Sentenza 11 ottobre 2011
Massime • 1
L'espressione "abuso di autorità" che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609-bis, cod. pen. non include la violenza sessuale commessa abusando della potestà di genitore o di altra potestà privata. (In motivazione la Corte, nell'escludere che possa intendersi per "autorità" ogni posizione sovraordinata pubblicistica o privatistica, ha precisato che, a ritenere diversamente, resterebbe inapplicabile l'art. 609-quater, comma secondo, cod. pen., che presuppone l'inapplicabilità delle ipotesi previste dall'art. 609-bis cod. pen., tra cui rientra, appunto, anche quella di ogni atto sessuale commesso con abuso di autorità).
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L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali. Corte di Cassazione sez. Unite Penali, sentenza 16 luglio – 1 ottobre 2020, n. 27326 Presidente Fumu – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il G.u.p. del Tribunale di Enna, con sentenza del 22 gennaio 2015, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, che ha condannato anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2011, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 11/10/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 2007
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 24496/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) R.D. N. IL (omesso) ;
2) A.V. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3143/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Aloisio Saverio;
uditi i difensori avv.ti Natoli Giovanni, per R. ; avv. Formino Antonino e Agnello Antonino per A. .
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 19 aprile 2011, la Corte d'appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza del tribunale di Palermo del 23 febbraio 2010, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato - ha confermato la condanna degli imputati, rideterminando la pena in diminuzione. Per quanto qui rileva, gli imputati erano stati ritenuti responsabili entrambi dei delitti di cui all'art. 600 ter c.p., comma 1, art. 600 sexies c.p., comma 2, nonché art. 609 bis c.p., comma 1,
artt. 609 ter e 609 septies, c.p., perché: a) in alcuni casi con condotta autonoma dell'imputato R. e in altri casi in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, realizzavano esibizioni pornografiche o comunque producevano materiale pornografico avente ad oggetto la figlia adottiva minorenne dell'imputato R. , con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona convivente e affidata per ragioni di cura, vigilanza, custodia;
b) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in alcuni casi con condotta autonoma del R. e in altri casi in concorso, mediante abuso di autorità da parte del R. , costringevano la stessa vittima a compiere o subire atti sessuali in alcuni casi anche con penetrazione, con abuso di autorità ricollegabile alla convivenza e a ragioni di cura e vigilanza;
atti per i quali la vittima riceveva, oltre ad altri regali, somme di denaro, parte delle quali, nella misura di circa la metà, erano consegnate all'imputato R. .
Il solo imputato R. era poi ritenuto responsabile: dei reati di cui agli artt. 609 bis e 609 octies c.p., perché, mediante abuso di autorità con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringeva la vittima a compiere atti sessuali;
del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8), e art. 4, n. 3), perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiva attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione svolta dalla coniuge, attivandosi per pubblicizzare gli incontri sessuali della medesima, accompagnandola agli incontri stessi e ricevendo parte dei proventi dell'attività di meretricio. Il solo imputato A. , era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 600 quater c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, consapevolmente si procurava da R. e deteneva materiale pornografico, alla cui realizzazione non partecipava, nell'ordine di centinaia di foto realizzate a partire dal 28 aprile 2003 e aventi ad oggetto la figlia adottiva minorenne del R. .
2. - Avverso la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato R. .
2.1. - Si deducono, in primo luogo l'erronea applicazione dell'art.600 ter c.p. e la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, perché l'imputato avrebbe dovuto essere assolto dal reato di pornografia minorile aggravata. Sostiene lo stesso imputato che la punibilità della condotta di pornografia minorile è condizionata alla commercializzazione delle esibizioni o del materiale pornografico, mentre, nel caso di specie non vi sarebbe prova del fatto che tra i due coimputati sia intercorso uno scambio delle fotografie della vittima;
dagli atti emergerebbe, invece, che questi erano soliti fare riprese della vittima in assoluta autonomia, tanto che il materiale pornografico rinvenuto nel possesso dell'imputato R. non era un doppione rispetto a quello del coimputato.
