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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 560/2019
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 560/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 16
ottobre 2024
OGGETTO: d a
Leasing
e con il patrocinio Parte_1 Parte_2
CODICE: dell'avv. Matteo Passeri
143121 APPELLANTI
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Andrea Zaglio e Controparte_1
dell'avv. Augusto Azzini Foro di Brescia
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 12 gennaio
2019, n. 74/2019.
1 CONCLUSIONI
Degli appellanti
“…accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza n. 74/2019,
pubblicata il 12/01/2019, resa dal Tribunale ordinario di Brescia, accertare
e dichiarare l'inadempimento contrattuale di per il mancato CP_2
scomputo del valore dei beni locati dall'ammontare complessivamente
dovuto a seguito della risoluzione dei contratti di leasing per cui è causa, e
quindi revocare e dichiarare nullo, inesistente e comunque di nessun effetto
il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“In via principale: respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la
sentenza n. 74 del 12 gennaio 2019, resa dal Tribunale di Brescia.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza R.G. n. 560/2019 pubblicata in data 12 gennaio 2019, il
Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo con cui è stato ingiunto il Parte_2
pagamento della somma di € 216.643,91, oltre interessi e spese, in favore della quali fideiussori della Eurocostruzioni S.r.l., in Parte_3
relazione a sei contratti di leasing stipulati da tale società, a titolo di canoni scaduti, risarcimento del danno in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto, interessi di mora e spese (di incasso, insoluto, assicurative).
2 2. Avverso la predetta pronuncia hanno proposto appello Parte_1
e sulla base di quattro motivi di gravame. Parte_2
3. Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto il Parte_3
rigetto dell'appello.
4. Con sentenza non definitiva pubblicata in data 28 febbraio 2023, questa
Corte ha rigettato il primo, il secondo, il terzo motivo di appello ed il quarto motivo limitatamente alla domanda di declaratoria di nullità delle clausole risolutive espresse inserite nei contratti per cui è causa.
Ha disposto di provvedere in relazione al quarto motivo di gravame in ordine all'accertamento del credito, per quanto di ragione ad attività istruttoria come da separata ordinanza.
4.1. Con separata ordinanza, in pari data, la Corte ha provveduto alla nomina del CTU al fine di accertare: <<1) quali beni indicati nell'inventario redatto nel corso della procedura fallimentare corrispondano ai beni oggetto dei contratti di cui è causa;
2) il valore di mercato di tali beni, ovvero il valore diverso che in base alla clausola contrattuale va detratto dall'importo dovuto a titolo di penale a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento avendo riguardo alla data 8 giugno 2015; 3) il credito complessivo della concedente tenuto conto che mentre per i beni di cui all'inventario va detratto il valore come sopra stimato, per gli ulteriori bene non dovrà farsi luogo ad alcuna detrazione>>.
5. All'udienza del 10 aprile 2024, depositata la relazione del CTU, la Corte
ne ha disposto un'integrazione alla luce delle osservazioni svolte dal CTP
3 degli appellanti circa il criterio adottato per la stima dei beni in questione.
6. All'udienza del 2 ottobre 2024, la Corte, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
7. All'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla luce delle statuizioni già contenute nella sentenza non definitiva,
occorre esaminare il quarto motivo di gravame sulla base degli elementi acquisiti attraverso la disposta CTU.
1.1. Con il quarto motivo, (di cui sinteticamente si riportano le questioni non esaminate nella sentenza non definitiva), parte appellante, relativamente alla valutazione economica dei beni locati in funzione del debito contratto dalla società utilizzatrice nei confronti della concedente e quindi alla relativa corretta quantificazione di quest'ultimo, deduce che se, per un verso, la società utilizzatrice avrebbe diritto a scomputare dal debito il valore del bene locato all'atto della riconsegna, per altro verso, sulla società concedente graverebbe l'obbligo di adoperarsi per tutelare i diritti dei fideiussori,
evidenziando come, da settembre 2015, avrebbe fatto Parte_3
periziare i beni, ma senza metterne a disposizione l'esito, violando il canone della buona fede e non adempiendo all'obbligo di decurtare dal debito complessivo della società utilizzatrice il loro valore, come da clausole inserite nei vari contratti.
4 2. Per chiarezza di esame, si riportano i fatti sul punto rilevanti come già
ricostruiti nella sentenza non definitiva.
I contratti di leasing oggetto di discussione sono stati risolti a fronte dell'inadempimento di Eurocostruzioni S.r.l., a mezzo raccomandate con le quali la società concedente ha comunicato di avvalersi delle clausole risolutive espresse in essi previste.
Non avendo ottenuto la restituzione dei beni locati, la concedente ha chiesto ed ottenuto n. 8 decreti monitori, con i quali è stata ingiunta alla società
utilizzatrice la loro riconsegna. A fronte dell'inerzia di quest'ultima,
[...]
ha provveduto a denunciare l'amministratrice ed ha, altresì, Parte_3
proposto istanza di fallimento nei confronti della società.
Le parti hanno, in seguito, stipulato una scrittura transattiva datata 16 maggio
2010 (doc. 15 – fascicolo di primo grado di parte opponente), con la quale,
da un lato, la società utilizzatrice si è impegnata a pagare “a saldo e stralcio
del credito” vantato da la somma di € 360.000,00 (di cui Parte_3
€ 60.000,00), e, dall'altro, la società concedente, al ricevimento dell'assegno,
si è impegnata a rimettere la querela nei confronti di e a Parte_1
depositare istanza di desistenza nel procedimento per il fallimento di
Eurocostruzioni S.r.l. Nella scrittura veniva indicato che, in caso di mancato pagamento dei predetti importi, la società di leasing avrebbe potuto agire per ottenere l'intero credito residuo e la restituzione dei beni locati.
