza n. 921/95, accoglieva la domanda dichiarando ON TE unico responsabile del sinistro e, per l'effetto: lo condannava a risarcire all'infortunato il danno patrimoniale in L. 114.964.200, quello biologico in L. 135.000.000, quello morale in L. 90.000.000, ol- tre a L. 983.621 per mancato guadagno, rivalutarsi, 4 nonchè al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore e dell'Assicuratore che assolveva da ogni addebito. Avverso tale decisione proponeva gravame il TE al quale resistevano tanto l'Assicuratore che lo Abbon- di, il quale ultimo proponeva inoltre appello inciden- tale chiedendo la condanna della società assicuratrice oltre il massimale assicurato per il ritardato pagamen- dell'indennizzo, nonchè una maggiore liquidazioneto delle spese legali relative al giudizio di primo grado. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 15.7/23.12.1977, accoglieva parzialmente l'appello in- cidentale dello BO operando una riliquidazione ви delle spese del giudizio di primo grado;
confermava nel д resto l'impugnata sentenza e condannava il TE, in favore di entrambi gli appellati, al rimborso delle ul- teriori spese processuali. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso TE ON affidandone l'accoglimento a tre motivi illustrati anche da memoria difensiva. Resiste con controricorso la HU Assicura- zioni s.p.a. incorporante per fusione della Intercon- tinentale Assicurazioni Nessuna attività difensiva è stata invece svolta in questa sede da IV BO. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE I. Denuncia con il primo mezzo il TE "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 in relazione all'art. 345 cod. proc. civ.)" sostenendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il rilievo formulato da esso appellante circa la "mala gestio" della Compagnia Assicuratrice costituisse domanda nuova, avanzata per la prima volta in sede di gravame. Tale domanda, assume, era di già contenuta nelle conclusioni rassegnate in primo grado ed in ogni caso, poichè esso appellante si era limitato ad evidenziare delle circostanze che legittimavano una condanna oltre i limiti del massimale, dell'Intercontinentale non di domanda nuova poteva parlarsi ma semmai di "eccezione", ancorchè di natura riconvenzionale. La censura è destituita di fondamento. I. I. Quanto al primo profilo va osservato che il TE non ha per nulla formulato una tale domanda nel giudizio di primo grado. Nelle uniche conclusioni rassegnate (che risultano contenute nella comparsa di costituzione in giudizio), infatti, si è limitato testualmente - а chiedere "respingersi la domanda perchè infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze ed onorari di 6 causa" Correttamente pertanto la Corte territoriale ha qualificato "nuova"ed improponibile in sede di gravame la domanda di mala gestio da lui avanzata con l'atto di appello.
1.2. Riguardo al secondo occorre rilevare che la tematica della "mala gestio" era presente nel giudizio di primo grado perchè introdotto dallo BO (che aveva formulato istanza di condanna della Compagnia al risarcimento dei danni anche oltre i limiti del massi- "1male) onde deve escludersi che potesse costituire ec- cezione" scaturente da nuova situazione di fatto e/o di diritto determinata dalla sentenza (e come tale ritual- а mente proposta in sede di gravame). д 2. Con il secondo mezzo, deducendo "nullità della sentenza ex art. 360 n.4 c.p.c." il ricorrente sostiene che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado sarebbe affetta da nullità per- chè avvenuta in luogo a lui assolutamente non ricolle- gabile. Tale nullità, afferma, estenderebbe i suoi effetti - giusta il 159chiaro disposto dell'art. c.p.c. all'intero procedimento di primo grado e alla sentenza adottata dal Tribunale di Como, risultando nella specie inapplicabili, dato il lungo tempo trascorso dalla 7 - i principi enunciati instaurazione del giudizio dall'art. 156 3° comma e dagli artt. 184 bis e 294 cod. proc. civ. Anche tale motivo è insuscettibile di accoglimento. Tanto il Tribunale che la Corte d'Appello, riscon- trando identico rilievo del TE, hanno correttamente osservato che la costituzione in giudizio dello stesso aveva sanato la nullità relativa al luogo di notifica della citazione. E la Corte territoriale, più compiutamente, ha ri- badito che, per il combinato disposto degli artt. 160 e 156 3° comma c.p.c. il Giudice non può dichiarare la nullità di un atto processuale che abbia raggiunto lo scopo a cui è preordinato. Ed ha aggiunto non esservi dubbio che nella specie, essendosi il TE costituito in giudizio, sia pure con notevole ritardo ed aven- - do avuto quindi la possibilità di svolgere pienamente la propria difesa (sol che avesse richiesto di essere rimesso in termini, dimostrando che il ritardo della propria costituzione era dipeso dal denunciato vizio) tale scopo era stato raggiunto. Ritiene il Collegio che l'adottata decisione sia assolutamente corretta e che sull'applicabilità degli indicati principi sicuramente non rileva la lunghezza del giudiziodel tempo trascorso dalla instaurazione 8 (non costituendo ostacolo alla rimessione in termini, ove richiesta).
3. Infine con il terzo mezzo il ricorrente, dedu- 15cendo omessa o insufficiente motivazione circa un pun- to decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.", si duole che la Corte d'Appello si sia limita- ta ad affrontare la questione dello "spatium deliberan- di" di cui all'art. 22 L. n. 990/69, senza minimamente occuparsi del disposto dell'art. 27 della stessa legge e cioè del problema della proporzionalità della ridu- zione del risarcimento erogato in favore di ciascuno dei danneggiati. Nonostante conoscesse i loro nominativi e fosse al corrente dell'entità, di gran lunga maggiore, delle le- sioni subite da esso TE, la Compagnia di Assicura- zione, infatti, violando il suddetto principio, aveva erogato in favore dell'altro infortunato (il RO) e del suo datore di lavoro una quota del massimale assi- curato pari a ben il 19.8%. La motivazione in ordine alla dedotta violazione da parte della Compagnia dello "spatium deliberandi", inoltre, a suo dire, era insufficiente e lacunosa e non teneva conto della vastissima giurisprudenza formatasi nel corso degli anni sulla c.d. "mala gestio" dell'assicuratore. 9 3. I.Ritiene il Collegio che il primo rilievo, es- sendo stato proposto per la prima volta in questa sede e risultando caratterizzato quindi dalla "novità", sia palesemente inammissibile.
3.2.Parimenti va disatteso il secondo afferendo la censurata motivazione non alla domanda di mala gestio del TE (che, come si è detto, è stata dichiarata 60000 inammissibile) ma a quella avanzata dallo BO, in 310000 relazione alla quale, pertanto, l'odierno ricorrente è Ло т 125, 17 carente di interesse. 4567 30.59 Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente 8067 10,33 condannato, in favore della resistente costituita, 170,43 al pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento in favore della resistente costituita liquidate in ₤320000 = delle spese del giudizio di cassazione), oltre l'onorario liquidato in L. quattromilioni. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 4.7.2000. Consigliere est. Il Presidente himi Depositata in Cancelleria GEN. 2001 IL CANCELLERE C1 Oggi, Concetta Ammendola IL CANCELLIERE C1 10 Concetta Ammendoia