2.2. - Si sostiene in secondo luogo, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 600 ter c.p., perché avrebbe dovuto derubricare il reato di pornografia minorile aggravata in quello di detenzione di materiale pornografico, con conseguente riduzione della pena;
e ciò per le ragioni già addotte col primo motivo di ricorso. 2.3. - Si denuncia, in terzo luogo, l'erronea applicazione dell'art.609 bis c.p., commi 1 e 3, artt. 609 ter e 609 septies c.p.,
sostenendo l'insussistenza del fatto, perché i rapporti sessuali con la vittima erano cominciati quando questa aveva XX anni e col consenso di lei. Il reato avrebbe dovuto, in ogni caso, essere derubricato nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, trattandosi di condotte di minore gravità, sia per le caratteristiche della tipologia del rapporto pregresso, sia per la personalità e il grado di maturazione sessuale della vittima stessa. 2.4. - Si lamentano, in quarto luogo, l'erronea applicazione dell'art. 609 quater c.p., nonché la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, sul rilievo che il reato di violenza sessuale avrebbe dovuto essere derubricato in quello di atti sessuali con minorenni, di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4, vista la mancanza di pressione coercitiva da parte dell'agente. 2.5. - In quinto luogo, si deducono l'erronea applicazione dell'art.89 c.p., nonché la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione al fatto che all'imputato avrebbe dovuto essere applicata l'attenuante del vizio parziale di mente. Si sostiene, sul punto, che le tendenze perverse dell'imputato e le estrinsecazioni di queste dovrebbero essere ascritte alla cosiddetta parafilia, cioè ad una deviazione dal normale oggetto sessuale, di cui la pedofilia è una delle manifestazioni e che è contemplata pacificamente tra i disturbi mentali, e ciò indipendentemente dai risultati della perizia espletata. Tali disturbi avrebbero diminuito grandemente la capacità di intendere e di volere dell'imputato stesso.
2.6. - In sesto luogo, si denuncia l'erronea applicazione degli artt. 600 ter, 609 bis, 609 quater, 133 e 62 bis c.p., sul rilievo che, nel determinare la pena, la Corte d'appello avrebbe dovuto mantenersi entro il limite del minimo edittale, applicando le circostanze attenuanti generiche e procedendo ad un più contenuto aumento della pena per effetto della continuazione tra i reati.
2.7. - Si lamenta, in settimo luogo, l'erronea applicazione dell'art.74 c.p.p., sul rilievo che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto escludere la costituzione di parte civile di M.I. , per difetto di legittimazione, trattandosi non della giovane che aveva subito l'abuso, ma della madre di lei, e cioè di un soggetto che non aveva ricevuto alcun danno, neppure di natura morale, dal comportamento illecito dell'imputato, i cui delitti la stessa aveva tacitamente favorito, essendone a conoscenza.
3. - Il difensore dell'imputato R. ha, a sua volta, proposto ricorso per cassazione, proponendo censure analoghe a quelle già proposte nel ricorso dell'imputato.
4. - La sentenza è stata impugnata, tramite i difensori, anche dall'imputato A. .