Pertanto, dopo il pagamento di € 60.000,00, in data 18 Parte_3
maggio 2011, ha comunicato di rinunciare all'istanza di fallimento precedentemente proposta. Tuttavia, a fronte del perdurante inadempimento
5 della controparte con riferimento alle restanti obbligazioni pattuite, ha agito in sede monitoria, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Fallita la Eurocostruzioni S.r.l. in data 10 novembre 2014, dal “verbale di
inventario dei beni fallimentari” redatto in data 13 febbraio 2015 e sottoscritto anche dal Curatore (doc. 13 – fascicolo di primo grado di parte appellante), risulta che tra i beni inventariati vi fossero beni oggetto di locazione finanziaria, alcuni dei quali indicati come beni concessi in leasing da Ubi Leasing S.p.a.
2.1. Nella citata sentenza non definitiva, è stato evidenziato che <
scambio di mail tra il curatore fallimentare e parte appellata, iniziato in data
8 giugno 2015 (la cui copia è presente nel fascicolo di primo grado di parte appellante), la società di leasing ha comunicato al Curatore la volontà di far peritare i propri beni, il quale ha acconsentito a che ciò avvenisse;
nelle mail si dà atto che la società concedente è stata più volte sollecitata al recupero dei beni e che le parti avevano preso ulteriori contatti per addivenire al ritiro degli stessi nel mese di novembre 2015. Alcune di tali mail hanno ad oggetto
“delega ritiro n. 2 impianti betonaggio+ nr.2 gru+ nr.1 sollevatore
telescopico + nr.1 sollevatore -Fall. Eurocostruzioni srl -ctr 2341171”.
Dai documenti versati in atti è emerso che vi sono dei beni che sono stati inventariati nell'ambito della procedura fallimentare e che la società
concedente ha avuto la possibilità di recuperare e verosimilmente ha recuperato, come ricavabile dalle ancorché generiche deduzioni dell'appellata>>.
2.2. È stato anche evidenziato che:
6 <
scritti difensivi quali sarebbero i beni locati da essa recuperati, in quanto ha genericamente affermato che i beni sarebbero stati soltanto in parte restituiti,
senza però specificarli e indicarne il valore, elemento fondamentale ai fini della decisione, dovendo esso essere scomputato dalla somma ingiunta>>;
<
appellata contenuta in comparsa di risposta nel presente grado (pag. 21) per cui “intervenuto il fallimento della società utilizzatrice, solo alcuni dei beni
locati sono stati rinvenuti e recuperati, non senza difficoltà, risultando in uso
o depositati presso terzi soggetti, con esborsi a tacitazione dei costi di
deposito”. Così come altrettanto tardiva, generica ed indimostrata è la deduzione per cui la “minima parte dei beni locati” recuperati sia “di valore nullo” e con aggravio di spese sostenute dalla concedente in leasing” (si veda memoria di replica)>>.
Il Collegio ha, quindi, ritenuto che <
e canoni futuri attualizzati al momento della risoluzione, va detratto il valore commerciale dei beni individuati nell'inventario ovvero il loro diverso valore previsto nella clausola contrattuale. Per i beni che non sono stati oggetto di restituzione non può farsi, evidentemente, luogo ad alcuna riduzione del credito della concedente. Alla luce di quanto sin qui esposto, si è posta la necessità di accertare se e quali beni indicati nell'inventario redatto nel corso della procedura fallimentare corrispondano ai beni oggetto dei contratti di cui
è causa;
il valore di mercato di tali beni, ovvero il valore diverso che in base alla clausola contrattuale va detratto dall'importo dovuto a titolo di penale a
7 seguito della risoluzione del contratto per inadempimento avendo riguardo alla data 8 giugno 2015; si tratta della data in cui il legale della società
concedente invia una mail alla curatela fallimentare ove si legge “all'esito
dell'accoglimento della domanda di ammissione al passivo, nel cui
provvedimento è fatto riferimento alla restituzione dei beni, resto in attesa di
conoscere i tempi e le modalità” (doc. 12 - memoria n. 2 – fascicolo di primo grado dell'appellante), la quale è dimostrativa dell'avvenuta conoscenza a quella data della messa a disposizione dei beni per il ritiro da parte della società concedente>>.
3. Si riporta di seguito sinteticamente l'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta a seguito ella sentenza non definitiva.
3.1. In risposta al primo quesito posto, ossia <
nell'inventario redatto nel corso della procedura fallimentare corrispondano ai beni oggetto dei contratti di cui è causa>>, il CTU ha individuato un impianto di betonaggio, una gru a torre Raimondi, un camion, una gru tipo
GHT 3110-A e un miniescavatore. Ha poi evidenziato che l'unico bene non inventariato risulta essere l'escavatore cingolato AT.
3.2. In risposta al secondo quesito, volto ad accertare <
di tali beni, ovvero il valore diverso che in base alla clausola contrattuale va detratto dall'importo dovuto a titolo di penale a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento avendo riguardo alla data 8 giugno 2015>>, il
CTU, sulla base delle considerazioni svolte dal proprio ausiliario, in considerazione dell'impossibilità di visionare i beni, del difetto di una serie di informazioni circa lo stato di conservazione, l'usura e la manutenzione e
8 della mancanza dei libretti di immatricolazione e di manutenzione, delle certificazioni e del registro delle ore lavorate, ha, quindi, considerato i beni in <> all'8 giugno 2015, applicando un
<
metodo della somma degli anni o “per quote di ammortamento
Contro decrescenti”>>, precisando che <
cd. “carrellone”, si sarebbe dovuto valutare attraverso il listino “Eurotax blu”,
ma dalla consultazione della fonte non è stato possibile trovarlo, si è quindi considerato di procedere analogamente a tutti gli altri beni oggetto di stima>>. Ha quindi considerato per il calcolo il costo al nuovo dei beni come risultante dai contratti di leasing, il valore della vita economica indicato in anni di vita utile dei beni, la loro vetustà all'8 giugno 2015, il valore residuo a fine vita utile e il valore residuo all'8 giugno 2015. Con riferimento al parametro del valore residuo a fine vita utile ha affermato che <<è stato assunto pari a € 0,00 per i mezzi (escavatori e camion), poiché destinati alla demolizione. Viene invece assunto nella misura di € 6.000,00 per gli impianti di betonaggio, di € 10.000,00 per la gru a torre ed € 4.000,00 per la gru automontante ipotizzando una vendita come rottame delle strutture metalliche, considerando indicativamente i pesi rilevabili delle schede tecniche reperite su internet per macchine simili e il prezzo applicato dai rottamai in casi simili>>. Il CTU ha fatto proprie le risultanze dell'ausiliario,
indicando i valori di ciascun bene: n. 2 impianti di bettonaggio € 16.222,17;
escavatore cingolato AT (usato) € 11.785,71 (non inventariato); gru a torre Raimondi € 21.592,74; Man 26.403 carrellone (usato) € 8.647,06; gru
9 tipo ght 3210-A € 16.071,61; miniescavatore AT con martello demolitore e pala € 42.892,31.
