Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
La manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto, sempre che l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento.
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Prima di entrare nel merito della trattazione dei requisiti dell'atto di querela occorre premettere e tenere presente, anche per meglio comprendere quella che è la differenza tra questa e la denuncia ovvero l'esposto spesso o comunemente utilizzati male quali sinonimi, che nel nostro Ordinamento penale sono previsti reati perseguibili d'ufficio e reati perseguibili a querela della persona offesa: i primi, considerati maggiormente offensivi dei beni giuridici posti a tutela, prevedono l'obbligo per l'Autorità Giudiziaria di esercitare l'azione penale non appena questa venga a conoscenza della notitia criminis anche mediante quelle forme di notizia di reato tipiche (denuncia e referto) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2014, n. 10254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10254 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/02/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 462
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 18011/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Q.R. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 1739/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, 17/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA P. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv SALVO NICOLINA Di Modena. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17.4.2012 ha riformato parzialmente la decisione emessa in data 6.10.2005 dal Tribunale di Modena, dichiarando la prescrizione dei reati di cui agli artt. 660 cod. pen. (capo a), 614 cod. pen. (capo e), 612 cod. pen. (capo d), 81, 594, 612 cod. pen. (capo e), 581 cod. pen. (capo f), 61 nn.l e 2, 582 cod. pen. (capo h), 614 cod. pen. (capo i), 612 e 594 cod. pen. (capo l), 385 cod. pen. (capo n) e rideterminando la pena inflitta a Q.R. , il quale era stato già assolto in primo grado dal reato di cui all'art. 628 cod. pen. (capo g) per insussistenza del fatto, per i residui reati di cui agli artt. 605 e 609-bis cod. pen., concretatesi nell'aver privato R.M. della libertà personale afferrandola con forza e costringendola a salire sulla propria vettura, trattenendola per circa trenta minuti nonostante le sue proteste (in (OMISSIS) ) e per avere, con violenza consistita nello sbattere contro un muro V.R. e nello scaraventare R.M. su un divano sfilandole i calzoni della tuta, costretto quest'ultima a subire atti sessuali, quali baci sulla bocca e sul collo, palpeggiamenti al seno ed alle cosce nonché, dopo che quella era riuscita a liberarsi, nel rovesciarla sul letto mettendole un cuscino sul volto per impedirle di gridare e palpeggiandole il seno e la vagina (in (OMISSIS)
).
Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, affermando che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare la mancanza di una condizione di procedibilità per i reati di cui ai capi e), f) ed h) dell'imputazione, in quanto le denunce presentate alla Questura di Modena avrebbero la veste formale di semplici esposti e non sarebbe in esse manifestata una espressa istanza di punizione.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla sufficienza del materiale probatorio a suo carico in considerazione della ritenuta inattendibilità della persona offesa e dei testi dell'accusa.
Rappresenta, in particolare, che la donna avrebbe reso versioni dei fatti differenti, negando in alcune occasioni di avere avuto con lui una relazione affettiva ed, in altre, sostenendo di avere una rapporto di mera conoscenza;
che la condotta persecutoria, individuata anche nelle 669 telefonate fatte alla donna e risultanti dai tabulati acquisiti, si poneva in contrasto con l'esistenza di 301 chiamate da questa effettuate sulla sua utenza.
Rileva, inoltre, la contraddizione esistente tra due testimonianze (R. e M. ) circa la permanenza di una frequentazione tra lui e la persona offesa nel settembre del 2004 affermando che, essendo maggiormente credibile quella della R. , ciò dimostrerebbe ulteriormente l'inattendibilità della persona offesa, la quale aveva dichiarato di non averlo più frequentato. Aggiunge che ulteriori elementi di dubbio sull'effettivo svolgimento dell'episodio di violenza sessuale denunciato sarebbero rappresentati dall'assenza di lesioni o altri segni visibili, non compatibile con la descrizione dei fatti offerta dalla medesima persona offesa, la quale aveva riferito di percosse, vestiti strappati e palpeggiamenti in ogni parte del corpo;
con la mancata reazione di V.R. , che si trovava con lei al momento dei fatti, il quale, oltre a non intervenire per impedire la violenza in atto, non aveva neppure richiesto l'intervento delle forze dell'ordine; con la circostanza che la donna si era recata al pronto soccorso solo il giorno seguente e che, pur avendo avuto occasione di parlare con una amica, non aveva fatto parola di quanto accadutole.