4.1. - Si lamentano, in primo luogo, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 600 ter c.p., comma 1, e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché il reato sarebbe integrato solo quando la condotta dell'agente che sfrutta il minore per fini pornografici abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico;
nel caso di specie, invece, l'imputato A. avrebbe fatto un uso strettamente privato del materiale pornografico sequestratogli, rispetto al quale aveva un interesse circoscritto e personale. Sarebbero mancati, inoltre, gli elementi sintomatici della condotta, quali: l'esistenza di una struttura organizzata adatta a rispondere alle esigenze del mercato, il concreto collegamento con soggetti pedofili potenziali destinatari, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di diffusione, l'utilizzo contemporaneo di più minori, le qualità soggettive e i precedenti penali. Il solo scambio di pornografia minorile tra i due imputati - prosegue la difesa - non avrebbe potuto integrare la diffusione del materiale, unica condotta punita dalla norma incriminatrice. Si lamenta, inoltre, che, mentre il reato sarebbe stato commesso dall'imputato R. almeno dall'(omesso) , A. sarebbe stato, invece, coinvolto, come risulterebbe dal primo documento fotografico, nell'estate del XXXX, quando la vittima aveva già compiuto XX anni (pag. 14 della sentenza impugnata, laddove si legge che gli imputati erano entrambi alle prese con la ragazzina che all'epoca aveva XXXXX anni). Rileva, inoltre, lo stesso A. che la condotta diffusiva del materiale pornografico era ascritta all'imputato R. e ciò escludeva la sussistenza di un pericolo di divulgazione in capo allo stesso A. , che era un mero detentore di materiale pornografico;
tale diversa rilevanza sostanziale dei comportamenti tenuti avrebbe dovuto condurre la Corte a modulare la pena in modo diverso, riservando all'imputato A. un trattamento sanzionatorio sensibilmente più mite rispetto a quello riservato all'imputato R. . Vi sarebbe, inoltre, il travisamento del tenore letterale della consulenza informatica espletata, perché il fatto che alcune immagini sequestrate fossero contenute nella directory "annunci" di entrambi i computer non sarebbe stato indice della volontà dell'imputato A. di diffondere le immagini, ma solo dello scambio di materiali tra i due imputati;
tali annunci - prosegue la difesa - erano spesso inseriti dalla stessa vittima su internet.
4.2. - Con un secondo motivo di ricorso, si censurano l'erronea applicazione dell'art. 600 sexies c.p., comma 2, nonché la carenza di motivazione sul punto della mancata esclusione della relativa circostanza aggravante. Tale circostanza, ad avviso dell'imputato, non ricorrerebbe nel caso di specie perché essa trova applicazione solo nel caso in cui l'agente abbia una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico.
4.3. - Si lamentano, in terzo luogo, l'erronea applicazione dell'art.609 bis c.p., comma 1, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che l'imputato A. non avrebbe commesso il reato di violenza sessuale in concorso.
4.4. - In quarto luogo, si deducono la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché l'inosservanza dell'art. 609 bis c.p., comma 1, perché la vittima avrebbe, in realtà, prestato un libero consenso ai rapporti sessuali. Ribadisce l'imputato che, nei casi in cui il rapporto di affidamento o dipendenza della vittima è di natura privatistica, come in quello di specie, non vi sarebbe la sussistenza del presupposto dell'abuso di autorità; abuso che non può essere riconosciuto sussistente neanche nel caso del rapporto di parentela.
4.5. - Con un quinto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 415 bis c.p.p., per il mancato deposito di atti rilevanti per le esigenze di difesa dell'imputato. Sostiene la difesa di avere proposto, all'udienza del 23 novembre 2009, una eccezione di nullità riferita al fatto di avere conosciuto solo in quella stessa udienza l'esistenza di un parallelo procedimento penale nei confronti dell'imputato R. all'interno del quale costui avrebbe reso interrogatori. Tale eccezione - lamenta la difesa - sarebbe stata erroneamente considerata dal GUP come una mera richiesta di integrazione probatoria e, come tale, rigettata, così privando l'imputato del diritto alla prova. Nè potrebbe ritenersi, sempre secondo la difesa, che la richiesta del rito alternativo del giudizio abbreviato precluda il diritto a far valere una nullità che attiene alla difesa dell'imputato.
4.6. - Si lamentano in sesto luogo la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., perché il giudice avrebbe erroneamente accomunato il comportamento dei due imputati e non avrebbe considerato elementi a favore dell'imputato A. , quale il fatto che questo aveva richiesto immediatamente di essere interrogato dal pubblico ministero, non si era avvalso della facoltà di non rispondere, aveva avuto un atteggiamento collaborativo consistente nell'aver sostanzialmente ammesso gli addebiti. 5. - In prossimità dell'udienza, la difesa di A. ha depositato una memoria, con la quale ribadisce quanto già affermato nel ricorso.