3.3. In merito al terzo quesito (<
tenuto conto che mentre per i beni di cui all'inventario va detratto il valore come sopra stimato, per gli ulteriori beni non dovrà farsi luogo ad alcuna detrazione>>), il CTU ha provveduto a determinare gli importi contrattualmente dovuti dall'utilizzatore con riferimento a ciascun contratto.
Ha quindi calcolato le rate scadute con separato calcolo degli interessi moratori con tasso contrattuale e le rate a scadere, successive alla risoluzione,
e del riscatto finale, attualizzate alla data di risoluzione contrattuale (30 luglio
2008) al tasso previsto in ogni singolo contratto;
sulla base del valore così
ottenuto, ha maggiorato gli interessi di mora di cui al D.lgs. n. 231/2002 per il periodo compreso tra il 30 luglio 2008 e l'8 giugno 2015. Pertanto, dopo aver precisato che con riferimento al contratto n. 31366, alla data dell'8
giugno 2015, l'importo dovuto è di € 920,00 e che non essendo stato inventariato il bene oggetto di tale contratto, non è stata effettuata alcuna decurtazione del valore di mercato, ha quantificato <
credito globale in capo alla concedente dato dalla differenza tra il valore complessivo derivante dagli importi ancora dovuti dall'utilizzatore per tutti i contratti oggetto di causa, pari ad € 232.818,29 ed il valore di stima dei beni inventariati dalla procedura fallimentare, pari ad € 105.42589.
Il credito complessivo della concedente risulta pertanto pari ad €
127.392,39>>.
3.4. In esito al deposito della consulenza d'ufficio, parte appellante ha svolto
10 alcune osservazioni, sostenendo, in particolare, che la stima svolta dall'ausiliario, fondata sul criterio dell'ammortamento dei macchinari, può
essere utile a fini fiscali, ma non per rispondere al quesito, e contestando l'attribuzione di un valore residuo a fine vita utile pari a zero per beni come il camion, la gru o la pala meccanica “per il solo fatto di avere terminato il
loro periodo di ammortamento”. Ha criticato l'assunto per cui i beni locati avrebbero un periodo di vita “utile” di 20/25 anni, non essendo stato dato atto della norma o regola tecnica su cui esso si fonda. Ha dedotto l'inattendibilità
Contr dei calcoli, dimostrata dalle valutazioni svolte in merito al camion atteso che dal certificato PRA prodotto risultano svariati passaggi di proprietà
subiti dal bene ed i relativi valori di vendita superiori al valore stimato.
Pertanto, ha chiesto la disposizione di una nuova CTU ovvero un'integrazione volta a “valutare il valore commerciale dei beni alla data del
8 giugno 2015, in via presuntiva ossia sull'assunto di un normale stato d'uso
e facendo riferimento ai valori medi esistenti sul mercato”.
La Corte ha accolto la richiesta avanzata, chiedendo di integrare la consulenza, tenendo conto dei rilievi svolti dagli appellanti.
Il CTU, provvedendo all'integrazione, ribaditi i limiti già rilevati, precisata la riscontrata impossibilità di visionare la perizia estimativa redatta dal CTP
di parte appellata (per opposizione dell'appellante) prima dell'instaurazione del giudizio su incarico della concedente, ha fatto propria la stima operata dal proprio ausiliario sulla base dei <
vendita rilevate in modo oggettivo facendo una media dei valori reperiti>>,
indicando il valore di stima complessivo dei soli beni inventariati alla data
11 dell'8 giugno 2015 in € 179.000,00, somma poi elevata ad € 202.000,00, a fronte delle osservazioni svolte dal CTP di parte appellante e della considerazione di ulteriori vendite aventi ad oggetto beni definiti dal CTU
“comparabili”, ritenuti perciò “probatori” ai fini del processo estimativo.
4. A fronte dei risultati cui la CTU è pervenuta, la Corte svolge le seguenti considerazioni.
4.1. La stima operata in occasione della prima CTU è il risultato di un calcolo puramente contabile, non aderente al quesito posto e contrario sia alle clausole contrattuali che fanno riferimento ai valori dell'“eventuale ricavato
della vendita” (il contratto n. 106236 fa riferimento ad un listino, che, però,
il CTU non ha rinvenuto), sia al principio di diritto già richiamato nella sentenza non definitiva, per cui per determinare il valore dei beni, nel caso in cui non sia avvenuta la vendita o altra allocazione sul mercato, occorre far riferimento al valore del bene a prezzo di mercato (cfr. Cass. Sez. un. N.
2061/2021).
La Corte ritiene attendibile la stima del valore medio di mercato indicata dal
CTU nella relazione integrativa in esito alle osservazioni del CTP di parte appellante, che l'ausiliario del consulente ha fatto parzialmente proprie sulla base delle argomentazioni esposte nella relazione, fatta eccezione per il
Contr camion per il quale occorre far riferimento al valore di € 21.960,00,
prezzo al quale è stato venduto nel gennaio 2016 in base al certificato PRA,
prodotto dagli appellanti con il consenso della controparte per le ragioni che di seguito sono analiticamente svolte in sede di esame delle deduzioni svolte sul punto della difesa dell'appellata.
12 4.1. L'appellata contesta tali valori negli scritti conclusivi sulla base di considerazioni non condivisibili.