4. Con un terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, in quanto risulterebbe evidente che le azioni poste in essere avevano lo scopo di umiliare, offendere e percuotere la persona offesa e non di soddisfare la propria concupiscenza, come dimostrato dalla presenza del V. , che sarebbe potuto intervenire in qualsiasi momento, nel fatto che il contatto sarebbe avvenuto repentinamente solo come dimostrazione di possesso e senza che l'agente si fosse svestito.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è infondato.
Deve osservarsi, per ciò che concerne il primo motivo di ricorso, come la giurisprudenza di questa Corte sia unanime nel ritenere che, ai fini della validità della querela, non sono richieste formule sacramentali, essendo sufficiente la inequivoca manifestazione di volontà di perseguire penalmente il soggetto indicato, tanto che sono state ritenute sufficienti espressioni quali si faccia giustizia (Sez. 5 n. 44968, 16 novembre 2012), chiedo che si proceda nei confronti di mio cognato per il reato di furto e per tutti i reati che l'Autorità giudiziaria vorrà ravvisare nell'esposizione dei succitati fatti (Sez. 4 n. 46994, 20 dicembre 2011), denuncio ad ogni effetto di legge (Sez. 6 n. 40770, 14 dicembre 2006), ovvero la richiesta di perseguire la persona alla quale venivano attribuiti i fatti per tutti i reati che voi riterrete giusto convalidargli (Sez. 1 n. 864, 27 gennaio 1996). Si è altresì specificato che la volontà i punizione può essere desunta anche da fatti concludenti non contenenti la sua esplicita manifestazione, quali la costituzione di parte civile (Sez. 2 n. 19077, 16 maggio 2011; Sez. 5 n. 43478, 3 dicembre 2001; Sez. 6 n. 10585, 3 novembre 1992. Esclude, tuttavia, ogni efficacia alla mera riserva di costituzione di parte civile, Sez. Fer. 36001, 20 settembre 2012. Contra Sez. 3 n. 3155, 11 aprile 1984), il complessivo comportamento della persona offesa (Sez. 6 n. 11386, 11 marzo 2003; Sez. 5 n. 11726, 16 dicembre 1997). Inoltre, la verifica circa la volontà di querelarsi o meno costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica (Sez. 5 n. 8034, 18 giugno 1999; Sez. 3 n. 14035, 13 dicembre 1986).
6. Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, la Corte territoriale, nel ritenere adeguatamente manifestata la volontà di querelarsi della persona offesa, ha posto in evidenza l'irrilevanza della qualificazione di denuncia attribuita alle dichiarazioni rese in data 8 e 10 settembre 2004 da R.M. da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria che le riceveva e la inequivocità che, invece, evidenziava la presenza, in entrambe le dichiarazioni, dell'espressione denuncia a tutti gli effetti quanto di seguito esposto per i provvedimenti che l'A.G. riterrà opportuno adottare, chiaramente indicativa della richiesta di un intervento non meramente monitorio nei confronti dell'imputato, oltre alla dichiarazione, nella denuncia del 10 settembre, di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di opposizione alla definizione del procedimento con richiesta di decreto penale di condanna, nonché al richiamo a precedenti denunce querele, risultando del tutto illogico che la denunciante intendesse richiedere la punizione solo per i fatti pregressi e non anche per quelli successivi.
Le argomentazioni sviluppate sul punto dalla Corte del merito appaiono pienamente condivisibili in quanto giuridicamente corrette e perfettamente allineate ai principi dianzi richiamati. Giustamente è stato infatti escluso ogni rilievo alla qualificazione delle dichiarazioni ricevute effettuata dalla polizia giudiziaria, cui la legge attribuisce esclusivamente il compito di ricevere la dichiarazione di querela e, nel caso in cui sia proposta oralmente, di redigere verbale (cfr. artt. 336, 357, 373 cod. proc. pen.) e, altrettanto correttamente, è stata considerata la complessiva condotta posta in essere dalla persona offesa come indicativa della sua volontà di querelarsi, valorizzando il contenuto delle dichiarazioni stesse.
Si tratta di considerazioni del tutto coerenti e prive di salti logici e, in quanto tali, sottratte ad ogni censura in questa sede.