6. - All'udienza fissata per la discussione, il difensore delle parti civili ha depositato conclusioni scritte e notula.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. - I ricorsi sono solo parzialmente fondati.
7.1. - I primi due motivi di impugnazione proposti dall'imputato R. (sub 2.1. e 2.2.) e il primo motivo proposto dall'imputato A. (sub 4.1.) possono essere trattati congiuntamente, perché diretti ad escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter c.p., sul rilievo della mancanza di un pericolo concreto di diffusione delle immagini pedopornografiche.
7.1.1. - Deve preliminarmente richiamarsi, sul punto, l'orientamento di questa Corte, secondo cui, poiché il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter c.p., comma 1, ha natura di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l'ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare un concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto. È compito del giudice accertare di volta in volta la configurabilità del predetto pericolo, facendo ricorso ad elementi sintomatici della condotta quali l'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei pedofili, il collegamento dell'agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione, anche telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari, l'utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la produzione del materiale pornografico, nonché gli altri indizi significativi suggeriti dall'esperienza (ex plurimis, Sez. 3, 2 febbraio 2011, n. 11997; Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 13). Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che tali elementi sintomatici ricorrano anche nel caso di specie e ne ha desunto la sussistenza del reato in capo ad entrambi gli imputati, in particolare, evidenziando che: a) vi è un grande quantitativo di immagini e video pedopornografici, che ritraggono la stessa vittima;
b) vi è corrispondenza fra parte del materiale in possesso del R. e quello in possesso dell'A. , tanto da far ritenere sussistente uno scambio fra i due;
c) vi era nei computer di entrambi gli imputati una directory "Annunci" contenente il materiale in questione, evidentemente finalizzata alla sua diffusione;
d) alcuni utenti di internet hanno contattato la vittima e concordato un appuntamento a sfondo sessuale a pagamento.
A fronte di una siffatta motivazione, le censure dei ricorrenti - e, in particolare, quelle dirette a sminuire il contributo causale dell'A. nella commissione del reato - pur articolate, si esauriscono nella richiesta di riesame di profili di fatto già esaminati;
riesame precluso in sede di legittimità. Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p. dalla L. 20 febbraio 2006, n.46: Sez. 6, 29 marzo 2006, n. 10951; Sez. 6, 20 aprile 2006, n.
14054; Sez. 3, 19 marzo 2009, n, 12110; Sez. 1, 24 novembre 2010, n. 45578; Sez. 3, 9 febbraio 2011, n. 8096). Ne discende la manifesta infondatezza dei relativi motivi di ricorso. 7.1.2. - Inammissibile, per genericità, è la censura, formulata dalla difesa di A. nell'ambito del motivo sub 4.1., con cui si lamenta che lo stesso imputato sarebbe stato coinvolto nel reato solo nell'estate del XXXX, quando la vittima aveva già compiuto 15 anni, mentre a pag. 14 della sentenza impugnata si legge che gli imputati erano entrambi alle prese con la ragazzina che all'epoca aveva XXXXX anni.
Deve, infatti, rilevarsi che, pur essendo effettivamente erronea l'affermazione contenuta nella sentenza d'appello secondo cui gli imputati erano entrambi alle prese con la vittima che aveva all'epoca non più di XX anni - perché contraddetta dal capo di imputazione, dal quale emerge che le effettivamente le prime fotografie coinvolgenti nella realizzazione anche A. sono del (omesso) - la difesa non ha prospettato, quanto a tale erroneità, alcuna sostanziale conseguenza, limitandosi a lamentare genericamente che essa è "sintomatica di un pregiudizio che travalica la reale evoluzione della vicenda".