L'appellata contesta il criterio adottato dal CTU della <
del valore attuale pari al 5% costante annuo con riferimento sempre al valore dell'anno precedente, senza tener conto che il CTU ha operato tale criterio
“per riportare i prezzi attuali all'08.06.2015”, evidenziando che “il mercato
rilevabile è quello di oggi” e che “dovrà essere comunque rapportato alla
suddetta data di riferimento”, “considerando che i beni attualmente in
vendita hanno (almeno teoricamente) continuato a lavorare [e quindi a
deprezzarsi] nei 9 anni che separano l'attualità dalla data di riferimento
indicata dal Giudicante” (pag. 3 della relazione integrativa).
L'appellata non ha indicato un criterio alternativo per tener conto, nella effettuazione della stima, della necessità rilevata dal CTU;
del resto il criterio da questi adottato non è stato oggetto di alcuna contestazione ad opera del consulente dell'appellata.
Riguardo allo stato dei beni risultante dalle foto esaminate dal CTU con il consenso di tutte le parti nel corso, questi ha potuto solo genericamente rilevare che emerge <
differente dall'ordinarietà (in peggio), a prescindere dai motivi e dalle responsabilità di quello stato>> (pag. 2 della relazione integrativa) senza specificare di essere in grado da esse di operare una stima diversa da quella effettuata sul presupposto non della “ordinarietà” ma del valore medio dei prezzi di mercato.
Contr Con particolare riferimento al camion è necessario svolgere una serie
13 di precisazioni alla luce dell'esito della CTU e di quanto attestato nel certificato PRA prodotto da parte appellante.
Il valore definitivo indicato dal CTU relativamente a tale bene è pari ad €
27.000,00 e tale valore risulta essere in linea con quello di vendita;
infatti,
dal certificato predetto, il quale dà atto delle vicende traslative che hanno interessato il bene, si ricava che il camion è stato rivenduto il 27 gennaio
2016 per € 21.960,00, a seguito di una prima vendita eseguita dalla società
concedente per soli € 5.500,00 avvenuta meno di tre mesi prima, ossia il 13
novembre 2015, dimostrando quindi come il primo prezzo di vendita non fosse un valore di mercato realistico.
Va ricordato che <
vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato,
bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria>> (Cass.
16632/2023). Nel caso in esame, la incongruità del prezzo di vendita di €
5.500,00 effettuata dalla concedente emerge da tutte le stime operate dal
CTU, che, per converso, avvalorano che il prezzo operato nella vendita immediatamente successiva sia un valore di mercato, tenendo conto che il
14 prezzo medio è stato indicato dal CTU prima in € 23.000,00 e poi in €
27.000,00.
Per quanto riguarda il valore di stima della gru a torre di € 45.000,00,
anch'essa oggetto di contestazioni da parte dell'appellata, va osservato che il
CTU ha tenuto conto del prezzo di acquisto e del suo utilizzo, avendo specificato, tant'è che, a fronte del valore di stima di € 51.000,00 proposto dal consulente dell'appellante, ne ha ritenuto la incongruità evidenziando che
<
utilizzato per 11 anni manterrebbe ancora un valore corrispondente ad un deprezzamento del 2% annuo>> (pag. 2 risposta alle osservazioni delle parti formulate alla bozza di elaborato), ricostruendo poi il valore di mercato sulla base dei dati specificati nell'elaborato.
4.2. In conclusione, non sono offerte al Collegio ragioni per discostarsi dalla
Contr stima del CTU, fuorché per il camion per il quale, per le ragioni già
esposte, deve farsi riferimento non al valore teorico di mercato ma al valore effettivo di vendita risultato congruo.
Come già rilevato nella sentenza non definitiva, dall'8 giugno 2015 la concedente aveva la possibilità di rientrare nella disponibilità dei beni ed era in grado di provarne lo stato, tanto più che è stata confermata la deduzione degli appellanti per cui nel settembre del 2015 sono state redatte delle perizie sui beni in questione (la cui produzione è stata offerta solo in sede di svolgimento delle operazioni di consulenza dal consulente di parte,
opponendo ad essa la difesa degli appellanti che “già più volte le stesse erano
state richieste a parte appellata ma mai depositate”).
15 Sicché in assenza di prova di un valore inferiore, il prezzo da scomputare dalla somma ingiunta di € 216.643,91 è quello a cui si è fatto riferimento per un valore complessivo dei beni di € 196.960,00.
Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, il credito vantato dalla società concedente nei confronti dei fideiussori ammonta alla minor somma di € 19.683,91, ottenuta dalla decurtazione dall'importo ingiunto di €
216.643,91 del valore complessivo dei beni già indicato pari ad € 196.960,00.
6. Pertanto, l'appello va accolto limitatamente al quarto motivo di gravame,
nella parte relativa alla corretta quantificazione del debito a fronte dello scomputo del valore dei beni concessi in leasing;
il decreto ingiuntivo va revocato e la sentenza impugnata va riformata, con condanna degli appellanti al pagamento della complessiva somma di € 19.683,91, oltre interessi convenzionali dalla data del decreto ingiuntivo al saldo.
6. Con riferimento al regime delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.
27706/2019, 1775/2017).
6.1. Tenendo conto del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite per cui è configurabile la reciproca soccombenza in presenza di una pluralità di domande formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. S.U.
32061/2022), sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, essendo risultate fondate in questa sede
16 le sole contestazioni mosse dagli appellanti nel quarto motivo di gravame relativamente alla quantificazione del credito azionato dalla società
concedente limitatamente all'applicazione delle clausole penali contenute nei contratti di leasing oggetto di causa, essendo risultate infondate le ulteriori questioni poste, in particolare quella relativa all'usura ed alla mancata contabilizzazione dell'importo di € 60.000,00.
In applicazione del medesimo criterio, le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna ed in solido, per l'intero,
nei confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento parziale dell'appello proposto da e Parte_1
, e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parte_2
Bergamo emessa in data 29 ottobre 2018, revoca il decreto ingiuntivo n.
6737/2014 e, per l'effetto, condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di della minor somma di € Controparte_1
19.683,91 oltre interessi convenzionali sul capitale dalla data del decreto ingiuntivo all'8 giugno 2015 e dalla data della presente sentenza fino al saldo;
2) dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio;
3) pone le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio
17 definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione di metà per ciascuna ed in solido, per l'intero, nei confronti del CTU.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 560/2019
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 560/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 16
ottobre 2024
OGGETTO: d a
Leasing
e con il patrocinio Parte_1 Parte_2
CODICE: dell'avv. Matteo Passeri
143121 APPELLANTI
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Andrea Zaglio e Controparte_1
dell'avv. Augusto Azzini Foro di Brescia
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 12 gennaio
2019, n. 74/2019.
