Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
La formula "denuncio ad ogni effetto di legge" deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela.
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Querela: guida e modello La querela (artt. 120 - 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d'ufficio, manifesta all'autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Chi può presentare querela Cosa deve contenere la querela Notizia di reato Volontà che si proceda penalmente Sottoscrizione del querelante Querela come condizione di procedibilità Come sporgere querela Dove si presenta Termini Conseguenze Remissione della querela Rinuncia alla querela Querela e denuncia: differenza Modello atto di querela Chi può presentare querela Ex art. 120 c.p., il diritto di …
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Querela: guida e modello La querela (artt. 120 - 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d'ufficio, manifesta all'autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Chi può presentare querela Cosa deve contenere la querela Notizia di reato Volontà che si proceda penalmente Sottoscrizione del querelante Querela come condizione di procedibilità Come sporgere querela Dove si presenta Termini Conseguenze Remissione della querela Rinuncia alla querela Querela e denuncia: differenza Modello atto di querela Chi può presentare querela Ex art. 120 c.p., il diritto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 40770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40770 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO OV - Presidente - del 09/11/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1916
Dott. CONTI OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 24436/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso sentenza del g.i.p. del Tribunale in data 15.2.2006;
nei confronti di:
LI OV;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Luigi Vulcano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Contro sentenza del g.i.p. del Tribunale di Roma in data 15.2.2006, che all'esito dell'udienza preliminare aveva dichiarato non doversi procedere per insussistenza del fatto nei confronti di LI OV, imputato del reato di cui all'art. 368 c.p., ricorre il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale. Aveva ritenuto il giudice che non esistesse querela relativamente al reato di cui all'art. 485 c.p., costituente oggetto della falsa incolpazione;
e che non fosse ravvisabile pertanto la calunnia, per la conseguente impossibilità dell'esercizio dell'azione penale contro l'incolpato. Deduce il p.m. ricorrente erronea applicazione dell'art. 120 c.p. e art. 337 c.p.p.: il LI aveva sporto una denuncia "per ogni effetto di legge" nei confronti dell'autore del reato, con ciò esprimendo la volontà di promuovere la persecuzione dell'autore del reato, e a tale manifestazione di volontà doveva essere riconosciuto il valore di querela.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che il ricorso deve essere ritenuto tempestivo, ad onta delle inesatte allegazioni del p.m. ricorrente circa i termini dell'impugnazione. Il giudice non aveva provveduto alla redazione immediata della motivazione;
e aveva depositato la sentenza il 17.2.2006. Secondo il p.m., il termine decorreva dal quindicesimo giorno dalla pronuncia;
ed era pari a trenta giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 544 c.p.p., comma 2 e art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) in realtà, come già ritenuto da questa Corte
(SS.UU. 26.6.2002, D'Alterio, C.E.D. Cass. n. 222044), trattandosi di procedimento camerale, il termine per l'impugnazione è quello di quindici giorni di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a); ed esso decorre per le parti presenti, nel caso di motivazione differita, da quello del trentesimo giorno successivo alla pronuncia previsto dall'art. 424 c.p.p., comma 4. L'inesattezza non incide peraltro sulla tempestività del ricorso, presentato il 31.3.2006, poiché il termine relativo era quello di quindici giorni decorrenti dalla data del 17.3.2006.
Ciò posto, come ritenuto costantemente da questa Corte in numerosissime decisioni, la formula "denuncio ad ogni effetto di legge" deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato;
e conferisce quindi all'atto il valore di querela. Non si vede, invero, quale fine diverso possa essere attribuito alla denuncia del fatto, integrante ipotesi di reato, ad un organo di polizia giudiziaria che abbia l'obbligo di riferire circa lo stesso al titolare dell'azione penale.
La sentenza va pertanto annullata;
e gli atti vanno trasmessi al giudice competente per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 9 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2006