7.2. - Il motivo di ricorso proposto da A. e riportato sub 4.2. - con cui si censura la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 600 sexies c.p., comma 2, sul rilievo che essa troverebbe applicazione solo nel caso in cui l'agente abbia una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico - è manifestamente infondato.
Dalla semplice lettura del menzionato art. 600 sexies c.p., comma 2, emerge, infatti, che la circostanza aggravante da esso prevista si applica se il fatto è commesso sia da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, sia dall'ascendente o - come nel caso di specie - dal genitore adottivo, dal tutore o da altri soggetti ivi elencati che si trovano rispetto al minore in una posizione sostanzialmente sovraordinata, senza essere titolari di un'autorità di tipo formale e pubblicistico.
7.3. - Il terzo e il quarto dei motivi di doglianza proposti da R. (sub 2.3. e 2.4.) possono essere affrontati congiuntamente con i motivi proposti da A. sub 4.3. e 4.4., perché attengono alla sussistenza del reato di violenza sessuale aggravata, sotto il particolare profilo della sua configurabilità mediante abuso dell'autorità genitoriale.
7.3.1. - Sul punto, la sentenza impugnata afferma che tale reato sussiste in capo ad entrambi i soggetti, con le aggravanti di cui all'art. 609 ter c.p., nn. 1) e 5), perché la potestà genitoriale esercitata dall'imputato R. sulla vittima deve essere considerata un istituto di natura pubblicistica, previsto e disciplinato dall'ordinamento proprio al fine di consentire ai genitori la possibilità di adempiere convenientemente i loro doveri e di svolgere compiutamente le loro prerogative. Esso integra, perciò, una vera e propria forma di potere-dovere, che attribuisce al genitore una prerogativa strumentale al raggiungimento dell'educazione della prole. Sussiste, pertanto, l'abuso di autorità genitoriale tutte le volte che descritte peculiarità intrinsecamente connesse al rapporto con il figlio risultino strumentalizzate a fini diversi da quelli per cui il diritto riconosce tale autorità;
conclusione che trova conferma - ad avviso della Corte distrettuale - nella previsione, da parte dell'art. 609 nonies c.p., della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale, proprio come conseguenza dell'abuso di autorità.
7.3.2. - Tale interpretazione non può essere condivisa. Come correttamente evidenziato dalla sentenza Cass., sez. 3, 8 aprile 2009, n. 23873 -citata dalla Corte d'appello a sostegno delle sue conclusioni - prima della riforma intervenuta con la L. n. 66 del 1996, si riteneva pacificamente che l'abuso d'autorità presupponesse nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. Dopo la riforma, invece, si è cominciato a sostenere - soprattutto in dottrina - che il concetto d'autorità potesse essere inteso in senso lato, comprensivo, quindi, di qualsiasi forma di strumentalizzazione del rapporto di supremazia, senza alcuna distinzione tra autorità pubblica e privata. Sarebbe, in particolare, possibile individuare l'autorità privata in base all'art. 61 c.p., n. 11), il quale fa riferimento all'abuso di autorità, di relazioni domestiche, o d'ufficio, o di prestazione d'opera, o di coabitazione, o di ospitalità. La stessa sentenza prende atto, però, dell'indirizzo dominante della giurisprudenza sul punto e non si pronuncia esplicitamente in merito, vertendosi, nel caso concreto, sulla diversa e pregiudiziale questione se fosse stato o no rispettato il principio di correlazione tra imputazione e condanna.