7. Ne consegue che i principi in precedenza ricordati vanno qui ribaditi affermando che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere accertata dal giudice del merito, indipendentemente dalla qualificazione attribuita dalla polizia giudiziaria alla dichiarazione orale ricevuta, dal tenore complessivo della stessa, quando questo dimostri chiaramente l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti denunciati, o da altri fatti dimostrativi del medesimo intento. L'accertamento così effettuato resta sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto.
8. Venendo invece all'esame del secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che lo stesso, pur ponendo in dubbio la coerenza e logicità della motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, in realtà, prendendo in considerazione singoli elementi probatori, sollecita di fatto un'autonoma lettura o una loro rivalutazione che non è possibile in questa sede, avendo i giudici del merito chiarito in modo esaustivo e puntuale il percorso seguito nell'interpretare le risultanze dell'istruzione dibattimentale. Il punto centrale della censura riguarda la inattendibilità della persona offesa, che il ricorrente ritiene dimostrata da alcuni elementi fattuali, quali le diverse versioni fornite nel corso del processo riguardo alla relazione sentimentale intrattenuta con l'imputato, prima negata e poi ammessa e dimostrata dagli esiti dei tabulati telefonici, ove emergono numerose telefonate in uscita dall'utenza della persona offesa e dirette a quella dell'imputato, la circostanza di un incontro della coppia con una teste in un periodo in cui, secondo la versione della querelante, non vi era più frequentazione tra lei ed il Q. , l'assenza di obiettivi riscontri alla riferita aggressione a sfondo sessuale, unitamente alla inerzia dell'uomo che si trovava in quel momento in compagnia della vittima. Si tratta, tuttavia, di dati fattuali che, oltre ad essere riproposti secondo il personale punto di vista del ricorrente, riguardano aspetti della vicenda che, oltre a non essere determinanti, sono stati presi debitamente in considerazione dai giudici dell'appello. Peraltro tale considerazione, è appena il caso di ricordarlo, non può riguardare frammenti isolati di un più ampio corredo probatorio, poiché la verifica circa la congruenza della motivazione sulla valutazione degli elementi che lo compongono, da compiersi secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, deve essere effettuata dal giudice globalmente, sull'insieme delle risultanze probatorie.
9. In ogni caso, come si è già detto, la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta alle censure qui riproposte, pervenendo ad un giudizio di attendibilità della persona offesa in piena sintonia con il giudice di prime cure, le cui valutazioni ha legittimamente richiamato.
In particolare, sulla complessiva condotta tenuta dall'imputato, la sentenza impugnata richiama il contenuto di alcuni certificati medici, la testimonianza degli operatori di polizia intervenuti in occasione di una delle aggressioni e le dichiarazioni di altri testimoni escussi, giungendo alla conclusione che la persona offesa doveva ritenersi credibile anche quando si riferiva ad episodi avvenuti non in presenza di terzi, come il sequestro di persona, rispetto al quale, peraltro, il ricorrente non formula alcuna specifica censura.
I giudici del gravame hanno pure preso in esame le dichiarazioni rese dall'imputato, dimostrandone, anche in questo caso con argomentazioni logiche del tutto convincenti, la evidente inconsistenza, dimostrando come alcune affermazioni, la cui valutazione non è oggetto di impugnazione in questa sede, fossero del tutto irrilevanti perché non dimostravano alcunché di significativo, mentre, riguardo ad un incontro con la coppia il 4 settembre 2004, su cui si insiste lungamente in ricorso, la Corte di appello chiarisce come entrambi i testi sentiti sul punto, che aveva reso dichiarazioni tra loro contraddittorie, risulterebbero non determinanti, avendo ancorato il ricordo dell'incontro a dati temporali e congiunturali ritenuti aleatori e, in quanto tali, non idonei ad assicurare la esattezza di quanto riferito.