1 CONCLUSIONI
Degli appellanti
“…accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza n. 74/2019,
pubblicata il 12/01/2019, resa dal Tribunale ordinario di Brescia, accertare
e dichiarare l'inadempimento contrattuale di per il mancato CP_2
scomputo del valore dei beni locati dall'ammontare complessivamente
dovuto a seguito della risoluzione dei contratti di leasing per cui è causa, e
quindi revocare e dichiarare nullo, inesistente e comunque di nessun effetto
il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“In via principale: respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la
sentenza n. 74 del 12 gennaio 2019, resa dal Tribunale di Brescia.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza R.G. n. 560/2019 pubblicata in data 12 gennaio 2019, il
Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo con cui è stato ingiunto il Parte_2
pagamento della somma di € 216.643,91, oltre interessi e spese, in favore della quali fideiussori della Eurocostruzioni S.r.l., in Parte_3
relazione a sei contratti di leasing stipulati da tale società, a titolo di canoni scaduti, risarcimento del danno in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto, interessi di mora e spese (di incasso, insoluto, assicurative).
2 2. Avverso la predetta pronuncia hanno proposto appello Parte_1
e sulla base di quattro motivi di gravame. Parte_2
3. Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto il Parte_3
rigetto dell'appello.
4. Con sentenza non definitiva pubblicata in data 28 febbraio 2023, questa
Corte ha rigettato il primo, il secondo, il terzo motivo di appello ed il quarto motivo limitatamente alla domanda di declaratoria di nullità delle clausole risolutive espresse inserite nei contratti per cui è causa.
Ha disposto di provvedere in relazione al quarto motivo di gravame in ordine all'accertamento del credito, per quanto di ragione ad attività istruttoria come da separata ordinanza.
4.1. Con separata ordinanza, in pari data, la Corte ha provveduto alla nomina del CTU al fine di accertare: <<1) quali beni indicati nell'inventario redatto nel corso della procedura fallimentare corrispondano ai beni oggetto dei contratti di cui è causa;
2) il valore di mercato di tali beni, ovvero il valore diverso che in base alla clausola contrattuale va detratto dall'importo dovuto a titolo di penale a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento avendo riguardo alla data 8 giugno 2015; 3) il credito complessivo della concedente tenuto conto che mentre per i beni di cui all'inventario va detratto il valore come sopra stimato, per gli ulteriori bene non dovrà farsi luogo ad alcuna detrazione>>.
5. All'udienza del 10 aprile 2024, depositata la relazione del CTU, la Corte
ne ha disposto un'integrazione alla luce delle osservazioni svolte dal CTP
3 degli appellanti circa il criterio adottato per la stima dei beni in questione.
6. All'udienza del 2 ottobre 2024, la Corte, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
7. All'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla luce delle statuizioni già contenute nella sentenza non definitiva,
occorre esaminare il quarto motivo di gravame sulla base degli elementi acquisiti attraverso la disposta CTU.
1.1. Con il quarto motivo, (di cui sinteticamente si riportano le questioni non esaminate nella sentenza non definitiva), parte appellante, relativamente alla valutazione economica dei beni locati in funzione del debito contratto dalla società utilizzatrice nei confronti della concedente e quindi alla relativa corretta quantificazione di quest'ultimo, deduce che se, per un verso, la società utilizzatrice avrebbe diritto a scomputare dal debito il valore del bene locato all'atto della riconsegna, per altro verso, sulla società concedente graverebbe l'obbligo di adoperarsi per tutelare i diritti dei fideiussori,
evidenziando come, da settembre 2015, avrebbe fatto Parte_3
periziare i beni, ma senza metterne a disposizione l'esito, violando il canone della buona fede e non adempiendo all'obbligo di decurtare dal debito complessivo della società utilizzatrice il loro valore, come da clausole inserite nei vari contratti.
4 2. Per chiarezza di esame, si riportano i fatti sul punto rilevanti come già
ricostruiti nella sentenza non definitiva.
I contratti di leasing oggetto di discussione sono stati risolti a fronte dell'inadempimento di Eurocostruzioni S.r.l., a mezzo raccomandate con le quali la società concedente ha comunicato di avvalersi delle clausole risolutive espresse in essi previste.
Non avendo ottenuto la restituzione dei beni locati, la concedente ha chiesto ed ottenuto n. 8 decreti monitori, con i quali è stata ingiunta alla società
utilizzatrice la loro riconsegna. A fronte dell'inerzia di quest'ultima,
[...]
ha provveduto a denunciare l'amministratrice ed ha, altresì, Parte_3
proposto istanza di fallimento nei confronti della società.
Le parti hanno, in seguito, stipulato una scrittura transattiva datata 16 maggio
2010 (doc. 15 – fascicolo di primo grado di parte opponente), con la quale,
da un lato, la società utilizzatrice si è impegnata a pagare “a saldo e stralcio
del credito” vantato da la somma di € 360.000,00 (di cui Parte_3
€ 60.000,00), e, dall'altro, la società concedente, al ricevimento dell'assegno,
si è impegnata a rimettere la querela nei confronti di e a Parte_1
depositare istanza di desistenza nel procedimento per il fallimento di
Eurocostruzioni S.r.l. Nella scrittura veniva indicato che, in caso di mancato pagamento dei predetti importi, la società di leasing avrebbe potuto agire per ottenere l'intero credito residuo e la restituzione dei beni locati.