L'indirizzo dominante richiamato dalla sentenza appena citata è ben rappresentato dalle sentenze Sez. un. 31 maggio 2000, n. 13 e Sez. 3, 26 ottobre 2006, n. 2283/2007 (v. anche Sez. 3, 19 giugno 2003, n. 32513). La prima di tali pronunce premette che la costrizione all'atto sessuale mediante abuso di autorità rientra nel primo comma dell'art. 609 bis c.p., che ha sostituito la fattispecie prevista dagli abrogati art. 519, comma 1, e art. 520 (nonché dall'art. 521);
con la conseguenza che l'abuso d'autorità previsto dalla norma vigente coincide con l'abuso della qualità di pubblico ufficiale di cui all'art. 520 previgente, e comunque presuppone una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. Del tutto diversa è, invece, la fattispecie di cui all'art. 609 quater, che esclude espressamente le ipotesi di cui all'art. 609 bis: essa è infatti integrata da atti sessuali compiuti, senza costrizione, con un minorenne, il cui consenso è però "viziato" dalla circostanza che questo non ha compiuto quattordici anni ovvero non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole sia l'ascendente, l'educatore, ecc.. In questi casi il differenziale di maturità sessuale che "vizia" e invalida il consenso del minore riflette una gamma di rapporti vari (di parentela, educazione o istruzione, cura, vigilanza, o semplice convivenza) che non sempre hanno forma giuridica e comunque differiscono nettamente dal rapporto autoritativo di cui all'art. 609 bis, c.p., comma 1.
La sentenza n. 2283/2007 contribuisce a chiarire in cosa consista tale "netta differenza" tra le due categorie di rapporti, prendendo le mosse dalla totale autonomia concettuale del reato di cui all'art.609 quater c.p., finalizzato a tutelare l'immatura libertà dei minori - per cui il legislatore non considera valido il consenso dato da questi a un rapporto sessuale con soggetti molto più maturi di loro o comunque dotati di un potere di sovra ordinazione - rispetto a quello di cui all'art. 609 bis c.p. Le predette fattispecie penali hanno identico trattamento sanzionatorio, e non possono concorrere tra loro. Infatti, presupposto del reato di violenza sessuale presunta è che non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 609 bis c.p. e, quindi, che l'atto sessuale sia compiuto col regolare consenso della persona offesa;
sicché se il consenso manca (perché la persona offesa è stata costretta con violenza, minaccia o abuso di autorità) o se il consenso è viziato (perché è stato indotto con abuso delle condizioni di inferiorità della persona offesa, ovvero con ingannevole sostituzione di persona) sussisterà soltanto il reato previsto dall'art. 609 bis c.p., senza possibilità di applicare l'art. 609 quater c.p. a titolo di concorso. È ovvio, peraltro, che le fattispecie previste in quest'ultimo articolo non possono essere applicate come aggravanti del reato di cui all'art.609-bis c.p., appunto perché il legislatore le ha esplicitamente configurate come reato autonomo, non concorrente col primo neppure sotto la specie della circostanza.
Ma la distinzione tra le due figure è più profonda.
Nella fattispecie di cui all'art. 609 bis, il consenso manca per effetto della costrizione operata dall'agente attraverso la violenza, la minaccia o l'abuso di autorità, oppure è viziato per effetto dell'induzione operata dall'agente con abuso delle condizioni di inferiorità o con inganno;
in quella di cui all'art. 609 quater, il legislatore presume invalido, e quindi giuridicamente mancante, il consenso del minorenne infraquattordicenne (comma 1, n. 1) al rapporto sessuale in generale, quello del minorenne infrasedicenne (comma 1, n. 2) al rapporto sessuale con soggetti qualificati da una posizione di sovraordinazione, tra i quali il genitore, anche adottivo. A fronte di tale ricostruzione interpretativa, la conclusione che l'abuso di autorità previsto dall'art. 609 bis c.p. debba, invece, riferirsi a una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico si desume oltre che dall'argomento storico - perché la norma si configura come riformulazione più generale della fattispecie previgente di cui all'art. 520 c.p., che puniva ogni congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale - anche e soprattutto dall'argomento sistematico, perché, altrimenti, non si potrebbe logicamente distinguere l'ipotesi di rapporto sessuale con abuso di autorità di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1, dall'ipotesi di rapporto sessuale con abuso di potere parentale o tutorio previsto dall'art. 609 quater c.p., comma 2, a norma del quale, al di fuori dei casi previsti dall'art. 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo (...), che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Se ne conclude che l'unica interpretazione idonea a salvaguardare la coerenza normativa è quella che attribuisce alla prima autorità carattere pubblicistico e alla seconda autorità carattere privatistico: se, invece, si intendesse come autorità ogni posizione sovraordinata pubblicistica o privatistica, l'art. 609 quater c.p., comma 2, resterebbe praticamente inapplicabile, perché
che esso presuppone - come visto - l'inapplicabilità delle ipotesi previste nell'art. 609 bis c.p., tra le quali rientra anche quella di ogni atto sessuale commesso con abuso di autorità.