Parimenti i giudici del merito analizzano con attenzione la testimonianza dell'uomo che, al momento dell'aggressione a sfondo sessuale, si trovava in compagnia della persona offesa, ritenendo pienamente attendibile la giustificazione da questi addotta (e confermata dalla donna) circa la inerzia dimostrata, dovuta all'indole mite del carattere ed al timore indotto dall'aggressività dell'imputato e dalle minacce da questi direttamente rivoltegli. Si tratta, anche in questo caso, di valutazioni del tutto compatibili con la situazione esistente tra imputato e persona offesa, chiaramente delineata dai capi di imputazione ed ampiamente illustrata dai giudici del merito e che vede il ricorrente porre in essere una sistematica condotta persecutoria nei confronti della donna con la quale aveva precedentemente intrattenuto una relazione sentimentale della quale, peraltro, la donna, affermano i giudici del merito, si vergognava, per essersi l'uomo rivelato in tutta la sua rozzezza e pericolosità con i comportamenti successivamente posti in essere.
10. Anche l'episodio della violenza sessuale si pone nel medesimo contesto e la Corte territoriale ripetutamente riferisce dei ripetuti tentativi dell'uomo, abortiti di fronte alla reazione violenta dell'imputato, di porre fine all'aggressione cercando di distrarlo e chiedendogli, senza esito, di desistere. Si tratta, inoltre, di toccamenti e baci che la stessa incolpazione e le sentenze di merito lasciano intendere come repentini e che sono stati rivolti alla persona offesa nel corso di un violento alterco, scatenato dopo che l'imputato si era introdotto nel domicilio della donna attraverso una finestra e caratterizzato da insulti e minacce rivolti ad entrambi i presenti (cfr. capi i) ed l) dell'imputazione) finalizzati ad indurre la donna a riprendere la relazione interrotta, il che rende del tutto logico il ragionamento dei giudici del merito sulla mancanza di una più decisa reazione da parte dell'uomo durante l'accesa discussione tra i due ex amanti.
Le circostanze dell'azione posta in essere e descritte in precedenza rendono peraltro del tutto irrilevanti le ulteriori deduzioni formulate in ricorso circa il non tempestivo ricorso ai medici, considerata l'entità della lesione (un vasto ematoma sulla gamba) e la mancata informazione ai medici dei contatti sessuali che, per la natura descritta, evidentemente escludevano la possibilità di un riscontro clinico, così come alcuna necessità aveva la persona offesa di riferirne ad un'amica.
Si tratta, in altre parole, non tanto di una carenza motivazionale, avendo i giudici del gravame chiaramente illustrato le ragioni del loro convincimento, quanto, piuttosto, di mere illazioni sulle quali, attesa la completezza del ragionamento effettuato, non vi era alcun obbligo di pronuncia.
Va aggiunto che il pregresso rapporto tra imputato e persona offesa giustifica anche, secondo la Corte territoriale, il numero di telefonate tra loro intercorse, in considerazione della necessità, per la donna, di mantenere attiva l'utenza per esigenze personali e di lavoro, compiutamente indicate ed i tentativi di indurre l'uomo a desistere, richiamandolo in più occasioni.
11. Quanto al terzo motivo di ricorso deve infine rilevarsi che, anche sul punto, non è dato rilevare lacune motivazionali, avendo correttamente la Corte di appello ritenuto la sussistenza della finalità di soddisfacimento dell'istinto sessuale in considerazione del fatto che l'imputato abbia con la sua azione preso contatto anche con le parti intime della donna, escludendo, conseguentemente, che il suo intento, come sostenuto in ricorso, fosse soltanto quello di offenderla e umiliarla.
Va rilevato che una simile azione è senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta dell'articolo 609-bis cod. pen. in quanto inequivocabilmente qualificabile come invasiva dell'altrui sfera sessuale.
Questa Sezione ha infatti già avuto modo di precisare come sia del tutto irrilevante, quando sia sussistente la coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, l'eventuale fine ulteriore, sia esso di concupiscenza, ludico o d'umiliazione, propostosi dal soggetto agente (Sez. 3 n. 39710, 3 novembre 2011; Sez. 3 n. 4230, 4 febbraio 2011, non massimata;
Sez. 3 n. 21336, 4 giugno 2010; Sez. 3 n. 39718, 12 ottobre 2009). Risulta pertanto corretto ritenere, come hanno fatto i giudici del gravame, la sussistenza del dolo generico allorquando l'azione del baciare e palpeggiare si svolga in un contesto, quale quello preso in esame nell'impugnata decisione, caratterizzato, come si è detto, da un aggressione anche verbale comprendente ripetuti riferimenti alla pregressa relazione amorosa che rende inequivoco l'intento dell'agente.
12. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado alla parte civile costituita, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre ad accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014