Pertanto, dopo il pagamento di € 60.000,00, in data 18 Parte_3
maggio 2011, ha comunicato di rinunciare all'istanza di fallimento precedentemente proposta. Tuttavia, a fronte del perdurante inadempimento
5 della controparte con riferimento alle restanti obbligazioni pattuite, ha agito in sede monitoria, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Fallita la Eurocostruzioni S.r.l. in data 10 novembre 2014, dal “verbale di
inventario dei beni fallimentari” redatto in data 13 febbraio 2015 e sottoscritto anche dal Curatore (doc. 13 – fascicolo di primo grado di parte appellante), risulta che tra i beni inventariati vi fossero beni oggetto di locazione finanziaria, alcuni dei quali indicati come beni concessi in leasing da Ubi Leasing S.p.a.
2.1. Nella citata sentenza non definitiva, è stato evidenziato che <
scambio di mail tra il curatore fallimentare e parte appellata, iniziato in data
8 giugno 2015 (la cui copia è presente nel fascicolo di primo grado di parte appellante), la società di leasing ha comunicato al Curatore la volontà di far peritare i propri beni, il quale ha acconsentito a che ciò avvenisse;
nelle mail si dà atto che la società concedente è stata più volte sollecitata al recupero dei beni e che le parti avevano preso ulteriori contatti per addivenire al ritiro degli stessi nel mese di novembre 2015. Alcune di tali mail hanno ad oggetto
“delega ritiro n. 2 impianti betonaggio+ nr.2 gru+ nr.1 sollevatore
telescopico + nr.1 sollevatore -Fall. Eurocostruzioni srl -ctr 2341171”.
Dai documenti versati in atti è emerso che vi sono dei beni che sono stati inventariati nell'ambito della procedura fallimentare e che la società
concedente ha avuto la possibilità di recuperare e verosimilmente ha recuperato, come ricavabile dalle ancorché generiche deduzioni dell'appellata>>.
2.2. È stato anche evidenziato che:
6 <
scritti difensivi quali sarebbero i beni locati da essa recuperati, in quanto ha genericamente affermato che i beni sarebbero stati soltanto in parte restituiti,
senza però specificarli e indicarne il valore, elemento fondamentale ai fini della decisione, dovendo esso essere scomputato dalla somma ingiunta>>;
<
appellata contenuta in comparsa di risposta nel presente grado (pag. 21) per cui “intervenuto il fallimento della società utilizzatrice, solo alcuni dei beni
locati sono stati rinvenuti e recuperati, non senza difficoltà, risultando in uso
o depositati presso terzi soggetti, con esborsi a tacitazione dei costi di
deposito”. Così come altrettanto tardiva, generica ed indimostrata è la deduzione per cui la “minima parte dei beni locati” recuperati sia “di valore nullo” e con aggravio di spese sostenute dalla concedente in leasing” (si veda memoria di replica)>>.
Il Collegio ha, quindi, ritenuto che <
e canoni futuri attualizzati al momento della risoluzione, va detratto il valore commerciale dei beni individuati nell'inventario ovvero il loro diverso valore previsto nella clausola contrattuale. Per i beni che non sono stati oggetto di restituzione non può farsi, evidentemente, luogo ad alcuna riduzione del credito della concedente. Alla luce di quanto sin qui esposto, si è posta la necessità di accertare se e quali beni indicati nell'inventario redatto nel corso della procedura fallimentare corrispondano ai beni oggetto dei contratti di cui
è causa;
il valore di mercato di tali beni, ovvero il valore diverso che in base alla clausola contrattuale va detratto dall'importo dovuto a titolo di penale a
7 seguito della risoluzione del contratto per inadempimento avendo riguardo alla data 8 giugno 2015; si tratta della data in cui il legale della società
concedente invia una mail alla curatela fallimentare ove si legge “all'esito
dell'accoglimento della domanda di ammissione al passivo, nel cui
provvedimento è fatto riferimento alla restituzione dei beni, resto in attesa di
conoscere i tempi e le modalità” (doc. 12 - memoria n. 2 – fascicolo di primo grado dell'appellante), la quale è dimostrativa dell'avvenuta conoscenza a quella data della messa a disposizione dei beni per il ritiro da parte della società concedente>>.
3. Si riporta di seguito sinteticamente l'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta a seguito ella sentenza non definitiva.
3.1. In risposta al primo quesito posto, ossia <
nell'inventario redatto nel corso della procedura fallimentare corrispondano ai beni oggetto dei contratti di cui è causa>>, il CTU ha individuato un impianto di betonaggio, una gru a torre Raimondi, un camion, una gru tipo
GHT 3110-A e un miniescavatore. Ha poi evidenziato che l'unico bene non inventariato risulta essere l'escavatore cingolato AT.
3.2. In risposta al secondo quesito, volto ad accertare <
di tali beni, ovvero il valore diverso che in base alla clausola contrattuale va detratto dall'importo dovuto a titolo di penale a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento avendo riguardo alla data 8 giugno 2015>>, il
CTU, sulla base delle considerazioni svolte dal proprio ausiliario, in considerazione dell'impossibilità di visionare i beni, del difetto di una serie di informazioni circa lo stato di conservazione, l'usura e la manutenzione e
8 della mancanza dei libretti di immatricolazione e di manutenzione, delle certificazioni e del registro delle ore lavorate, ha, quindi, considerato i beni in <> all'8 giugno 2015, applicando un
<
metodo della somma degli anni o “per quote di ammortamento
Contro decrescenti”>>, precisando che <
cd. “carrellone”, si sarebbe dovuto valutare attraverso il listino “Eurotax blu”,
ma dalla consultazione della fonte non è stato possibile trovarlo, si è quindi considerato di procedere analogamente a tutti gli altri beni oggetto di stima>>. Ha quindi considerato per il calcolo il costo al nuovo dei beni come risultante dai contratti di leasing, il valore della vita economica indicato in anni di vita utile dei beni, la loro vetustà all'8 giugno 2015, il valore residuo a fine vita utile e il valore residuo all'8 giugno 2015. Con riferimento al parametro del valore residuo a fine vita utile ha affermato che <<è stato assunto pari a € 0,00 per i mezzi (escavatori e camion), poiché destinati alla demolizione. Viene invece assunto nella misura di € 6.000,00 per gli impianti di betonaggio, di € 10.000,00 per la gru a torre ed € 4.000,00 per la gru automontante ipotizzando una vendita come rottame delle strutture metalliche, considerando indicativamente i pesi rilevabili delle schede tecniche reperite su internet per macchine simili e il prezzo applicato dai rottamai in casi simili>>. Il CTU ha fatto proprie le risultanze dell'ausiliario,
indicando i valori di ciascun bene: n. 2 impianti di bettonaggio € 16.222,17;
escavatore cingolato AT (usato) € 11.785,71 (non inventariato); gru a torre Raimondi € 21.592,74; Man 26.403 carrellone (usato) € 8.647,06; gru
9 tipo ght 3210-A € 16.071,61; miniescavatore AT con martello demolitore e pala € 42.892,31.