Deve dunque ribadirsi il principio secondo cui l'abuso di autorità dell'art. 609 bis non può avere per oggetto anche la potestà genitoriale o altra potestà privata.
7.3.3. - Ne consegue, quanto al caso di specie, che il reato contestato al capo B dell'imputazione (sopra riportato sub 1.b) deve essere riqualificato come reato previsto dall'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1), per il periodo in cui la vittima era infraquattordicenne, e n. 2), per il periodo in cui la stessa era ultraquattordicenne ma infrasedicenne.
Tale riqualificazione - che, nell'ambito della riconosciuta unicità del disegno criminoso, ha per oggetto un reato-satellite rispetto alla violazione più grave rappresentata dal delitto di pornografia minorile - comporta l'esclusione dell'applicabilità delle aggravanti di cui all'art. 609 ter c.p., che, come visto, non si applicano alle fattispecie di cui all'art. 609 quater, ma solo a quelle di cui all'art. 609 bis, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione del relativo aumento di pena per la continuazione.
7.3.4 - In riferimento, poi, alla responsabilità penale di entrambi gli imputati in ordine al fatto, è sufficiente rilevare che la Corte d'appello evidenzia che la stessa è pacificamente riconosciuta. Quanto, in particolare, alla posizione di A. , la sentenza impugnata, con ampie e coerenti argomentazioni, rileva che questo ha avuto plurimi incontri sessuali, anche in forma paralo orgiastica, con la vittima e ha messo a disposizione il proprio studio professionale, agevolando la commissione del reato e a volte partecipandovi, con una condotta illecita protrattasi nel tempo, ed avendo piena conoscenza del fatto che il coimputato fosse il padre adottivo della vittima.
Del tutto adeguata appare, poi, la motivazione della Corte d'appello circa il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata, che si fonda sul rilievo dell'estrema gravità delle condotte, della reiterazione delle stesse, del contesto generale di degrado nel quale la vicenda si è sviluppata. La Corte ha, in particolare, sottolineato che la pesantezza intrusiva dei comportamenti posti in essere, che hanno riguardato pratiche sessuali ad ampio spettro, è del tutto incompatibile con l'attenuante richiesta, che non può fondarsi sulla circostanza che la vittima fosse sostanzialmente consenziente ed attiva, perché ne era stata, in realtà, compromessa la capacità di orientamento familiare e determinazione sessuale. 7.4. - Con il motivo 2.5., si deducono l'erronea applicazione dell'art. 89 c.p., nonché la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione al fatto che all'imputato R. avrebbe dovuto essere applicata l'attenuante del vizio parziale di mente.
Anche tale motivo è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto delle risultanze della perizia psichiatrica svolta, dalla quale non sono emerse psicopatologie incidenti sulla capacità di determinazione e volizione, non potendosi addivenire alla conclusione che i soggetti affetti da fantasie erotiche di notevole intensità - come l'imputato -siano, per ciò stesso, minorati nella capacità di intendere e di volere e potendosi, per contro, riscontrare, a carico dell'imputato, solo una modesta depressione.
7.5. - Manifestamente infondati sono anche: il motivo 2.6., con cui R. lamenta che, nel determinare il trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello avrebbe dovuto mantenersi entro il limite del minimo edittale, applicando le circostanze attenuanti generiche e procedendo ad un più contenuto aumento della pena per effetto della continuazione tra i reati;
il motivo 4.6., con cui A. si duole del fatto che il giudice avrebbe erroneamente accomunato il comportamento dei due imputati e non avrebbe considerato elementi a favore dell'imputato A. , quale il fatto che questo aveva richiesto immediatamente di essere interrogato dal pubblico ministero, non si era avvalso della facoltà di non rispondere ed aveva avuto un atteggiamento collaborativo consistente nell'aver sostanzialmente ammesso gli addebiti.
Deve infatti rilevarsi che la sentenza censurata contiene, quanto alla pena e all'applicazione delle circostanze, una motivazione coerente e circostanziata, laddove precisa che il contesto di abiezione nel quale i reati sono maturati e la loro gravità sono tali che non si ravvisa, neanche alla luce della sostanziale confessione resa degli imputati, alcun elemento di favorevole valutazione cui agganciare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e procede a diminuire la pena irrogata in primo grado, solo in considerazione dell'omogeneità dei fatti, "espressione dello stesso disvalore".
7.6. - Il motivo 2.7. - con cui R. lamenta l'erronea applicazione dell'art. 74 c.p.p., sul rilievo che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto escludere la costituzione di parte civile di M.I. , per difetto di legittimazione, trattandosi non della giovane che aveva subito l'abuso, ma della madre di lei, e cioè di un soggetto che non aveva ricevuto alcun danno dal comportamento illecito dell'imputato, i cui delitti la stessa aveva tacitamente favorito, essendone a conoscenza - è, del pari, manifestamente infondato. È sufficiente richiamare sul punto quanto correttamente affermato dalla Corte d'appello, secondo cui la madre della vittima - che, contrariamente a quanto insinuato dalla difesa è del tutto estranea ai reati per i quali si procede - è certamente persona danneggiata dai fatti, per le gravi menomazioni sopportate dalla figlia. 7.7. - Con il motivo 4.5., la difesa di A. denuncia la violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 415 bis c.p.p., per il mancato deposito di atti rilevanti per le esigenze di difesa dell'imputato. Sostiene la difesa di avere proposto un'eccezione di nullità riferita al fatto di avere conosciuto l'esistenza di un parallelo procedimento penale nei confronti dell'imputato R. all'interno del quale costui avrebbe reso interrogatori. Tale eccezione - lamenta la difesa - sarebbe stata erroneamente considerata dal GUP come una mera richiesta di integrazione probatoria e, come tale, rigettata, così privando l'imputato del diritto alla prova. Nè potrebbe ritenersi, sempre secondo la difesa, che la richiesta del rito alternativo del giudizio abbreviato precluda il diritto a far valere una nullità che attiene alla difesa dell'imputato.
Anche tale doglianza è manifestamente infondata.
La Corte d'appello ha infatti rilevato che la circostanza che il correo R. sia stato processato anche per altri fatti, in parte contermini a quelli per cui si procede, non ha avuto alcuna influenza sulla rituale celebrazione del giudizio abbreviato;
giudizio richiesto autonomamente dallo stesso imputato allo stato degli atti a suo carico, rispetto al quale le vicende processuali del coimputato sono, anche sul piano sostanziale, del tutto irrilevanti. 8. - In conclusione, il reato contestato al capo B dell'imputazione (sopra riportato sub 1.b) deve essere riqualificato come reato previsto dall'art. 609 quater c.p., comma 1, con l'esclusione dell'applicabilità delle aggravanti di cui all'art. 609 ter, cui consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione del relativo aumento di pena per la continuazione.
I ricorsi devono essere rigettati nel resto. Il parziale accoglimento dei ricorsi stessi esclude la condanna degli imputati al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute nel grado dalle parti civili costituite.
P.Q.M.
Qualificato il fatto contestato al capo B dell'imputazione come reato previsto dall'art. 609 quater c.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo limitatamente alla determinazione del relativo aumento di pena per la continuazione.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012