3.3. In merito al terzo quesito (<
tenuto conto che mentre per i beni di cui all'inventario va detratto il valore come sopra stimato, per gli ulteriori beni non dovrà farsi luogo ad alcuna detrazione>>), il CTU ha provveduto a determinare gli importi contrattualmente dovuti dall'utilizzatore con riferimento a ciascun contratto.
Ha quindi calcolato le rate scadute con separato calcolo degli interessi moratori con tasso contrattuale e le rate a scadere, successive alla risoluzione,
e del riscatto finale, attualizzate alla data di risoluzione contrattuale (30 luglio
2008) al tasso previsto in ogni singolo contratto;
sulla base del valore così
ottenuto, ha maggiorato gli interessi di mora di cui al D.lgs. n. 231/2002 per il periodo compreso tra il 30 luglio 2008 e l'8 giugno 2015. Pertanto, dopo aver precisato che con riferimento al contratto n. 31366, alla data dell'8
giugno 2015, l'importo dovuto è di € 920,00 e che non essendo stato inventariato il bene oggetto di tale contratto, non è stata effettuata alcuna decurtazione del valore di mercato, ha quantificato <
credito globale in capo alla concedente dato dalla differenza tra il valore complessivo derivante dagli importi ancora dovuti dall'utilizzatore per tutti i contratti oggetto di causa, pari ad € 232.818,29 ed il valore di stima dei beni inventariati dalla procedura fallimentare, pari ad € 105.42589.
Il credito complessivo della concedente risulta pertanto pari ad €
127.392,39>>.
3.4. In esito al deposito della consulenza d'ufficio, parte appellante ha svolto
10 alcune osservazioni, sostenendo, in particolare, che la stima svolta dall'ausiliario, fondata sul criterio dell'ammortamento dei macchinari, può
essere utile a fini fiscali, ma non per rispondere al quesito, e contestando l'attribuzione di un valore residuo a fine vita utile pari a zero per beni come il camion, la gru o la pala meccanica “per il solo fatto di avere terminato il
loro periodo di ammortamento”. Ha criticato l'assunto per cui i beni locati avrebbero un periodo di vita “utile” di 20/25 anni, non essendo stato dato atto della norma o regola tecnica su cui esso si fonda. Ha dedotto l'inattendibilità
Contr dei calcoli, dimostrata dalle valutazioni svolte in merito al camion atteso che dal certificato PRA prodotto risultano svariati passaggi di proprietà
subiti dal bene ed i relativi valori di vendita superiori al valore stimato.
Pertanto, ha chiesto la disposizione di una nuova CTU ovvero un'integrazione volta a “valutare il valore commerciale dei beni alla data del
8 giugno 2015, in via presuntiva ossia sull'assunto di un normale stato d'uso
e facendo riferimento ai valori medi esistenti sul mercato”.
La Corte ha accolto la richiesta avanzata, chiedendo di integrare la consulenza, tenendo conto dei rilievi svolti dagli appellanti.
Il CTU, provvedendo all'integrazione, ribaditi i limiti già rilevati, precisata la riscontrata impossibilità di visionare la perizia estimativa redatta dal CTP
di parte appellata (per opposizione dell'appellante) prima dell'instaurazione del giudizio su incarico della concedente, ha fatto propria la stima operata dal proprio ausiliario sulla base dei <
vendita rilevate in modo oggettivo facendo una media dei valori reperiti>>,
indicando il valore di stima complessivo dei soli beni inventariati alla data
11 dell'8 giugno 2015 in € 179.000,00, somma poi elevata ad € 202.000,00, a fronte delle osservazioni svolte dal CTP di parte appellante e della considerazione di ulteriori vendite aventi ad oggetto beni definiti dal CTU
“comparabili”, ritenuti perciò “probatori” ai fini del processo estimativo.
4. A fronte dei risultati cui la CTU è pervenuta, la Corte svolge le seguenti considerazioni.
4.1. La stima operata in occasione della prima CTU è il risultato di un calcolo puramente contabile, non aderente al quesito posto e contrario sia alle clausole contrattuali che fanno riferimento ai valori dell'“eventuale ricavato
della vendita” (il contratto n. 106236 fa riferimento ad un listino, che, però,
il CTU non ha rinvenuto), sia al principio di diritto già richiamato nella sentenza non definitiva, per cui per determinare il valore dei beni, nel caso in cui non sia avvenuta la vendita o altra allocazione sul mercato, occorre far riferimento al valore del bene a prezzo di mercato (cfr. Cass. Sez. un. N.
2061/2021).
La Corte ritiene attendibile la stima del valore medio di mercato indicata dal
CTU nella relazione integrativa in esito alle osservazioni del CTP di parte appellante, che l'ausiliario del consulente ha fatto parzialmente proprie sulla base delle argomentazioni esposte nella relazione, fatta eccezione per il
Contr camion per il quale occorre far riferimento al valore di € 21.960,00,
prezzo al quale è stato venduto nel gennaio 2016 in base al certificato PRA,
prodotto dagli appellanti con il consenso della controparte per le ragioni che di seguito sono analiticamente svolte in sede di esame delle deduzioni svolte sul punto della difesa dell'appellata.
12 4.1. L'appellata contesta tali valori negli scritti conclusivi sulla base di considerazioni non condivisibili.
L'appellata contesta il criterio adottato dal CTU della <
del valore attuale pari al 5% costante annuo con riferimento sempre al valore dell'anno precedente, senza tener conto che il CTU ha operato tale criterio
“per riportare i prezzi attuali all'08.06.2015”, evidenziando che “il mercato
rilevabile è quello di oggi” e che “dovrà essere comunque rapportato alla
suddetta data di riferimento”, “considerando che i beni attualmente in
vendita hanno (almeno teoricamente) continuato a lavorare [e quindi a
deprezzarsi] nei 9 anni che separano l'attualità dalla data di riferimento
indicata dal Giudicante” (pag. 3 della relazione integrativa).
L'appellata non ha indicato un criterio alternativo per tener conto, nella effettuazione della stima, della necessità rilevata dal CTU;
del resto il criterio da questi adottato non è stato oggetto di alcuna contestazione ad opera del consulente dell'appellata.
Riguardo allo stato dei beni risultante dalle foto esaminate dal CTU con il consenso di tutte le parti nel corso, questi ha potuto solo genericamente rilevare che emerge <
differente dall'ordinarietà (in peggio), a prescindere dai motivi e dalle responsabilità di quello stato>> (pag. 2 della relazione integrativa) senza specificare di essere in grado da esse di operare una stima diversa da quella effettuata sul presupposto non della “ordinarietà” ma del valore medio dei prezzi di mercato.
Contr Con particolare riferimento al camion è necessario svolgere una serie
13 di precisazioni alla luce dell'esito della CTU e di quanto attestato nel certificato PRA prodotto da parte appellante.
Il valore definitivo indicato dal CTU relativamente a tale bene è pari ad €
27.000,00 e tale valore risulta essere in linea con quello di vendita;
infatti,
dal certificato predetto, il quale dà atto delle vicende traslative che hanno interessato il bene, si ricava che il camion è stato rivenduto il 27 gennaio
2016 per € 21.960,00, a seguito di una prima vendita eseguita dalla società
concedente per soli € 5.500,00 avvenuta meno di tre mesi prima, ossia il 13
novembre 2015, dimostrando quindi come il primo prezzo di vendita non fosse un valore di mercato realistico.
Va ricordato che <
vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato,
bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria>> (Cass.
16632/2023). Nel caso in esame, la incongruità del prezzo di vendita di €
5.500,00 effettuata dalla concedente emerge da tutte le stime operate dal
CTU, che, per converso, avvalorano che il prezzo operato nella vendita immediatamente successiva sia un valore di mercato, tenendo conto che il
14 prezzo medio è stato indicato dal CTU prima in € 23.000,00 e poi in €
27.000,00.
Per quanto riguarda il valore di stima della gru a torre di € 45.000,00,
anch'essa oggetto di contestazioni da parte dell'appellata, va osservato che il
CTU ha tenuto conto del prezzo di acquisto e del suo utilizzo, avendo specificato, tant'è che, a fronte del valore di stima di € 51.000,00 proposto dal consulente dell'appellante, ne ha ritenuto la incongruità evidenziando che
<
utilizzato per 11 anni manterrebbe ancora un valore corrispondente ad un deprezzamento del 2% annuo>> (pag. 2 risposta alle osservazioni delle parti formulate alla bozza di elaborato), ricostruendo poi il valore di mercato sulla base dei dati specificati nell'elaborato.
4.2. In conclusione, non sono offerte al Collegio ragioni per discostarsi dalla
Contr stima del CTU, fuorché per il camion per il quale, per le ragioni già
esposte, deve farsi riferimento non al valore teorico di mercato ma al valore effettivo di vendita risultato congruo.
Come già rilevato nella sentenza non definitiva, dall'8 giugno 2015 la concedente aveva la possibilità di rientrare nella disponibilità dei beni ed era in grado di provarne lo stato, tanto più che è stata confermata la deduzione degli appellanti per cui nel settembre del 2015 sono state redatte delle perizie sui beni in questione (la cui produzione è stata offerta solo in sede di svolgimento delle operazioni di consulenza dal consulente di parte,
opponendo ad essa la difesa degli appellanti che “già più volte le stesse erano
state richieste a parte appellata ma mai depositate”).
15 Sicché in assenza di prova di un valore inferiore, il prezzo da scomputare dalla somma ingiunta di € 216.643,91 è quello a cui si è fatto riferimento per un valore complessivo dei beni di € 196.960,00.
Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, il credito vantato dalla società concedente nei confronti dei fideiussori ammonta alla minor somma di € 19.683,91, ottenuta dalla decurtazione dall'importo ingiunto di €
216.643,91 del valore complessivo dei beni già indicato pari ad € 196.960,00.
6. Pertanto, l'appello va accolto limitatamente al quarto motivo di gravame,
nella parte relativa alla corretta quantificazione del debito a fronte dello scomputo del valore dei beni concessi in leasing;
il decreto ingiuntivo va revocato e la sentenza impugnata va riformata, con condanna degli appellanti al pagamento della complessiva somma di € 19.683,91, oltre interessi convenzionali dalla data del decreto ingiuntivo al saldo.
6. Con riferimento al regime delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.
27706/2019, 1775/2017).
6.1. Tenendo conto del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite per cui è configurabile la reciproca soccombenza in presenza di una pluralità di domande formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. S.U.
32061/2022), sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, essendo risultate fondate in questa sede
16 le sole contestazioni mosse dagli appellanti nel quarto motivo di gravame relativamente alla quantificazione del credito azionato dalla società
concedente limitatamente all'applicazione delle clausole penali contenute nei contratti di leasing oggetto di causa, essendo risultate infondate le ulteriori questioni poste, in particolare quella relativa all'usura ed alla mancata contabilizzazione dell'importo di € 60.000,00.
In applicazione del medesimo criterio, le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna ed in solido, per l'intero,
nei confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento parziale dell'appello proposto da e Parte_1
, e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parte_2
Bergamo emessa in data 29 ottobre 2018, revoca il decreto ingiuntivo n.
6737/2014 e, per l'effetto, condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di della minor somma di € Controparte_1
19.683,91 oltre interessi convenzionali sul capitale dalla data del decreto ingiuntivo all'8 giugno 2015 e dalla data della presente sentenza fino al saldo;
2) dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio;
3) pone le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio
17 definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione di metà per ciascuna ed in solido, per l'intero, nei confronti del CTU.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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